Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 47/CGF del 17 ottobre 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 02 marzo 2009 n. 3 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 31 dell’1.10.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso del Renato Curi Angolana S.r.l. avverso decisioni merito gara Atletico Trivento/Renato Curi Angolana del 28.9.2008 Massima: Deve essere recuperata la gara quando la società a causa della temporanea inagibilità del proprio campo e delle  decisioni da parte prefetto e del questore non è stata in grado di reperire il campo di giuoco. Infatti, non può dirsi, che la società avesse il dovere di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento dell’incontro, dal momento che la disputa di questo aveva formato oggetto il 25 settembre di esplicito e motivato divieto da parte del Prefetto, dopo che - e nonostante che - il giorno precedente fosse stata autorizzata dal Comitato Interregionale su altro campo comunale. Tant’è che lo stesso Comitato il giorno 26 aveva, poi, comunicato ad entrambe le compagini il sopravvenuto annullamento della gara, sicchè tentare comunque di giocarla avrebbe inequivocabilmente costituito un comportamento senz’altro materialmente e giuridicamente impossibile perché chiaramente illecito da un duplice punto di vista: dell’ordinamento dello Stato e di quello sportivo ed oltre tutto irrilevante qualunque suo risultato per la classifica delle due contendenti. (Il caso di specie: il Comitato Interregionale, preso atto della temporanea inagibilità del campo comunale, aveva autorizzato lo svolgimento della gara  presso altro campo comunale con inizio alle ore 16:00. La società ospitata comunicava la sua disponibilità. Nella stessa data, il Prefetto, in base alle ragioni ostative segnalate dal locale Questore ed in particolare alla asserita impossibilità di assicurare un adeguato servizio di ordine pubblico, aveva vietato di disputare l’incontro in oggetto nello stadio come indicato e presso ogni altro impianto sportivo della provincia. Il successivo giorno 25 la società comunicava alla F.I.G.C., L.N.D., la sopravvenuta impossibilità conseguente al provvedimento prefettizio, dichiarando al tempo stesso la propria disponibilità a quattro soluzioni alternative, e cioè, più particolarmente: a) alla inversione di campo previa autorizzazione della società avversaria; b) al reperimento con urgenza di uno stadio disponibile fuori della regione; c) ad una disputa della gara a porte chiuse; d) ad un rinvio della partita a data da destinarsi. Il Comitato Interregionale disponeva il giorno 26 l’annullamento della gara in questione e rimetteva gli atti al Giudice sportivo per gli adempimenti di sua competenza, “non avendo la Società ospitante reperito altra struttura”. Il Giudice Sportivo con il provvedimento decideva per il recupero della gara). Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 21 settembre 2007 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 17 luglio 2009 n. 3  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 21/CIt del 6.9.2007 Impugnazione – istanza: Ricorso del Fussball Club Sudtirol s.r.l. avverso le sanzioni inflitte alla reclamante, della perdita della gara Sudtirol/Bassano Virtus del 5.9.2007 per 0-3; della penalizzazione di 1 punto in classifica e dell’ammenda di euro 5.000,00 Massima: La società ha diritto a disputare le gare sul campo ritenuto idoneo dal Consiglio Federale della F.I.G.C. con espressa delibera, in quanto questi è organo sovraordinato rispetto alla L.P.S.C. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 13 settembre 2007 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 06 agosto 2009 n. 1  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 20/CIt del 4.9.2007 Impugnazione – istanza: Ricorso dell’A.C. Mezzocorona avverso decisioni merito gara di Coppa Italia Mezzocorona/Bassano Virtus del 19.8.2007 2. ricorso dell’A.C. Mezzocorona avverso decisioni merito gara di Campionato di Serie C/2 Mezzocorona/Nuorese del 26.8.2007 3. Ricorso dell’A.C. Mezzocorona avverso decisioni merito gara di Campionato Serie C/2 Mezzocorona/Nuorese del 26.8.2007  4. Ricorso dell’A.C. Mezzocorona avverso decisioni merito gara di Coppa Italia Mezzocorona/Union Quinto del 29.8.2007 5. Ricorso dell’A.C. Mezzocorona avverso decisioni merito gara di Coppa Italia Mezzocorona/Union Quinto del 29.8.2007 Massima: Deve essere ripetuta la gara non disputata per inaccessibilità dello stadio comunale della società quando questa dimostra inequivocabilmente come la predetta situazione fosse nota all'ente organizzatore delle manifestazioni, nonché alla F.I.G.C., almeno fin dal 31 maggio 2007, allorquando, nella missiva, a firma del Presidente della L.P.S.C., veniva chiaramente riportato, in premessa, che "lo stadio comunale (ripetesi, l'unico impianto sportivo che insista sul Comune in cui ha sede la società) è stato riconosciuto non adeguabile al regolamento di Serie C2". Pertanto, nessuna responsabilità, può essere ascritta alla società ricorrente quando la mancata disponibilità dell’impianto (non rispondente ai requisiti di ammissione al Campionati C/2) era già nota alla LPSC. Da considerare inoltre la determinazione del sindaco con la quale era stato ordinato il divieto di effettuare qualunque gara ufficiale proprio come deciso dal Presidente del LPSC.
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