Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 14 maggio 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte di giustizia federale della FIGC resa il 24 ottobre 2008 – www.figc.it
Parti: E.S. e Treviso F.B.C. 1993 s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Non ha alcun pregio e va rigettato il primo motivo d’impugnazione, essenzialmente basato sulla pretesa nullità della gravata decisione della CGF a cagione della mancanza di motivazione. Al riguardo, gli istanti hanno esercitato la loro facoltà, non l’onere, d’impugnazione immediata del dispositivo di detta decisione, sicché non possono così dolersi, invece di proporre motivi aggiunti avverso il contenuto motivatorio di quest’ultimo o di chiedere al Collegio un termine per dedurre su tali punti, dell’assenza di motivazione o dell'impossibilità di ben esercitare il loro diritto di difesa, ed invocare principi di diritto processuale in conferenti con la natura stessa dei dispositivi di sentenza. Né la censurata nullità può esser nella specie inferita dall’asserita perentorietà dei termini per il deposito della motivazione della decisione da parte della CGF. Invero, l’art. 38, c. 6 del Codice di giustizia sportiva – CGS dell'intimata FIGC non soltanto si riferisce all’attività processuale per l’instaurazione e la procedibilità della causa innanzi agli organi di giustizia endofederali, ma soprattutto non implica di per sé solo, se non accompagnato di volta in volta da un’apposita sanzione, alcun'automatica decadenza in capo all’autorità decidente. Men che mai si può predicare l’inutilizzabilità della decisione tardivamente depositata, in assenza d’una norma ad hoc che tal effetto riconnetta al ritardo in sé, a nulla rilevando in questa sede qualsivoglia responsabilità che si possa configurare aliunde a cagione di siffatto ritardo.