DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 036 CSA del 18 Dicembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 170 del 17.11.2020
Impugnazione – istanza: Imolese Calcio 1919 S.r.l./Fussballclub Suedtirol S.r.l.)
Massima: Il società è sanzionata con la perdita della gara per la mancata effettuazione della stessa a causa di un gusto all’impianto di illuminazione “intorno alle ore 17:10 / 17:15 un faro della torre di illuminazione si è spento improvvisamente”. La Corte ha preso in considerazione attentamente sia la relazione tecnica fornita che i precedenti richiamati dalla ricorrente, nonché le controdeduzioni della controparte. Essa ritiene che nella fattispecie non si sia verificato un evento di carattere eccezionale e imprevedibile, quale può essere un evento naturale (ad esempio un fulmine) che provoca la improvvisa interruzione della luce nell’impianto sportivo. L’evento accaduto nella gara in questione è riconducibile, come evidenziato anche nella relazione tecnica, ad un malfunzionamento dell’impianto, determinato anche dal collegamento con altri dispositivi e strumentazioni elettroniche, che nulla ha a che vedere con la fattispecie della forza maggiore o del caso fortuito. Inoltre va rilevato che in detta relazione si evidenzia la necessità per “prevenire ulteriori possibili malfunzionamenti” di far presenziare “una squadra di elettricisti esperti per le prossime gare ufficiali”, ciò che avrebbe dovuto essere anche nella gara in questione. Né giova alla ricorrente il precedente richiamato (decisione n.17 Alta Corte di Giustizia 24/6/2014) che, pur riferito ad un caso identico (guasto dell’impianto di illuminazione dello stadio), ha presupposti diversi. Si trattava infatti di un impianto sportivo messo a disposizione di una società dilettantistica, di per se non ritenuta tenuta ad assicurare la presenza di personale specialistico o di strutture di emergenza per garantire il regolare svolgimento delle gare. Per di più tale impianto veniva solo occasionalmente utilizzato dalla società in questione. Di qui la decisione di ritenere non addebitabile l’evento alla società ospitante mancando il nesso tra la condotta della stessa e l’evento. Né può utilmente invocarsi l’altro precedente richiamato (99/CSA del 21/2/2019) sia perché riferito a fattispecie del tutto diversa, sia perché nella presente controversia manca proprio l’evento assolutamente imprevedibile che configura, ad avviso di quella sentenza, la forza maggiore.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 145/CSA del 30 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 11.12.2019 di cui al Com. Uff. n. 64
Impugnazione – istanza: A.S.D. TROINA
Massima: La mancata disputa della gara è determinata dalle avverse condizioni meteorologiche, e non già a responsabilità della società per la insufficiente tracciatura del terreno di gioco, per cui la stessa va ripetuta…A seguito della sospensione, l’arbitro aveva chiesto di poter accendere l’impianto di illuminazione, cosa che era avvenuta dopo circa 15 minuti, seppure con l’accensione di una sola torre, delle quattro presenti. Tuttavia, una volta rientrati sul terreno di gioco, pur ritenendo sufficiente la luce dei fari dell’unica torre funzionante, l’Arbitro aveva constatato che “in quel momento, il terreno di gioco era divenuto impraticabile a causa dell’aumento dell’intensità della pioggia. Avendo lanciato più volte in diversi punti del terreno di gioco un pallone, sempre alla presenza degli assistenti e dei capitanti, constatavo che esso non rimbalzava. Si erano formate svariate pozze e la situazione era tale da non consentire la regolare ripresa della gara”. Su sollecitazione del Giudice Sportivo, con supplemento trasmesso il 5.12.2019, l’Arbitro ha precisato che: a) all’inizio della gara la segnatura del terreno risultava idonea; b) che la momento della sospensione temporanea le linee del terreno, seppure leggermente danneggiate dalla pioggia, erano comunque presenti ma scarsamente visibili a causa dell’oscurità che si era determinata; c) che al momento del successivo sopralluogo la luce del solo faro acceso aveva restituito visibilità sufficiente, ma il terreno di gioco era divenuto impraticabile a causa della pioggia incessante; d) che pertanto la sospensione definitiva della gara era intervenuta a causa della impraticabilità del campo. A fronte di un quadro siffatto, estremamente chiaro e dettagliato, l’insistenza della A.S.D. Troina nel ricercare presunte responsabilità della società ospitante appare decisamente fuori luogo. E’ emerso difatti che né la prima sospensione provvisoria, né la seconda definitiva, fossero da imputare ad insufficiente tracciatura delle linee del campo: e difatti, la prima sospensione (provvisoria) venne decretata a fronte della condizione di scarsa visibilità (non solo delle linee sul terreno, ma anche degli stessi calciatori presenti in campo) causata dalle nubi e dalla pioggia, mentre la seconda (definitiva) venne decretata a fronte della constatata impraticabilità del campo (mancato rimbalzo del pallone), causata dalla ulteriore pioggia che aveva continuato a cadere incessante per tutto il periodo di sospensione e che aveva così definitivamente compromesso le già precarie condizioni del terreno di gioco.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 088/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 77/CSA del 10 Gennaio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile LND – Com. Uff. n. 34 del 12.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO FEMMINILE CHIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE CHIETI/SALENTO DELL’8.12.2018
Massima: Confermata la perdita della gara poiché, ex art. 17, comma I, C.G.S., oggettivamente responsabile della mancata prosecuzione e conclusione della gara di Coppa Italia Serie C Femminile dovuta al guasto all’impianto elettrico al termine del secondo tempo regolamentare….L’art. 4 C.G.S. prende in considerazione le varie forme di responsabilità delle società calcistiche, precisando che le stesse rispondono oggettivamente del funzionamento della struttura sportiva utilizzata, del mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza per le gare dalle stesse organizzate, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. Più specificamente l’art. 17 C.G.S. stabilisce che “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa piú favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art.1 bis, comma. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi al recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Se la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1”. Dal rapporto arbitrale presente in atti si evince che al termine del secondo tempo regolamentare, con il punteggio fermo sullo 0 – 0, l’impianto di illuminazione dello Stadio Comunale G. Angelini di Chieti risultava non funzionante e che, vista la necessità di proseguire l’incontro – come da Regolamento – attraverso la disputa dei tempi supplementari, veniva sollecitata dal Direttore di Gara l’accensione dell’impianto luci. Sennonché il riscontro negativo pervenuto da parte del Presidente e da altri addetti della Società A.S.D. Calcio Femminile Chieti aveva imposto all’arbitro la sospensione dell’incontro…E’ del tutto evidente, invece, come tale responsabilità oggettiva sussista nel caso in esame. L’assenza di tecnici comunali specializzati, ancorché impegnati quel giorno per l’accensione delle luci natalizie in città, non può costituire causa di forza maggiore. La forza maggiore presuppone, infatti, il ricorrere di circostanze e fatti straordinari e imprevedibili. Nel caso di specie la disputa dei tempi supplementari costituiva certamente una possibilità concreta, così come prevedibile era la carenza di visibilità determinata dalla progressiva diminuzione della luce naturale con il calare del sole. D’altronde il problema era stato già ravvisato dal Direttore di Gara il quale nel corso del secondo tempo regolamentare aveva prontamente richiesto l’accensione delle luci. La reclamante non ha quindi prodotto alcuna prova atta ad escludere la propria responsabilità, e, in particolare, che l’assenza di personale tecnico specializzato dipendesse da causa ad essa non imputabile. La società ospitante non ha provato, mediante allegazione documentale, di aver notificato al Comune di Chieti la richiesta di presenza di personale tecnico specializzato in occasione dell’incontro di Coppa Italia Serie C Femminile Chieti/Salento dell’8.12.2018. Tra gli allegati è presente, infatti, un’unica comunicazione del Comune di Chieti mediante la quale era stata riscontrata verosimilmente una richiesta di chiarimenti pervenuta in data 13.12.2018, ossia in epoca successiva e non antecedente alla disputa dell’incontro.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 152/CSA del 15 Aprile 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. 896 del 16.03.2021 merito gara Spartak Caserta/Senise del 13.2.2021
Impugnazione – istanza: F.C.D. Senise/Spartak Caserta
Massima: Accolto il ricorso e per l’effetto inflitta la perdita della gara alla società ospitante a causa del malfunzionamento dell’impianto di illuminazione che ha comportato la sospensione definitiva della gara ad 27° del primo tempo….“nella mattinata il gestore aveva provveduto ad avvisare la cittadinanza dei disagi dovuti a guasti su tutta la rete …Non vi è quindi dubbio alcuno circa il fatto che la società ospitante, come del resto l’intera popolazione locale, fosse stata posta in condizione di conoscere con congruo anticipo dei possibili guasti alla rete elettrica che avrebbero potuto verificarsi nel giorno della partita, stante l’avviso alla cittadinanza pubblicato sul sito internet del comune, che è stato richiamato e prodotto dalla stessa società ospitante nel suo ricorso al Giudice Sportivo e che è stato altresì posto dal Giudice Sportivo a fondamento della sua decisione. Non si vede quindi come si possa affermare che i guasti alla rete elettrica fossero imprevedibili, posto che essi erano stati preannunciati ufficialmente dal comune alla popolazione attraverso la pubblicazione sul proprio sito web del preavviso di possibili disservizi reso noto dall’ente gestore. Non si vede quindi come possa sussistere nel caso l’indispensabile requisito della imprevedibilità dell’evento impeditivo, in assenza del quale non può invocarsi la causa di forza maggiore, conformemente alla consolidata giurisprudenza sportiva, i cui precedenti sono stati ampiamente citati anche dalla reclamante. Deve infatti condividersi con la reclamante che, in base al quadro normativo sportivo da essa ricordato, la società ospitante è tenuta alla corretta manutenzione a al congruo e tempestivo approntamento dell’impianto secondo i canoni tecnici stabiliti dall’ordinamento sportivo e che tale suo fondamentale obbligo sia stato violato nel caso specifico, posto che la società ospitante ha omesso di adottare la minima cautela di noleggiare un gruppo elettrogeno nonostante il comune avesse divulgato alla cittadinanza sul proprio sito web i preavvisi di disservizio emessi dal gestore della rete elettrica.Nemmeno può tralasciarsi che la tipologia di interruzioni per come emerge dal rapporto dell'ufficiale di gara appare, in vero, verosimilmente riconducibile anche a problemi manutentivi dell'impianto di illuminazione del "Palailario". Infatti, la tipologia dell'avaria, consistente in continui abbassamenti di tensione dell'impianto di illuminazione del campo, unitamente alla presenza dell'energia elettrica negli spogliatoi, nelle tribune e sul tabellone luminoso (che è rimasto sempre acceso), oltre che nelle attività commerciali adiacenti l'impianto fa ricondurre la causa dell'avaria, piuttosto che a problemi di rete, a una non adeguata manutenzione dell’impianto di illuminazione della struttura sportiva, che appare avvalorata anche dalle fotografie versate in atti dalla reclamante circa le infiltrazioni di acqua piovana dalle pareti e sulla cassetta dell’impianto elettrico.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 566 dell’8.03.2016
Impugnazione – istanza: 9. RICORSO AC 5 DIAVOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNDER 21 AC5 DIAVOLI/SANVE MILLE DEL 28.2.2016
Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara perché è stata sospesa poco dopo l’inizio a causa di continue interruzioni della corrente elettrica.
Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 17 del 24/06/2014– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale resa in data 27.02.2014, C.U. 43/CRL del 6/03/2014
Parti: C.S. Frassati Ranica/Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.C.D. Almè
Massima: Deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale una società sportiva ospitante, partecipante ad un campionato dilettanti, non può essere ritenuta responsabile del mancato svolgimento di un incontro se tale effetto è stato determinato da forza maggiore o nel caso in cui debba ritenersi mancante un nesso causale fra la condotta della società ospitante e l’evento, che non può pertanto ritenersi addebitabile nemmeno a titolo di responsabilità oggettiva, tenendo conto delle condizioni in cui lo stesso si è verificato. L’Alta Corte annulla la delibera della CDT con la quale la società è stata sanzionata, con la sconfitta “a tavolino” per 0-3, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S., perché l’incontro di calcio con la società avversaria è stato sospeso (e poi definitivamente interrotto), nel corso del secondo tempo, per un improvviso guasto all’impianto di illuminazione del Campo comunale attesa l’interruzione del nesso causale fra la condotta della società e l’evento costituito dal guasto alla cabina elettrica che ha impedito il regolare svolgimento dell’incontro. E ciò anche se tale guasto fosse stato dovuto ad una insufficiente manutenzione dello stesso impianto che comunque la società ospitante non avrebbe potuto assicurare, non essendo tenuta alla manutenzione dello stesso (e non potendo anzi alla stessa provvedere). Si deve anche considerare che la vicenda si è verificata in un campionato dilettanti al quale partecipano società dilettantistiche che dispongono di mezzi e risorse limitate. E non risulta che le stesse società siano tenute ad assicurare la presenza di personale specialistico o di strutture sussidiarie di emergenza per garantire il regolare svolgimento
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 07 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 41 del 3.12.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. CALCIO PADOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPI/PADOVA DEL 31.8.2013
Massima: La gara di serie B interrotta al minuto 26 e 30 secondi del 1° tempo per una avaria all'impianto di illuminazione, va proseguita, atteso che il CTU, nominato dal Giudice Sportivo ebbe a chiarire che: − le cause del mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione dello Stadio erano identificabili nel fermo, in sequenza temporale, dei due gruppi elettrogeni in servizio ordinario, con buona probabilità dovuto ad atto doloso, − non si erano verificate interruzioni di alimentazione elettrica da rete pubblica, né altre cause similari che potessero aver avuto come esito finale il fermo dei due gruppi elettrogeni; − nello Stadio non risultava presente alcun generatore funzionante in emergenza potendosi prevedere varie soluzioni tecniche che renderebbero l'impianto esistente dotato di un sistema di emergenza; − la non conformità dell'impianto di illuminazione alla normativa Federale della L.N.P. Serie B; − intervenendo sul luogo dei fatti a notevole distanza temporale dal giorno in cui si erano verificati, analizzando la documentazione messa a disposizione dalla Procura Federale, l'analisi tecnica è stata effettuata con considerazioni conclusive di tipo probabilistico.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 029/C Riunione del 11 Gennaio 2007 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 16 del 7.12.2006 Impugnazione - istanza: 3. RECLAMO S.S.D. GATTOPARDO PALMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GATTOPARDO PALMA/NISSA DEL 25.11.2006 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara, per essere stata la stessa sospesa dall’arbitro per sopraggiunta oscurità, che era iniziata in ritardo proprio per la tardiva presentazione dei documenti all’arbitro da parte della stessa. Il Com. Uff. n. 3 del 15.9.2006 – attribuiva alle società ospitanti la facoltà di ospitare gare pomeridiane alle ore 15,30 ma “per gli impianti dotati di adeguata illuminazione” mentre risulta che il campo – seppure all’atto di iscrizione al campionato veniva dichiarato dotato di illuminazione artificiale – non godeva di impianto elettrico di luci collegato alla rete. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 9 gennaio 2003 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 22 del 5.12.2002 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Cisano 2000 avverso decisioni merito gara di Coppa Liguria 2002-03 Cisano 2000/Crevarese del 13.11.2002. Massima: Quando la gara viene sospesa per un guasto all’impianto di illuminazione, la dichiarazione rilasciata dal Comune – con la quale si assume la responsabilità del guasto dovuto alle copiose piogge di quei giorni - non serve ad eliminare la responsabilità della società ospitante utilizzatrice dell’impianto comunale, sulla quale ricade l’obbligo del perfetto allestimento del campo di giuoco e la costante efficienza di tutti i suoi accessori. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 16 maggio 2002 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 59 del 28.3.2002 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Sagittario Pratola avverso decisioni merito gara di calcio a cinque Sagittario Pratola/Amaltea Raiano del 27.2.2002 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara, per essere stata la stessa sospesa dall’arbitro a causa di guasti all’impianto elettrico dello stadio non riparabili in breve tempo. I guasti avevano riguardato solo lo stadio e non anche la zona dove esso era situato, da ciò la conseguenza che il guasto era attribuibile a mancata manutenzione dell'impianto con conseguente responsabilità della società ospitante. Come già affermato dalla C.A.F., ogni società è responsabile della gestione e praticabilità dello stadio indipendentemente da eventuali tipi di proprietà di terzi. La giurisprudenza della C.A.F. è costante nell'evidenziare come il caso fortuito postuli l'assenza di ogni responsabilità, a titolo di dolo e anche a titolo di colpa, di chi la invoca; richiede inoltre che venga fornita dallo stesso la prova rigorosissima che il fatto si è verificato senza colpa dell'agente. Nel caso di specie era onere della società dimostrare di aver diligentemente controllato l'impianto elettrico prima della gara e di provare quale fosse la causa del guasto e che essa non era rapportabile a sua colpa. Tale prova è mancata. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C - Riunione del 26 marzo 1998 - n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. ci. 68 del 19.2.1998 Impugnazione - istanza: Reclamo della Polisportiva Gelbison avverso decisioni merito gara Gelbison/Paganese 1926 del 21.12.1997 Massima: Durante una gara di campionato è legittima la decisione dell’arbitro di sospendere l’incontro per sopraggiunta oscurità quando dagli atti risulta che l'impianto di illuminazione, di recente installato, non era ancora abilitato all'uso. In tal caso, però, nessun addebito può essere mosso alla società ospitante, in quanto ha ottenuto la prescritta omologazione federale del campo senza che nello stesso fosse prevista alcuna attrezzatura destinata ad illuminarlo. La gara deve essere, pertanto, ripetuta.