Massima n. 289750

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 04 agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 22/CGF del 16 settembre 2009 www.figc.it Impugnazione - istanza: 3) Deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico dei calciatori C. D. e B. P., attualmente tesserati in favore dell’A.S.D. Astrea, per le violazioni rispettivamente ascritte dell’ art. 2.1 e 2.8 delle norme sportive antidoping Massima: Un atleta è responsabile e si ha violazione del regolamento antidoping, quando nel campione organico dell’atleta si riscontra una sostanza vietata, indipendentemente dal fatto che abbia usato intenzionalmente o meno un sostanza vietata, abbia agito con negligenza o sia altrimenti in colpa.
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