Massima n. 289752
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 04 agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 22/CGF del 16 settembre 2009 www.figc.it
Impugnazione - istanza: 3) Deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico dei calciatori C. D. e B. P., attualmente tesserati in favore dell’A.S.D. Astrea, per le violazioni rispettivamente ascritte dell’ art. 2.1 e 2.8 delle norme sportive antidoping
Massima: L’atleta è meritevole di una riduzione della sanzione, ai sensi dell’art. 10.5.3del Codice Wada, in considerazione della sua ampia collaborazione, non soltanto per la piena ammissione circa le modalità di assunzione della sostanza, ma soprattutto per il tangibile contributo che ha consentito agli organi inquirenti di acquisire elementi di novità all’indagine istruttoria, ampliandone l’ambito in ordine alla attività illecita di terzi.
Massima: Ferma restando la responsabilità dell’incolpato per la violazione della normativa antidoping, sussistono le condizioni della riduzione della sanzione, tenuto conto: 1) della giovinezza e la mancanza di esperienza dell’incolpato; 2) della circostanza che l’atleta abbia ammesso subito e spontaneamente di aver fatto uso della cocaina; 3) del carattere eccezionale nel quale si è verificato l’episodio, peraltro in un contesto estraneo alla attività agonistica, senza alcun intento di rendere partecipe il compagno all’uso della sostanza vietata, dal momento che il compagno lo aveva seguito di sua iniziativa. In definitiva quindi, il grado di colpa e di negligenza nella totalità delle circostanze è stato tale da essere solo marginalmente rilevante in relazione alla violazione antidoping, per cui ricorrono le condizioni per il riconoscimento della attenuante prevista dall’art. 10.5.2 del Codice Wada.