Massima n. 290482
FUNZIONI FUNZIONI DI DISCIPLINA E REGOLAZIONE Art. 2 Statuto C.O.N.I. – Funzioni di disciplina e regolazione 1. Il CONI presiede, cura e coordina l’organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale. 2. Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati. 3. Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico, per i disabili ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia. 4. Il CONI, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, detta principi contro l’esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e la xenofobia e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport. 4-bis. Il CONI detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili. 5. Il CONI, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale. 6. Il CONI, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, detta principi per assicurare che ogni giovane atleta formato da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, società o associazioni sportive ai fini di alta competizione riceva una formazione educativa o professionale complementare alla sua formazione sportiva. 7. Il CONI detta principi per prevenire e reprimere l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive. 8. Il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell’ordinamento sportivo. FUNZIONI DI GESTIONE Art. 3 Statuto C.O.N.I. – Funzioni di gestione 1. Il CONI promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire l’integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, tenendo conto delle competenze delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali. 2. Il CONI promuove e tutela lo sport giovanile fin dall’età pre-scolare. 3. Il CONI previene e reprime l’uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, anche in collaborazione con le autorità preposte alla vigilanza e al controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. 4. Il CONI cura la preparazione degli atleti, lo svolgimento delle manifestazioni e l’approntamento dei mezzi necessari alla partecipazione della delegazione italiana ai giochi olimpici e ad altre manifestazioni sportive. 4-bis. Il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. 5. Il CONI gestisce attività connesse e strumentali all’organizzazione e al finanziamento dello sport, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178. RISORSE UMANE Art. 19 Statuto C.O.N.I. – Risorse umane 1. Tutte le cariche dell’organizzazione territoriale sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese. Per i Revisori dei Conti è prevista una indennità stabilita dalla Giunta Nazionale. 2. I Comitati regionali e i Delegati provinciali, per l’attuazione dei fini istituzionali, si avvalgono dei servizi messi a disposizione dal CONI, anche tramite la CONI Servizi S.p.A., ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178. RISORSE FINANZIARIE Art. 18 Statuto C.O.N.I. – Risorse finanziarie 1. Alle strutture territoriali del CONI è attribuita autonomia gestionale per il perseguimento dei propri compiti. 2. I mezzi finanziari per l'espletamento delle attività dei Comitati Regionali del CONI sono costituiti da: a) il contributo generale per spese di funzionamento assegnato dalla Giunta Nazionale; b) i contributi per la realizzazione dei programmi di attività assegnati dalla Giunta Nazionale; c) i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, donazioni, lasciti o altri contributi; d) i proventi derivanti dalla gestione di beni siti nel territorio di competenza e rientranti nella loro disponibilità nonché dalla erogazione o gestione di servizi. 3. Presso ogni Comitato regionale è nominato, dalla Giunta Nazionale, un Revisore contabile scelto tra gli iscritti all’albo Dottori commercialisti o Registro Revisori Contabili. 4. SOPPRESSO PATRIMONIO Art. 36-ter Statuto C.O.N.I. – Patrimonio 1. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate sono rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Coni Servizi S.p.A. può concedere in uso alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate beni immobili di sua proprietà, la cui titolarità discende – in luogo del CONI – ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178. GESTIONE FINANZIARIA Art. 36 – quater Statuto C.O.N.I. – Gestione finanziaria 1. Il regolamento di amministrazione e contabilità del CONI è ispirato a principi civilistici in applicazione dell’art. 13, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. 2. I bilanci sono approvati dall’Autorità vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il termine di sessanta giorni. 3. Per l’espletamento dei suoi compiti il CONI si avvale strumentalmente della “CONI Servizi S.p.A.”, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178.