Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0066/CFA del 6 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 462 del 10 gennaio 2023

Impugnazione – istanza:  – Presidente Federale

Massima: Su reclamo del Presidente Federale avverso la decisione del giudice sportivo - che aveva disposto la prosecuzione della gara a decorrere dal momento dell'interruzione (minuto 13'20'' del primo tempo) con obbligo di disputa della parte residuale dell'incontro a porte chiuse - viene inflitta alla società la perdita della gara e l’ammenda di € 1.000,00 per i fatti che hanno determinato la definitiva sospensione della stessa da parte dell’arbitro….allorquando il secondo arbitro, che operava sotto la tribuna occupata dagli spettatori, interrompeva il gioco a causa di uno schiaffo ricevuto sul collo da parte di un sostenitore della squadra locale che si sporgeva dalla tribuna, che gli provocava dolore. A seguito di ciò il predetto arbitro n.2 comunicava il suo stato di agitazione e disagio psicofisico ai colleghi, rappresentando loro di non essere più in grado di continuare a dirigere la gara. Il primo arbitro prendeva atto di quanto riferitogli dal collega e decideva di sospendere definitivamente la gara e, grazie all'intervento dei calciatori e dei dirigenti locali, la terna arbitrale riusciva a raggiungere gli spogliatoi mentre i sostenitori locali rivolgevano loro frasi offensive e minacciose. L'arbitro n.2, a seguito dello schiaffo ricevuto, si recava in serata presso il Pronto Soccorso di Policoro dove gli veniva diagnosticato un trauma con prognosi di due giorni”...Orbene, come è noto “1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone” (art. 26, CGS FIGC). Requisiti essenziali per integrare la fattispecie sono: il carattere violento dei fatti commessi; il pericolo per l’incolumità pubblica o, in alternativa, un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone, che ne derivi. Il perimetro della norma è stato più volte vagliato da questa Sezione (Sez. I, n. 49/2022-2023 e n.50/CFA-2022-2023), che si è espressa nei seguenti termini: <<Orbene è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità, che deve contraddistinguere soprattutto il settore dilettantistico giovanile. Gli insulti, le minacce, gli sputi, il lancio di una cintola e di sassi, la pressione esercitata dalla massa di una ventina di giovani arrabbiati contro tre sono, quindi, fatti violenti. Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale. È noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, come si è osservato, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo. Orbene, un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva>>. Orbene, nel caso di specie, sussistono sia le minacce e le aggressioni verbali sia la violenza fisica esercitata su uno dei direttori di gara. In tal senso, vi sono i presupposti per l’applicazione del disposto degli artt. 6 e 26, CGS FIGC e, dunque, deve ritenersi corretta e da confermare la decisione assunta dal Giudice sportivo di irrogare nei confronti della società Città di Potenza Calcio a 5, in seguito al comportamento dei suoi sostenitori, la sanzione dell’ammenda per euro 1.000,00. Peraltro, in considerazione del reclamo proposto, questo Collegio deve valutare se i fatti, come sopra descritti, integrino altresì gli estremi per l’applicazione della diversa fattispecie di cui all’art. 10, CGS FIGC. Difatti, secondo il primo comma di articolo “La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.” Ai sensi, poi, del successivo comma 5:” Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione.” La disposizione di cui all’art. 10, comma 1, CGS è stata interpretata – sul punto, invero, in modo particolarmente perspicuo – dalla Corte sportiva d’appello nazionale nel senso che la ratio della norma si basa sul peculiare presupposto della responsabilità che il legislatore federale ricollega all’opera di vigilanza e di opportuna cautela che ogni società sportiva è tenuta a porre in essere onde prevenire le condotte illecite commesse dai soggetti coinvolti, a vario titolo, nel sistema sportivo. Tale responsabilità può essere individuata in relazione alle vicende della fattispecie concreta. Infatti, in ragione delle peculiari circostanze, ai giudici sportivi è riconosciuto il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere al club, sì da consentire una valutazione caso per caso circa la sanzione più conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In letteratura è condivisa la posizione secondo la quale l’art. 17 C.G.S. [codice previgente n.d.r.] costituisca un prezioso strumento nelle mani degli organi giudicanti affinché le sanzioni ivi previste siano comminate sulla base dei criteri di ragionevolezza, congruità e meritevolezza della sanzione rispetto al fatto commesso. La fattispecie […] individua la direttiva generale della norma: punire «fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione». In linea di principio può affermarsi che la più grave delle ipotesi disciplinate dall’art. 17, comma 1, si verifica quando le situazioni riferibili alla società abbiano concretamente alterato il regolare svolgimento della gara ovvero siano state tali da impedirne lo svolgimento. Si pensi, per esempio, ad una invasione di campo che impedisca la prosecuzione o lo svolgimento della gara; alle aggressioni fisiche al direttore di gara così gravi da incidere sulla sua serenità di giudizio, alterando il regolare svolgimento della gara (cfr. App. fed., 5 aprile 2004, in Com. uff. 6 aprile 2004, n. 41/C). Secondo la Corte di Giustizia Federale ricorrono tali circostanze quando si è in presenza di un’«oggettiva gravità di un evento che appare radicalmente estraneo al contesto di una gara sportiva necessariamente ispirata da principi di lealtà e correttezza» (Corte giust. fed., in Com. uff. 20 giugno 2013, n. 309/CGF). In questi casi la sanzione può arrivare fino alla perdita della gara. (Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 167/2018-2019). Orbene appare evidente la necessità, perché la gara possa essere correttamente disputata, di tutelare la piena integrità psico-fisica dei direttori di gara, in assenza della quale deve escludersi in radice la possibilità stessa che possa esservi una competizione ispirata ai principi di regolarità e lealtà e che possa essere assicurato il clima di serenità in campo e fuori che rendono concreta la sussistenza del principio del fair play che costituisce la ragione stessa dell’ordinamento sportivo. A ragione, nel reclamo, si sostiene che l’ordinamento sportivo considera la figura del direttore di gara come qualcosa in più della sola figura di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: è colui che in campo rappresenta il regolamento di gioco, ed è lui che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo. Del resto – secondo il costante orientamento di questa Corte federale d’appello - l’ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023). Nella fattispecie in esame, l’impossibilità di salvaguardare la tranquillità del secondo arbitro e, dunque, di assicurare la prosecuzione della direzione di gara in un indispensabile clima di serietà, serenità e correttezza è resa evidente non solo dalla gravità dell’aggressione fisica subita, come emerge anche dal richiamato referto medico, ma anche dalla complessiva situazione di minaccia che gravava sui direttori di gara, come reso evidente non solo dall’aggressione fisica subita da uno di essi ma altresì dagli atteggiamenti e dalle minacce giunte sia da uno degli atleti che dai relativi sostenitori. La sussistenza di tale complessiva situazione rende evidente l’impossibilità di assicurare la regolare effettuazione della gara. Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, CGS, si impone l’applicazione della sanzione della perdita della gara stessa con il punteggio di 0‐6 (trattandosi di gara di calcio a cinque). In applicazione del disposto di cui all’art. 8, comma 2, tale sanzione si aggiunge a quella, già inflitta, dell’ammenda.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 129/CSA del 10 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 76 del 12.01.2023

Impugnazione – istanza: U.S. Angri 1927/Portici FBC SSDARL

Massima: Confermata alla società la sanzione della perdita della gara e ridotta l’ammenda da € 4.000,00 ad € 2.000,00 perché la gara è stata sospesa dall’arbitro e non più proseguita per sua responsabilità, in quanto mancavano le condizioni…nel corso dell'intervallo persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società facevano indebito ingresso nell'area degli spogliatoi ove una di queste aggrediva un calciatore della società ospitata strattonandolo con violenza e colpendolo con alcuni calci su ampia parte del corpo, mentre altro soggetto ne favoriva la fuga tenendo aperta una porta; - ad esito dell'aggressione, che aveva termine grazie all'intervento degli altri tesserati della società il calciatore aggredito necessitava dell'intervento dei sanitari e riportava forti dolori e contusioni escoriate al torace e all'addome; - in ragione delle circostanze summenzionate si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell’Ordine e l'Arbitro, constatato il venire meno delle condizioni per il proseguo della gara ne decretava la definitiva sospensione”….Sentito a chiarimenti, l’Assistente n.1 Sig. P. ha riferito che l’intervento dei Carabinieri, che ha consentito di riportare la situazione alla normalità a seguito dell’aggressione perpetrata ai danni del calciatore Maraucci, si è protratto per circa un’ora, a motivo delle indagini e degli accertamenti espletati in ordine ai gravi fatti accaduti.  Gli atti ufficiali di gara e i chiarimenti forniti dall’Assistente n.1 consentono di ritenere che la decisione dell’Arbitro di non proseguire la gara sia stata assunta correttamente, in presenza della concomitanza di una serie di elementi, comunque imputabili alla sfera di responsabilità della società Angri, che non hanno di fatto consentito la regolare ripresa e conclusione della stessa. In particolare, occorre porre attenzione al contenuto del supplemento arbitrale, che chiarisce in modo dirimente gli specifici accadimenti che non hanno consentito la ripresa della gara dopo l'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Dopo la grave aggressione ai danni del sig. M., emerge, infatti, che si è reso necessario un prolungato intervento dei Carabinieri, volto dapprima a ristabilire l'ordine pubblico e poi ad effettuare una serie di indagini in ordine alla dinamica degli eventi ed alla individuazione dei soggetti responsabili, intervento che l’assistente arbitrale Sig. Piccolo ha riferito avere avuto una durata di circa un’ora.  Tutto ciò ha obiettivamente impedito la regolare prosecuzione della gara e la sua ultimazione, ai sensi dell’art. 62, comma 14, delle N.O.I.F., a norma del quale “Il non inizio, l’interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti”.  Le circostanze accadute in occasione della gara de qua integrano, quindi, la “oggettiva gravità di un evento che appare radicalmente estraneo al contesto di una gara sportiva necessariamente ispirata da principi di lealtà e correttezza” (Corte Giust. Fed., in Com. uff. 20 giugno 2013, n. 309/CGF). Basti riflettere sul fatto che l’aggressore, riconducibile indubbiamente alla società Angri, dopo aver colpito con alcuni calci il sig. M., riusciva a fuggire grazie all'aiuto di un'altra persona che intanto teneva aperta una porta secondaria, in esecuzione, quindi, di un vero e proprio piano illecito perpetrato ai danni dei giocatori della società ospite. Nella fattispecie per cui è causa, pertanto, l’accaduto ha finito per incidere indubbiamente sulla regolarità della gara, alterandone significativamente la ordinaria dinamica e non incidendo dunque solo sul potenziale atletico della società ospite. Oltre alla perdita delle prestazioni sportive di un giocatore a metà gara – circostanza che, da sola, come rilevato dalla reclamante, non legittima l’irrogazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, stante il chiaro dettato di cui all’art. 10, comma 2, del C.G.S. - nel caso di specie si riscontrano infatti due ulteriori e determinanti circostanze di cui non può non tenersi qui adeguata considerazione, come invece vorrebbe la reclamante, ossia lo stato di fortissimo turbamento emotivo cagionato ai calciatori della squadra del Portici dalla violenta aggressione perpetrata ai danni del proprio capitano e l’inevitabile intervento delle Forze dell’ordine, chiamate a ripristinare e tutelare l’ordine pubblico compromesso, mediante il compimento degli atti valutati necessari alla luce della gravità dell’episodio verificatisi. E’ il complesso di tali circostanze ad aver prodotto quell’effetto incidente sulla regolarità del confronto agonistico che ha condotto il Giudice Sportivo ad irrogare le sanzioni di cui all’art.10, comma 1, del C.G.S., stante l’avvenuta compromissione del bene giuridico tutelato dalla citata norma a causa di una condotta grave e scellerata ascrivibile alla pacifica responsabilità della società reclamante, che, quale squadra ospitante, era tenuta ad assicurare la sussistenza di tutte le condizioni necessarie a garantire il regolare svolgimento dell’incontro programmato per tutta la durata dell’evento, a partire, per quanto qui rileva, dalla totale sicurezza psico-fisica ed incolumità dei calciatori ospiti.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 167/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 139/CSA del 3 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.4.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL TARANTO F.C. 1927 S.R.L. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI CU 51/A) AVVERSO DECISIONI MERITO  GARA  A.Z.  PICERNO/TARANTO  F.C.  1927  S.R.L.  DEL  18.04.2019

Massima: Riformata la decisione del giudice sportivo che aveva convalidato il risultato acquisito sul campo e per l’effetto convalidato il risultato della gara ma comminata la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica alla società per la diminuzione del potenziale atletico causata dai suoi stewards di casa  che durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo sferravano una violenta aggressione verso i calciatori della compagine ospite, tra i quali ….. che riportavano traumi contusivi ed escoriazioni su molteplici parti del corpo, tanto da essere costretti a ricorrere prontamente alle cure ospedaliere, con conseguente impossibilità per gli stessi di proseguire la disputa dell’incontro eccezion fatta per il calciatore …e, il quale era stato espulso dal direttore di gara in seguito alla rissa. Più precisamente, diversi giocatori della formazione ospite venivano aggrediti all’interno del campo da uno steward che colpiva con una cazzottiera/tirapugni in più parti del corpo i tre tesserati ionici. A questi ultimi, condotti in ospedale, venivano diagnosticati, come da referti allegati, traumi con prognosi di giorni 10 per il signor … di giorni 10 per il signor … e di giorni 6 per il signor ….Orbene, questa Corte ritiene che gli accadimenti siano di estrema gravità e inconfutabili in ragione dei documenti di gara prodotti unitamente ai referti medici allegati. Rileva che sotto il profilo tecnico-giuridico la questione verta su due punti: in primo luogo, sulla possibilità di accogliere il reclamo del Taranto, volto ad ottenere la sanzione della perdita della gara a carico del Picerno con il punteggio di 0 a 3; in secondo luogo, sull’eventuale facoltà di questa Corte di pronunciarsi al di là dell’istanza della ricorrente su possibili ulteriori sanzioni ai danni della squadra lucana. Al fine di risolvere tali problematiche appare indispensabile soffermarsi in prima battuta sulla ratio dell’art. 17 C.G.S., per poi valutare i poteri concessi su simili questioni alla Corte sportiva. In vero, l’interprete, qualunque esso sia, è chiamato ad individuare, in relazione alla quaestio facti oggetto di giudizio e di valutazione, «la ratio complessiva della norma» (v. già Cass. 21 agosto 1991, n. 8980; più di recente, Cass., 25 gennaio 2018, n. 1845), ossia «la funzione che la norma è orientata a perseguire nel sistema ordinamentale» (Cass., Sez. un., 26 novembre 2009, n. 5385), verificandone compatibilità e conformità con questo. L’individuazione dell’obiettiva giustificazione di una disposizione giuridicamente rilevante non è attività puramente deduttiva e logica,  ma valutativa,  ispirata dalla razionalità e soprattutto dalla ragionevolezza. Essa, dunque, vive nel momento applicativo. Venendo alla disposizione in esame, va in primo luogo chiarito che questa, nel suo complesso, ha la funzione di sanzionare qualsiasi accadimento intervenga sulla regolarità dell’incontro. È indubbio, infatti, che  la  ratio  della  norma  si  basi  sul  peculiare  presupposto  della  responsabilità che il legislatore federale ricollega all’opera di vigilanza e di opportuna cautela  che  ogni  società sportiva  è  tenuta  a  porre  in  essere  onde  prevenire  le  condotte  illecite  commesse  dai  soggetti coinvolti, a vario titolo, nel sistema sportivo. Tale responsabilità può essere individuata in relazione alle vicende della fattispecie concreta. Infatti, in ragione delle peculiari circostanze, ai giudici sportivi è riconosciuto il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere al club, sí da consentire una valutazione caso per caso circa la sanzione piú conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In letteratura è condivisa la posizione secondo la quale l’art. 17 C.G.S. costituisca un prezioso strumento nelle mani degli organi giudicanti affinché le sanzioni ivi previste siano comminate sulla base dei criteri di ragionevolezza, congruità e meritevolezza della sanzione rispetto al fatto commesso. La fattispecie delineata nella prima parte dell’articolo in questione individua la direttiva generale della norma: punire «fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione». In linea di principio può affermarsi che la piú grave delle ipotesi disciplinate dall’art. 17, comma 1, si verifica quando le situazioni riferibili alla società abbiano concretamente alterato il regolare svolgimento della gara ovvero siano state tali da impedirne lo svolgimento. Si pensi, per esempio, ad una invasione di campo che impedisca la prosecuzione o lo svolgimento della gara; alle aggressioni fisiche al direttore di gara cosí gravi da incidere sulla sua serenità di giudizio, alterando il regolare svolgimento della gara (cfr. App. fed., 5 aprile 2004, in Com. uff. 6 aprile 2004, n. 41/C). Secondo la Corte di Giustizia Federale ricorrono tali circostanze quando si è in presenza di un’«oggettiva gravità di un evento che appare radicalmente estraneo al contesto di una gara sportiva necessariamente ispirata da principi di lealtà e correttezza» (Corte giust. fed., in Com. uff. 20 giugno 2013, n. 309/CGF). In questi casi la sanzione può arrivare fino alla perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Altra questione verte sulla seconda fattispecie disciplinata dal comma 1 dell’art. 17, la quale ha ad oggetto «fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società». Essa rappresenta il confine, ad oggi invalicabile per il giudice sportivo, di sanzionare con la perdita della gara una compagine. Si tratta di fattispecie comportamentali di accompagnatori o sostenitori del club dalle cui condotte consegue «unicamente» la menomazione al potenziale atletico della società. Ciò non toglie che è riconducibile al disposto della prima parte dell’art. 17 l’aggressione subita da un calciatore mentre «si trova a bordo campo, la quale ha costretto l’atleta ad allontanarsi dal campo, abbandonare il giuoco e recarsi in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso». Nella fattispecie si è rilevato che «l’accaduto ha finito per incidere proprio sulla regolarità della gara alterandone la dinamica e non già solo sul potenziale atletico della società. La perdita nella fase iniziale della partita di un calciatore deve infatti ricondursi al novero di quegli eventi che integrano un vero e proprio effetto incidente sulla regolarità della dinamica di un confronto agonistico» (cosí Corte giust. fed., 20 giugno 2013, cit.). Questo regime punitivo si può aggravare con l’inflizione di ulteriori e diverse sanzioni, qualora i comportamenti verificatisi integrino anche la violazione delle disposizioni federali, o ledano i valori di lealtà, correttezza e probità ex art. 1 bis, comma 1, C.G.S. Pertanto, il reclamo, con specifico riferimento alla richiesta dell’F.C. Taranto di irrogare la sanzione della perdita della partita con il risultato di 0 a 3, non può essere accolto. Da quanto esposto, è insuperabile il dettato normativo dell’art. 17, comma 1, C.G.S. nella parte in cui afferma che «[n]on si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società». Corretta dunque sul punto è stata la decisione del giudice sportivo in primo grado. Nondimeno, se dunque è vero, per un verso, che una menomazione del potenziale atletico della squadra impedisce di colpire con sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, per altro verso è altrettanto vero che simili condotte possano invece rilevare sul clima di regolarità dell’incontro ed essere utilizzate quale parametro di valutazione per sanzionare la società, in ossequio al principio di afflittività previsto dall’ordinamento sportivo. Infatti, in tali casi, il legislatore federale ha previsto come sanzione minima a carico della società ritenuta colpevole, in luogo della perdita della gara, la penalizzazione dei punti in classifica. In sostanza, nella seconda parte del comma 1 dell’art. 17 C.G.S., il legislatore, anche al fine di limitare la discrezionalità degli organi federali nell’individuare i fatti e le situazioni di cui alla prima parte della disposizione – ai quali consegue automaticamente la sanzione della perdita della gara – ha avvertito l’esigenza di sottrarre una serie di fatti concreti a tale rigidità sanzionatoria (ribadiamolo: perdita della gara) stabilendo che quanto imputabile ad accompagnatori ammessi al recinto di gioco, sostenitori al séguito della società o soggetti comunque riconducibili ad un determinato sodalizio, che abbiano comportato esclusivamente alterazioni al potenziale atletico, non determina l’applicazione della (eccessiva) sanzione della perdita della gara, ma quella della penalizzazione di punti in classifica che nel minimo è rapportata ai punti conquistati con il risultato connesso a quello della gara stessa (in tal senso, v. Corte giust. fed., in Com. uff., 17 luglio 2009, n. 301/CGF). Per meglio comprendere il rapporto esistente tra i due frammenti di norma descritti dal comma 1 dell’art. 17 C.G.S., può farsi riferimento alla figura di due cerchi concentrici ove il cerchio piú grande è costituito dalla fattispecie di cui alla prima parte della disposizione, punita con la perdita della gara, e quello piú piccolo dalla previsione  di cui alla seconda parte della disposizione, punita con la penalizzazione in classifica. Tuttavia, lo scopo della norma è unico: tutelare la regolarità della gara. Ribaltando la prospettiva, dunque, in assenza della seconda fattispecie, i fatti e le situazioni ivi indicati sarebbero da punire ai sensi della prima parte della disposizione e, quindi, senza limitazioni (come quella prevista di ‘lesione del solo potenziale atletico’), con la sanzione della perdita della gara, la quale rappresenta – va rimarcato – una extrema ratio e può operare soltanto in particolari circostanze. A suffragio di questa ricostruzione, il codice di giustizia FIGC, inoltre, prevede che qualora il fatto avvenuto  o  il  comportamento  posto  in  essere  da  accompagnatori  o  da  sostenitori  della  società  sia  di «particolare gravità», si applica, oltre alla penalizzazione, una delle sanzioni di cui alle lett. d), e), f) del comma 1 dell’art. 18 C.G.S. Viceversa, nel caso in cui l’episodio contestato sia di «particolare tenuità», ‘può’ essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lett. b), c), d), e), f) del comma 1 dell’art. 18 C.G.S. La differenza del regime sanzionatorio nelle due situazioni descritte è allora conseguenza della diversa gravità delle condotte vietate. Pertanto, mentre nel caso di particolare tenuità del fatto è lo stesso giudice a valutare discrezionalmente (‘può’) se la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica risulta sproporzionata rispetto al disvalore del fatto, con la conseguente applicazione di una sanzione meno grave, nell’ipotesi di particolare gravità della vicenda è lo stesso legislatore a ritenere inadeguata e insufficiente – rispetto al reale disvalore del fatto – la sanzione della penalizzazione obbligando il giudice ad applicare, in aggiunta a quest’ultima, anche ulteriori sanzioni, fermo restando la decurtazione di punti in classifica, che è sanzione inevitabile. Un simile automatismo sanzionatorio e la conseguente rigorosa applicazione nella giurisprudenza sportiva di tale speciale forma di responsabilità colpisce la società per il sol  fatto del verificarsi dell’illecito, anche in assenza dell’identificazione dell’autore fisico [ad avviso della Corte di Giustizia Federale «[l]a mancata identificazione della persona (autrice della aggressione) non può però comportare la esclusione della responsabilità dell’accaduto» (cosí Corte giust. fed., 20 giugno 2013, cit.)]. Se infatti la giustizia disciplinare si atteggia e agisce come un sistema dalle precipue funzioni punitive, non può certamente revocarsi in dubbio come alla stessa vada riconosciuta  anche  una diversa valenza morale e di natura promozionale. In quest’ottica, allora, come confermato dalla Corte di giustizia federale, i moduli della responsabilità oggettiva trovano una valida  giustificazione nell’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati (Corte giust. fed., in Com. uff., 12 ottobre 2011, n. 061/CGF). Ciò posto, è evidente che l’aggressione confermata da tutti gli ufficiali di gara realizzata da uno steward, riconducibile alla società ospitante responsabile nel caso di specie per culpa in eligendo, che si reca allo stadio per tutelare ‘la sicurezza’ con un tirapugni – in via dunque senza dubbio premeditata –, i referti medici sui calciatori del Taranto, il rapporto dettagliato del commissario di campo Basile, la necessità da parte dei Carabinieri di presidiare fisicamente l’area antistante gli spogliatoi dopo aver addirittura allontanato gli stewards stessi e altri individui autorizzati, sono elementi che confermano senza timore di smentita la gravità degli avvenimenti discussi davanti a questa Corte. Questi ultimi non possono che essere stigmatizzati con fermezza in virtù della salvaguardia dei basilari principi ai quali l’ordinamento sportivo si ispira. Se è dunque incontestabile, ad avviso di questo Collegio, che la funzione dell’art 17 C.G.S. FIGC nel suo complesso sia quella di punire irregolarità che possano  influire  sul  corretto  svolgimento dell’incontro, è altresì incontestabile che la vile aggressione compiuta ai danni  dei  giocatori  del Taranto abbia influito sulla gara medesima. È di palmare evidenza, in definitiva, che  tutto  quanto accaduto esuli nella maniera più assoluta dai valori sportivi, brutalmente vilipesi nel caso di specie. Se tale irregolarità non può comportare la  sanzione  della   perdita  della  gara,  in  quanto  colpito   è unicamente il potenziale atletico del sodalizio pugliese, ciò non toglie che è comunque possibile comminare all’ASD Picerno un aggravio di sanzione per responsabilità di posizione. Come anche espresso in un precedente di questa Corte (Cfr. Corte sportiva d’appello nazionale, 7 giugno 2017, in Com. uff. n. 143/CSA) richiamato dalla resistente, ma con esclusivo e parziale riferimento alla possibilità di negare la sanzione della perdita della gara per 0 a 3, si sottolinea al contrario che, per eventi senza dubbio  gravi e assolutamente paragonabili al caso che occupa, il Collegio, nel medesimo comunicato introdotto in udienza dal sodalizio lucano, ha espressamente ammesso la possibilità di comminare la sanzione della penalizzazione alla società che si reputa comunque soggetto responsabile oggettivamente della lesione al potenziale atletico della compagine avversaria. Tale scelta – va ribadito – si giustifica in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività (cfr., ex plurimis, Comm. disc. naz., in C.u. FIGC, 29 gennaio 2014, n. 48/CDN). Veniamo poi ad altro punto della questione, ossia alla possibilità, in ragione della ratio della norma appena delucidata, di riformare in peius la sanzione già comminata dal giudice sportivo in primo grado ai danni della società Picerno per responsabilità oggettiva ex artt. 17 e 4 C.G.S. Orbene, vero è che la Corte sportiva deve pronunciarsi su quanto richiesto nel reclamo, ossia la sanzione della perdita della gara per 0 a 3, cosa che ha puntualmente fatto, prova ne è il rigetto del ricorso del Taranto; tuttavia, vero è pure che il giudicante sportivo ben può pronunciarsi ultra petita, ovvero oltre ciò che è sottoposto alla sua attenzione dalla reclamante, ma che è presente nei documenti ufficiali di gara, come chiaramente ha statuito un recente e importante arresto del Collegio di garanzia del CONI. A suffragio di questa tesi appare indispensabile richiamarsi testualmente ai principi enunciati dal massimo organo di giustizia in ambito sportivo. Il Collegio di garanzia, infatti, ha deliberato in maniera chiara che è «di tutta evidenza che il Giudice Sportivo, sulla base delle norme federali nonché dei dettami del C.G.S. del C.O.N.I. (art. 14), decide senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, potendo pronunciarsi o su reclamo di una delle parti o, come dice espressamente il C.G.S. della F.I.G.C., d’ufficio, sulla base di quanto risulta dai documenti ufficiali di gara». E altresì palese, infatti, «che, laddove si vincolasse il Giudice Sportivo Nazionale al concetto di pronuncia solo ed unicamente sulla questione reclamata in presenza di altra evidente irregolarità, si violerebbe il principio generale di tutela dell’ordinamento sportivo di natura evidentemente pubblicistica». «[…] Del resto la procedibilità d’ufficio, così come prevista e stabilita per il Giudice Ordinario, rientra anche fra i poteri del Giudice Sportivo il quale finisce per pronunciarsi su questioni di interesse pubblico». «Non sfugge quindi a tale interpretazione neppure la giustizia ordinaria che sancisce, anche in assenza di apposita previsione, il potere-dovere del Giudice di pronunciarsi oltre il dedotto su questioni considerate rilevabili ex officio. Un’interpretazione contraria del potere d’ufficio del Giudice comporterebbe, infatti, un vero e proprio vulnus al principio di coerenza dell’ordinamento sportivo, che, quale ordinamento disciplinante interessi pubblici collettivi, deve vedere l’assoluto rispetto delle norme organizzative di un campionato sportivo». Sostiene ancora il Collegio – in maniera dirimente per la fattispecie che occupa – che «non a caso, il C.G.S. della F.I.G.C. parla di potere di rilevazione d’ufficio da parte del Giudice Sportivo di tutte quelle irregolarità regolamentari che falsano il risultato di una gara, e che sono dallo stesso conosciute, indipendentemente dall’impulso di parte. Una limitazione al potere di indagine sugli atti di gara finirebbe per svilire la funzione del Giudice Sportivo Nazionale che, al contrario, ha il compito di pronunciarsi con immediatezza e senza indugio su tutte le questioni inerenti la regolarità di una gara e la conseguente sua omologazione, secondo il principio sancito dall’art. 14 C.G.S. del CONI» (Coll. Garanzia CONI, 7 aprile 2017, decisione n. 24) e, nel caso di specie, proprio in merito ad «ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara» [testualmente, art. 14, comma 1, lett. e) C.G.S. CONI]. In questo senso anche la norma del Codice di giustizia del CONI è cristallina. D’altronde, va sottolineato, medesime sanzioni (perdita della gara, penalizzazione di punti, ammende) vengono utilizzate anche per colpire le società che schierano calciatori in posizione irregolare, ai quali, ancora una volta, si riferisce sempre l’art 17 C.G.S., a ennesima dimostrazione della volontà del legislatore federale di punire qualsiasi vizio possa colpire in senso ampio la regolarità della gara (commi 5 e ss., art. 17 C.G.S.).

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 15 Aprile 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 03 Maggio 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 633 del 13.4.2010 Impugnazione – istanza:  1) Ricorso A.S.D. Sport Five Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Finplanet Fiumicino C5/Sport Five Putignano del 10.4.2010 Massima: La CGF non condivide quanto sostenuto dal Giudice Sportivo, secondo cui le fonti di prova dei fatti contestati siano costituite solamente dal referto arbitrale e dalla relazione del commissario di campo, in quanto l'art. 35 C.G.S. stabilisce che il Giudice possa prendere a base della propria decisione tutte le circostanze accertate dalla Procura Federale, anche quando queste non siano contenute negli atti ufficiali. Massima: Ai sensi dell’art. 17 comma 1 CGS la società è sanzionata con la perdita della gara, per aver un proprio dirigente, prima dell'inizio dell'incontro, aggredito con un violento pugno al volto il calciatore della squadra avversaria, tale da rendere necessarie le cure del pronto soccorso e da non consentire, quindi, allo stesso di prendere parte all'incontro. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 037/C Riunione del 06 Marzo 2007 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 18.1.2007 Impugnazione - istanza: 3. RECLAMO A.S.D. BOJANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOJANO/CIVITAVECCHIESE DEL 19.11.2006 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per il comportamento violento e volontario del proprio dirigente che al 29° tempo del secondo tempo colpendo con un calcio ad una gamba destra il calciatore avversario, privava per un apprezzabile lasso di tempo (17 minuti oltre recupero), la società avversaria di un proprio calciatore costringendola alla sua sostituzione mentre, oltretutto, era in vantaggio. E’ indubbio infatti che sia stato alterato il regolare svolgimento della gara e la circostanza sostanzierebbe la fattispecie di cui all’art. 12, comma 1 C.G.S., ma anche a voler superare il detto specifico disposto normativo, quando si sono verificati nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, l’art. 12 comma 4 demanda espressamente agli Organi di Giustizia Sportiva di valutare se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sul regolare svolgimento della gara. Nell’esercizio di detti poteri, il richiamato comma 4, alla lett. b), prevede l’adozione della punizione sportiva della perdita della gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 25 giugno 1999 n. 8/9 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 247/C del 19.6.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Pistoiese avverso decisioni merito gara finale play-off Pistoiese/Lumezzane del 13.6.1999. Appello dell’A.C. Lumezzane avverso decisioni merito gara finale play-off Pistoiese/Lumezzane del 13.6.1999. Massima: A seguito della riforma di recente introdotta, l'art. 7 comma 1 seconda parte C.G.S. dispone che non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società; in questo caso la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara, fatta salva l'applicazione di una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e) del comma 1 dell'art. 8, in luogo della penalizzazione, se il fatto o la situazione è di "particolare tenuità", ovvero l'aggiunta alla sanzione minima di una di quelle previste alle lettere d) ed e) della norma appena citata nell'ipotesi di fatto o situazione di "particolare gravità”. (Il caso di specie: Al 20' del secondo tempo, in occasione della seconda rete segnata dalla propria squadra, una bomba carta - così definita nel rapporto dell'arbitro - scagliata dai sostenitori di quella società esplodeva con grande fragore sul campo di giuoco a pochi metri dal portiere avversario, senza colpirlo; il calciatore, accasciatosi al suolo con le mani sulla testa, veniva sostituito e trasportato all'Ospedale). Il fatto non è da considerare di “particolare tenuità”, ma non è neppure qualificabile di “particolare gravità”: non ricorre l'ipotesi della "particolare tenuità”, tenuto conto della potenzialità offensiva dell'ordigno scagliato in campo, né quella della “particolare gravità”, atteso che il petardo venne lanciato in segno di esultanza e non al fine di colpire e che il portiere non ebbe a riportare danni di rilievo. Per concludere su questo punto, quanto accaduto nel corso dalia gara si è tradotto unicamente nell'alterazione al potenziale atletico, il che esclude in radice l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara. Ed invero, scopo del nuovo testo dell'art. 7 C.G.S. è quello di salvaguardare il risultato sportivo e quindi non premiare con la vittoria "a tavolino" la squadra che ha subito unicamente l'alterazione al potenziale atletico (e ciò anche per scongiurare la possibilità di simulazioni ed eliminare la strumentalizzazione della normativa precedente); inoltre la norma, mediante la sanzione della penalizzazione applicabile nell'ipotesi “normale”, cioè del fatto non particolarmente tenue o grave, persegue la finalità di non far comunque beneficiare la società responsabile in via oggettiva dei punti conseguiti nella gara. Consegue la penalizzazione di punti (4) in classifica.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 4 giugno 1999 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 22.4.1999 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Rione Mazzini avverso decisioni merito gara Fontanarosa/Rione Mazzini del 20.2.1999 Massima: Per le intemperanze poste in essere dai sostenitori locali (lanci di pietre e sputi all'indirizzo dell'arbitro, degli assistenti dei calciatori della squadra ospite nel corso della gara e, durante i minuti di recupero del secondo tempo, lancio di un oggetto contro un calciatore, costretto al ricovero in Ospedale), la società è sanzionata solo con l’ammenda e non con la penalizzazione in classifica per l’alterazione del potenziale atletico. E' vero che l'art. 7 comma 1 del C.G.S. prevede a carico della società oggettivamente responsabile di fatti comportanti unicamente alterazioni al potenziale atletico dell'avversaria la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara; va però aggiunto che la stessa norma prevede sanzioni diverse nelle ipotesi che il fatto venga giudicato di particolare tenuità (ovvero di particolare gravità). Nel primo caso può essere irrogata una delle sanzioni previste alle lettere b), c), d), e) del comma 1 dall'art. 8.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 29 aprile 1999 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 70 del 18.3.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Boys Partenopei avverso decisioni merito gara Arzanese/B. Partenopei del 7.2.1999 Massima: L’aggressione ad un calciatore da parte dei tifosi, avvenuta nell’intervallo, che impedisce a questi di partecipare alla gara, comporta una alterazione del potenziale atletico, in virtù della quale la società di cui fanno parte i sostenitori è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica e la squalifica del campo, ma non con la perdita della gara.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 35/C Riunione del 16 giugno 1998 - n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti -Com. Uff. n. 411 del 12.6.1998 Impugnazione - istanza: Appello del Torino Calcio avverso decisioni merito gara Perugia/Torino del 7.6.1998 Massima: L’aggressione al calciatore (portiere di riserva) da parte dei tifosi della squadra avversaria, che ne ha determinato l’esclusione dall’elenco dei convocati, non comporta alcuna diminuzione del potenziale atletico laddove si è verificata in tempo e luogo diversi da quelli di svolgimento della partita. (Nella specie l’episodio si verificò durante l’allenamento del sabato che precede la partita della domenica).  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 5 giugno 1998 - n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 204/C del 3.6.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Alessandria Calcio avverso decisioni merito gara Alessandria/Pistoiese del 31.5.1998 Massima: Quando un calciatore della squadra ospitata, che stava effettuando il riscaldamento, viene morsicato da un cane poliziotto, utilizzato per il servizio d'ordine, ed a dire della reclamante, cagionando una apprezzabile diminuzione dei movimenti dei suoi tesserati, rimasti impressionati dall'accaduto, la gara risulta regolarmente svolta, in quanto si è trattato di un fatto meramente accidentale, rispetto al quale non può essere rilevata alcuna responsabilità in campo sportivo.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 22 maggio 1998 - n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 166/C del 22.4.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Siena avverso decisioni merito gara Siena/Livorno del 15.3.1998 Massima: Quando i calciatori della società ospite vengono aggrediti dai sostenitori locali, ma prendono parte normalmente alla gara, ad esclusione di uno che per le lesioni patite viene trasportato in ospedale, a carico della società locale è prevista una notevole ammenda ai sensi della normativa contenuta nell'art. 6, terzo e quarto comma, del Codice di Giustizia Sportiva, che impone, in collegamento con l'art. 62 N.O.I.F., l'obbligo del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo consistente nel "dovere di impedire in ogni caso e per qualunque aspetto che l'evento di danno possa verificarsi”. (Nel caso di specie, non è stata disposta la punizione sportiva della perdita della gara, perché i calciatori aggrediti hanno preso normalmente parte alla gara, mentre dagli atti non è emerso che il calciatore trasportato in ospedale avrebbe comunque dovuto prendere parte alla gara. La CAF ha ritenuto che individuare nell'episodio un attentato alle condizioni psico-fisiche dei calciatori della società ospitata, "con alterazioni della necessaria sussistenza nella competizione agonistica di condizioni paritarie" fra le due squadre appare eccessivo ed è smentito anche dal successivo andamento della gara nella quale i calciatori non sembrano avere risentito minimamente dei fatti accaduti in precedenza).  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 15/C - Riunione del 22 gennaio 1998 - n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 21 dell'11 .12.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Civitanovese Calcio avverso decisioni merito gara Vadese Calcio/Civitanovese Calcio del 2.11.1997 Massima: L'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva che disciplina la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, al primo comma, dopo avere stabilito che detta sanzione si applica con il punteggio di 0-2, o con il punteggio acquisito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole, alla società, ritenuta responsabile, anche in via oggettiva, di fatti e situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, dispone che non si applica la predetta punizione sportiva nell'ipotesi di fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società, che abbiano comportato esclusivamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. In tale ultimo caso, la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, è punita con la penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati all'esito della gara, salvo l'applicazione di altre sanzioni per i casi di minore (come in questo caso: con la squalifica del campo per una giornata) o maggiore gravità, esclusa, comunque, la punizione sportiva della perdita della gara. La disposizione in parola, come è noto, è stata voluta, di recente, dal Legislatore federale per eliminare la strumentalizzazione della normativa precedente, che prevedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società alla quale fossero imputabili, anche in via oggettiva, fatti e situazioni dei sostenitori incidenti sul potenziale atletico della squadra avversaria, per episodi dei quali era difficile, se non impossibile, determinare l'effettiva efficacia causale su detta alterazione. (Nel caso di specie iI ferimento del calciatore (costretto ad abbandonare in barella il terreno di giuoco), dovuto al lancio di un oggetto contundente da parte dei sostenitori della squadra avversaria, ha determinato solo (realmente o apparentemente) un'alterazione al potenziale atletico della società appellante, che, pertanto, non può dolersi della esatta applicazione fatta dai giudici di primo e secondo grado, dell’art. 7 comma 1 C.G.S.).  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 3 aprile 1997 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 62 del 20.2.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C.Forio d’Ischia avverso la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti in classifica inflitti in relazione alla gara Forio d’Ischia/Boys Caivanese del 26.1.1997  Massima: Quandoil rapporto di uno degli assistenti dell'arbitro risulta molto preciso nel riferire che il portiere di una squadra, durante la gara, sia stato colpito al volto da un rotolo compatto di carta per registratori, di diametro non irrilevante (quindi da un oggetto potenzialmente idoneo ad offendere), proveniente dal settore degli spalti occupato da sostenitori locali, ed è rimasto per qualche momento privo di sensi e costretto ad abbandonare il campo, la società è oggettivamente responsabile dell’alterazione del potenziale atletico della squadra avversaria. Consegue in applicazione dell'art. 7 comma 1 C.G.S. la sanzione sportiva della penalizzazione (3 punti) in classifica.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 20 marzo 1997 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 103/C del 18.2.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’ A.S. Fidelis Andria avverso decisioni merito gara Fidelis Andria/Nocerina del 19.1.1997  Massima: I comportamenti e gli episodi imputabili alla società, che, creando una condizione generale di insicurezza e di turbamento collettivo, impediscono un sereno ed ordinato svolgimento di gioco, sono sanzionati con la perdita della gara su reclamo da parte dell’altra società. (Nel caso di specie durante la fase di riscaldamento dei calciatori prima dell'incontro, tenuta sul terreno di gioco, aveva luogo un banale diverbio tra un tesserato della società ospite ed un addetto della società locale; subito dopo, mentre gli atleti facevano rientro negli spogliatoi per le formalità di rito antecedenti la gara, un numeroso gruppo di persone - valutabile in almeno cinquanta - approfittando della mancata chiusura di un cancello di accesso al terreno, si dirigeva verso i calciatori ospiti, riuscendo a raggiungerne due all'ingresso del sottopassaggio e quindi ad aggredirli con pugni e calci in più parti del corpo. Solo l’intervento di ingenti forze di polizia e dei dirigenti delle due società poneva termine all'aggressione e l’arbitro, avvertito di quanto stava accadendo, si recava nello spogliatoio della società ospite e poteva constatare che il calciatore presentava una "evidente tumefazione all'occhio sinistro", mentre l’altro atleta ospite recava le conseguenze di un "colpo alla fronte con numerose, ecchimosi sull'addome”. Il portiere, dopo le opportune cure, poteva prendere parte all'incontro, mentre l’altro atleta, gia inserito come numero 3 in distinta, doveva essere trasportato in ospedale e sostituito da un compagno).  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione dell’11 luglio 1996 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 47 del 6.6.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Lucera avverso decisioni merito gara Martina/Lucera del 28.4.1996  Massima: Non si ha la sanzione della perdita della gara, quandoil portiere - aggredito da due estranei negli spogliatoi durante l’intervallo - ha regolarmente preso parte alla gara alla ripresa del giuoco venendo poi sostituito al 25' del secondo tempo, ed, inoltre, non sono accaduti fatti tali da poter far ritenere che la gara si sia svolta in un clima intimidatorio che possa in qualche modo aver influito sullo stato psicofisico dei propri calciatori, per cui ne risulterebbe di conseguenza inficiato il regolare svolgimento.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 24 aprile 1996 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 259 dell'9.3.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Fidelis Andria avverso decisioni merito gara Avellino/Fidelis Andria del 4.2.1996 Massima: La punizione sportiva della perdita della gara può essere applicata solo quando siano stati posti in essere atti che abbiano esplicato una influenza decisamente ostativa alla regolarità di svolgimento della gara, tanto da comprometterne in misura apprezzabile l'iter fisiologico. Non rientra tra questi il caso in cui il calciatore, colpito con un violento pugno prima della gara, partecipa ugualmente alla stessa e successivamente viene sostituito.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 18 aprile 1996 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare,presso il Comitato Regionale Sicilia- Com. Uff. n. 21/Disc. del 29.2-1996 Impugnazione - istanza: Appello della Polisportiva Pro Favara avverso decisioni merito gara Delfini Vergine Maria/Pro Favara del 21.1.1996 Massima: Non è possibile conseguire il risultato della vittoria "a tavolino" per il fatto che mentre il calciatore si trovava a terra a seguito di uno scontro con un avversario, veniva colpito con un pugno alla testa, infertogli dal massaggiatore della squadra avversaria ed era costretto ad abbandonare il terreno di giuoco, venendo sostituito da altro atleta. L’art. 7 comma 1 C.G.S. prescrive in modo esplicito che "non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell’ipotesi di fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società”. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009 n. 3  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2007 Impugnazione – istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Caserta calcio avverso decisioni merito gara Libertas Acate/Caserta Calcio del 6.01.2008 Massima: In conseguenza dell’alterazione del potenziale atletico della squadra avversaria è applicabile la seconda parte del 1° comma dell’ art. 17 C.G.S., poiché la sostituzione del calciatore colpito, che pure aveva influito nello svolgimento della gara non ne aveva determinato la irregolarità in quanto l’aggressione era avvenuta da parte di soggetto che non essendo incluso nella distinta consegnata all’arbitro, era da considerarsi quale mero sostenitore, in quanto non ammesso legittimamente nel recinto di gioco. Inoltre, l’aggressione non aveva inciso sul sostanziale esito della gara. L’art. 17 C.G.S. comma 1 contiene due distinte e ben separate ipotesi. a) nella prima parte è espresso un principio in base al quale è prevista la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nell’ ipotesi in cui siano accaduti fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara; b) nella seconda parte vi è una specificazione al principio generale in base alla quale se i fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara sono imputabili ad accompagnatori ammessi al recinto di gioco o sostenitori a seguito della società e che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico non viene applicata la sanzione della perdita della gara, essendo prevista una penalizzazione che nel minimo è rapportata ai punti conquistati con il risultato connesso a quello della gara stessa. Le due fattispecie sono pertanto assolutamente distinte contenendo la seconda parte del comma 1 una tipizzazione del principio generale espresso nella prima parte del medesimo comma 1. In applicazione, pertanto, di detta fattispecie tipica essendo il fatto avvenuto per una situazione imputabile ad un soggetto non iscritto in lista da qualificarsi pertanto quale mero sostenitore della società correttamente il Giudice Sportivo ha sanzionato la società stessa con una penalizzazione di punti in classifica. Il caso di specie: la società preannunciava reclamo con telefax chiedendo che non venisse omologato il risultato della partita. Dal supplemento di referto redatto dall’arbitro si rilevava che il calciatore n. 10 era stato colpito da un pugno al rientro negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo, e pertanto non poteva prendere parte al prosieguo della gara. Dal referto dell’arbitro si evidenziava che il tutto avveniva alla presenza della forza pubblica e il responsabile della condotta violenta sarebbe stato soggetto non autorizzato a sostare negli spogliatoi. Il Giudice Sportivo sospendeva ogni decisione. Successivamente la società proponeva i motivi di reclamo al Giudice Sportivo allegando copia del certificato medico del pronto soccorso nonché denuncia querela presentata alla questura. Il Giudice Sportivo dopo una ricostruzione puntuale delle modalità dell’aggressione ed anche del soggetto che si era reso responsabile della aggressione accoglieva parzialmente il reclamo con determinazione diversa da quella invocata dalla società. Più in particolare convalidava il risultato conseguito sul campo ed infliggeva alla società la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica. Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 163/CGF Riunione del 18 aprile 2008  n. 6/7 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 264/CGF Riunione del 08 luglio 2008 n. 6/7  - www.figc.it Decisione impugnata Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.2008 Impugnazione - istanza: 6) Ricorso dell’ U.S.D. Virtusvecomp Verona avverso decisioni merito gara Sambonifacese/Virtusvecomp Verona del 9.3.2008 Impugnazione - istanza: 7) Ricorso dell’ A.S.D. Calcio Sambonifacese avverso la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica inflitta alla reclamante seguito gara Sambonifacese/Virtusvecomp Verona del 9.3.2008 Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica, pari a quelli conseguiti sul campo nel corso della gara, per aver un proprio sostenitore lanciato una moneta che colpiva il calciatore avversario, provocandogli una ferita che lo costringeva ad abbandonare il campo, determinando così una diminuzione del potenziale atletico della squadra avversaria. L’art. 17 comma 1 C.G.S. contiene due distinte e ben separate ipotesi. a) nella prima parte è espresso un principio in base al quale è prevista la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nell’ipotesi in cui siano accaduti fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara; b) nella seconda parte vi è una specificazione al principio generale in base alla quale, se i fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara sono imputabili ad accompagnatori ammessi al recinto di gioco o sostenitori a seguito della società e che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico non viene applicata la sanzione della perdita della gara, essendo prevista una penalizzazione che nel minimo è rapportata ai punti conquistati con il risultato connesso a quello della gara stessa. Le due fattispecie sono pertanto assolutamente distinte contenendo la seconda parte del comma 1 una tipizzazione del principio generale espresso nella prima parte del medesimo comma 1. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 44/C - Riunione del 27 marzo 2006 n. 7 - www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 39 del 2.3.2006 - www.figc.itImpugnazione - istanza: Appello dell’A.S.D. Sporting Peloro Messina avverso la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti in classificaMassima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica, pari a quelli conseguiti sul campo, per aver un proprio sostenitore aggredito un calciatore avversario, che in seguito all’accaduto ha dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere, determinando così un’alterazione del potenziale atletico.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 11 Aprile 2005 n. 1,2 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 233 del 10.2.2005Impugnazione - istanza:Appello della A.C. Venezia avverso decisioni merito gara Crotone/Venezia del 19.12.2004. appello del F.C. Crotone avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 3 punti nella classifica del campionato 2004/2005 e l’ammenda di € 10.000,00 con diffida a seguito della gara Crotone/Venezia del 19.12.2004Massima: Lo scoppio di una bomba-carta alle spalle del portiere e alla conseguente uscita dal campo del calciatore, comporta l’omologazione della gara e la sanzione della penalizzazione di punti (tre) in classifica, pari a quelli ottenuti sul campo nei confronti della società i cui sostenitori hanno lanciato la bomba-carta, per aver determinato il potenziale atletico della società avversaria. Non può essere, invece, irrogata la sanzione sportiva della perdita della gara vuoi perché la sostituzione del portiere non ha influito in maniera determinante sullo svolgimento della gara vuoi perché l’alterazione del suo potenziale atletico (questo si è verificato con la pur forzata sostituzione del portiere) è specificamente disciplinata da quella norma (la seconda parte del comma 1 dell’art. 12 C.G.S.). È ben vero, che per effetto della forzata sostituzione del portiere la società non ha potuto avvalersi delle tre normali sostituzioni, ma soltanto di due. Bisogna osservare, tuttavia, che fatto come questo, che certamente ha influito sullo svolgimento della gara, non ne ha determinato l’irregolarità, almeno nel senso che va dato all’espressione “regolare svolgimento di una gara” nel disposto di cui alla prima parte dell’art. 12 comma 1 C.G.S.. È evidente che una gara deve essere considerata regolare quando realizza lo scopo che le è proprio anche se nel corso della sua durata si verificano situazioni, anche gravi, che, pur riflettendosi sul suo svolgimento, non influiscono sulla sua sostanziale regolarità. Il pensiero va agli infortuni, alle espulsioni, alle pressioni del tifo ed alle tante altre situazioni che, pur incidendo sull’andamento di una gara, rientrano pur sempre nella fisiologia della stessa nel senso di non far venire meno né alterarne in modo sostanziale la natura. Una partita di calcio è e rimane pur sempre una normale partita di calcio anche se per una qualche ragione (infortuni determinati da un avversario, espulsioni o quant’altro) una squadra la porti a termine con un numero di calciatori inferiore agli 11, posto che del gioco del calcio fanno parte, per l’appunto, infortuni, espulsioni e quant’altro ed infortuni, espulsioni e quant’altro fanno parte della sua stessa fisiologia! Argomentando diversamente si verrebbe a sostenere che ogni pur lieve anomalia rispetto allo schema teorico del gioco del calcio ne compromette la regolarità per avere influito, in quanto tale, sul suo svolgimento e che ogni partita che faccia registrare anche una modesta incongruenza è irregolare. Come non è in alcun modo possibile! Vi è di più. Va da sé che ogni alterazione del potenziale atletico di una squadra si ripercuote sullo svolgimento della gara. Ne consegue che ogni alterazione dovrebbe dar luogo all’irregolarità di cui alla prima parte dell’art. 12 comma 1 C.G.S. ed alla relativa perdita della gara. Ne consegue ancora che anche in presenza di fatto che abbia dato luogo ad alterazione del potenziale atletico la seconda parte del citato comma 1 non avrebbe possibilità di trovare applicazione. Tutto ciò non è, ovviamente, possibile, dal momento che le disposizioni di cui alla prima ed alla seconda parte del comma 1 dell’art. 12 C.G.S. devono essere intese sì da avere ciascuna un proprio ambito di efficacia normativa, quello che individua nella previsione concernente l’alterazione del potenziale atletico una ipotesi specifica rispetto alla generalità degli altri casi di irregolare svolgimento di una gara. Diversamente detto, nell’ambito della molteplicità dei fatti e delle situazioni che influiscono sul regolare svolgimento di una gara l’art. 12 C.G.S. ne enuclea uno, l’alterazione del potenziale atletico di una squadra, che disciplina in modo diverso e particolare; quel modo che per il principio di specialità è l’unico che può trovare applicazione in luogo di quello previsto per la generalità degli altri casi.   Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 15 Novembre 2004 n. 6 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 92 del 7.10.2004Impugnazione - istanza:Reclamo dell’A.S. Bari avverso le sanzioni della penalizzazione di punti 1 in classifica e dell’ammenda di € 2.000,00Massima: La società è sanzionata, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 12 comma 1 parte seconda C.G.S., con la penalizzazione di punti (uno) in classifica, pari a quelli conseguiti sul campoper il comportamento di suoi sostenitori che nel corso della gara lanciando un fumogeno – petardo nei pressi del portiere avversario, hanno determinato l’uscita di questi dal campo con una limitazione del potenziale atletico nei confronti della società per la quale lo stesso è tesserato, a nulla rilevando che il portiere di riserva abbia disputato poi un’ottima partita.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 48/C Riunione del 3 Maggio 2004 n. 5 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 142 del 16.4.2004Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Orvietana calcio avverso decisioni merito gara Lupa Frascati/Orvietana del 7.3.2004Massima: Quando dagli atti ufficiali non emerge alcuna prova che i fatti verificatisi nel corso della gara ad opera dei sostenitori, oltre a provocare l’alterazione del potenziale atletico, abbiano influito sul regolare svolgimento della gara stessa, la società può essere sanzionata con la penalizzazione di punti in classifica.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 44/C Riunione del 19 Aprile 2004 n. 11 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 108 del 26.2.2004Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Nuova Avezzano Calcio avverso decisioni merito gara Nuova Avezzano/Pro Vasto del 7.12.2003Massima: L’art. 12, comma 1, C.G.S. nell’ipotesi di mera alterazione recata al potenziale atletico della società danneggiata stabilisce l’inapplicabilità della punizione sportiva della perdita della gara, ma solo la penalizzazione di punti in classifica. Quando però i fatti accaduti nel loro complesso (giocatori aggrediti violentemente e quindi accompagnati al locale nosocomio, seppur non in gravi condizioni, e clima decisamente ostile nei confronti della squadra ospite) abbiano compromesso il regolare svolgimento della gara tra due compagini in pari condizioni di competere, creando in particolare, a danno della società, un assetto gravemente intimidatorio è giusta la sanzione della perdita della gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 42/C Riunione dell’8 Aprile 2004 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 315 dell’1.4.2004 Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Messina avverso la sanzione della squalifica del campo gioco per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 3.000,00 Massima: Non influisce sul regolare svolgimento della gara e, pertanto, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 12 comma 1 C.G.S. quando il lancio di oggetti, da parte dei sostenitori della società è avvenuto prima della gara. In particolare un pesante sasso ha colpito ad una gamba il calciatore, che, comunque, non gli ha impedito di prendere parte alla gara, senza dare segni di una qualche significativa menomazione sotto il profilo sia fisico che psichico.   Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 49/C Riunione del 9 giugno 2003 n.13 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 53 del 15.5.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Tortorici avverso decisioni merito gara Nissa/Tortorici del 23.3.2003 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara, per avere i propri calciatori, prima dell’inizio della gara, aggredito i calciatori avversari, i quali, a causa delle (certificate) lesioni riportate, venivano impediti a prendere parte alla gara medesima, per cui la società scendeva in campo con sette giocatori ed al 1° del p.t., e a seguito dell’infortunio di un proprio calciatore, era rimasta in campo con solo sei giocatori e quindi la gara non poteva che essere sospesa per mancanza del numero indispensabile per affrontare una partita.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 27 Maggio 2002 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 dell’11.4.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Real Sanseverinese avverso decisioni merito gara Real Sanseverinese/Baronissi del 9.3.2002 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara, ai sensi dell’art. 12 C.G.S. e non con la penalizzazione di punti in classifica, quando a causare l’alterazione del potenziale atletico della squadra avversaria è stato un proprio calciatore e non un sostenitore.(Il caso di specie: Il primo portiere della società ha subito le conseguenze di cui al referto ospedaliero come effetto di uno scontro fisico con il calciatore della squadra. Tale scontro, verificatosi nella fase di riscaldamento pre gara, ha provocato l’allontanamento del portiere dal campo di gioco per le lesioni giudicate guaribili in giorni tre). Correttamente all’ipotesi di cui trattasi è stato applicato il disposto del primo comma dell’art. 12 nella parte in cui è prevista che: “La società ritenuta responsabile” anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara”. Non si applica invece l’ipotesi meno grave della penalizzazione di punti in classifica, pari a quelli conquistati sul campo, perché la riduzione del potenziale è stata provocata da un calciatore e non è imputabile “... ad accompagnatori o sostenitori della società”.   Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/C Riunione del 8 Novembre 2001 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 54 del 12.10.2001 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Legnago Salus avverso decisioni merito gara Legnago Salus/Fano del 2.9.2001 Massima: Il Nuovo C.G.S., in linea del resto con quanto originariamente dettato dall’art. 7 C.G.S., prevede, all’art.12, comma 1, l’inapplicabilità della punizione sportiva della perdita della gara, all’evidente fine di evitare condotte di fittizia accentuazione dei danni soggettivamente causati dalle intemperanze dei sostenitori.   Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione dell’11 Luglio 2001 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 89 dell’1.6.2001 Impugnazione - istanza:Appello della S.C. Porto Infreschi avverso decisioni merito gara Porto Infreschi/Autodiana Sala Consilina del 3.3.2001 Massima: La perdita dell’allenatore durante la gara, costretto ad allontanarsi a seguito delle percosse subite (come risulta dal referto arbitrale), comporta una diminuzione del potenziale della squadra. L’art. 7 comma 1 C.G.S., nel prevedere la non applicabilità della punizione sportiva della gara nell’ipotesi di fatti imputabili ad accompagnatori o sostenitori di una società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico della squadra avversaria, dispone che la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 23 giugno 2001 n. 12,13 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 208 del 18.5.2001 Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Internapoli avverso decisioni merito gara Marcianise/ Internapoli del 25.3.2001. Appello del G.S. Marcianise avverso decisioni merito gara Marcianise/ Internapoli del 25.3.2001 Massima: Quando in conseguenza della brutale aggressione da parte dei sostenitori avversari, subita prima dell’inizio dell’incontro, un calciatore viene accompagnato all’Ospedale per gli accertamenti del caso e quindi non è possibile utilizzarlo in campo, ricorre il caso previsto dalla seconda parte dell’art. 7 comma 1 C.G.S., cioè la sola alterazione al potenziale atletico della squadra, il che comporta l’adozione di sanzioni a carico della società responsabile, ma esclude la punizione sportiva della perdita della gara.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 24 maggio 2001 n. 14 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 39 del 12.4.2001 Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Anchione Calcio avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 1 punto nella classifica del campionato 2000/2001 e dell’ammenda di L. 350.000, inflitte in relazione alla gara Anchione Calcio/Atletico Galleno del 4.2.2001 Massima: La necessità di sostituzione di un calciatore dovuta a fatti violenti integra certamente una delle possibili ipotesi di “alterazione al potenziale atletico” di una squadra, configurata dall’art. 7 comma 1 secondo alinea C.G.S. La società per il comportamento dei propri sostenitori è punita con la penalizzazione di punti (uno) in classifica, pari a quelli conseguiti sul campo. (Il caso di specie: Il calciatore si era avvicinato alla recinzione del campo e veniva colpito al viso da uno spettatore. L’arbitro, constatato un temporaneo “stato di incoscienza” dello stesso calciatore vittima dell’episodio violento, sollecitava l’intervento dei medici della società. Dopo qualche minuto il calciatore si riprendeva, ma era costretto ad abbandonare il terreno di gioco e veniva trasportato all’ospedale).  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 15 febbraio 2001 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 111 del 10.1.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Catanzaro avverso la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica in relazione alla gara Catanzaro/Cavese del 17.12.2000 Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti in classifica a causa del comportamento dei propri sostenitori che, scagliando in campo un ordigno, hanno provocato l’uscita dal campo del calciatore avversario, allorquando è risultato accertato che il calciatore colpito fu costretto, per ragioni prudenziali sicuramente fondate, ad abbandonare la gara per sottoporsi ad accertamenti in ospedale.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 13 aprile 2000 n.1, 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C-Com. Uff. n. 161/C del 16.2.2000 Impugnazione - istanza:Appello Della Nuova Nardò Calcio Avverso Decisioni Merito gara Nuova Nardò Calcio/Turris 1944 Del 9.1.2000.Appello del F.C. Turris 1944 avverso decisioni merito gara Nuova Nardò Calcio/Turris 1944 del 9.1.2000 Massima: La società viene sanzionata con la penalizzazione di punti in classifica, pari a quelli conseguiti al termine dell'incontro, per i fatti commessi dai propri sostenitori che hanno inciso sulla diminuzione del potenziale atletico della squadra avversaria, ma non viene decretata la sconfitta a tavolino. (Il caso di specie: Al 40' del primo tempo della gara valida per il Campionato di Serie C2 e terminata con il punteggio di 0-0, i sostenitori locali lanciavano a bordo campo un petardo che esplodeva in prossimità del calciatore della società ospite, il quale era intento ad esercizi di riscaldamento in vista di un possibile successivo impiego. Il calciatore, secondo quanto accertato dagli Ufficiali di gara, appariva "tramortito”, "in stato confusionale” e presentava una ferita alla gamba sinistra che al Presidio Ospedaliero, ove l'atleta veniva subito trasportato, era descritta come “lacera con area ustionata regione poplitea sinistra”).  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 23 marzo 2000 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 40 del 10.2.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. S. Maria di Licodia avverso decisioni merito gara nuova Linguaglossa/S. Maria di Licodia del 19.12.1999 Massima: Secondo l'art. 7 comma 1 C.G.S. non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di atti o situazioni imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico. In tal caso, la sanzione minima è quella della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara; sanzioni diverse sono previste ove il fatto sia di particolare tenuità ovvero di particolare gravità, sempre restando esclusa la punizione sportiva della perdita della gara. (Il caso di specie: L'Arbitro riferiva che al 42' del secondo tempo veniva lanciato da fuori il recinto di giuoco un petardo che scoppiava nei pressi della bandierina d'angolo alla destra del portiere; questi, che si trovava nei pressi del punto del calcio di rigore, si accasciava a terra e, trasportato fuori dal terreno di giuoco, non vi faceva più ritorno. Non si ha la perdita della gara).  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 9 marzo 2000 n. 11 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 45 del 21.2.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. San Giorgio Collatia avverso decisioni merito gara Coppa Italia Dilettanti S. Giorgio Collatia/Venafro del 15.12.1999 Massima: Nel caso in cui un calciatore viene colpito durante l’intervallo di giuoco da altro calciatore squalificato, non si è in presenza di "un fatto che abbia influito decisamente sul regolare svolgimento dì una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione”. L'episodio, verificatosi negli spogliatoi nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo di gioco, ha determinato (in astratto) unicamente un'alterazione al potenziale atletico della squadra avversaria ad opera di un calciatore dell'altra squadra, ancorché questi non stesse partecipando alla gara perché squalificato, ma non ha inciso minimamente sulla prosecuzione della gara che si è conclusa in modo regolare. Infatti tale calciatore squalificato, non può essere ritenuto un sostenitore o un accompagnatore di questa, termini con i quali si indicano i tifosi e, più in generale, altre persone estranee all'apparato societario che si accompagnano alla squadra, sicché é fuori luogo l'inquadramento della fattispecie nell' art. 7, comma 1, seconda parte, del Codice di Giustizia Sportiva (Il caso di specie: L'Arbitro, riferiva nel suo referto che al rientro delle squadre negli spogliatoi al termine della prima frazione di gioco rilevava che il calciatore era caduto dolorante perché colpito con un calcio al polpaccio destro sferratogli da persona proveniente dall'esterno del campo di gioco, che individuava nel calciatore avversario, squalificato e pertanto solo spettatore della gara. Riferiva ancora il Direttore di gara che, per quanto accaduto, il calciatore colpito non era in condizioni di riprendere la gara e veniva sostituito da altro calciatore).  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 17 febbraio 2000 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 25 del 23.12.1999 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Petriolese S. Marco avverso decisioni merito gara Folgore/Petriolese S. Marco del 6.11.1999 Massima: L'art. 7, comma 1, C.G.S., nel porre a carico della società a titolo di responsabilità oggettiva ogni fatto o situazione che abbia comunque impedito la regolare effettuazione della gara, enuncia un principio di ordine generale e di applicazione illimitata. Spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se ed in quale misura abbiano influenzato la gara i fatti che, non valutabili con criteri tecnici, si sono verificati in campo. Viene irrogata la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della società, nel caso in cui il massaggiatore, colpendo il calciatore avversario che deve abbandonare il terreno di giuoco, costringe la società a giocare i restanti minuti in inferiorità numerica, avendo già provveduto a tutte le sostituzioni consentite. (Nel caso in specie: non vi à dubbio che il comportamento di un tesserato, quale è il massaggiatore, possa generare una responsabilità oggettiva in capo alla società. Si deve, inoltre, rilevare come l'assenza di un calciatore per fatti ascrivibili alla società avversaria e non derivanti da un incidente di giuoco, nell'impossibilità di sostituire il calciatore stesso per un periodo di sei minuti, in costanza di un punteggio di 1 a 0, abbia determinato una decisiva influenza sul regolare svolgimento della gara e provocato un danno sportivo ingiusto alla società ricorrente, la quale ha visto, così, ledere il proprio diritto di schierare in campo la migliore formazione).  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 30 giugno 1999 n. 8/9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 449 del 25.6.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Fidelis Andria avverso decisioni merito gara Terzana/Fidelis Andria del 13.6.1999. Appello della Ternana Calcio avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 3 giornate in relazione alla gara Ternana/Fidelis Andria del 13.6.1999. Massima: Non è consentito, in assenza di una previsione normativa, attribuire al ferimento di un allenatore ed al conseguente suo mancato apporto l'effetto di inficiare la regolarità di una gara. Non può trovare del pari accoglimento la richiesta di ripetizione dell'incontro. Gli Organi della Giustizia Sportiva possono ordinare la ripetizione dell'incontro solo in ipotesi eccezionali e sempreché il fattore inquinante la regolarità della gara non risulti addebitabile ad un soggetto dell'Ordinamento Federale gravato da specifiche responsabilità. Tale principio trova oggi puntuale riscontro e valido supporto nella disposizione prevista dell'art. 7 comma 4 lettera c) C.G.S.. Le ipotesi eccezionali possono riguardare, a titolo esemplificativo, l'errore tecnico emergente dal rapporto arbitrale, la sospensione definitiva della gara per evento determinato da forza maggiore o la sopravvenuta impossibilità fisica dell'arbitro a proseguire nella direzione della partita, fatti questi, al pari di altri similari e pure produttivi della surrichiamata ripetizione, comunque estranei alla responsabilità oggettiva delle società per intemperanze di loro tesserati, soci e sostenitori. Nel caso di specie, la violenza subita dall'allenatore comporta una specifica responsabilità disciplinare della squadra ospitante e pertanto si colloca su un piano del tutto diverso da quello previsto dalla norma suindicata.
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