Massima n. 290794
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 011/C Riunione del 20 Settembre 2006 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 23 del 23.08.2006 Impugnazione - istanza: 9. APPELLO DEL CALCIATORE B.W. (TESSERATO A.C. AREZZO S.P.A.), AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DA QUALSIASI ATTIVITÀ SPORTIVA PER ANNI 1 (UNO) A DECORRERE DALLA DATA DI SOSPENSIONE – 18 MAGGIO 2006 – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1.2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. Massima: Il calciatore, risultato positivo per la presenza nel campione biologico prelevato di metabolite del Finasteride, in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara, non è sanzionato poiché la positività è da ricondursi all’uso che egli faceva di un farmaco di preparazione galenica, contenente il principio attivo denominato Finasteride, prescrittogli ben 4 anni prima, al fine di prevenire e curare una forma di alopecia androgenetica dalla quale è affetto e di averne fatto uso costante ignorando in buona fede che contenesse sostanze proibite atteso che della circostanza di tale assunzione aveva informato il medico sociale. Le circostanze di fatto depongono, infatti, nel senso della assoluta non rilevanza della colpa o negligenza dell’appellante, condizione necessaria e sufficiente al fine di ottenere il richiesto proscioglimento. L’art. 19.5.1 Regolamento Antidoping prevede, infatti, che la sanzione della squalifica possa non essere irrogata nel caso di “nessuna colpa e negligenza” da parte dell’atleta, sul qual incombe l’onere di dimostrare che la violazione sia avvenuta in assenza di sua colpa o negligenza, nonché, in caso di presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker nel campione biologico, in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo. Considerato, inoltre, che la sanzione edittale può essere ridotta, ex art. 19.5.2, in caso di assenza di colpa o negligenza significativa, ma in ogni caso “non in misura inferiore alla metà del periodo minimo di squalifica teoricamente applicabile”, come questa Commissione d’Appello Federale ha già avuto modo di affermare (“caso V.”), alla stregua della rigorosa, e connotata da tassatività, disciplina soprariportata, l’Organo giudicante, nel caso di specie (prima violazione per incontestato riscontro di sostanza vietata, in quanto diuretico coprente, nel campione biologico dell’incolpato), ove non ritenga di applicare la sanzione minima edittale, può solo ridurre ad un anno la sospensione dall’attività ove ricorrano le circostanze previste e sopra menzionate (come avvenuto in primo grado), od altrimenti è chiamato ad escludere del tutto l’applicazione di sanzioni in caso di totale assenza di colpa. Gli elementi probatori offerti dal calciatore a suffragio della propria tesi difensiva possono condurre ad affermare l’assoluta non rilevanza della colpa del calciatore, situazione equiparabile, a giudizio di questa CAF, all’assenza della stessa. L’appellante, infatti, ha dimostrato che l’assunzione del preparato galenico in questione gli era stata prescritta da un medico e risaliva ad epoca notevolmente anteriore a quella di inserimento del principio attivo Finasteride nell’elenco delle sostanza vietate; di avere assunto con continuità e per un lungo periodo tale farmaco ed essersi, in tale arco temporale, ripetutamente consultato con sanitari per ottenerne rassicurazioni circa la liceità di tale assunzione; che, trattandosi di preparato galenico officinale, la confezione del medicinale assunto non ha mai riportato, anche dopo il 1° gennaio 2005, le dovute avvertenza antidoping; infine, elemento di assoluta importanza e significatività, di aver comunque informato il medico sociale della società, in data successiva a quella dell’inserimento del principio attivo in questione nella lista delle sostanze vietate, di assumere il farmaco prescrittogli, senza che alcuna osservazione fosse in proposito svolta dal sanitario. Il calciatore, dunque, ha tenuto una condotta, complessivamente considerata, nella quale non pare ravvisabile un grado di leggerezza tale da assurgere a livello di colpa rilevante, fornendo esaustiva prova circa le verosimili finalità e modalità di assunzione del farmaco contenente la sostanza proibita.