Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Ordinanza del 10/05/2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. del 4 maggio 2011 - su ricorsi riuniti proposti dagli stessi attuali ricorrenti di cui ai n. 7), 8), 9), 10), 11) del Comunicato ufficiale n. 267/CGF, nonché, ovvero alternativamente, dell’esecuzione della delibera al punto 3 o.d.g. dell’assemblea straordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 15 aprile 2011, inibendo altresì l’adozione di ogni altra delibera assembleare o consiliare che abbia oggetto identico o analogo a quello del 15 aprile 2011 (definizione dei bacini di utenza ai fini della ripartizione delle risorse audiovisive della stagione 2010/2011: individuazione delle società di ricerche demoscopiche e delle relative metodologie di indagine; fatturazione rata di maggio) Parti: F.C. Internazionale Milano SpA, Juventus F.C. SpA, A.C. Milan SpA, S.S. Calcio Napoli SpA e A.S. Roma SpA / Lega Nazionale Professionisti Serie A, A.S. Bari SpA, Bologna F.C. SpA, Brescia Calcio SpA, Udinese Calcio SpA, U.C. Sampdoria SpA, Cagliari Calcio SpA, Genoa C.F.C. SpA, S.S. Lazio SpA, A.C. Fiorentina SpA, Parma F.C. SpA, Calcio Catania SpA, Chievo Verona SpA, U.S. Lecce SpA, A.C. Cesena SpA, U.S. Città di Palermo SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: Il Presidente dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) del Codice dell’Alta Corte, è competente a decidere in merito alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della decisione della Corte di Giustizia Federale nonché dell’esecuzione della delibera al punto 3 o.d.g. dell’assemblea straordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 11 del 27/05/2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale della FIGC di cui al Comunicato Ufficiale 143/A del 03 marzo 2011 Parti: Dott. I.M. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ inammissibile all’Alta Corte di Giustizia Sportiva il ricorso con il quale viene impugnata la delibera, di cui al Comunicato Ufficiale 143/A del 03 marzo 2011, adottata dal Consiglio Federale della FIGC - con la quale si disciplinano i procedimenti disciplinari finalizzati alla definizione delle proposte di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., formulate sino alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva - per il mancato previo esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia federale (art. 1, comma 3, Codice Alta Corte). L’Alta Corte è configurata, nelle sue funzioni, come ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie in materia di sport aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali non sia prevista la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (art. 1 comma 2). Pertanto il suo intervento è consentito solo dopo l’eventuale esaurimento della filiera dei rimedi della giustizia federale in relazione al particolare rapporto sportivo associativo, che collega i soggetti dell’ordinamento sportivo con la rispettiva Federazione. Nella fattispecie in esame è la stessa normativa federale – che, si noti, ha inciso sulla competenza ad irrogare la sanzione aggiuntiva, a seguito dei nuovi principi di giustizia prima e poi con la disposizione transitoria impugnata - che ha affidato ad un (precostituito) sistema organico di tutela giustiziale in materia disciplinare il compito di valutare la sussistenza delle condizioni per l’irrogazione della ulteriore misura sanzionatoria accessoria ed aggiuntiva consistente nella radiazione (rectius preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C). Tale sanzione aggiuntiva non è stata innovata nella previsione strutturale: ne è stata variata la competenza dell’organo, che certamente non resta vincolato ad irrogare la sanzione stessa; la stessa sanzione non può pertanto configurarsi come atto dovuto e vincolato senz’altra valutazione rispetto alla precedente condanna disciplinare accompagnata da proposta. L’applicazione della ulteriore misura sanzionatoria ha come presupposto la precedente condanna disciplinare (ed i fatti rilevanti disciplinarmente ivi accertati), ma comporta necessariamente un’ulteriore valutazione discrezionale e perciò con maggiore obbligo di motivazione in relazione alla posizione attualizzata su cui incide. D’altro canto sarebbe stato inutile e non ragionevole affidare ad un organo giustiziale un compito meramente applicativo privo di una necessaria valutazione discrezionale. Giova precisare che il sistema configurato non comporta affatto una preclusione della successiva tutela avanti a questa Alta Corte (o al TNAS a seconda delle possibili ipotesi di censure o di posizioni tutelate prospettabili) da parte dei soggetti ai quali è applicabile la norma federale, il cui procedimento giustiziale disciplinare dalla fase iniziale potrà passare a quelle successive. Detta tutela (avanti all’Alta Corte o al TNAS) potrà intervenire pienamente da ultimo in sede di impugnativa della decisione di secondo grado che eventualmente irrogherà o confermerà la sanzione aggiuntiva, salvi tutti i rimedi e le eccezioni esperibili nell’ambito della giustizia federale. Infine risulta chiaramente infondata l’affermazione che i problemi eventuali di astensione e ricusazione di uno o più componenti della Corte Federale debbano convertirsi nell’esclusione dalla possibilità di avvalersi di determinati gradi o mezzi di tutela giustiziale, giacché soccorrono altri rimedi previsti specificamente nell’ordinamento rispetto a tali ipotetiche situazioni. Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 21 del 10/01/2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 66/CGF del 29 settembre 2010 Parti: U.S. Lecce - A.C. Cesena S.p.A. - Brescia Calcio S.p.A. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. Serie A) Massima: E’ ammissibile il ricorso all’Alta Corto promosso dalle tre società neopromosse in Serie A avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. che ha respinto il ricorso proposto dalle ricorrenti società sportive avverso la delibera della neo costituita Lega Serie A del 1° luglio 2010 di approvazione dello Statuto – Regolamento (con riferimento, in particolare, all’art. 19, comma 2, par. 3), la quale ultima, intervenendo sulle regole di riparto dei proventi derivanti dalla commercializzazione centralizzata dei diritti televisivi, ha determinato che dalle quote spettanti alle squadre neopromosse vengano detratte somme pari a 2,5 milioni di euro ciascuna, da assegnarsi in aumento alle quote spettanti alle squadre che partecipano alla Europa League. Preliminarmente giova inquadrare la controversia, che nasce dallo Statuto -Regolamento della L.N.P. Serie A, che, all’art. 19, comma 2, p. 3, in relazione al riparto dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi sulla base dei criteri fissati dal d. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, prevede che “dalla quota spettante a ciascuna delle società neopromosse in Serie A…viene prelevata la somma di Euro 2.500.000,00 da distribuire… alle società di Serie A che parteciperanno alla Europa League…”. Le società ricorrenti nei ricorsi 21/2010 e 22/2010 sono appunto le tre società neopromosse quest’anno in Serie A, provenienti dalla Serie B, e che all’atto della adesione (1° luglio 2010 e prima della definitiva omologazione dello Statuto) alla Lega - si noti organismo associativo a carattere privatistico (con delega di funzioni da parte della F.I.G.C.), ma la cui associazione è necessaria per la partecipazione ai Campionati nazionali di calcio di Serie A – avevano formulato espressa riserva scritta all’atto del deposito della richiesta di adesione, riserva ribadita ancora in sede di assemblea del 1° luglio 2010. Lo Statuto - Regolamento veniva approvato definitivamente dalla Assemblea della L.N.P. Serie A il 1° luglio 2010 (comunicato alle ricorrenti il 5 luglio 2010) e successivamente omologato dalla F.I.G.C. . L’approvazione dello Statuto – Regolamento in data 1° luglio 2010 proviene da un organismo (Lega Nazionale Professionisti Serie A) diverso da quello che, in via provvisoria e salvo un previsto intervento normativo, aveva deliberato il 30 ottobre 2007, per stagioni di campionato anteriori al 2010, analoghi prelevamenti a carico delle neopromosse in Serie A (a parte ogni problema circa l’efficacia di delibera assembleare della sola categoria di Serie A, laddove la Lega era ancora unitaria di Serie A e B). Questi precedenti interventi erano avvenuti in epoca antecedente alla autosoppressione - separazione della Lega Nazionale Professionisti (comprendente allora la Serie A e B). Pertanto, la suddetta approvazione in data 1° luglio 2010 deve essere considerata delibera autonoma sia dal punto di vista soggettivo dell’organo emanante, sia dal punto di vista oggettivo e dell’efficacia come norma inclusa nello Statuto, atto fondamentale del nuovo organismo associativo. Detto nuovo organismo associativo (L.N.P. Serie A) è stato peraltro riconosciuto in data 8 giugno 2010 e solo da quel momento qualificabile come soggetto organizzatore e quindi abilitato alla determinazione del riparto dei diritti televisivi Serie A per il 2010-2011. D’altro canto le attuali ricorrenti, solo in quanto neopartecipanti in Serie A per la nuova stagione sportiva 2010-2011, avevano acquisito un interesse alla impugnativa del nuovo Statuto - Regolamento della Lega Professionisti Serie A, che si noti ha un unico aspetto di contatto con i deliberati del precedente organismo associativo disciolto, e cioè di avere per questa parte un testo riproduttivo del meccanismo di prelevamento forzoso, ma con efficacia e natura diversa in quanto inserito in una norma statutaria a base associativa. Sulla base delle precedenti considerazioni risulta di tutta evidenza sia la indisponibilità dei profili fatti valere in questa sede riguardo ai criteri di riparto surrichiamati in relazione al sistema legislativo dei diritti televisivi, sia la notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo. Infatti, la questione riguarda una norma (i cui effetti patrimoniali sono solo consequenziali) e coinvolge direttamente il testo dello Statuto – Regolamento e la stessa base associativa di un organismo quale la L.N.P. Serie A che è associazione privatistica - la iscrizione alla quale, tuttavia, è necessaria per la partecipazione al Campionato di calcio di Serie A - riconosciuta dalla F.I.G.C. e da questa investita dell’affidamento di funzioni proprie ed essenziali dell’ordinamento sportivo calcistico. Di qui deriva la competenza di questa Alta Corte.
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