Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 18 Febbraio 2011 – www.coni.it
Parti: SIG. L.P. / A.C. REGGIANA 1919 SpA
Massima TNAS:. (1) Quando una o entrambe le parti non sono comparse all’udienza, il tentativo di conciliazione si considera esperito con esito negativo (art. 20, comma 5, Codice TNAS).
Massima TNAS: (2) Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in ogni momento della procedura, ove l’organo arbitrale ne ravvisi l’opportunità (art. 20, comma 6, Codice TNAS).
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 ottobre 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con C.U. n. 8/CDN del 29 luglio 2010.
Parti: Sig. M.M. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Regionale Lazio
Massima: All’esito del tentativo di conciliazione la Federazione Italiana Giuoco Calcio ed il calciatore concordano pertanto di conciliare la controversia riducendo il termine finale del periodo di inibizione comminato all’istante dagli organi della giustizia sportiva.