Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 09 Dicembre 2010 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 23 Dicembre 2010 e su www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 176 del 17.11.2010 Impugnazione – istanza:  1) Ricorso dell’A.S.D. Città del Golfo avverso decisioni merito gara Città del Golfo/Azzurri Conversano del 6.11.2010 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per la posizione irregolare di tesseramento di una calciatrice. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 01 Ottobre 2010 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 28 Ottobre 2010 e su www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010 Impugnazione – istanza:  3) Ricorso dell’A.C. Lumezzane S.p.A. avverso decisioni merito gara Lumezzane/Alessandria del 5.9.2010 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per aver fatto partecipare alla gara il calciatore squalificato proveniente dai dilettanti a nulla rilevando che il calciatore ha operato un salto di categoria con mutamento di status da dilettante (quale era al momento della squalifica) a quello attuale di professionista poiché il disposto dell’art. 22, comma 6 C.G.S. non lascia adito a dubbi circa la necessità di scontare la squalifica anche in caso di cambio di categoria. Decisione C.D.N.: Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 14/01/2010 n. 2 - www.figc.it Decisione Impugnata: delibera CD Territoriale presso il CR Molise CU n. 54 del 27.11.2009 Impugnazione - istanza:  (135) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruita’ della sanzione inflitta alla società ASD Pro Cercemaggiore (ammenda € 300,00), emessa a seguito di proprio deferimento Massima: La società, a seguito di deferimento, è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica - oltre alla già comminata perdita della gara inflitta dal Giudice Sportivo sul reclamo di parte - per aver utilizzato il calciatore in costanza di tesseramento per altra società e che si trovava quindi in posizione irregolare. L’art. 10, comma sesto, secondo inciso, CGS, prevede che alle medesime sanzioni indicate ai commi 8 e 9 dello stesso articolo soggiacciano le Società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Il comma 8 prevede che, nella ipotesi in cui venga contestata alla Società la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma secondo, CGS il fatto è punito, a seconda della gravità, ai sensi dell’art. 18, comma 1, CGS con le sanzioni delle lettere C (ammenda con diffida), G (penalizzazione di uno o più punti in classifica), H (retrocessione all’ultimo posto in classifica), I (esclusione dal campionato di competenza). Se viene contestata alla Società la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma primo, CGS, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni sopra evidenziate, ad esclusione di quella della lettera C (ammonizione con diffida).  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 44/C - Riunione del 27 marzo 2006 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 85 del 16.2.2006 - www.figc.it Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Fossaltese avverso decisioni merito gara Pol. Fossaltese/Salcito del 28.1.2006 Massima: Su reclamo della società avversaria, la società è sanzionata con la perdita della gara per aver fatto partecipare il calciatore in posizione irregolare. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 10 Dicembre 2003 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 6.11.2003 Impugnazione - istanza: Reclamo dell’Avola Calcio avverso decisioni seguito gara Avola/PGS S. Pio X del 5.10.2003 Massima: In virtù della posizione irregolare del calciatore, la società è sanzionata solo con la perdita della gara e non anche con la penalizzazione in classifica Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione del 17 Novembre 2003 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 13 del 23.10.200 3Impugnazione - istanza: - Reclamo del F.C. Arbatax avverso decisioni merito gara G.S. Atletico Nuoro/Arbatax del 28.9.2003 Massima: Per la posizione irregolare del calciatore, la sanzione è la perdita della gara (art. 12, lett. a/, C.G.S.), per cui non sono consentite le sanzioni diverse e più leggere di cui all’art. 13 lett. b), c), d). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 16 marzo 2000 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 28 del 3.2.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Irsinese avverso decisioni merito gara Irsinese/Satriano del 19.12.1999 Massima: Circa la posizione irregolare del calciatore che ha partecipato alla gara pur essendo squalificato, la buona fede non ha efficacia discriminante per l'irregolarità obiettiva dell'avvenuta infrazione, né può essere inflitta pena diversa da quella specificamente prevista dall'art. 7 C.G.S.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 24 febbraio 2000 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 20 del 16.12.1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Gioventù Supersano avverso decisioni merito gara Gioventù Supersano/Real Ugento del 14.11.1999 Massima: L'acclarata posizione irregolare del calciatore comporta l'irrogazione della punizione sportiva della perdita dell'incontro.
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