Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 19 Marzo 2011 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 11 Aprile 2011 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 507 del 18.3.2011
Impugnazione – istanza: 1) Ricorso dell’A.S.D.Me.Co Potenza Calcio a 5 avverso decisioni merito gara Coppa Italia Calcio a 5 Serie B – Final Eight – Reggiana Calcio a 5/Meco Potenza Calcio a 5 del 18.3.2011
Massima: La calciatrice è in posizione regolare e può partecipare alla gara nonostante avesse già subito, nel corso della medesima competizione, due ammonizioni, per cui doveva ritenersi squalificata e quindi non impiegabile. La calciatrice nel caso in esame doppiamente ammonita, non risultava nell'elenco dei calciatori squalificati di cui al Com. Uff. n. 503 pubblicato il giorno precedente la partita, di guisa che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 22 C.G.S., il predetto, al momento della gara contestata, doveva ancora considerarsi in posizione regolare (Com. Uff. n. 507 del 18.3.2011 ). Il principio di automatismo della sanzione trova applicazione, nella legislazione federale vigente, solo ed unicamente nell'ipotesi, contemplata dall'art. 19, comma 10 C,G.S., di calciatore espulso dal campo. In tutti gli altri casi, ivi compreso quello in esame, non può che farsi riferimento, come esattamente valutato dal primo giudice, alla norma di carattere generale portata dall'art. 22, comma 2 C.G.S., secondo cui ''le sanzioni che comportano squalifiche per i tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale''. In termini diversi, alla declaratoria ufficiale vengono sostanzialmente riconosciuti veri e propri effetti costitutivi per cui la relativa mancanza, anche se dovuta ad erronea omissione, come verosimilmente è avvenuto nella fattispecie, rende inoperante, almeno al momento, la possibilità di esecuzione della sanzione.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 24 Novembre 2003 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo del G.S. Nuvolera avverso decisioni merito gara Castel Mella/Nuvolera del 28.9.2003
Massima: Non assume alcun rilievo il fatto che il calciatore non risulta nell’elenco dei calciatori assoggettati a sanzione nel corso della stagione 2003/2004, pubblicato nel Comunicato Ufficiale, poiché l’inserimento o meno in tale elenco non costituisce prova di essere stato sanzionato o meno.