Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 24 Febbraio 2011 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 11 Aprile 2011 e su www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 92 del 13.12.2010 Impugnazione – istanza: 1) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. della Polisportiva Celleno avverso decisioni merito gara Celleno/Virtus Calcio Bolsena del 12.12.2010 Massima: Il calciatore non è in posizione irregolare, per aver scontato regolarmente la giornata di squalifica allorquando non ha partecipato alla gara dell’8.12.2010 che a seguito del provvedimento definitivo della Commissione Disciplinare Territoriale, pubblicato sul Com. Uff. n. 94 del 20.1.2011, ha conseguito un risultato influente agli effetti della classifica (punteggio di 3 – 0)L’art. 22, comma 4, C.G.S. così dispone: “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”. La norma, sopra riportata, deve essere interpretata nel seguente modo: 1) se una gara nella quale un calciatore squalificato non è stato schierato in campo viene annullata, cioè non viene omologata e viene fatta ripetere con provvedimento definitivo degli Organi della giustizia sportiva, la squalifica di quel calciatore non risulta scontata (il predetto calciatore dovrà scontare la squalifica nel primo incontro ufficiale immediatamente successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo); 2) se, invece, la gara, a seguito di provvedimento definitivo degli Organi della giustizia sportiva, consegue un risultato influente agli effetti della classifica, la squalifica del calciatore deve ritenersi scontata. Nel caso di cui è giudizio, la gara dell’8.12.2010, a seguito del provvedimento definitivo della Commissione Disciplinare Territoriale, pubblicato sul Com. Uff. n. 94 del 20.1.2011, ha conseguito un risultato influente agli effetti della classifica (punteggio di 3 – 0); dal che consegue che il calciatore, deve ritenersi avere scontato la giornata di squalifica, in precedenza irrogatagli, in occasione della predetta gara di campionato. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 28 Febbraio 2005 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 4.2.2005 Impugnazione - istanza:Reclamo della A.S.D. Frascati Calcio avverso decisioni merito gara Frascati Calcio/U.S. Art. Ind. Larcianese del 22 dicembre 2004 Massima: L’art. 17 C.G.S., il quale stabilisce, in maniera univoca, che nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo ovvero all’acquisizione di definitività del provvedimento pubblicato di annullamento. Diversamente opinando si correrebbe il rischio, evidentemente, di aggravare ingiustamente la posizione del calciatore squalificato, che potrebbe dover scontare ulteriori penalità senza averne titolo (ad esempio nel caso di riforma in appello della pronunzia di annullamento della gara). Atteso che, se al momento della disputa della gara i termini per l’impugnazione della pronunzia di annullamento della gara non erano ancora spirati, il calciatore era legittimato a parteciparvi. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 30 Maggio 2002 n. 12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 45 del 9.5.2002 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Montefiore avverso decisioni merito gara Montalto/Montefiore del 24.4.2002 Massima: Quando la gara è annullata dal Giudice Sportivo, la sanzione deve essere scontata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 5 Luglio 2001 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 14.6.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.P. Belmontese avverso decisioni merito gara playout Camporeale/Belmontese del 3.6.2001 Massima: A norma dell’art. 12 comma 4 C.G.S., le gare in relazione alle quali una squalifica può essere efficacemente scontata sono quelle che determinano un risultato valido e non vengono annullate in seguito dagli Organi Disciplinari. La gara che l’organo disciplinare annulla disponendo la ripetizione, ed a cui il calciatore non ha partecipato per effetto della squalifica, non produce alcun effetto sulla suddetta squalifica che pertanto dovrà essere ancora scontata. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C - Riunione del 16 aprile 1998 - n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 71 del 26.2.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Milan Sannio avverso decisioni merito gara Moiano/Milan Sannio del 25.1.1998 Massima: Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si intendono scontate, sono solo quelle che hanno prodotto un risultato valido. L’art.12 comma 4 C.G.S. chiarisce che, quando la gara sia stata annullata dall'Organo Disciplinare, la punizione va espiata "nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo” e non già in quella immediatamente successiva alla gara annullata. La ratio della norma è del resto chiara: la posizione del calciatore non può dipendere dai tempi tecnici occorrenti al completamento della procedura disciplinare, con la paradossale conseguenza di un suo impedimento a disputare gare stabilito non già da una delibera dell'organo competente, ma da un semplice e soggettivo giudizio circa la regolarità o irregolarità della gara nella quale la utilizzazione del calciatore squalificato non è avvenuta, proprio in ragione di fargli scontare la punizione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it