Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0070/CSA del 11 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione a Calcio a 5 LND, di cui al Com. Uff. n. 214 del 13.11.2023
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Cisterna Conit Calcio a 5/ASD Club Sport Roma
Massima: Confermata la decisione del giudice sportivo che ha irrogato alla società la perdita della gara del campionato nazionale di serie B di Calcio a 5, girone E, per l’illegittima partecipazione alla gara del calciatore il quale, squalificato per una giornata effettiva a seguito della gara della precedente stagione sportiva nel campionato di serie C1, non aveva mai scontato tale sanzione….In realtà, risulta per tabulas (né è stato da alcuno contestato) che A.S.D. Conit Calcio a 5 rappresenta solo la nuova denominazione (regolarmente autorizzata dal Presidente Federale in data 11.7.2023) della società già A.S.D. Smart Working, sicché il calciatore è rimasto tesserato per la medesima società in entrambe le stagioni sportive. Ciò premesso, nel caso di specie, comunque non poteva e non può sussistere alcun dubbio, nonostante la non sempre lineare normativa di riferimento, circa l’illegittima partecipazione del calciatore alla gara del 14.10.2023 (prima gara del campionato di serie B, stag. 2023/2024). Chiarito che il calciatore non ha cambiato società e neppure categoria di appartenenza (nel senso indicato dall’art. 21, comma 7, C.G.S.), posto che il mero passaggio da un campionato all’altro (regionale o nazionale, per promozione o retrocessione) della società per cui è tesserato non comporta alcun mutamento di “categoria” (quantomeno per il calciatore), mai come in questo caso si realizzava plasticamente la chiara previsione di cui ai commi 2 e 6 dell’art. 21 C.G.S., ai cui sensi la sanzione deve essere scontata nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava il calciatore quando è avvenuta l’infrazione (comma 2) e, laddove non possa essere scontata nella stagione sportiva nella quale è stata irrogata, deve essere scontata nella stagione o nelle stagioni successive (comma 6). A meno di non voler ritenere, con evidente ed inaccettabile travisamento del principio di omogeneità della sanzione, che le squalifiche irrogate in un determinato campionato possano essere scontate solo in quel medesimo campionato (nel senso di medesima “serie” o “categoria” che dir si voglia). In definitiva, essendo incontestato che il calciatore …., al termine della stagione sportiva 2022/2023, ancora non aveva scontato la giornata di squalifica comminatagli nell’ultima giornata di campionato e neppure potendo ipotizzarsi che la sanzione potesse risultare scontata nelle tre gare successive disputate dalla Smart Working alias Conit Calcio a 5 (finale regionale e Coppa della Divisione) per avervi comunque il calciatore partecipato (caso contrario, si sarebbe imposta una verifica circa l’applicabilità del principio di “omogeneità”), è pacifico che esso calciatore non poteva essere schierato nella prima gara di campionato disputata dalla propria squadra il 14.10.2023: con conseguente piena conferma della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, così come comminata alla A.S.D. Conit Calcio a 5 dal Giudice Sportivo in corretta applicazione dell’art. 10, comma, 6, lett. a), C.G.S..
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima - Decisione n. 99 del 28/11/2023
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Lombardia FIGC-LND, pubblicata nel C.U. n. 66 del 27 aprile 2023, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Cassina Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel C.U. n. 62 del 6 aprile 2023, che aveva omologato il risultato, come conseguito sul campo, della gara disputata in data 26 marzo 2023 contro il F.C.D. Cologno, è stata irrogata, a carico della F.C.D. Cologno, la perdita dell’incontro A.S.D. Cassina Calcio – F.C.D. Cologno con il risultato di 3-0.
Impugnazione Istanza: F.C.D. Cologno / Comitato Regionale Lombardia (FIGC) / A.S.D. Cassina Calcio
Massima: E’ in posizione regolare il calciatore nato nel 2005 che partecipa al campionato di Prima Categoria del 26 marzo 2023, in quanto la squalifica per due giornate inflittagli all’esito della gara Juniores del 18-3-2023 deve essere scontata nel campionato juniores. Accolto, pertanto, il ricorso e, per l’effetto, omologato il risultato maturato sul campo, con onere per la Federazione di provvedere alla rideterminazione della classifica e di adottare i consequenziali provvedimenti in merito al Campionato….Costituisce, infatti, regola generale in materia di esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo, più volte ribadita da questo Collegio (decisioni nn. 35/2017, 20/2020 e 21/2020), quella del principio di omogeneità rinvenibile nell’art. 21, comma 2, CGS FIGC, a mente del quale: “Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7”. L’altro principio regolatore della materia è quello della perpetuatio sanzionatoria, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 21, comma 6, CGS FIGC, secondo cui il calciatore deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status (i.e. cambio società o disciplina o categoria di appartenenza) e che rendano di fatto impossibile l’applicazione del principio di omogeneità (art. 21, comma 7, CGS FIGC). Ebbene, la concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo, tant’è che questa stessa Sezione ha non di meno affermato che “i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato” (decisione n. 21/2020). Nella specie, non essendosi verificate le condizioni per l’applicazione della disciplina derogatoria, non vi erano elementi ostativi alla corretta applicazione della menzionata regola generale. Tale principio, come detto, si desume anche dalle decisioni impropriamente richiamate dalla Corte Sportiva a fondamento della sua decisione. Questa stessa Sezione, sempre in merito al regime sanzionatorio che ci occupa, ha puntualizzato che «il principio di “distinzione” costituisce … una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata. In sintesi, una sanzione, affinché possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell’esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui» (Collegio di Garanzia, Sez. I. decisione n. 25/2018). Da aggiungersi, per completezza, che a tali principi si è, altresì, attesa la stessa Corte Federale della FIGC, la quale, sebbene con una pronuncia non recentissima, ha avuto modo di ribadire che: “La sanzione della squalifica per una o più giornate non può, in omaggio al principio di separatezza delle competizioni e di quello speculare della necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione in cui ha avuto origine la condotta punibile, che essere espiata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell’infrazione ed all’interno della competizione o del torneo in cui la condotta si è manifestata. Del resto è anche la logica ad avvalorare questa interpretazione, che si rivela l’unica in grado di evitare l’elusione degli effetti concretamente penalizzanti della squalifica attraverso il comodo espediente – incoerente con l’inderogabile principio di lealtà sportiva – della sua espiazione in una competizione di rango minore o, comunque, di interesse o rilievo inferiore per il calciatore squalificato o per la squadra di sua appartenenza al momento dell’infrazione. Né l’interpretazione qui effettuata potrebbe essere messa in crisi dall’altra che ritenesse che l’ambito di espiazione della squalifica debba estraniarsi dal riferimento alla competizione o al torneo di realizzazione della condotta illecita e identificarsi piuttosto nell’ambito delle gare ufficiali della società di appartenenza del calciatore, individuandole a prescindere dal campionato o torneo e, quindi, in forma eterogenea e globale. Si tratta, infatti, di una costruzione non solo priva del necessario avallo testuale che legittimi l’ipostasi tra il termine “squadra” adoperato dalla norma ed il diverso termine “società” che non può essere utilizzato in sede sportiva in senso patrimonial-imprenditoriale, ma del tutto contraddittoria rispetto alla fondamentale esigenza di continenza della sanzione al contesto agonistico della sua maturazione. Ed allora alla locuzione gare ufficiali della squadra nella quale militava di cui al comma 3 in esame non può che attribuirsi il senso fatto palese dalle parole usate, e cioè che il precetto si riferisca soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita” (Corte Federale, C.U. n. 13/Cf del 23 maggio 2003). Quindi, in conclusione, nel caso in cui, come nella fattispecie, il calciatore non cambia né società né categoria di appartenenza e, comunque, non ricorrono le condizioni di deroga di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 21 CGS FIGC, in virtù del principio di “omogeneità” di cui al comma 2 dell’art. 21 del CGS FIGC, deve scontare la squalifica nella competizione nella quale ha subito il provvedimento e, quindi, nel caso che ci occupa, nell’ambito del Campionato Juniores Regionale A.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 177/CSA del 22 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 LND-FIGC, di cui al Com. Uff. n.673 del 18.02.2023
Impugnazione – istanza: ASD Gear Piazza Armerina/ASD GS Giovinazzo C5
Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la perdita della gara con il punteggio di 0-6 per aver schierato in campo durante la gara di campionato di Serie B il calciatore in pozione irregolare in quanto ancora non aveva scontato la squalifica comminatagli nella precedente stagione sportiva durante il campionato regionale C1 con altra società
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 maggio 2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 232/CGF del 06.04.2011 Parti: U.S.D. Noto Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Procura Federale, Lega Nazionale Dilettanti e Modica Calcio Massima: La società è sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del CGS, per aver fatto disputare al calciatore ben 13 gare in posizione irregolare di squalifica, conseguendo 20 punti in classifica . Nella responsabilità oggettiva non si è in presenza di una condotta senza colpa, bensì di una condotta la cui illiceità è affermata prescindendo dal requisito della colpa che non si atteggia ad elemento di struttura. La posizione irregolare del calciatore deve essere affermata con riferimento a tutte le gare nelle quali ha partecipato, omettendo di scontare la squalifica. Ne consegue che viene ridotta da 7 a 5 la penalizzazione di punti in classifica irrogata alla società dalla CGF a seguito di deferimento della Procura Federale. La sanzione di n. 7 punti di penalizzazione, infatti, si presenta sproporzionata rispetto alla natura e alla gravità dell’illecito. Ciò è reso ancor più evidente ove si compari la sanzione oggetto del presente giudizio con quelle irrogate al calciatore e al dirigente (rispettivamente, con la squalifica di 5 cinque giornate e con l’inibizione di sei mesi). Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 maggio 2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 232/CGF del 06.04.2011 Parti: U.S.D. NOTO CALCIO/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e LND Massima TNAS: (1) Diversa è la responsabilità diretta dalla responsabilità oggettiva: in quest’ultima non si è in presenza di una condotta senza colpa, bensì di una condotta la cui illiceità è affermata prescindendo dal requisito della colpa che non si atteggia ad elemento di struttura. Massima TNAS: (2) Una condotta illecita non riveste un grado di unicità se tale condotta è posta in essere in modo continuativo. Massima TNAS: (3) L’Organo arbitrale del TNAS ha il potere di valutare la congruità della sanzione irrogata dagli organi di giustizia sportiva, riducendola – come nel caso di specie – qualora la ritenga sproporzionata, con evidenza, dalla comparazione con le sanzioni irrogate ad altri soggetti nel medesimo giudizio Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.67/CDN del 21 Marzo 2011 n.3 - www.figc.it Impugnazione – istanza: (326) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.M. (calciatore tesserato per la Società USD Noto), C. S.(dirigente della Società USD Noto) Società USD Noto ▪ (nota N°. 5613/808pf10- 11/MA/AA/ma del 16.2.2011). Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per mesi 5 per la violazione degli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 CGS. Era accaduto che il calciatore nella corrente stagione sportiva aveva partecipato a 13 gare della Società valide per il campionato di Serie D senza aver scontato la squalifica per una gara che gli era stata comminata dal Giudice Sportivo al termine della precedente stagione sportiva e che era stata pubblicata sul C.U. n. 184 del 15 giugno 2010. Le distinte dei calciatori della Società erano state tutte sottoscritte dal dirigente accompagnatore, il quale aveva attestato ai sensi dell’art. 61 NOIF che tali calciatori erano regolarmente tesserati e partecipavano ad ogni singola gara sotto la responsabilità della Società. Il provvedimento di squalifica di cui trattasi non è tra quelli che devono essere comunicati alla parte che ne è coinvolta, essendo sufficiente, ai fini della sua immediata esecutività, che esso sia pubblicato sul C.U., le cui statuizioni, a mente dell’art. 22, comma 11 CGS, si ritengono conosciute con presunzione assoluta dalla data della pubblicazione. Né può ritenersi fondato l’assunto di parte resistente che la posizione irregolare del calciatore squalificato per una gara, ove la squalifica non fosse stata scontata, sarebbe limitata alla sola gara immediatamente successiva a quella della sanzione e non anche alle altre, a ciò ostando l’art. 22 CGS, per il quale la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato risulti inserito nella distinta delle gare successive. Poiché il calciatore è risultato inserito nelle distinte delle tredici gare della Società successive alla squalifica, tale squalifica non poteva ritenersi scontata, con conseguente partecipazione irregolare del calciatore a tutte le tredici gare. Infondato appare l’ulteriore assunto di parte resistente che il ritardo con il quale la Procura Federale avrebbe istruito il deferimento sarebbe stata la causa della prolungata utilizzazione del calciatore, atteso che tale utilizzazione si era interrotta in epoca precedente l’avvio delle indagini e, più precisamente, a partire dalla proposizione del reclamo di altra società. Tanto esposto e considerato altresì che la mancanza di dolo ovvero di colpa grave nell’utilizzazione del calciatore in posizione irregolare, eccepita dai resistenti, non costituisce esimente, le proposte sanzionatorie della Procura Federale vanno accolte entro limiti di minore entità, non essendo applicabili al caso in esame le misure di cui all’art. 10 comma 6 CGS ed essendo invece applicabili per i tesserati quelle previste dall’art. 19 comma 1 punti e) ed h) CGS e per la Società quella prevista dall’art. 18 punto g) CGS, escludendosi, secondo il consolidato indirizzo di questa Commissione, il criterio dell’automatismo per la irrogazione di un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara risultata irregolare. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 7 in classifica. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.29/CDN del 15 Novembre 2010 n.2 - www.figc.it Impugnazione – istanza:(140) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.F. (Calciatore attualmente tesserato per la Società AC Lumezzane Spa), G.C.e L.N. (Dirigenti della Società AC Lumezzane Spa) e la società AC Lumezzane Spa - (nota N°. 2186/288pf10-11/AM/AA/ac del 15.10.2010). Massima: Il calciatore che squalificato durante la gara del campionato dilettanti della precedente stagione sportiva che cambia società militante nel campionato di I° Divisione deve scontare la squalifica nelle gare ufficiali di campionato professionistico. In mancanza è in posizione irregolare. Ai sensi dell’art. 22, commi 3 e 6, CGS, le sanzioni comminate ai calciatori devono essere scontate nella loro interezza nella stagione sportiva in cui sono state irrogate o in quella successiva, ragion per cui non ha pregio la tesi secondo cui nel cambio di categoria da dilettante a professionista, come nel caso che occupa, il principio di cui è cenno non troverebbe applicazione, essendo il cambio di categoria limitato al Settore per l’attività giovanile e scolastica. In tale ultimo caso, va precisato, la squalifica deve comunque essere scontata, ai sensi dell’art. 22, comma 6, “…per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra….della nuova categoria di appartenenza…”). Il CGS, pertanto, non prevede alcuna ipotesi in cui la squalifica residuata dalla precedente stagione sportiva non debba essere scontata. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 2.000,00 mentreil calciatore è sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara ed i due dirigenti con l’inibizione per mesi 2 ed in particolare il primo per le violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato il calciatore nella corrente stagione sportiva a 2 gare valide per il Campionato di Lega Pro-Prima Divisione malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo del Comitato Interregionale della L.N.D., il secondo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta della gara valida per il Campionato di Lega Pro-Prima Divisione, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati, fra i quali il calciatore, partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado quest’ultimo non avesse titolo, come succintamente descritto nella parte motiva; il terzo, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta della gara, valida per il Campionato di Lega Pro-Prima Divisione, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati, fra i quali il calciatore Ferrari Fausto, partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado quest’ultimo non avesse titolo. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 14 novembre 2005 n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Ð Com. Uff. n. 37 del 18.10.2005 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Polistena avverso decisioni merito gara Polistena/Nuova Archi del 2.10.2005 Massima: E’ regolare la posizione del calciatore che, dovendo scontare una giornata di squalifica residua dalla stagione sportiva 2004/2005, non ha partecipato alla successiva gara nella stagione sportiva 2005 – 2006 con la nuova società ove si è trasferito, partecipante al Campionato di Eccellenza. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 15 Novembre 2004 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 15 del 14.10.2004 Impugnazione - istanza:Reclamo dell’U.S. Olmi Callalta avverso decisioni merito gara Pro Mogliano/Olmi Callalta del 19.9.2004 Massima: La C.A.F. ha chiarito, che se la Super Coppa del Veneto (che si gioca tra le vincitrici del Campionato regionale e della fase regionale della Coppa Italia) non è gara di Coppa Italia, è altrettanto vero che detta Super Coppa è, comunque, certamente assimilabile ad una gara di Coppa regionale, organizzata, gestita e regolamentata dal competente Comitato Regionale (reclamo Alta Marca Valdobbiadene, Com. Uff. n. 18/C del 10 novembre 2003). Nel caso in esame, dunque, trova applicazione l’art. 14, comma 10, n. 1, C.G.S., secondo cui le sanzioni inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. La squalifica del calciatore, risalente alla precedente stagione sportiva in seconda categoria, non era stata, quindi, regolarmente scontata al momento della gara di campionato, per il fatto di aver saltato la gara di super coppa, indipendentemente dal fatto che il Comitato Regionale Veneto aveva risposto alla società, con comunicazione elettronica a firma del segretario, che la squalifica andava scontata nella prima gara ufficiale diversa da quella di coppa. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 18 novembre 2002 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 18 del 17.10.2002 .Impugnazione - istanza:Appello dell’A.P. Sporting Club Sant’Elia avverso decisioni merito gara Formia 1905/Sporting Club Sant’Elia del 29.9.2002 Massima: E’ regolare la posizione del calciatore, quando trasferitosi presso altra società ha scontato la sola giornata di squalifica inflittagli nel campionato precedente non partecipando alla relativa gara e successivamente, nel rispetto della normativa sui trasferimenti, è stato trasferito presso altra società dove ha regolarmente preso parte alla gara avendo scontato la suddetta squalifica. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 8 febbraio 2001 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 23 del 21.12.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Salvaterra avverso decisioni merito gara Vezzano/Salvaterra del 12.11.2000 Massima: L’art. 12, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva afferma il principio secondo il quale i provvedimenti di squalifica si scontano nelle successive gare della stessa manifestazione. Per il comma 6 dello stesso art. 12, la sanzione che non sia stata scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva in corso deve essere scontata nella stagione successiva. (Il caso di specie: Il calciatore che non ha scontato nella stagione sportiva 1999-2000 la squalifica inflittagli in campionato avrebbe dovuto scontare tale squalifica nella prima giornata della stessa manifestazione). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 30 novembre 2000 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 29 del 26.10.2000 Impugnazione - istanza:Appello della S.C. Virtus P.P. avverso decisioni merito gara San Prisco/Virtus P.P. del 24.9.2000. Massima: Il calciatoresqualificato per una giornata in occasione dell’ultima gara del campionato e che non prende parte alla prima gara di campionato nella successiva stagione con la propria società e in seguito viene trasferito, può legittimamente prendere parte alle gare con il nuovo sodalizio. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 14 gennaio 1999 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 18 del 19.11.1998 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Casolese avverso decisioni merito gara Casolese/Quercegrosse dell’11.10.1998 Massima: Quando il calciatore che, rientrato dal prestito, sconta con la sua squadra la sanzione irrogatagli nella precedente stagione sportiva è regolare la sua posizione nel caso in cui, successivamente trasferito, partecipa alle gare con la nuova società. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 7 gennaio 1999 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 17 del 12.11.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Botrugno avverso decisioni merito gara Botruno/Miggiano del 25.10.1998 Massima: Il calciatore sconta la squalifica inflittagli nella precedente stagione allorquando non partecipa alla gara ufficiale della sua società nella successiva stagione e viene successivamente trasferito ad altra società, con la quale è in posizione regolare. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 10 dicembre 1998 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 14 del 29.10.1998 Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Pirri Sigma avverso decisioni merito gara Guspini/Pirri Sigma del 4.10.1998. Massima: Il Legislatore sportivo, con la disposizione dell'art. 9 comma 9 n. 1 C.G.S. ha stabilito che le sanzioni inflitte in relazione a gare di Coppa Italia e Coppa delle Regioni devono essere scontate nelle gare delle rispettive competizioni. Il successivo n. 3 dello stesso comma 9 ha disposto che “le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia e da quelle delle Coppe delle Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalla Coppa delle Regioni”. Le due disposizioni sono palesemente chiare e non sussiste alcuna necessità di una particolare interpretazione e, di conseguenza, il calciatore squalificato in gara di Campionato deve scontare la sanzione disciplinare in una gara ufficiale diversa dalla Coppa Italia. (Il caso di specie: Il calciatore squalificato nell’ultima giornata di gara del Campionato di 1° Categoria e successivamente trasferito vanamente non ha preso parte alla gara di Coppa Italia, poiché deve scontare la squalifica nelle gare di campionato Promozione). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 18 gennaio 1996 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n.90 del 24.11.1995 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Altamura avverso decisioni merito gara Altamura Nuova Nardò del 3.9.1995, a seguito di deferimento del Presidente della L.N.D., per partecipazione del calciatore M.F. in posizione irregolare. Massima: Le sanzioni di squalifica, inflitte in relazione a gare di Coppa Italia, si devono scontare in quella competizione, precisando che, ai sensi dell’art. 12 comma 3 C.G.S., le squalifiche inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia. Di conseguenza, il fatto che il calciatore non sia stato impiegato nella gara di Coppa Italia che ha preceduto la prima giornata di Campionato è indifferente rispetto alla giornata di squalifica che egli deve scontare, come si è detto sopra, nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia. Consegue la posizione irregolare del calciatore e la conseguente punizione sportiva della perdita della gara. Massima: L'art. 12 comma 6 C.G.S. prevede che la squalifica non scontata nell'annata in cui è stata irrogata lo deve essere nella stagione successiva, anche nel caso di cambiamento di società. Si tratta di un principio generale, che risponde a criteri di giustizia e rende certa, nelle varie ipotesi che potrebbero verificarsi, l'esecuzione della sanzione. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 18 gennaio 1996 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 62 dell'1.12.1995 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.Secit avverso decisioni merito gara Appio/Secit del 29.10.1995 Massima: L'art. 12 comma 3 C.G.S. stabilisce che le sanzioni devono essere scontate nelle gare ufficiali della squadra per la quale il calciatore colpito da squalifica giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. Per cui la squalifica del calciatore non scontata nell'annata sportiva in cui è stata inflitta è da ritenersi scontata quando nella stagione sportiva successiva, non partecipando alle gare della sua società (Promozione), viene trasferito per partecipare ad un altro campionato (Prima Categoria).