F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 005/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 131/CFA del 17 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. VITO FALCONIERI (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO SRL) AVVERSO LE SANZIONI: • SQUALIFICA DI ANNI 4; • AMMENDA DI € 70.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017) RICORSO DELLA SOCIETA’ SANTARCANGELO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA; • AMMENDA DI € 35.000; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017) RICORSO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA SRL AVVERSO LE SANZIONI: • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA; • AMMENDA DI € 30.000; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017) RICORSO DEL SIG. SALVATORE CASAPULLA (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SS BARLETTA CALCIO SRL) AVVERSO LE SANZIONI: • INIBIZIONE DI ANNI 5; • AMMENDA DI € 95.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017) RICORSO DEL SIG. CLAUDIO ARPAIA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL) AVVERSO LE SANZIONI: • INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 CON PRECLUSIONE; • AMMENDA DI € 30.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017) RICORSO DEL SIG. FABRIZIO MAGLIA (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL) AVVERSO LE SANZIONI: • INIBIZIONE DI ANNI 3; • AMMENDA DI € 10.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE • AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON DOVERSI PROCEDERE NEI CONFRONTI DEL SIG. MARCELLO SOLAZZO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE SVINCOLATO); • AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL CON RIFERIMENTO ALLE GARE 7) SALERNITANA – BARLETTA E 9) JUVE STABIA – VIGOR LAMEZIA, IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA E ALLA RESPONSABILITÀ DEL SIG. FELICE BELLINI, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 5 DEL C.G.S., OPERANTE NELL’AMBITO DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

RICORSO DEL SIG. VITO FALCONIERI (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

    • SQUALIFICA DI ANNI 4;
    • AMMENDA DI € 70.000;

INFLITTE   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE

FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ SANTARCANGELO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI:

    • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA;
    • AMMENDA DI € 35.000;

INFLITTE  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE

FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA SRL AVVERSO LE SANZIONI:

    • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA;
    • AMMENDA DI € 30.000;

INFLITTE  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE

FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

RICORSO DEL SIG. SALVATORE CASAPULLA (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SS BARLETTA CALCIO SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

    • INIBIZIONE DI ANNI 5;
    • AMMENDA DI € 95.000;

INFLITTE   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE

FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

 

RICORSO DEL SIG. CLAUDIO ARPAIA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

    • INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 CON PRECLUSIONE;
    • AMMENDA DI € 30.000;

INFLITTE   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE

FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

RICORSO DEL SIG. FABRIZIO MAGLIA (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

    • INIBIZIONE DI ANNI 3;
    • AMMENDA DI € 10.000;

INFLITTE   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE

FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE

    • AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON DOVERSI PROCEDERE NEI CONFRONTI DEL SIG. MARCELLO SOLAZZO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE SVINCOLATO);
    • AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL CON RIFERIMENTO ALLE GARE 7) SALERNITANABARLETTA E 9) JUVE STABIAVIGOR LAMEZIA, IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA E ALLA RESPONSABILITÀ DEL SIG. FELICE BELLINI, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 5 DEL C.G.S., OPERANTE NELL’AMBITO DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL;

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

(Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

Premessa

L’indagine federale ha preso avvio dall’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in ordine alla individuazione di numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche per conseguire indebiti vantaggi e illeciti profitti anche tramite scommesse sui risultati alterati delle partite medesime.

È stata, infatti, acquisita, da parte della Procura Federale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge

n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., documentazione inerente il procedimento penale pendente innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro DDA (n. 1110/2009 R.G.N.R.), consistente, in particolare, nelle risultanze di numerose intercettazioni telefoniche e  nelle dichiarazioni rilasciate nel corso di alcuni interrogatori. L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, consistenti elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti e ad escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d’indagine.

 

Il Deferimento della Procura Federale

La Procura Federale, con atto datato 4 agosto 2016, prot. 1638/78 p.f. 15 – 16/SP /gb, ha deferito – per quanto qui interessa – innanzi al Tribunale Federale Nazionale, i sigg.ri:

  1. Arpaia Claudio, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Vigor Lamezia Srl;
  2. Casapulla Salvatore, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società SS Barletta Calcio Srl;
  3. Falconieri Vito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Santarcangelo Calcio Srl;
  4. Maglia Fabrizio, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società Vigor Lamezia Srl. Ha, altresì, deferito le società:
  5. Santarcangelo Calcio Srl;
  6. Vigor Lamezia Srl.

La contestazione è quella della violazione degli artt. 6, 7 e 4 CGS, anche con riferimento all’art. 1 bis, commi 1 e 5, stesso codice, attesa la esistenza di comportamenti finalizzati alla effettuazione di scommesse ed al compimento di atti diretti al raggiungimento di risultati diversi da quelli che sarebbero stati conseguiti sul campo se lo svolgimento delle gare coinvolte nel sistema fosse stato corretto e leale.

Le gare, interessate, tutte di Lega Pro, sono le seguenti:

ð Martina - Paganese del 20/12/2014,

ð Tuttocuoio - Gubbio del 29/03/2015,

ð Pistoiese - L’Aquila del 12/04/2015,

ð Gubbio - Santarcangelo del 19/04/2015,

ð Vigor Lamezia - Casertana del 25/04/2015,

ð Santarcangelo - Ascoli del 25/04/2015,

ð Salernitana - Barletta del 25/04/2015,

ð L’Aquila - Grosseto del 12/04/2015,

ð Juve Stabia - Vigor Lamezia del 03/05/2015.

Gare, quelle suddette, diverse rispetto a quelle già trattate nell’ambito dei procedimenti disciplinari nn. 859pf14-15, 859bis14-15 e 859ter15-16, appartenenti allo stesso filone d’inchiesta (deferimenti che hanno anch’essi tratto le mosse dalla documentazione che la Procura Federale aveva acquisito dal procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica - Tribunale di Catanzaro - D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.).

 

Il giudizio di primo grado

Alla riunione fissata dal TFN per il giorno 17 marzo 2017 sono comparsi i deferiti specificamente indicati nel verbale di udienza, i quali hanno richiamato le proprie difese, insistendo nell’accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e delle conclusioni di merito riportate nei rispettivi atti scritti. La Procura federale ha concluso per il rigetto delle eccezioni, per l’accoglimento del deferimento e per l’applicazione delle seguenti sanzioni:

  • Arpaia Claudio: inibizione di anni 1 e mesi 6 + proposta di preclusione + € 30.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859bispf1415;
  • Casapulla Salvatore: inibizione di anni 5 ed € 95.000,00 di ammenda;
  • Cianciolo Giuseppe: inibizione di anni 4 ed € 60.000,00 di ammenda;
  • Falconieri Vito: squalifica di anni 4 ed 70.000,00 di ammenda;
  • Maglia Fabrizio: inibizione di mesi 6 + proposta di preclusione ed euro 10.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15 e 859bispf14-15;
  • Società  Santarcangelo  Calcio  Srl:  punti  4  di  penalizzazione  ed   70.000,00  di  ammenda  in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15;
  • Società Vigor Lamezia Srl: punti 13 di penalizzazione ed € 40.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15 e 859bispf1415.

Premesso che ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 7 CGS non è dato distinguere tra illecito consumato e illecito tentato e che, invece, fattispecie di natura diversa è quella descritta dall’art. 7, comma 7, CGS afferente l’obbligo di denuncia, il TFN ha articolato la propria decisione seguendo il criterio metodologico adottato dalla Procura federale mediante il riferimento ad ogni singola gara, come di seguito, in sintesi, riportato.

ð 4) GARA Gubbio - Santarcangelo del 19/4/2015 - s.s. 2014/2015 - Campionato di Lega Pro Girone B.

Falconieri Vito è giudicato responsabile dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme (art. 7, comma 1, 2 e 5, CGS, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS). Così come anche la società Santarcangelo Calcio Srl, dichiarata responsabile oggettiva dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme.

Secondo il TFN, il contenuto delle intercettazioni acquisite è valutabile quale presupposto di colpevolezza finalizzato al rinvenimento del concorso votato alla organizzazione ed attuazione della contestata combine. Nelle conversazioni si rinviene la prova dell’incontro avvenuto il 17.4.2015 presso un parcheggio antistante una sala bingo, tra Carluccio e Solazzo (da un lato) e il calciatore Falconieri (dall’altro). Detto incontro costituisce, nella ricostruzione del giudice di prime cure, il momento cardine della combine poiché l’oggetto della interlocuzione è unicamente finalizzato alla proposta di alterazione del risultato della gara (pareggio) e all’adesione al piano del sig. Falconieri che, peraltro, conferma la partecipazione al consesso sia nell’interrogatorio reso all’A.G. di Catanzaro, sia nell'audizione dinanzi alla Procura federale.

La versione difensiva fornita dal deferito Falconieri viene considerata inattendibile, in quanto non in linea con il contesto probatorio. La tranquillità mostrata dagli interlocutori sull’esito alterato della partita recide, a dire del Tribunale, ogni plausibile dubbio in ordine alla programmazione del risultato finale in un pareggio. Le conversazioni tra i sigg.ri Ciardi e Di Lauro, dalle quali si rileverebbe una ulteriore certezza della combine e il coinvolgimento del calciatore Falconieri, con la precisa indicazione di una ingente somma di denaro, si pongono quale corollario dell’impianto accusatorio al punto da ritenere sussistenti non soltanto gli atti diretti ad alterare la gara, ma anche la violazione del divieto di agevolare le scommesse altrui (principio questo contestato ex art. 6, comma 1, CGS, appunto ai sigg.ri Ciardi e Di Lauro).

La effettiva responsabilità di Falconieri Vito (calciatore tesserato) e di Ciardi Daniele (soggetto rilevante ex art. 1 bis, comma 5, CGS) si traduce anche nella responsabilità oggettiva assegnata al Santarcangelo Calcio Srl.

ð 5) GARA Vigor Lamezia – Casertana del 25/04/2015 - s.s. 2014/2015 - Campionato di Lega Pro Girone C (risultato finale 1 – 2).

Arpaia Claudio e Casapulla Salvatore, per quanto rileva ai fini del presente procedimento di appello, sono giudicati responsabili dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme. La Vigor Lamezia Srl è giudicata direttamente responsabile dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme.

Ritiene il TFN che l'articolata indagine oggetto del deferimento evidenzia, in questa gara, che Felice Bellini (all'epoca soggetto operante nell’ambito della Vigor Lamezia) ha partecipato attivamente, in concorso con altri soggetti ed attraverso i buoni uffici di Claudio Arpaia (all’epoca presidente della Vigor Lamezia) ad una combine volta alla scommessa sportiva, prodigandosi anche per reperire investitori capaci di finanziarle. In particolare, «Bellini Felice ha alterato la partita scommettendo sull'esito certo della stessa, attraverso i buoni uffici di Arpaia Claudio (all’epoca Presidente della Vigor Lamezia) e altri soggetti non tesserati, colloquiando con loro per programmare la sconfitta sul campo del Vigor Lamezia mediante una fitta serie di telefonate, messaggi e incontri che avevano lo scopo, se pure velato attraverso l'adozione di un linguaggio convenzionale e criptico, di agevolare l'illecito.

Risulta ulteriormente agli atti che il medesimo Bellini comunicò anticipatamente a Casapulla Salvatore (dirigente del Barletta Calcio) il risultato della combine, onde consentirgli di effettuare una scommessa sicura. Le indagini rese dalla Procura federale documentano appieno ogni circostanza fattuale, per cui la colpevolezza dei soggetti è inequivocabile in relazione alla organizzazione della combine che all'atto pratico, sortì l’esito programmato.

Traslando quindi il perpetrato comportamento in correlazione con le norme contestate, si perviene pacificamente al giudizio di colpevolezza in capo ad Arpaia Claudio (art. 7 co. 1 e 2 CGS con l'aggravante di cui all'art. 7 co. 6 CGS), Casapulla Salvatore (art. 7 co. 7, e art. 6 co. 1 e 5 CGS) e Bellini Felice (art. 7 co. 1 e 2, art. 6 co. 1 e 5 CGS), nella misura trascritta in deferimento.

Le valutazioni svolte dalla Procura federale in argomento di responsabilità oggettiva appaiono coerenti  con  le  emergenze  processuali,  limitatamente  alla  posizione  di  Arpaia  Claudio,  poiché compatibile con il ruolo svolto dallo stesso all'interno della Società di appartenenza; mentre la posizione di Bellini Felice impone una stringente analisi sulla effettiva contezza del tesserato all'interno del sodalizio. Bellini Felice ha infatti dichiarato nell’audizione del 27.10.2015 che all'epoca dei fatti non svolgeva formali rapporti lavorativi con il Vigor Lamezia e che il contratto (al quale non è stata mai data esecuzione) aveva efficacia a partire dalla successiva data del 1.7.2015 (per la stagione sportiva 2015/2016). La Vigor Lamezia conferma ogni circostanza, riferendo che l'incolpato, all’epoca dei fatti, non era tesserato.

Conseguentemente la Vigor Lamezia Srl viene sanzionata ex art. 7 co. 2, e art. 4 co. 1 CGS, per responsabilità diretta, riferita alla sola posizione del Presidente Arpaia Claudio, con le aggravanti di cui all’art. 7 co. 6 CGS per la effettiva alterazione e per la pluralità di illeciti».

ð 6) GARA Santarcangelo – Ascoli del 25/4/2015 – s.s. 2014/2015Campionato di Lega Pro Girone B.

Falconieri Vito e altri sono giudicati responsabili dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme (art. 7, comma 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS). Il contenuto delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini dell’Autorità Giudiziaria consentono di ritenere che tutti i soggetti indicati nella incolpazione per illecito contestato in relazione alla gara in esame, abbiano partecipato all’organizzazione e alla realizzazione della contestata combine, riuscendo nell’intento.

Il comportamento di Vito Falconieri viene ritenuto confermato dai documenti a supporto del deferimento e dalle conversazioni intercettate, ove emerge la sua colpevolezza votata a determinare l’esito della gara, risultando assorbente anche nel corso delle telefonate tra Carluccio e P.R., nonché dallo scambio di SMS dallo stesso intrattenuto per la organizzazione dell’incontro, con il primo, in prossimità della gara. A tal proposito, il TFN ritiene di non poter condividere gli argomenti difensivi reiterati nelle memorie in atti: benché il calciatore fosse infortunato, la sua fattiva compartecipazione ha influito sul risultato della gara, atteso che il coinvolgimento dei propri compagni di squadra nell’alterazione del risultato prescinde dalla effettiva partecipazione al gioco; così come la ulteriore tesi dell’utilizzo del telefono cellulare, da parte di terze persone, nei giorni precedenti alla gara, non appare decisivo a superare il tenore schiacciante delle conversazioni intervenute tra i sodali che vedono nel sig. Falconieri il protagonista diretto dell’accordo illecito, fulcro e al contempo garanzia dell’accordo per l’alterazione del risultato. Dalle rispettive responsabilità dei sigg.ri Falconieri (tesserato) e Ciardi (ex art. 1 bis, comma 5, CGS), discende quella oggettiva della società Santarcangelo Calcio Srl.

Quanto al deferito Marcello Solazzo, così il TFN: «nonostante il pacifico coinvolgimento nei fatti, il suo status di “calciatore svincolato” elude la giurisdizione di questo Tribunale in assenza della prova concreta concernente il compimento di una effettiva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS, peraltro neppure richiamata in deferimento. Nei confronti del medesimo viene quindi emessa pronuncia di non doversi procedere per difetto di giurisdizione».

ð 7) Gara SalernitanaBarletta del 25/4/2015s.s. 2014/2015Campionato di Lega Pro Girone C.

Ritiene il Tribunale che le conversazioni captate nel corso delle indagini dell’Autorità Giudiziaria consentono di affermare che tutti i soggetti indicati nella incolpazione per l’illecito relativo a detta gara abbiano partecipato all’organizzazione e alla realizzazione della contestata combine, riuscendo nell’intento.

La Vigor Lamezia Srl va, invece, prosciolta dall’addebito, non essendo risultato pienamente provato, all’epoca dei fatti, quel rapporto di lavoro o collaborazione (seppur “di fatto”) indicato nell’incolpazione in capo al Bellini. Questi ha dichiarato (audizione del 27.10.2015) che all'epoca non aveva formali rapporti lavorativi con il Vigor Lamezia e che il contratto (al quale non è stata mai data esecuzione) aveva efficacia a partire dalla successiva data del 1.7.2015 (per la stagione sportiva 2015/2016). L'incolpato, dunque, all’epoca, non era tesserato Vigor Lamezia, la sua attività era alla stessa predetta società riferibile.

ð 9) GARA Juve Stabia – Vigor Lamezia del 3/5/2015 - s.s. 2014/2015 - Campionato di Lega Pro Girone C (risultato finale 4 – 2).

Con riferimento alle incolpazioni formulate in relazione a detta gara, queste le conclusioni del

 TFN.

Felice Bellini (all'epoca soggetto operante nell'ambito della Vigor Lamezia), Claudio Arpaia (all’epoca presidente della Vigor Lamezia), Fabrizio Maglia (all’epoca direttore sportivo della Vigor Lamezia), in concorso tra loro e unitamente ad altri soggetti non tesserati, hanno posto in essere mediante l'adozione di un linguaggio convenzionale e criptico, atti diretti ad alterare il risultato della gara in esame, adoperandosi in una fitta serie di telefonate, messaggi e incontri. Le intercettazioni evidenziate dalla Procura federale documentano le circostanze rilevanti ai fini del giudizio di colpevolezza in ordine alla organizzazione della combine.

Le valutazioni svolte dalla Procura federale in punto responsabilità oggettiva appaiono coerenti con le emergenze processuali, limitatamente alle posizioni di Claudio Arpaia e Fabrizio Maglia, poiché compatibili con i ruoli svolti dagli stessi all'interno della società di appartenenza. Per la posizione di Felice Bellini viene richiamato quanto già sopra in sintesi riportato.

Per l’effetto, la Vigor Lamezia Srl viene sanzionata ex art. 7, comma 2, e art. 4, comma 1, CGS, per responsabilità diretta, riferita alla posizione del presidente Arpaia Claudio; ex art. 7, comma 2, e art. 4, comma 2, CGS per responsabilità oggettiva riferita alla posizione del direttore  sportivo Fabrizio Maglia, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS per la pluralità di illeciti. La responsabilità oggettiva non viene estesa alla società per la posizione di Felice Bellini per le ragioni esimenti sopra esplicate.

èPer le ragioni sopra sintetizzate il Tribunale Federale Nazionale così, pertanto, deliberava (per quanto interessa ai fini del presente giudizio di appello):

-Sig. Arpaia Claudio: inibizione di 1 anno e 6 mesi + preclusione ed € 30.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859bispf1415;

-Sig. Casapulla Salvatore: inibizione di 5 anni ed 95.000,00 di ammenda;

-Sig. Falconieri Vito: squalifica di 4 anni ed 70.000,00 di ammenda;

-Sig. Maglia Fabrizio: inibizione di anni 3 ed10.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15 e 859bispf14-15;

-Società  Santarcangelo  Calcio  Srl:  2  punti  di  penalizzazione  ed   35.000,00  di  ammenda  in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15;

-Società Vigor Lamezia Srl: 5 punti di penalizzazione ed € 30.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15 e 859bispf1415.

I ricorsi

 

èCon separati ricorsi i sigg.ri Falconieri Vito, Casapulla Salvatore, Arpaia Claudio e Maglia Fabrizio, nonché le società Santarcangelo Calcio srl e Vigor Lamezia, come rispettivamente assistiti, hanno proposto appello avverso la suddetta decisione del TFN.

Di seguito, una rapida sintesi delle deduzioni difensive e delle conclusioni dei reclamanti.

ð Sig. Falconieri Vito (Avv. Annalisa Roseti e Michele Cozzone) - (gara 4 Gubbio > Santarcangelo + gara 6 Santarcangelo > Ascoli).

Il sig. Falconieri contesta la decisione impugnata, ritenendola, così come redatta, «lacunosa e contraddittoria» e chiedendone, quindi, «incisiva e radicale riforma».

Deduce, in sintesi:

-assoluta insussistenza ed infondatezza delle censure formulate dall’organo requirente;

-mancanza di qualunque serio ed oggettivo riscontro probatorio in merito all’asserita adesione dello stesso a presunte proposte alterative dello svolgimento e del risultato delle gare interessate;

-non rilevabilità, nella vicenda in esame, di qualsivoglia elemento, pur di tipo indiziario, idoneo ad avvalorare il fragile ed inconsistente costrutto colpevolista a carico del ricorrente;

-acclarata ravvisibilità di lampanti ed inconfutabili circostanze, adeguatamente supportate da nitidi ed insuperabili mezzi istruttori, tali da confermare appieno la versione dei fatti, fornita in fase investigativa, e ribadita nel procedimento innanzi al TFN dal reclamante, in diametrale antitesi con il teorema accusatorio;

-mancato raggiungimento non solo della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, ma anche, più modestamente,  di  un  “grado  probatorio  appena  superiore  al  generico  livello  probabilistico  ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito”.

Contesta, il ricorrente, le acritiche ed unilaterali formulazioni della Procura federale, così come quelle che definisce scarne enunciazioni dei primi Giudici, ritenendo che dall’esame degli atti del procedimento e dall’analisi dell’effettivo svolgersi degli eventi, si possa e si debba indubitabilmente escludere qualsiasi responsabilità dello stesso in ordine alla grave ipotesi di illecito sportivo di cui ai capi di incolpazione che lo riguardano. Allo scopo di rimarcare come l’intero costrutto della Procura federale sia fragile ed incosistente il reclamante richiama, per confutarli, gli atti accusatori (interrogatorio nell’ambito del p.p. n.1110/09 presso la Questura di Catanzaro e audizione in Procura Federale).

Conclude, il reclamante Falconieri, chiedendo l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata delibera, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito, con annullamento delle sanzioni, instando, in subordine, affinchè sia limitata la responsabilità dello stesso alla sola violazione dell’obbligo di denuncia di cui all’art. 7, comma 7, CGS, con conseguente applicazione della sanzione minima.

ð Sig.  Casapulla  Salvatore  (Avv.  Enrico  Lubrano,  Lorenzo  Maria  Cioccolini,  Fiorella Testani) - (gara 5 Vigor Lamezia > Casertana + gara 7 Salernitana > Barletta).

Il sig. Casapulla (a suo tempo dirigente tesserato per la società SS Barletta) eccepisce, anzitutto, illegittimità della decisione impugnata per violazione dei principi generali in tema di accertamento di responsabilità, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, nonchè illogicità manifesta.

Evidenzia come il proprio coinvolgimento nella vicenda sia avvenuto essenzialmente sulla base di intercettazioni telefoniche, dalle quali ad avviso della Procura federale e successivamente del TFN si sarebbe dedotta la sua partecipazione alla frode sportiva, ribadendo, a tal proposito, come in nessuna delle espressioni usate si faccia riferimento ai contestati episodi, riferendosi, le medesime espressioni, ad altri problemi di interesse dello stesso reclamante.

Deduce, il ricorrente, come sia evidente il carattere assolutamente generico ed apodittico delle affermazioni in base alle quali è stata affermata la responsabilità dello stesso, con riferimento a colloqui telefonici asseritamente indice di tale responsabilità, ma del tutto generici.

In relazione alla gara Vigor Lamezia > Casertana, laddove si afferma che “Bellini comunicò anticipatamente a Casapulla… … il risultato della combine, onde consentirgli di effettuare una scommessa sicura...” , siffatta motivazione varrebbe ad escludere del tutto la partecipazione del ricorrente alla organizzazione e realizzazione della combine, essendo egli solo il destinatario di una comunicazione; semmai, al più, Casapulla poteva essere ritenuto responsabile non dell’illecito, bensì della mancata denuncia dello stesso, ipotesi disciplinare di livello sicuramente meno grave.

Anche con riguardo alla seconda gara contestata al ricorrente (Salernitana > Barletta) l’affermazione relativa al “tenore della conversazioni” sulla base delle quali si è ritenuta provata la partecipazione all’illecito del reclamante in quanto informato della proposta di alterazione della gara, risulta assolutamente generica, mancando sia riferimenti specifici a singole conversazioni, sia la replica alle argomentazioni difensive.

Sottolinea, da ultimo, il ricorrente la illogicità della decisione in punto sanzioni, sicuramente eccessive. Ritiene che il TFN avrebbe dovuto articolare una specifica motivazione, dando ragione della misura della sanzione irrogata; motivazione, ancor più necessaria trattandosi di sanzione particolarmente elevata la più grave tra quelle inflitte).

Conclude, infine, il reclamante chiedendo: in via cautelare, sussistendo il fumus boni juris, la sospensione dell’efficacia della decisione, evidenziando che «un eventuale “stop” ingiustificato del ricorrente risulterebbe poi di difficile o impossibile riparazione da parte della Federazione»; in principalità, l’annullamento della decisione impugnata, con ogni conseguenza di legge, con vittoria di spese e di onorari, e espressa riserva di adire la via risarcitoria del danno di fronte al Giudice statale.

ð Sig. Maglia Fabrizio (Avv. Gaetano Mari) - gara 9: Juve Stabia > Vigor Lamezia.

Il ricorrente censura la decisione del TFN deducendo mancanza assoluta di prova in ordine alla partecipazione dello stesso alla presunta combine e contradditorietà, nonché mancanza assoluta di motivazione.

Partendo dal presupposto di non essere mai stato indagato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro per asseriti illeciti relativi alla partita in questione, si chiede, il ricorrente, come la sua condotta possa essere ritenuta illecita e diretta all’alterazione di un risultato sportivo per la Procura federale e per il TFN, ma non per la Procura della Repubblica.

Osserva, il sig. Maglia, come secondo la Procura federale e il TFN, la responsabilità si ricava dalla fitta serie di telefonate, messaggi, incontri e sulla base delle intercettazioni disposte, evidenziando, a tal proposito, come non vi sia alcuna corrispondenza tra le fonti di prova utilizzate dal TFN e il reale comportamento dello stesso ricorrente, che non risulta coinvolto in nessuna fitta rete di telefonate, in nessun messaggio e in nessun incontro. Anzi, dalle risultanze delle captazioni telefoniche emergerebbe, a suo dire, come lo stesso non sia la persona cui ci si rivolgeva ed a cui rivolgersi per le possibili combine, bensì la persona meno indicata a tale scopo.

Le prove a carico, prosegue il reclamante, non possono essere considerate tali, ma tutt’al più indizi, e non certo gravi, precisi e concordanti, visto che, per la maggior parte, sono suscettibili di smentita oggettiva.

A dire della parte ricorrente, «la sentenza impugnata della TFN evidenzia un vizio di motivazione dovuto ad una carente e contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta». Dopo aver analizzato compiutamente e minuziosamente le telefonate intercorse tra i soggetti interessati, il reclamante evidenzia come la descrizione logica dei fatti cosi come esposti nel sunto difensivo e i dati ivi riportati hanno trovato riscontro oggettivo nelle intercettazioni telefoniche, nelle audizioni e nella documentazione allegata, e confermano l’assoluta estraneità del deferito alle accuse avanzate nel deferimento che non hanno alcun supporto probatorio oggettivo. Infatti, le numerose telefonate per accertare la fitta rete di contatti tra i deferiti, che costituirebbe prova tangibile dell’alterazione di risultati, sarebbero solamente tre e, per di più, di pochissimi secondi tra il ricorrente e il sig. Bellini, ed il cui contenuto lecito non è suscettibile di diversa altra interpretazione.

Alla luce di quanto sopra sommariamente esposto il deferito chiede l’accoglimento del reclamo, con riforma della decisione impugnata: in tesi, proscioglimento; in ipotesi, chiede derubricare la condotta dello stesso in quella di omessa denuncia ex art. 7, comma 7, CGS e, in via ulteriormente gradata, ridurre le sanzioni inflitte dai Giudici di prime cure. In via istruttoria, chiede ammettersi una serie di documenti che elenca e allega.

ð Sig. Arpaia Claudio (Avv. Cesare Di Cintio e Giancarlo Pittelli) gara 5: Vigor Lamezia > Casertana e gara 9: Juve Stabia > Vigor Lamezia

Il ricorrente eccepisce erronea e falsa applicazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, CGS, illogicità della motivazione e mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Come affermato nella decisione dallo stesso TFN gli unici elementi di prova su cui è basata la decisione sono le intercettazioni telefoniche e, comunque, la decisione sarebbe frutto di una distorta lettura delle intercettazioni medesime, giudicate scarne, chiare e comprensibili.

L’analisi delle prove, prosegue il reclamante, deve, pur sempre, essere coerente, motivata e provata dalle circostanze: nel caso in esame, invece, oltre ad non esserci prova di incontri, vi sono poche intercettazioni dal contenuto del tutto privo di qualsiasi interesse e rilievo. Inoltre, dalle risultanze probatorie acquisite al procedimento e dalla stessa ricostruzione della Procura federale non emerge l’interlocuzione di alcun calciatore o tesserato delle due squadre che sarebbe coinvolto nella combine, evidenziando come non appaia possibile un’alterazione dello svolgimento della gara, senza il coinvolgimento di calciatori. Insomma, a dire del ricorrente il quadro indiziario non è supportato da elementi probatori, gravi, precisi e concordanti, ma non è nemmeno caratterizzato da quel minimo di logica necessaria per giungere ad un giudizio di colpevolezza.

Deduce, poi, il ricorrente, mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente non condivide il percorso logico-argomentativo seguito dal TFN nella prospettiva della determinazione della sanzione, giungendo a ritenere che la propria colpevolezza non sia stata valutata sulla base delle indagini condotte e delle relative risultanza probatorie, ma sia frutto di un “trascinamento” delle risultanze di altrui procedimenti in cui lo stesso è stato parte.

Per le ragioni sopra in rapida sintesi riassunte il ricorrente conclude chiedendo: in via principale e nel merito, il proscioglimento dall’incolpazione ascritta; in via subordinata, qualora dovesse essere confermata la responsabilità disciplinare, una riduzione al minimo edittale della sanzione comminata, con applicazione del principio della continuazione.

 

ð Società  Santarcangelo  Calcio  s.r.l.  (Avv.  Eduardo  Chiacchio  e  Monica  Fiorillo)  -  gara  4: Gubbio > Santarcangelo e gara 6: Santarcangelo > Ascoli).

La ricorrente società eccepisce «palese ed inconfutabile inapplicabilità» dell’istituto della responsabilità oggettiva per le presunte condotte violative ascritte, a vario titolo, al calciatore Vito Falconieri, nonché al sig. Ciardi Daniele. In particolare, deduce: non configurabilità di un coinvolgimento del club romagnolo, ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 4 e dell’art. 4, comma 2, CGS, nelle vicende in esame, avendo i menzionati deferiti, al di là ed a prescindere dalla antigiuridicità dei rispettivi comportamenti, agito, nella peggiore delle ipotesi, per uno scopo esclusivamente personale ed a completa insaputa del sodalizio di riferimento, «nell’ambito di un contesto sleale e fraudolento», votato alla realizzazione di scommesse dall’esito assicurato.

Per l’effetto, la società Santarcangelo chiede l’integrale ed incondizionato proscioglimento, con totale annullamento delle “severissime punizioni” statuite a suo carico dal TFN. In mero subordine, chiede sia riconosciuta l’evidente tenuità e residualità della responsabilità della stessa, con irrogazione di una misura minima, da contendersi entro i limiti di una lieve ammenda od, in via ulteriormente e denegatamente gradata, in un punto di penalizzazione in classifica. Sotto tale profilo diminuente, ritiene ineludibile rilevare gli estremi della continuazione delle contestazioni per cui è causa rispetto a quelle oggetto di pregresso procedimento (n. 859 PF 14-15), con tutti i relativi benefici da valorizzarsi ed apprezzarsi assai più di quanto concretamente effettuato dall’organo di prime cure nella impugnata delibera.

ð Società Vigor Lamezia s.r.l (Avv. Andrea Scalco)Gara 5: Vigor Lamezia > Casertana; gara 7: Salernitana > Barletta; gara 9: Juve Stabia > Vigor Lamezia.

Dopo aver in premessa illustrato l’iter procedurale e i fatti di causa la reclamante società eccepisce erronea e falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, art. 7, commi 2 e 6 e art.18, comma 1, CGS, nonché illogicità della motivazione. Secondo la società reclamante il Giudicante, nel caso in esame, per determinare una sanzione a carico di una società, non può fare solo riferimento alla disciplina di cui all’art.16 CGS, che lascia alla discrezionalità degli organi di giustizia stabilire “la specie e la misura delle sanzioni”, ma deve necessariamente attenersi alle indicazioni dell’art. 7. Inoltre, l’inciso “a seconda della gravità previsto sempre dal medesimo art. 7 CGS, introdurrebbe un preventivo obbligo a carico del giudicante che, prima di applicare una sanzione, deve preliminarmente valutare eventuali condotte ascrivibili in senso positivo o negativo alla società.

Prosegue, la società Vigor Lamezia, lamentando incongruità ed eccessiva afflittività della sanzione irrogata, in quanto il Giudice di primo grado sarebbe caduto in errore quando nel computo della sanzione base non ha considerato l’effettiva gravità della condotta tenuta dalla società, soffermandosi esclusivamente sul numero di partite e/o tesserati coinvolti. Sotto tale profilo, viene richiamata giurisprudenza in materia secondo cui il numero di punti di penalizzazione inflitti a titolo di sanzione per responsabilità oggettiva e/o diretta può anche essere inferiore al numero di gare contestate, allorquando sia evidente che la società sia stata vittima inconsapevole delle condotte dei propri tesserati.

Conclude, infine, chiedendo, in via principale, il proscioglimento da tutti i capi di incolpazione e, in via subordinata, di contenere il trattamento sanzionatorio nel minimo edittale.

èProcuratore Federale

Avverso la suddetta decisione del TFN anche il Procuratore Federale ha proposto autonomo ricorso nella parte in cui è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig. Marcello Solazzo, all’epoca dei fatti calciatore svincolato, e della società Vigor Lamezia con riferimento alle gare 7 (Salernitana > Barletta) e 9 (Juve stabia > Vigor Lamezia), in relazione alla condotta e alla responsabilità di Felice Bellini, all’epoca dei fatti soggetto ritenuto aver operato, ex art.1 bis, comma 5, CGS, a favore della società Vigor Lamezia srl.

Deduce, a tal fine:

» erronea applicazione del disposto dell’art. 4 del regolamento FIFA che disciplina lo status dei calciatori in relazione al sig. Solazzo e relativa errata valutazione dei presupposti di fatto posti a base del deferimento. Evidenzia, a tal riguardo, la Procura federale: in diritto, come il richiamato art. 4 reg. Fifa «viene recepito nel nostro ordinamento sportivo attraverso l’art. 1, comma 5, lett. c) dello Statuto federale, che impone il rispetto in ogni momento degli statuti, dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni Fifa e Uefa; in fatto, come si ricavi «dal documento storico di tesseramento in atti versato» che il calciatore in questione sia stato «tesserato per la società SSD San Pietro Vernotico, quale ultima società in cui ha giocato nella stagione sportiva 2015-16, atteso che la data di svincolo risulta essere quella del 15.7.2016 e che lo stesso partecipava alla gara San PietroVeglie del 06.12.2015, così come si ricava dalla distinta di gara presente in atti».

Sottolinea, altresì, il Procuratore, come «per le evidenze di cui al citato articolo 4 del reg. Fifa, lo status di calciatore del sig. Solazzo Marcello si è, pertanto, protratto per un periodo di 30 mesi a decorrere dal giorno in cui ha giocato l’ultima volta in una gara ufficiale per la sua ultima società di appartenenza, ovvero dal 06.12.2015» e, quindi, non si può «che concludere con l’affermazione che il Solazzo, al momento della commissione dei fatti, fosse effettivamente tesserato per la predetta società dilettantistica, e, benchè svincolato al momento della proposizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 4 del reg. Fifa, egli era ed è senz’altro sottoponibile alla giurisdizione di questo Ordinamento Federale».

» erronea applicazione del disposto dell’art.1 bis, comma 5, CGS, con riguardo al deferito Felice Bellini, con errata valutazione dei presupposti di fatto posti a base del deferimento. Rileva, sotto tale profilo, la ricorrente Procura federale, «l’intrinseca contraddizione insita nella decisione impugnata afferente la ravvisata responsabilità di Bellini Felice e il proscioglimento della società Vigor Lamezia, in relazione alle condotte poste in essere dal primo».

Conclude, quindi, il Procuratore Federale, chiedendo la riforma, in parte qua, della decisione del TFN, nella parte, appunto, in cui ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig. Marcello Solazzo e nella parte in cui ha prosciolto la società Vigor Lamezia chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta del sig. Felice Bellini. Chiede, conseguentemente, di affermare la responsabilità disciplinare degli stessi in ordine a tali fatti, condannandoli alla sanzione richiesta dall’organo requirente o alla diversa sanzione che la Corte riterrà di giustizia.

 

Il giudizio d’appello e la decisione

All’udienza fissata, innanzi questa Corte federale di appello, per il giorno 17 maggio 2017, relativamente al ricorso proposto dai sigg.ri Falconieri Vito, Casapulla Salvatore, Arpaia Claudio, Maglia Fabrizio e dalle società Sanatarcangelo srl e Vigor Lamezia, nonché dal Procuratore Federale, sono comparsi:

-avv.ti Cozzone e Roseti, per il sig. Falconieri,

-avv. Chiacchio, per la società Santarcangelo;

-avv. Scalco, per la società Vigor Lamezia;

-avv.ti Lubrano e Testani, per il sig. Casapulla;

-avv. Di Cintio, per il sig. Arpaia;

-avv. Mari, per il sig. Maglia;

-i dott.ri Camici e Monaco, per la Procura federale.

I procuratori delle parti hanno illustrato le rispettive argomentazioni difensive, con relative repliche della Procura federale.

Prima del suo intervento l’avv. Mari, nell’interesse dell’assistito Fabrizio Maglia, ha tempesivamente formulato istanza verbale di ricusazione in relazione a due componenti del Collegio.

Il presidente della Corte ha, dunque, sospeso la seduta. Per l’esame dell’istanza di ricusazione ha, quindi, formato altro diverso Collegio senza i due componenti destinatari dell’istanza medesima. Sentiti i due componenti ricusati, all’esito dell’esame dell’istanza e della relativa discussione in camera di consiglio, il predetto Collegio ha emesso apposita ordinanza (in atti) con la quale ha rigettato l’istanza di ricusazione.

 Il presidente ha, dunque, disposto la riapertura dei lavori, ricostituendo il Collegio nella sua originaria composizione e dando atto dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione.

Conclusa la difesa Maglia, il presidente ha dato la parola ai rappresentanti della Procura federale, che hanno illustrato le ragioni dell’appello della pubblica accusa federale, con breve replica del difensore della Vigor Lamezia.

Terminate le illustrazioni difensive delle parti, dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale, previa riunione di tutti i procedimenti relativi ai ricorsi sopra menzionatiattesa la sussistenza di ragioni di evidente connessione oggettiva e di economia processuale – ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

 

MOTIVI

Devono, anzitutto, essere disattese le eccezioni, agitate da numerose difese, di nullità della impugnata decisione con riferimento al vizio di omessa o insufficiente motivazione.

In un contesto più generale di progressiva “dequotazione” delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabilità degli stessi, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva devono mostrarsi in linea con le finalità teleologiche dell’istituto. Ne consegue che la motivazione, che deve essere correlata alle risultanze istruttorie acquisite al procedimento e che costituisce il momento formativo della decisione, deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall’esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dalla indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa.

Orbene, ciò premesso ritiene, questa Corte, che il Tribunale di prime cure abbia adeguatamente motivato la propria decisione, argomentando per ciascuna posizione, seppur in modo sintetico, come, peraltro, previsto e richiesto dalle disposizioni federali e dalla norma di cui all’art. 2, comma 5, del codice di giustizia sportiva del Coni, le ragioni che hanno condotto all’accoglimento del deferimento, con specificazione dei principali elementi probatori a supporto del proprio convincimento. Pertanto, la sentenza impugnata dagli odierni reclamanti potrà essere giudicata corretta o meno, come meglio sarà indicato più avanti, ma, di certo, la stessa non è priva di motivazione.

Sempre in via preliminare, in ordine all’esplicitazione dell’iter motivazionale seguito, il Collegio ritiene di dover indicare alcune ulteriori premesse, attinenti all’illustrazione di portata e funzione del presente giudizio. Sotto tale profilo, in particolare, deve osservarsi come correttamente il Tribunale abbia disatteso le istanze di sospensione del giudizio in attesa dell’esito del procedimento penale.

Il principio dell’autonomia del diritto sportivo consente la trattazione separata di analoga vicenda processuale di carattere disciplinare, anche al fine di assicurare l’esigenza di una celere e rapida definizione della stessa. Del resto, le disposizioni di cui all’art. 34 bis e 38, comma 5, lett. a), codice di giustizia sportiva del Coni, prevedono testualmente una trattazione separata del procedimento disciplinare e del procedimento penale, e la norma contenuta nell’art. 39, comma 7, del medesimo predetto codice prevede espressamente che “in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’autorità giudiziaria”. Circostanza che nella fattispecie non è stata neppure dedotta.

Si aggiunga, del resto, che la condotta di un soggetto dell’ordinamento federale, fermo restando il suo accertamento in sede penale, può essere diversamente valutata a fini  sportivo-disciplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non è detto che l’eventuale decisione resa dall’Autorità giudiziaria possa utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare. Come già affermato da questa Corte è, questo, anche il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito endofederale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, conseguenza naturale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport.

Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti, siano essi civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell’ordinamento settoriale – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto.

Non vi è, quindi, alcun bisogno di attendere l’esito di eventuali ulteriori indagini della Procura della Repubblica o disporre ulteriori accertamenti ed acquisizioni testimoniali se la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato dagli organi di giustizia sportiva congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate. Il Tribunale federale nazionale ha, dunque, correttamente implicitamente evidenziato che le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l’orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa, a suo avviso, le esigenze del giudizio.

Da questo punto di vista, non rappresenta violazione alcuna, tantomeno del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova, anche mediante produzione documentale, come è accaduto nel presente procedimento.

Ritiene, poi, opportuno, questa Corte, prima di passare all’esame delle singole posizioni dei reclamanti, delineare l'iter che si seguirà per dare un quadro generale della materia, pur nei limiti della rilevanza ai fini del giudizio. In tale prospettiva, si richiama, seppur rapidamente, e nei limiti prima riferiti, il quadro normativo di riferimento in tema di illecito sportivo.

Come noto, l’ordinamento federale vieta e punisce, all’art. 7 CGS, «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica». La predetta norma prevede, poi, al comma 6, una fattispecie aggravata «in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito».

Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza federale, se, in generale, il plesso normativo sopra richiamato mira a presidiare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, tentando di impedire che condotte, appunto, illecite e, comunque, antisportive alterino il bene giuridico protetto, in particolare, tre sono le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono «a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre» (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS).

Consolidato, poi, l’orientamento interpretativo secondo cui le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che «prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004).

In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli «atti diretti» contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo.

Occorre, peraltro, tenere presente che laddove si ritenga in concreto insussistente la prova del concorso di un determinato soggetto nella commissione dell’illecito sportivo o il medesimo illecito sportivo non risulti dimostrato, la condotta del tesserato può rivestire rilievo ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1 bis CGS, secondo cui «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Precisa, il successivo comma 5: «Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale».

Diversa e distinta fattispecie è quella di cui all’art. 7, comma 7, CGS che prevede il c.d. obbligo di denuncia. «I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC». In altri termini, se alcuno dei soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS non pone in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ma è a conoscenza («in qualunque modo») che altri abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti al predetto fine ha l’obbligo di denunziare i fatti alla Procura federale e, in difetto, rimane soggetto alla suddetta sanzione, seppur non risponde dell’illecito sportivo a titolo principale.

Ritiene questa CFA che una lettura attenta della norma conduce ad affermare che l’obbligo di denuncia di cui trattasi sorga non appena il tesserato venga a sapere che stia per essere (o sia stato già realizzato) un illecito sportivo. In tale prospettiva, la giurisprudenza federale ha sovente affermato che, ai fini dell’integrazione degli estremi della violazione di cui trattasi, è sufficiente «che i tesserati abbiano avuto rapporti con persone che anche solo “stiano per porre in essere” gli atti indicati al comma 1» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). La violazione di cui trattasi presuppone, comunque, «che un illecito sia stato consumato o sia in corso: cioè un illecito determinato o determinabile» (CAF, C.U. n 7/C del 9 settembre 2004).

Resta implicito che altro presupposto imprescindibile è ovviamente l’effettiva conoscenza dell’illecito o del suo tentativo. Sotto tale profilo, occorre, peraltro, precisare che l’obbligo di denuncia trova causa non già «nella semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, occorrendo quanto meno il fumus di un comportamento (“atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”) riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (già consumato od ancora in itinere: “siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti”), è anche incontestabile che la ratio e la lettera della norma sono chiare nell’escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali» (CD c/o LNP, C.U. n. 198 del 9 giugno 1980).

In definitiva, affinché possa dirsi integrata la fattispecie dell’omessa denuncia si rende necessaria l’esistenza di una percezione effettiva e reale del compimento di atti illeciti da parte di altri soggetti appartenenti al contesto sportivo di riferimento. Al contrario, dunque, non sarebbe sufficiente, ai fini dell’affermazione di responsabilità per la violazione qui considerata, un semplice sospetto o un mero presentimento.

Deve poi, ancora una volta ribadirsi, per quanto qui di rilievo, che la responsabilità per omessa denuncia non è e non può essere una responsabilità “da posizione” (CGF 22 agosto 2012, C.U. n. 29/CGF), trattandosi, invece, di una responsabilità personale, «in quanto può derivare esclusivamente da fatto proprio dello stesso, e non può discendere di per sé da una posizione che il tesserato abbia all’interno di un’organizzazione sportiva, quale riflesso oggettivo della stessa. Se infatti l’ordinamento sportivo pure prevede forme oggettive di attribuzione di responsabilità (cfr. art. 4 comma 2 CGS), esse hanno carattere specifico e limitato» (TNAS, 10 ottobre 2012, lodo “Alessio”).

Non sempre, come sopra evidenziato, la linea di demarcazione tra illecito sportivo (art. 7, comma 1, CGS) e omessa denuncia dell’illecito stesso (art. 7, comma 7, CGS) appare facilmente delineabile, specie sul piano probatorio. Infatti, se i confini giuridici tra il comportamento volto ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara e quello che, invece, si concreta nell’omettere la denuncia di tali fatti (i.e. atti) appaiono chiari, nei singoli casi di specie non sempre è agevole decifrare, in fatto, se un soggetto ha posto (o tentato di porre) in essere la predetta alterazione o, semplicemente, ne era a conoscenza (eventualmente anche del semplice tentativo) e non ne ha riferito alla Procura federale oppure, ancora, non ne era neppure venuto a conoscenza o non lo aveva percepito nella sua esatta portata “giuridico-disciplinare”.

In altri termini, l’incolpato, per rispondere della violazione dell’obbligo di denuncia, deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti illecito disciplinare, ma anche averne colto la loro antigiuridicità  e  il  relativo  disvalore  sportivo.  È,  quindi,  necessario,  ma  anche  sufficiente,  che

«l’agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito sportivo e sia in grado di percepirne l’antigiuridicità» (TNAS, 12 ottobre 2012, lodo “Portanova”).

L’ordinamento federale, come noto, fa anche espresso divieto ai calciatori ed ai tesserati in genere di effettuare qualsiasi tipo di scommessa al fine di trarne profitto. Questo anche in una prospettiva di garanzia del regolare svolgimento delle gare e dei campionati.

Recita, segnatamente, la norma di cui all’art. 6, comma 1, CGS: «Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che 4 abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC».

Per una migliore illustrazione della ragioni della decisione assunta da questa Corte si ritiene, ancora in via di premessa, utile evidenziare quello che è lo standard probatorio applicabile in materia, riassumendo, di seguito, gli arresti della giurisprudenza endo ed esofederale sul punto.

In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC).

Nella stessa direzione è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudeza federale secondo cui

«"per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012).

Orbene, sotto un profilo metodologico, questa Corte ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza federale ed esofederale prima richiamata in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato o soggetto il cui operato è considerato rilevante per l’ordinamento federale.

Ciò premesso, il Collegio è tenuto a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere integrata, secondo lo standard probatorio indicato, le fattispecie di cui agli artt. 6 e 7 CGS, al fine dell’affermazione della sussistenza delle violazioni rispettivamente contestate ai deferiti. Orbene, questa Corte ritiene, come detto, che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione degli illeciti ex art. 7, comma 1, CGS, da parte del ricorrente Casapulla e in ordine alla violazione dell’art. 7, comma 7, CGS da parte del ricorrente Falconieri e che, segnatamente, in ordine alle posizioni degli stessi, sussista quel livello probatorio che, seppur inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio, è comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità.

Convergono, in tale direzione, solidi elementi probatori e, in primo luogo, le complessive risultanze istruttorie di cui alle attività di investigazione poste in essere dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. Le intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra i vari protagonisti della vicenda, i riscontri e le modalità del linguaggio a volte criptico utilizzato, l’intensificarsi delle attività alterative nei giorni immediatamente a ridosso lo svolgimento delle gare oggetto di combine, la particolarità dei luoghi dei vari incontri, i riscontri provenienti da una parte delle dichiarazioni rilasciante da alcuni dei deferiti in sede di audizione, non lasciano alcun dubbio circa le responsabilità dei reclamanti in relazione ai fatti ed agli illeciti contestati dalla Procura federale, come, in parte già accertati dal TFN. Mancano, del resto, concreti ed idonei elementi di prova a discarico e le ricostruzioni alternative dei fatti fornite dagli incolpati non appaionono, francamente, verosimili, né, tantomeno, supportate da elementi probatori o anche soltanto logici.

Le approfondite indagini della Procura ordinaria, come riesaminate ed utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, alla luce delle integrazioni istruttorie operate dalla Procura federale consentono, dunque, di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli illeciti contestati al sig. Casapulla. Infatti, dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l’esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l’affermazione di responsabilità dello stesso in ordine alle incolpazioni di cui al deferimento per aver, in concorso con altri soggetti, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare di cui trattasi, in atti e di seguito, meglio indicate.

In definitiva, come è già sopra cenno, il contesto probatorio complessivo acquisito al presente procedimento appare solido e del tutto sufficiente ai fini dell’affermazione della responsabilità, come di seguito meglio precisata, dei sigg.ri Falconieri (ex art. 7.7 CGS) e Casapulla (ex art. 7.1 CGS). Ritiene, invece, questa Corte che altrettanto non possa dirsi con riferimento agli appellanti Claudio Arpaia e Fabrizio Maglia. Le complessive acquisizioni probatorie a disposizione non consentono di affermare, con il necessario tasso di serenità, l’effettiva sussistenza degli illeciti contestati ai predetti deferiti.

Ciò premesso, di seguito una rapida analisi delle vicende alterative inerenti le singole gare ed il relativo coinvolgimento degli appellanti Falconieri, Casapulla, Maglia e Arpaia.

èCon riferimento alla gara 4 (Gubbio > Santarcangelo), disputata il 19.4.2015, la vicenda che, secondo la Procura Federale e il Tribunale di primo grado, avrebbe condotto all’alterazione del risultato della gara prende le mosse dall’incontro che il Falconieri ha avuto la sera del 17.4.2015, presso un locale bingo situato nelle vicinanze dello stadio di Rimini, con Massiliamo Carluccio e due altri amici del medesimo (si tratta probabilmente di Massimo Cenni e Marcello Solazzo), tutti soggetti, quantomeno nella prospettiva accusatoria, coinvolti nel giro delle scommesse.

Tale incontro, secondo le risultanze tratte dalle intercettazioni telefoniche, sarebbe stato organizzato da tale Raffaele Pietanza grazie al rapporto quasi fraterno che legava un suo amico di nome Fabio (peraltro non meglio individuato in fase di indagine) al calciatore Vito Falconieri.

Carluccio non conoscendo personalmente il calciatore temeva che quest’ultimo avrebbe potuto rifiutare la sua proposta, ma Pietanza asseriva che non lo avrebbe mai fatto poiché di mezzo c’era appunto il suo amico Fabio.

Il calciatore Falconieri, nelle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, non ha negato di aver partecipato a tale incontro, ma ne ha dato una spiegazione completamente diversa da quella che sembra emergere dalle intercettazioni telefoniche. Ha sostenuto, infatti, Vito Falconieri, che due giorni prima dell’incontro tra il Gubbio e il Santarcangelo era stato contattato dal compagno di sua sorella Lucia, di nome Samuel Mulino, il quale gli aveva riferito che un suo conoscente voleva salutarlo.

Falconieri gli aveva risposto che era in compagnia della sua ragazza e lo aveva, comunque, invitato a dire al suo conoscente di raggiungerlo presso il ristorante “La Brasserie”. Dopo alcuni malintesi sul luogo dell’appuntamento, Mulino contattava nuovamente Falconieri che indicava come nuovo luogo di appuntamento l’esterno di una sala bingo dove era parcheggiata la mini cooper di colore rosso della compagna Erica. Uscito dalla sala bingo Falconieri aveva visto tre soggetti nei pressi di tale autovettura, uno dei quali molto grosso e muscoloso, tanto è vero che si era per un attimo intimorito. Si era, tuttavia, successivamente tranquillizzato quando si era avvicinata ai tre soggetti presenti una quarta persona che teneva per mano due bambini. I quattro soggetti si erano a quel punto presentati (ma Falconieri non ricordava più i loro nomi) e uno di essi insisteva nel dire a Falconieri di aver giocato con lui a calcetto in un torneo estivo. Quanto al contenuto dell’incontro, Falconieri precisava che i quattro soggetti gli avevano chiesto se aveva disponibilità di biglietti per vedere la partita, ma Falconieri aveva loro risposto che quelli messi a disposizione in suo favore dalla società li aveva già regalati ad alcuni parenti della sua ragazza.

A questo punto i quattro soggetti presenti, dopo alcuni ulteriori convenevoli, si erano allontanati e Falconieri dichiarava di non averli più rivisti.

La decisione di primo grado ha ritenuto completamente inattendibile la versione fornita sul punto dal calciatore e ha ritenuto, invece, di dover dare prevalenza ai contenuti delle conversazioni telefoniche intercorse tra Carluccio e Pietanza immediatamente dopo l’incontro, dai quali, secondo il Tribunale di primo grado, emergerebbe la chiara prova del raggiungimento di un accordo per alterare il risultato della gara.

Osserva sul punto la decisione di primo grado che non appare credibile che a due giorni dalla gara Falconieri avesse accettato di incontrare “d’urgenza” soggetti sconosciuti, uno dei quali millantava, a suo dire un comune trascorso calcistico, al mero fine di intrattenere una conversazione ovvero di reperire i biglietti per la gara medesima; dall’altro – sempre secondo la decisione di primo grado – tale prospettazione non supererebbe il chiaro contenuto dei commenti all’incontro intercettati subito dopo il medesimo, nonché l’ulteriore attività posta in essere al fine di organizzare un ulteriore incontro per il giorno successivo, a scommesse in atto. La difesa di Falconieri, secondo il Tribunale Federale, risulterebbe, dunque, scollegata dal contesto probatorio e, del resto, la tranquillità mostrata da tutti gli interlocutori nelle telefonate successive sull’esito scontato della partita escluderebbe ogni plausibile dubbio in ordine alla programmazione del risultato finale (pareggio).

Questa Corte condivide solo parzialmente le conclusioni cui è pervenuta la decisione di primo grado. Se, infatti, è ben vero che le dichiarazioni del calciatore appaiono complessivamente inattendibili circa i contenuti del suddetto incontro, da tale inattendibilità non può derivare – neanche alla luce delle intercettazioni telefoniche successive – la conclusione che il calciatore abbia concluso con i soggetti sopra indicati un accordo diretto all’alterazione del risultato della gara.

Proprio dalla telefonata successiva al suddetto incontro, intercorsa fra Carluccio e Pietanza alle ore

22.09 del 17.4.2015, di cui gli atti di indagine riportano ampi stralci, emerge infatti chiaramente che, a dire dei due interlocutori, la partecipazione di Vito Falconieri alla ipotizzata combine avrebbe dovuto essere oggetto di conferma, da parte del calciatore, in occasione di un incontro che sarebbe dovuto avvenire il giorno successivo, anche perché, secondo quanto riferito da Carluccio, Falconieri avrebbe subordinato la sua adesione a tale illecito al pagamento di una sostanziosa somma di denaro. Non a caso la telefonata si conclude, sempre per quel che risulta dal riassunto dei contenuti della medesima contenuto a p. 66 dell’atto di deferimento, con Carluccio che ribadisce l’importanza di dimostrare serietà mantenendo la parola data al calciatore e con Pietanza che si propone di avvisare il fidatissimo amico Fabio del buon esito dell’incontro, invitandolo a partecipare al  nuovo appuntamento fissato per l’indomani.

Sono gli stessi atti di indagine della Procura Federale e dare peraltro atto, sulla base di una intercettazione telefonica del 18.4.2015, h. 16.35, intercorsa fra Carluccio e Solazzo, che il suddetto incontro non si è mai verificato e, del resto, da una intercettazione di poche ore precedente a quella testè citata, intercorsa fra Carluccio e Pietanza (progr. 2840 del 18.4.2015, h. 12.08), emerge chiaramente che le quote della partita erano già calate di molto (giacché, evidentemente, anche per la generalità degli scommettitori il pareggio appariva un risultato non improbabile) e che, peraltro, i due interlocutori non solo non avevano disponibilità economiche immediate per versare al calciatore quanto, a loro dire, gli sarebbe stato promesso, ma nemmeno disponevano delle somme necessarie per scommettere sul risultato della partita, tanto da ventilare l’ipotesi di rivolgersi a terzi per cercare di farsi prestare almeno i soldi necessari per la scommessa.

In questo confuso contesto, anche le circostanze emerse in due intercettazioni telefoniche del 18.4.2015 (progr. 2914 delle h. 16.43 e progr. 2920 delle h. 16.58) intercorse fra Carluccio  e Pietanza, circa il fatto che Falconieri aveva rappresentato ad un amico di Pietanza che le difficoltà nascevano altresì da due altri suoi compagni di squadra (il centrale e un terzino) che volevano anch’essi essere retribuiti per partecipare alla combine e che tale circostanza sarebbe stata anche confermata da Falconieri a Carluccio attraverso l’invio di un SMS, non hanno trovato alcun riscontro documentale e sono senz’altro sintomatiche di una chiara tendenza alla millanteria da parte di Carluccio. Tanto è vero che quest’ultimo, pur non avendo fatto altro che rappresentare all’interlocutore le asserite difficoltà che avrebbe incontrato a concludere qualsiasi tipo di accordo, concludeva la telefonata rassicurando l’interlocutore sull’opportunità di scommettere lo stesso, affermando di aver avuto conferma che la partita fossa stata combinata anche da altre persone (cfr. p. 71, dell’atto di deferimento).

L’evidente inattendibilità di Carluccio, anche quando parla con i suoi abituali interlocutori, si coglie del resto nella telefonata delle 19.4.2015 (prog. 81365, delle h. 12.15), nell’ambito della quale egli, rispondendo ad una chiamata di Pietanza, che stava guardando in quel momento la partita e gli chiedeva se il difensore centrale coinvolto nella combine corrispondesse al nome di Nardi, che aveva poco prima causato un rigore contro il Santarcangelo, gli rispondeva affermativamente, circostanza dalla quale è scaturito il coinvolgimento di tale calciatore nell’attuale procedimento sportivo. Lo stesso Tribunale Federale nella decisione di primo grado (non impugnata sul punto dalla Procura Federale) ha però riconosciuto che non sussiste prova alcuna della responsabilità del calciatore Nardi che, per di più, contrariamente a quanto era stato affermato nella telefonata sopra citata, non rivestiva il ruolo di difensore centrale, ma di portiere.

E’ chiaro, dunque, che, nel contraddittorio contesto sopra descritto, il fatto che anche nei giorni successivi alla disputa della partita, fra soggetti comunque legati al mondo delle scommesse, si continuasse a parlare del fatto che il risultato della partita Santarcangelo – Gubbio fosse stato alterato, discutendo per di più di ipotesi di combine ancora diverse dalle precedenti (si veda, per esempio, la telefonata progr. 56748 del 21.4.2015, h. 0.09, in cui Daniele Ciardi, massaggiatore del Santarcangelo, già coinvolto in altre precedenti vicende di illecito sportivo, confida al suo interlocutore Fabio Di Lauro che in questo caso Falconeri – che aveva, a suo dire, intascato quaranta mila euro – lo aveva tenuto fuori dalla combine dell’incontro, messa in atto, sempre a suo dire, con un altro calciatore non meglio identificato del Santarcangelo e con altri due calciatori sempre non identificati della società avversaria) non possono assumere, come vorrebbe la decisione di primo grado, il valore di conferma di quanto è ricavabile dalle telefonate di Carluccio. È, infatti, del tutto plausibile l’ipotesi che tali telefonate non facciano altro che riproporre (con significative variazioni) le voci che proprio Carluccio aveva messo in giro nel corso di quelle telefonate e che, peraltro, per una parte, non hanno trovato alcun riscontro fattuale e, per un'altra (come quelle relative all’avvenuto pagamento del calciatore) risultano assai difficilmente conciliabili con lo stesso tenore delle conversazioni intercettate.

Se può, dunque, convenirsi con la difesa dell’appellante Falconieri, in base a tutte le sovraesposte considerazioni, circa l’assenza, nella vicenda qui oggetto di esame, di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti indicativi del fatto che il suddetto calciatore abbia commesso atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara in questione, diversa è la conclusione cui la Corte ritiene di pervenire in merito alla responsabilità del calciatore per l’ipotesi di illecito di cui all’art. 7, comma 7, CGS. Si è già detto, infatti, della inattendibilità delle dichiarazioni rese dal calciatore in relazione ai contenuti dell’incontro del 17.4.2015 e deve quindi ritenersi provato (anche in base ai contenuti, sia pur confusi, delle successive intercettazioni telefoniche) che Carluccio e gli altri soggetti presenti a quell’incontro abbiano quantomeno formulato a Falconieri la proposta di alterare lo svolgimento e il risultato finale della gara Santarcangelo – Gubbio, mentre, come già detto, non vi è prova che il calciatore abbia aderito o dato in alcun modo seguito a tale proposta.

E’ però del tutto evidente che, essendo Falconieri venuto a conoscenza dell’esistenza di  un progetto (ancorché allo stato embrionale) riconducibile ai suoi interlocutori, diretto ad alterare il risultato di una gara, egli avrebbe dovuto farne immediata segnalazione alla Procura Federale in base a quanto previsto dall’art. 7, comma 7, CGS.

Il fatto ascritto al sig. Vito Falconieri, in parziale accoglimento dell’appello proposto avvero la decisione di primo grado, va dunque derubricato in quello previsto e punito dall’art. 7, comma 7, CGS.

èSostanzialmente analoga, sotto il profilo probatorio, è la situazione relativa alle contestazioni rivolte al calciatore Falconieri in merito alla gara Santarcangelo – Ascoli (gara 6), disputata in data 25.4.2015.

Il compendio probatorio si compone, in questo caso, di numerose intercettazioni telefoniche intercorse fra soggetti coinvolti nell’attività di scommessa (Massimiliano Carluccio, Marcello Solazzo, Raffaele Pietanza, Mauro Ulizio), nel corso delle quali essi parlano ampiamente di un progetto di combine che dovrebbe riguardare la gara Santarcangelo – Ascoli. E’ evidente, peraltro, l’intento dei suddetti soggetti di coinvolgere nell’operazione, tramite l’intermediazione di Tanja Djordjevic e di Fabio Di Lauro, un finanziatore estero, rispondente al nome di Uros Milosavljevic, che essi tentano di convincere della bontà dell’operazione attraverso l’assicurazione che la combine è stata già realizzata.

In questo contesto il Carluccio, in una telefonata del 23.4.2015 con Mauro Ulizio (progr. 14830, h. 12.17) sembra far intendere che il proprio referente per la realizzazione dell’alterazione del risultato della gara sia il calciatore Vito Falconieri.

Quest’ultimo, peraltro, nell’articolato quadro di comunicazioni sopra descritto, compare direttamente in un solo breve scambio di messaggi intercorso con Carluccio in data 23.4.2015, che sembra in effetti documentare un incontro avvenuto fra i due in prossimità dello stadio di Rimini:

SMS del 23.4.2015, h. 15.03 (chiamante Carluccio): “Sono Max fammi sapere”; SMS del 23.4.2015, h. 15.35 (chiamante Falconieri): “10 min fuori allo stadio” SMS del 23.4.2015, h. 15.36 (chiamante Carluccio): “Dammi 20 minuti ok” SMS del 23.4.2015, h. 15.55 (chiamante Falconieri): “5 minuti sono fuori”.

Anche in questo caso la difesa Falconieri ha fornito una articolata spiegazione del suddetto scambio di SMS diretta a negare che vi fosse coinvolto direttamente il calciatore. Falconieri ha, infatti, sostenuto che in quei giorni si era recato a Milano per una visita medica e che, pertanto, non aveva certamente potuto incontrarsi con Carluccio in prossimità dello stadio. Sarebbe stata viceversa la sua ragazza che in quei giorni aveva la disponibilità del telefonino e che sospettava che Falconieri intrattenesse altre relazioni sentimentali, ad interloquire per messaggio con Carluccio, volendo appunto verificare che sotto il nome di “Max” non si celasse appunto un'altra donna interessata ad incontrare Falconieri.

Tale spiegazione risulta ancora una volta assai poco plausibile, così come le reiterate dichiarazioni di Falconeri di non aver mai conosciuto Carluccio che, invece, gli si rivolge nel richiamato SMS con l’appellativo di “Max”, dimostrando così l’esistenza di un rapporto di pregressa conoscenza.

Se così stanno le cose è del tutto evidente che, anche in questo caso, il suddetto incontro, tenuto conto del contesto all’interno del quale esso si inserisce e in assenza di prova di qualsiasi significativo contatto precedente fra Falconieri e Carluccio in relazione alla gara Santarcangelo - Ascoli, non può che essere servito a quest’ultimo per proporre a Falconieri di adoperarsi per l’alterazione del risultato della partita, obiettivo peraltro non facilmente raggiungibile tenuto conto che, in occasione dell’incontro precedente Falconieri, si era infortunato e non avrebbe perciò potuto prendere parte all’incontro successivo.

Ciò non toglie, peraltro, che Falconieri, avendo appreso del tentativo di Carluccio di condizionare il risultato della gara, avrebbe dovuto, anche in questo caso, farne immediata denuncia alla Procura Federale.

Non può, invece, condividersi la decisione del Tribunale Federale nella parte in cui ritiene che i frammentari elementi indiziari sopra indicati risultino, comunque, idonei a dimostrare che Falconieri abbia effettivamente posto in essere atti diretti ad alterare il risultato della gara, sottolineando in particolare che “benché il calciatore fosse infortunato la sua fattiva compartecipazione ha influito sul risultato della gara, atteso che il coinvolgimento dei propri compagni di squadra nell’alterazione del risultato prescinde dalla effettiva partecipazione al gioco”. Ora, se le cose stessero effettivamente così, è logico pensare che nelle intercettazione telefoniche precedenti la gara si sarebbe trovato almeno un riferimento all’infortunio patito da Falconieri e alla necessità che quest’ultimo, destinato a non scendere in campo il giorno della gara, si attivasse con altri compagni di squadra per mettere in atto la combine. Non solo, tuttavia, dagli atti di indagine non emerge riferimento alcuno ad altri calciatori asseritamente inseriti nella combine, ma, al contrario, Carluccio continua a far riferimento, con i suoi interlocutori, al solo Vito Falconieri, senza mai nemmeno citare l’infortunio della gara precedente e senza mai dare atto della possibilità che egli potesse saltare la gara.

E’ del resto significativa, sotto questo profilo, anche ad illustrazione delle presumibili dinamiche che sono alla base delle comunicazioni di Carluccio con gli altri scomettitori, l’audizione in data 3.10.2015 di Ulizio, il quale ha dichiarato quanto segue: “Premesso che ero in difficoltà con il gruppo degli scommettitori serbi in quanto gli avevo assicurato il risultato della gara Albinoleffe – Pro Patria come over, risutato poi non concretizzatosi. Quindi gli offrii di scommettere sulla vittoria dell’Ascoli con il Santarcangelo. Tale risultato mi era stato dato come possibile dal Di Lauro e dal Carluccio, che avevano avuto questa notiza da fonti che io non conosco. A tal proposito mi dissero che Vito Falconieri, giocatore del Santarcangelo, aveva chiesto dei soldi per perdere la gara ai soggetti che avevano a loro volta informato Di Lauro e Carluccio. Non so chi fossero questi soggetti che avevano rapporti diretti con il Falconieri. Diedi comunque questa notizia ai serbi. Successivamente, quando mi venne fatto il nome del Falconieri, rimasi perplesso, in quanto sapevo che era fuori rosa e non avrebbe potuto determinare il risultato della partita. Contattai telefonicamente un conoscente del calciatore e gli chiesi conferma di questi fatti. Lui me li smentì immediatamente. Non ricordo chi sia questo conoscente di cui avevo il numero di cellulare sul mio apparecchio telefonico che mi è stato sequestrato […]. Quando ebbi conferma del fatto che il Falconieri non era stato avvicinato e che non c’erano situazioni concrete per poter scommettere sulla gara avvertii i serbi di non scommettere su questa partita”.

Risulta dunque evidente che, anche con riferimento alla partita in oggetto, il fatto ascritto a Falconieri va derubricato in quello previsto dall’art. 7, comma 7, CGS.

Quanto al trattamento sanzionatorio, che alla luce dell’intervenuta derubricazione delle incolpazioni, va conseguentemente rideterminato, ritiene la Corte di dover  muovere  dalla disposizione di cui all’art. 16, comma 1, CGS, secondo cui “gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.

In questo contesto vanno in particolare valorizzate in favore dell’incolpato alcune circostanze su cui ci si è già intrattenuti in sede di motivazione, fra le quali merita in particolare segnalare il carattere spesso palesemente velleitario dei tentativi di coinvolgimento del sig. Falconieri da parte degli organizzatori delle varie combine e la natura in molti casi apertamente millantatoria delle conversazioni in cui vengono menzionati nomi di calciatori indicati come partecipanti a disegni illeciti, fra cui appunto quello di Falconieri, senza che tali indicazioni trovino poi concreto riscontro negli atti.

Se, dunque, appare raggiunta la prova che Falconieri sia stato comunque destinatario di notizie relative a tentativi messi in atto da soggetti appartenenti al mondo delle scommesse clandestine di influire sui risultati delle gare in questione, assai meno certa è la qualità e la specificità di tali notizie che, per quello che risulta dagli atti, potrebbero essere state comunicate al Falconieri in forma assai generica ed indeterminata, tale quindi da connotare l’omissione di denuncia da parte del calciatore in termini di non rilevante gravità.

La valutazione di tali circostanze induce, pertanto, la Corte a rideterminare le sanzioni irrogate in primo grado al Falconieri, contenendole entro un limite inferiore al minimo edittale, e perciò ad applicare complessivamente al suddetto calciatore, in relazione ad entrambi gli episodi in contestazione, la squalifica per mesi sei e l’ammenda di € 5.000,00.

Per l’effetto, la società Santarcangelo è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, delle violazioni riconosciute in capo al sig. Falconieri.

Muovendo, anche in questo caso, dalla citata disposizione di cui all’art. 16, comma 1, CGS e attesa l’esigenza di di calibrare adeguatamente l’applicazione dell’istituto della responsabilità oggettiva, in relazione tanto alla natura del nesso di collegamento con il soggetto agente tesserato per la società in capo al quale è accertata la responsabilità, quanto alla gravità dei fatti allo stesso contestati, questa Corte ritiene equo ridurre la sanzione della penalizzazione a punti 1 in classifica e rideterminare la sanzione dell’ammenda in euro 5.000.

èCon riferimento alla gara 5 (Vigor Lamezia > Casertana), dagli atti e dalle risultanze probatorie acquisite al procedimento è emerso che la gara in questione fu oggetto di un accordo volto alla alterazione dello svolgimento e del risultato, poi realizzatosi, da parte dei deferiti.

Nella prospettiva tesa a dimostrare che il sig. Casapulla (a suo tempo dirigente tesserato per la società SS Barletta Calcio srl) fosse a conoscenza del progetto criminoso ideato dal sig. Bellini (all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1 bis CGS, operante nell’ambito della Vigor Lamezia) con riferimento alla partita Vigor LameziaCasertana assume particolare valore probatorio l’intercettazione telefonica del 25 aprile 2015.

Prodigandosi per la realizzazione della combine, Bellini, già impegnato a combinare altra partita di calcio (Salernitana > Barletta), il 25 aprile alle ore 10.26 chiama Casapulla, intrattenendosi in una conversazione telefonica della durata di 12 minuti e 54 secondi.

Nel corso della telefona, Bellini manifesta a Casapulla l’intenzione di abbinare in un’unica scommessa il risultato certo di Salernitana > Barletta a quello di Vigor Lamezia > Casertana.

In particolare, Casapulla, attraverso un linguaggio neanche troppo criptico, dopo aver rassicurato Bellini sulla percentuale di riuscita della combine relativa alla partita Salernitana > Barletta, approfitta per chiedergli informazioni sullo stato di altra combine in corso, quella relativa alla partita Vigor Lamezia > Casertana, domandandogli se fosse sicuro e ricevendo al riguardo rassicurazioni da Bellini.

Mal si cela, nella conversazione in questione, la partecipazione e, comunque, la complicità alla combine da parte dei due, soprattutto nella parte in cui Casapulla chiede a Bellini se il suo riferimento “là” (evidentemente alludendo alla società Vigor Lamezia) fosse Maglia (direttore sportivo della Vigor Lamezia), ricevendo come risposta dal suo interlocutore che il suo referente era il “Presidente” (verosimilmente alludendo a Claudio Arpaia, presidente della Vigor Lamezia).

omissis

Casapulla: secondo me

Bellini: lo so, lo so ma lo so

Casapulla: per me al 100%, ma tu quell’altra che mi dicevi era quella tua?

Bellini: si, si

Casapulla: eh! Va be, ma quella è scritta comunque no?


Bellini: si

Casapulla: eh!.. capito.. quindi.. e non lo so e.. non so che dirti, ma scusa ma ora tu il riferimento tuo la chi è? Maglia? Che ti dice ste cose?

Bellini: no, no, è il presidente, il presidente

Casapulla: ah

La domanda di Casapulla rivolta a Bellini, pur velata attraverso l’adozione di un linguaggio convenzionale e criptico, ma tu quell’altra che mi dicevi era quella tua”, sembra verosimilmente alludere alla partita della Vigor Lamezia > Casertana, prevista per il medesimo giorno in cui doveva disputarsi la partita Salernitana > Barletta, con riferimento alla quale, peraltro, pure il TFN ha affermato la responsabilità del sig. Salvatore Casapulla.

Il colloquio telefonico intercorso tra i due dimostra che Casapulla fosse a conoscenza dei movimenti del suo interlocutore Bellini e soprattutto prova la complicità dello stesso, in ordine alla combine.

Ed invero, dal complesso delle risultanze captative emerge che i contatti tra Bellini e Casapulla fossero diretti ad alterare il risultato della gara in modo che la Vigor Lamezia uscisse sconfitta, come poi è effettivamente avvenuto.

ð Ritiene questa Corte che, invece, non possa dirsi sufficientemente provata la responsabilità del sig. Claudio Arpaia.

Sono due le telefonate intercorse tra Bellini ed Arpaia, entrambe di breve durata (meno di un minuto, la prima, appena un minuto e 25 secondi, la seconda). Nella prima telefonata del 23 aprile, secondo la ricostruzione accusatoria, Arpaia riferirebbe di essere in attesa del “mister”, ossia di Maglia. Appare, tuttavia, verosimile, come sostenuto dall’interessato, che il “mister” di cui al riferimento telefonico, fosse non già Maglia (direttore sportivo), bensì Erra (allenatore). Sotto tale profilo, da un lato è noto come nel gergo in uso nel mondo del calcio, come anche nel linguaggio giornalistico, con il termine “mister” viene indicato l’allenatore della squadra. Del resto, l’incontro è stato decisamente negato da Maglia.risultano utili elementi di prova a conferma dell’asserito incontro (Arpaia – Maglia) di cui trattasi.

Quanto alla seconda telefonata (25 aprile), dalla quale la Procura federale desume l’ok definitivo di Arpaia a Bellini, la lettura (rectius: spiegazione) alternativa fornita dall’interessato appare verosimile e fondata su obiettive circostanze di fatto. Riferisce, in detta telefonata, Arpaia che contro la Casertana avrebbe giocato una squadra più debole, perché alcuni dei migliori giocatori non avrebbero potuto prendervi parte: Improta perché rientrato a casa per problemi familiari, Luna infortunato, il portiere in non buone condizioni (e, pertanto, avrebbe probabilmente giocato il portiere di riserva Forte).

Ora, come sostiene il reclamante, «non c’è motivo di attribuire un significato diverso alla conversazione se non quello letterale delle parole, per cui lo scambio di battute evidenzia un semplice commento del presidente di un club consapevole dei vari e giustificati motivi di assenza di alcuni giocatori importanti che lasciavano presagire un risultato sportivo negativo».

Non nega, questo Collegio, che la conversazione telefonica possa anche avere il senso attribuitogli dalla Procura federale e, quindi, il valore di ok definitivo ad una combine già “preparata”, “organizzata”, “concordata” e solo da confermare con un ultimo via libera. Tuttavia, non può che prendere atto, questa Corte, del fatto che, da un lato non vi è alcuna prova in ordine alla fase preparatoria della combine, dall’altro che, atteso il difetto di elementi anche minimi di riscontro, l’alternativa ricostruzione offerta dalla difesa non è inverosibile e resiste ad una anche analisi logica.

èQuanto alla gara 7 (Salernitana > Barletta) i motivi di impugnazione sviluppati dalla difesa del sig. Casapulla, con i quali si denuncia la genericità e l’assenza di specificità della decisione del Tribunale Federale nella parte in cui ha ritenuto “provata la partecipazione dell’illecito del dirigente del Barletta (Casapulla) pienamente informato della proposta di alterazione”, sono anch’essi infondati.

Correttamente infatti la decisione di prime cure ha messo in evidenza che “il tenore delle conversazioni intervenute fra Bellini e Casapulla consente di ritenere provata non soltanto la partecipazione all’illecito del dirigente del Barletta (Casapulla), pienamente informato della proposta


di alterazione del risultato e direttamente attivo all’interno dello spogliatoio, ma anche il contributo fornito dal Bellini nella organizzazione”.

Basta, del resto, leggere il contenuto della già citata intercettazione telefonica progr. n. 2542 intercorsa fra Bellini e Casapulla, alle h. 10.26 del 25.4.2015 e la telefonata di poco successiva, prog.

n. 2543, intercorsa fra gli stessi soggetti (chiamante, questa volta, il Casapulla) alle h. 11.08 del 25.4.2015, per rendersi agevolmente conto che non solo il Casupulla, come si è già evidenziato, si mostra a conoscenza delle iniziative illecite assunte dal suo interlocutore anche in relazione alla combine di altre gare, ma soprattutto che, in relazione alla gara Salernitana > Barletta, egli, in qualità di direttore sportivo del Barletta, parla apertamente delle condotte poste in essere dal Bellini per condizionare il risultato della gara e, dopo essersi assunto, nella precedente telefonata, l’incarico di interloquire con alcuni suoi calciatori per valutare la loro effettiva disponibilità a mettere in atto la combine, riferisce al Bellini l’esito di tali colloqui e i problemi che dovranno essere superati per condurre in porto il progettato illecito sportivo.

In conclusione, il complesso delle risultanze probatorie acquisite al presente procedimento conduce ad un convincimento in ordine alla ragionevole certezza della effettiva sussistenza e dimostrazione della condotta alterativa contestata, ex art. 7, comma 1, CGS, al sig. Salvatore Casapulla.

ð Il ricorso del sig. Casapulla va, invece, accolto nella parte in cui esso deduce l’eccessività della sanzione applicata all’incolpato, sia in relazione alla effettiva entità dei fatti commessi, sia in relazione al livello delle sanzioni irrogate ai soggetti che hanno agito in concorso con il Casapulla nella realizzazione dell’illecito contestato.

Muovendo dalla disposizione di cui all’art. 16, comma 1, CGS, secondo cui “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”, questa Corte ritiene equo, nei confronti del sig. Casapulla, ridurre la sanzione dell’inibizione ad anni 4 e rideterminare la sanzione dell’ammenda in euro 30.000.

èCon riferimento alla gara 9 (Juve Stabia > Vigor Lamezia), dagli atti e dalle risultanze probatorie acquisite al procedimento è emerso che la gara in questione fu oggetto di un accordo volto alla alterazione dello svolgimento e del risultato, poi non realizzatosi, da parte dei deferiti. Bellini si è prodigato per la realizzazione della combine proponendo, presumibilmente, ai sigg.ri Maglia e Arpaia l’alterazione della partita. Lo stesso Bellini intratteneva numerose telefonate con “il maltese I.P.” (Pelinku Ilir soggetto maltese non identificato), intermediario dei finanziatori maltesi, al fine di concordare, il reperimento dell’importo necessario alla realizzazione del progetto alterativo. Di seguito sempre il sig. Bellini organizzava un incontro con Maglia (30 aprile 2015). Tale incontro, regolarmente avvenuto, ebbe un esisto positivo. Altri contatti il Bellini li ha avuti con certo La Ferla (uomo di fiducia dello stesso), per stabilire l’andamento del progetto alterativo. Bellini ebbe un incontro anche con Claudio Arpaia (2 maggio 2015) che, dalle intercettazioni effettuate sembrerebbe, però, non essere andato a buon fine, per un mancato accordo delle parti.

Di particolare valenza nella prospettiva della dimostrazione che i vertici del Vigor Lamezia fossero a conoscenza del progetto criminoso risulta l’intercettazione (1 maggio) nella quale Bellini contatta Arpaia, al quale chiedeva se il suo DS (Maglia) gli avesse comunicato qualcosa, volendosi probabilmente riferire alla combine che stavano organizzando. Arpaia risponde negativamente e Bellini motivava la domanda informando lo stesso Arpaia che ad una certa ora sarebbe andato all’aereoporto a prendere il “procuratore” (il finanziatore estero della frode sportiva come emerge da altre intercettazioni):

omissis….

Bellini: il coso, come si chiama, il tuo direttore, hai notizie?

Arpaia: no, non lo so, non ho notizie…eh…

Bellini: perché poi…..

Arpaia: ti chiamo dopo quando arrivo a casa….

Bellini: io alle 11 stasera devo andare a prendere all’aereoporto quel procuratore……quindi, fatti il conto…..


Arpaia: va bene….

Bellini: come siamo combinati….

Arpaia: va bene ci sentiamo dopo….

…omissis.

Questa affermazione di Bellini sembrerebbe dimostrare che il presidente Arpaia e il DS Maglia erano a conoscenza dei movimenti del suo interlocutore e soprattutto sembrerebbe dare prova della complicità dello stesso, in ordine alla combine, anche laddove si consideri che lo stesso non appare per nulla sorpreso della cosa, fa alcun tipo di domanda al suo interlocutore. In sede di audizione Arpaia ha fornito una alternativa lettura della conversazione, dichiarando che la stessa faceva riferimento alla possibile vendita della società Vigor Lamezia:

omissis

adr “la conversazione fa riferimento alla possibile vendita della Vigor, relativamente alla quale il Bellini mi aveva detto che mi avrebbe presentato soggetti interessati all’acquisto. Non ho idea di chi fosse il procuratore cui fa riferimento il Bellini nella telefonata. Non avevo interesse a chiedere al Bellini chi fosse tale procuratore, in quanto non ero interessato al tramite ma al soggetto che avrebbe potuto materialmente acquistare la Vigor…”.

La diversa lettura fornita dal reclamante Arpaia dello scambio telefonico con il sig. Bellini, in astratto verosimile, può essere in concreto più o meno credibile. Ma, a prescindere dalle valutazioni in punto credibilità, rimane il fatto dell’assenza di utili elementi di riscontro e di ulteriori convergenti indizi: e ciò non può che condurre ad una necessaria pronuncia di assoluzione, quantomeno nella versione della formula dubiitativa, per “insufficienza di prova”. Il linguaggio usato nelle telefonate è solo in parte (apparentemente) criptico, risultando, invece, di certo, molto confuso, farraginoso, a tratti privo di un filo logico.

Quanto alla posizione del deferito Maglia, il TFN ricava la sua responsabilità «dalla fitta serie di telefonate, messaggi, incontri e sulla base delle intercettazioni della Procura federale». Orbene, coglie nel segno la difesa quando deduce che Maglia non è, quantomeno nella vicenda che qui ci occupa, al centro di una fitta rete di telefonate, di scambi di messaggi e di incontri.

A ben vedere, in effetti, Maglia non viene quasi mai indicato neppure nelle intercettazioni relative agli altri protagonisti della vicenza (Bellini, Casapulla, Pelinku, ecc). Anzi, semmai sembra possibile ricavare dalle captazioni telefoniche un elemento di riscontro in negativo. Così, ad esempio, nella telefonata BelliniCasapulla del 25 aprile, ques’ultimo chiede al primo:ma scusa ma ora il tuo riferimento la chi è? Maglia? Che ti dice queste cose? – Bellini: no, no è il presidente .., il presidente

… no e che faccio con Maglia?

Quanto alle telefonate intercorse tra Bellini e Maglia, alcuni passaggi delle stesse possono effettivamente far pensare ad una attività di preparazione di una possibile combine, in quanto Bellini invita Maglia a non lasciare la Vigor Lamezia il prossimo anno e chiede di incontrarlo e probabilmente i due si incontrano effettivamente il 30 aprile al centro commerciale “Due Mari”. Soprattutto, se lette, tali telefonate, con la successiva tra Pelinku e Bellini, nella quale quest’ultimo conferma al primo di aver avuto un colloquio con i dirigenti della Vigor e che lo stesso sia andato per il verso giusto.

Pelinku: tutto bene li..?

Bellini: .. si tutto bene, domani viene il procuratore di là, io ho parlato con questi di qua, tutto bene, domani viene il procuratore di mattina

Non è possibile, però, non tenere presente, come rilevato dalla difesa del reclamante, che i tempi tecnici per l’incontro sono alquanto ristretti: la telefonata Bellini – Maglia nella quale questi dice al primo che sta andando al centro commerciale di Sant’Eufemia è delle h. 17; quella PelinkuBellini è delle 17.25: pertanto, dovrebbe presumersi che in pochi minuti Bellini raggiunga Maglia presso il predetto centro commerciale e in altrettanti pochi minuti raggiungano l’accordo alterativo, tanto da permettere pochi minuti dopo a Bellini di confermare a Pelinku la combine.

Ma, anche a voler dare per ammesso che l’incontro di cui trattasi ci sia effettivamente stato, rimane, comunque, il fatto come non sussista alcun elemento che possa dimostrare che l’incontro abbia avuto ad oggetto la combine per la gara Juve Stabia > Vigor Lamezia.


Maggiori margini di dubbio lascia la telefonata Maglia – Bellini del 2 maggio 2015 (Maglia: ci vediamo domani, avete aggiustato, avete aggiustato oggi?). La versione fornita dall’interessato reclamante per spiegare il contenuto della conversazione appare poco verosimile. Ma ciò non consente di ritenere raggiunta la prova in ordine all’effettivo e concreto coinvolgimento di Maglia nella definizione della combine. Peraltro, correttamente evidenzia il reclamante come «anche nella non creduta ipotesi che l’organo giudicante volesse ritenere in qualche modo plausibile l’interpretazione fantasiosa della P.F., la condotta del Maglia emergente da tali captazioni è puramente passiva». Nel senso che, al più, Maglia poteva essere incolpato della violazione dell’obbligo di denuncia, ma neppure per tale fattispecie sussistono sufficienti elementi per l’assegnazione di una tale responsabilità.

Sotto altro profilo, dal complesso delle risultanze captative sembra anzi emergere come Maglia non sia considerato nell’ambiente uno cui affidarsi per la gestione di questi “affari”. Ad esempio, nella telefonata 1 maggio 2015, La Ferla -riferendosi a Maglia- dice a Belliniperché non farà nulla … non ne vale la pena; e Bellini risponde: si a me lo dici!

Insomma, qualche indizio, ma niente di più. Nessun elemento di rilievo, nessun riscontro effettivo. È possibile che la ricostruzione accusatoria sia corretta, ma la stessa non può comunque ritenersi dimostrata, seppur ad un livello probatorio inferiore a quello della certezza processuale. Converge, in tale direzione, anche la considerazione che il sig. Maglia non risulta indagato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro per la gara in oggetto.

In conclusione, in assenza di ulteriori significative risultanze probatorie ed elementi di riscontro, pur essendo presumibile che i contatti tra Bellini ed i dirigenti della società Vigor Lamezia fossero diretti ad alterare il risultato della gara in modo che la Vigor Lamezia uscisse sconfitta, come poi è effettivamente avvenuto, si ritiene, come già sopra anticipato, che non sia possibile affermare la responsabilità, per quanto qui interessa, del sig. Arpaia e del sig. Maglia per l’effettiva combine in ordine all’alterazione della gara di cui trattasi. Non sussistono riscontri o, comunque, significativi elementi probatori che consentano di giungere, con il consueto canone di serenità, all’affermazione del giudizio di colpevolezza, non potendosi ritenere integrati gli estremi della fattispecie illecita di cui all’art. 7 CGS.

In conclusione, il complesso delle risultanze probatorie acquisite al presente procedimento non conduce ad un sereno convincimento in ordine alla ragionevole certezza della effettiva sussistenza e dimostrazione della condotta alterativa contestata, ex art. 7 CGS, ai sigg.ri Claudio Arpaia e Fabrizio Maglia.

Per l’effetto, deve essere riformata la correlata decisione in ordine alla posizione della Vigor Lamezia s.r.l. che era stata chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per gli addebiti attribuiti rispettivamente ad Arpaia e Maglia. In relazione a queste posizioni, infatti, prosciolti i sigg.ri Arpaia e Maglia, non può che venire meno anche la conseguente responsabilità della società.

Quanto al ricorso del Procuratore Federale avverso la decisione del TFN impugnata, esso va accolto nella parte in cui quest’ultima dichiara erroneamente il non doversi procedere nei confronti del sig. Marcello Solazzo, all’epoca dei fatti calciatore svincolato. Sussistono, infatti, la dedotta violazione del disposto dell’art. 4 del regolamento FIFA che disciplina lo status dei calciatori in relazione al sig. Solazzo, nonché la rilevata erronea valutazione dei presupposti di fatto posti a base del deferimento. In punto di diritto, il richiamato art. 4 reg. Fifa viene in effetti recepito e trova applicazione nel nostro ordinamento sportivo attraverso l’art. 1, comma 5, lett. c) dello Statuto federale, che impone il rispetto in ogni momento degli statuti, dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni Fifa e Uefa. In punto di fatto, dal documento storico di tesseramento versato in atti, risulta che il calciatore in questione è stato tesserato per la società SSD San Pietro Vernotico sino alla data (di svincolo) del 15.7.2016 e che lo stesso ha partecipato alla gara San Pietro – Veglie del 06.12.2015, così come si ricava dalla distinta di gara presente in atti.

Ne consegue, ai sensi del citato articolo 4 del reg. Fifa, che lo status di calciatore del sig. Solazzo si è, pertanto, protratto per un periodo di 30 mesi a decorrere dal giorno in cui ha giocato l’ultima volta in una gara ufficiale per la sua ultima società di appartenenza, ovvero, come si è detto, dal 6.12.2015 e non può allora che convenirsi con la Procura Federale che il Solazzo, al momento della commissione dei fatti, fosse (ancora) effettivamente da considerarsi tesserato per la predetta società dilettantistica, benchè svincolato al momento della proposizione dell’azione disciplinare.

In definitiva, ai sensi dell’art. 4 del reg. Fifa, egli era ed è senz’altro soggetto all’Ordinamento Federale ed alla giurisdizione sportiva e, dunque, la sua posizione in relazione alle gare 4 (Gubbio - Santarcangelo del 19.04.2015), 6 (Santarcangelo - Ascoli del 25.04.2015) e 7 (Salernitana - Barletta) dovrà essere nuovamente esaminata e valutata nel merito dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare.

Il Procuratore Federale ha, altresì, impugnato la decisione del TFN con riferimento alla posizione della Vigor Lamezia s.r.l., nella parte in cui quest’ultima società è stata prosciolta dagli addebiti di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta disciplinarmente illecita contestata al sig. Felice Bellini con riferimento alle gare 7 (Salernitana - Barletta) e 9 (Juve Stabia - Vigor Lamezia).

Censura, la Procura federale, l’erronea applicazione del disposto dell’art.1 bis, comma 5, CGS, con riguardo allo svolgimento da parte di Bellini di un’attività continuativa finanche economicamente rilevante per la Vigor, risultante dalle emergenze probatorie in atti.

L’appello della Procura federale, anche sul punto, è fondato e merita accoglimento. In effetti, risulta dagli atti del procedimento che il Bellini, nel corso della sua audizione dell’8 luglio 2015 presso la Procura federale, audizione che tanto il TFN, quanto la stessa Vigor Lamezia nelle sue controdeduzioni in data 7 aprile 2017 al reclamo della Procura Federale, trascurano di considerare, ha ammesso esplicitamente di intrattenere con la Vigor Lamezia una collaborazione risalente a qualche anno prima e relativa ad un’attività sia di segnalazione di calciatori sia di proposizione e realizzazione di contratti di sponsorizzazione, per la quale lo stesso Bellini ha riferito di  aver maturato crediti nei confronti della società lametina. Tanto basta, evidentemente, per ritenere provata la ricorrenza del presupposto dello svolgimento da parte di Bellini di un’attività nell’interesse della Vigor Lamezia effettivamente rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS.

Nel merito, la responsabilità per gli illeciti ascritti al sig. Bellini è stata accertata dal TFN con riferimento alle gare 7 (Salernitana - Barletta) e 9 (Juve StabiaVigor Lamezia) e la decisione impugnata, sul punto, non è stata appellata, con conseguente passaggio in cosa giudicata. Ne consegue che, ravvisata, come sopra si è detto, l’esistenza di un rapporto rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS, tra Bellini e la Vigor Lamezia, sussiste altresì la responsabilità oggettiva di quest’ultima in relazione e per effetto degli illeciti accertati definitivamente a carico dello stesso Bellini con specifico riferimento (anche) alle due gare in questione.

Pertanto, con riferimento alla posizione del deferito Marcello Solazzo il reclamo della Procura Federale deve essere accolto e, per l’effetto, gli atti devono essere rimessi per l’esame di merito al Tribunale Federale Nazionale, al quale questa Corte, riformando in parte qua la decisione di improcedibilità resa, rinvia gli atti ai sensi dell’art. 37, comma 4, ultimo periodo, CGS.

Merita, del pari, accoglimento l’appello della Procura Federale nei confronti della società Vigor Lamezia in relazione all’erroneo proscioglimento pronunciato dalla decisione impugnata (che sul punto merita, pertanto, di essere riformata) dagli addebiti di responsabilità oggettiva riferiti agli illeciti accertati definitivamente a carico di Bellini con specifico riferimento (anche) alle gare 7 (Salernitana - Barletta) e 9 (Juve Stabia – Vigor Lamezia).

Quanto alla sanzione, tutto considerato e valutato, in particolare, il vincolo di continuazione, questa Corte, nel segno dei consolidati principi in materia e tenuta presente l’esigenza di adeguare l’applicazione dell’istituto della responsabilità oggettiva alla fattispecie concreta, reputa equo determinarla in punti 2 di penalizzazione in classifica (da scontarsi nella presenta stagione sportiva), oltre ad un ammenda di euro cinquemila.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 12,13, 14, 15, 16, 17 e 18 così dispone:

  • Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Vito Falconieri, riduce la sanzione della squalifica a mesi 6 e ridetermina la sanzione dell’ammenda in euro 5.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
  • Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla società Santarcangelo Calcio Srl di Santarcangelo di Romagna (RN), riduce la penalizzazione a punti 1 in classifica e ridetermina la

sanzione dell’ammenda in euro 5.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

  • Accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia Srl di Lamezia Terme (CZ) e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
  • Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Salvatore Casapulla, riduce la sanzione dell’inibizione ad anni 4 e ridetermina la sanzione dell’ammenda in euro 30.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
  • Accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Claudio Arpaia e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

  • Accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Fabrizio Maglia e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

  • Accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, rinvia gli atti al Tribunale Federale Nazionale per l’esame di merito relativo alla posizione del sig. Marcello Solazzo, dispone le sanzioni della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di € 5.000,00 nei confronti della società Vigor Lamezia Srl.

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