F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 006/CFA del 04 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 132/CFA del 18 Maggio 2017 (dispositivo) – 1RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO CHIERI 1955 PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SQUALIFICA DI GIORNI 40 INFLITTA AL CALCIATORE CLAUDIO POESIO A SEGUITO DEL PATTEGGIAMENTO AI SENSI DELL’ART. 23 C.G.S. – NOTA N. 6670/153 PF16-17 GP/AA/MG DEL 21.12.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Com. Uff. n. 77 del 19.4.2017)
1RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO CHIERI 1955 PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SQUALIFICA DI GIORNI 40 INFLITTA AL CALCIATORE CLAUDIO POESIO A SEGUITO DEL PATTEGGIAMENTO AI SENSI DELL’ART. 23 C.G.S. – NOTA N. 6670/153 PF16-17 GP/AA/MG DEL 21.12.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Com. Uff. n. 77 del 19.4.2017)
1.- Con atto del 21.12.2016, la Procura Federale deferiva davanti il Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, il calciatore Poesio Claudio, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, ai sensi dell’art. 1bis, comma 1, C.G.S., nonché degli artt. 94ter e 106 NOIF, per aver concordato e sottoscritto un accordo economico con la Società SSD Imolese, omettendo di indicare in detto atto le somme che il predetto atleta avrebbe effettivamente percepito sia a titolo di rimborso chilometrico e sia per il canone di locazione dell’abitazione utilizzata.
2.- Nella riunione del 13.4.2017 davanti il richiamato Tribunale e prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e il procuratore speciale del deferito Poesio concordavano, ai sensi dell’art.23, comma 1, C.G.S., di chiedere all’Organo giudicante l’applicazione della sanzione ridotta di giorni 40 di squalifica.
Reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione concordata, il citato Tribunale dichiarava l’efficacia dell’accordo e disponeva la sua applicazione.
La decisione era pubblicata nel Com. Uff. n.77/TFN-SD del 19.4.2017.
3.- Con atto dell’8.5.2017 la A.S.D. Calcio Chieri 1955, società con la quale è tesserato dal luglio 2016 il calciatore sanzionato, ha impugnato per revocazione il provvedimento di squalifica di cui si è detto, affidandolo ad un unico motivo: l’aver la Procura, prima, e il Tribunale Federale, dopo, omesso di interessare alla vicenda Parte ricorrente che, ovviamente, non ha potuto svolgere nel corso del procedimento alcuna attività a tutela dei suoi interessi.
Si sostiene che, nel caso che occupa, detta omissione costituirebbe motivo di nullità della decisione adottata, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 39, comma 1, lettera c) G.G.S. nonché l’errore di fatto (lettera e) di detta norma) e di procedura nel quale sarebbe incorso l’Organo Giudicante.
4.- Alla riunione fissata per il giorno 18.5.2017, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.
5.- Il ricorso è inammissibile.
Se è pur vero che fra i “Principi di giustizia sportiva del CONI”, all’art.2, comma 1, è enunciato che tutti i procedimenti di giustizia sportiva assicurano la piena tutela degli interessi dei tesserati, è altrettanto vero che il CGS FIGC non contempla una norma che assicuri la partecipazione delle società sportive a procedimenti della specie, ragion per cui non ricorre nel caso in scrutinio l’unitarietà soggettiva del rapporto sostanziale (litisconsorzio), come disciplinata dall’art. 101 cpc.
Consegue che, fra le ipotesi tracciate dal Legislatore sportivo all’art. 39 C.G.S., non figura una che possa essere utilizzata per la lamentata omissione e, inoltre, rileva che quelle di cui ai punti
c) ed e) dell’art. 39 C.G.S., indicate da Parte ricorrente a fondamento del suo atto, non si attagliano alla vicenda che occupa.
Ed infatti, non ricorre l’ipotesi di cui al richiamato punto c), essendo inverosimile che Parte ricorrente non abbia potuto versare agli atti del procedimento “documenti influenti ai fini del decidere” di cui era in possesso, considerato che la vicenda riguardava rapporti intercorsi fra il calciatore Poerio e la società S.S.D. Imolese, con la quale era tesserato al momento del fatto. E non ricorre neanche l’invocata ipotesi di un errore di fatto (punto e) dell’art. 39 C.G.S., non essendo rinvenibile negli atti di tutto il procedimento alcun elemento che possa far supporre tale evento.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Calcio Chieri 1955 di Chieri (TO).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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