RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO 1. DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2, 10, COMMA 3 C.G.S., IN REL. ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO 1) NOIF, A TITOLO DI: – RESPONSABILITÀ DIRETTA PER COMPORTAMENTO DEI PROPRI LEGALI RAPPR.TI PRO-TEMPORE SIGG. FEDELI FRANCO E FEDELI ANDREA; – RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER COMPORTAMENTO DEL LEGALE RAPPR.TE PRO-TEMPORE SIG. FEDELI FRANCO E DEL REVISORE UNICO SIG. COLLINA MASSIMO; 2. DEI SIGG. FEDELI FRANCO E FEDELI ANDREA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 CGS, IN REL. ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO 1) NOIF, 3. DEI SIGG. FEDELI FRANCO E COLLINA MASSIMO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 1 CGS, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 11052/993 PF16-17 GP/GC/BLP DEL 7.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 78 del 26.4.2017)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO

  1. DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2, 10, COMMA 3 C.G.S., IN REL. ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO
    1. NOIF, A TITOLO DI:
  • RESPONSABILITÀ DIRETTA PER COMPORTAMENTO DEI PROPRI LEGALI RAPPR.TI PRO-TEMPORE SIGG. FEDELI FRANCO E FEDELI ANDREA;
  • RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER COMPORTAMENTO DEL LEGALE RAPPR.TE PRO-TEMPORE SIG. FEDELI FRANCO E DEL REVISORE UNICO SIG. COLLINA MASSIMO;
  1. DEI SIGG. FEDELI FRANCO E FEDELI ANDREA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 CGS, IN REL. ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO
    1. NOIF,
  2. DEI SIGG. FEDELI FRANCO E COLLINA MASSIMO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 1 CGS,

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 11052/993 PF16-17 GP/GC/BLP DEL

7.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 78 del 26.4.2017)

La decisione impugnata ha respinto il deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti degli attuali appellati: Franco Fedeli (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl), Andrea Fedeli (all’epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl), Massimo Collina (Revisore Unico della Società SS Sambenedettese arl), Società SS Sambenedettese arl - (nota n. 11052/993 pf16-17 GP/GC/blp del 7.04.2017).

La Procura contesta il proscioglimento, svolgendo un’ampia illustrazione delle proprie tesi accusatorie.

Gli appellati resistono al gravame, spiegando anche alcune difese subordinate e proponendo eccezioni preliminari di rito.

Il collegio deve esaminare, preliminarmente, l’eccezione di tardività del reclamo, sollevata dalle parti appellate.

Al riguardo, gli incolpati deducono la violazione del disposto di cui al comunicato ufficiale 181/L del 21.4.2017, in forza del quale i termini per l’impugnazione delle decisioni di primo grado, concernenti la violazione degli articoli 6, 7, e 8 C.G.S., sono ora stabiliti in due giorni.

In punto di fatto, rilevano che la decisione impugnata è stata pubblicata il 26.4.2017, mentre il reclamo è stato notificato il 3.5.2017, oltre il termine di due giorni.

L’eccezione è priva di pregio.

Va precisato che l’atto di deferimento in esame riguarda la violazione dell’art. 8 C.G.S., ma solo, limitatamente alla posizione dei signori Collina e Fedeli Franco (punti 3 e 4, lettera b dell’atto della Procura). Sicché, a tutto concedere, la tardività del reclamo prospettata dagli interesati sarebbe solo parziale e non travolgerebbe la restante parte del deferimento.

Ma l’incolpazione in oggetto ha una portata molto più ampia e concerne una pluralità di addebiti ulteriori e diversi, strettamente connessi, tutti soggetti al rito ordinario e fuori dal campo di applicazione delle nuove disposizioni processuali. Ne consegue che, in coerenza con i principi generali del codice di procedura civile, in presenza di giudizi connessi, soggetti a regole processuali diverse, si applica il rito ordinario.

Pertanto, il reclamo deve considerarsi tempestivo, anche prescindendo da ogni ulteriore questione riguardante l’ambito temporale di applicazione dei nuovi termini, che potrebbe essere ragionevolmente circoscritto ai soli giudizi (di primo grado) iniziati dopo la pubblicazione del Com. Uff. n. 181/L.

Nel merito, il deferimento proposto dalla Procura Federale è fondato.

È utile riassumere la vicenda contenziosa all’origine del presente giudizio di appello.

Il procedimento trae origine dalla nota dell’8.3.2017, n. 2829.04/GC/cc con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale quanto emerso nella riunione del 7.3.2017 dall’esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva riscontrato per la Società SS Sambenedettese a rl il tardivo pagamento, avvenuto in data 23 febbraio 2017, quindi oltre il termine del 16.2.2017, degli emolumenti dovuti al tesserato Federico Sandro per la mensilità di dicembre 2016 così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF. Si segnalava, altresì, che la Società in data 16.2.2017, aveva depositato presso la Co.Vi.So.C una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore unico, con la quale attestava l’avvenuto pagamento degli emolumenti.

Pertanto, con provvedimento del 7.4.2017, la Procura Federale deferiva dinanzi al competente Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare, i Sig.ri Fedeli Franco, Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della SS Sambenedettese a rl e Fedeli Andrea, Direttore Generale e legale rappresentante p.t. della SS Sambenedettese a rl, Collina Massimo, Revisore Unico della SS Sambenedettese a rl per rispondere:

  • i Sig.ri Fedeli Franco e Fedeli Andrea, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16.2.2017, gli emolumenti dovuti al tesserato Federico Sandro per la mensilità di dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
  • i Sig.ri Fedeli Franco e Collina Massimo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 1 C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2017, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
  • la Società SS Sambenedettese a rl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai Sig.ri Fedeli Franco, Fedeli Andrea e Collina Massimo;
  • la Società SS Sambenedettese a rl, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3 C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16.2.2017, gli emolumenti dovuti al tesserato Federico Sandro per la mensilità di dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

Gli incolpati rappresentavano in giudizio che, a seguito del provvedimento di sospensione, disposto il 27.12.2016, e del successivo esonero, avvenuto il 13.2.2017, del Direttore Sportivo Federico Sandro da parte della Società SS Sambenedettese a rl, quest’ultima ha ritenuto di versare al Sig. Federico gli emolumenti relativi ai mesi di dicembre e di gennaio attraverso la corresponsione di assegni bancari, tratti sul conto dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps ai tesserati.

Pertanto, in data 14.2.2017 venivano inviati a mezzo raccomandata al Sig. Federico i cedolini elaborati per i mesi di dicembre e gennaio unitamente agli assegni bancari a saldo delle relative spettanze. Tuttavia, la raccomandata non veniva consegnata, né ritirata dal Sig. Federico come risulta dalla certificazione di compiuta giacenza allegata alla memoria difensiva.

In data 16.2.2017 la Società, convinta che il pagamento nei confronti del Sig. Federico fosse andato a buon fine e, quindi, di aver corrisposto nei termini quanto dovuto, depositava presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta dal Sig. Franco Fedeli e dal Sig. Massimo Collina attestante l’avvenuto integrale pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di novembre e dicembre 2016.

Successivamente, la Società SS Sambenedettese a rl avendo appreso della mancata ricezione della raccomandata da parte del Sig. Sandro, in data 26.2.2017 provvedeva ad accreditare le somme mediante bonifico bancario.

Il Tribunale ha respinto il deferimento, muovendo dalla ricostruzione del dato normativo di riferimento.

Ai sensi dell’art. 85, lett. c), par. VI) delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C.Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del terzo bimestre (1° novembre – 31 dicembre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Pertanto, trattandosi del terzo bimestre, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16.2.2017.

Secondo i giudici di primo grado, alla luce della documentazione in atti si può affermare l’irrilevanza ai fini disciplinari delle condotte contestate ai deferiti. Infatti, dagli atti del procedimento, risulta come la Società abbia provveduto nei termini sanciti dalla normativa federale all’invio a mezzo raccomandata degli emolumenti dovuti al Direttore Sportivo esonerato ed abbia effettuato tempestivamente la relativa comunicazione all’organismo di vigilanza.

Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, “non potersi attribuire alla Società una responsabilità per fatti alla stessa in nessun modo riconducibili come la mancata ricezione della raccomandata da parte del Sig. Sandro ed il conseguente mancato incasso delle spettanze. In ragione di ciò ed alla luce dei fatti emersi all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità disciplinare dei Sig.ri Fedeli Franco, Fedeli Andrea e Collina Massimo non può ritenersi provata. Dei comportamenti ascritti ai rappresentanti legali ed al Revisore Unico non risponde, conseguentemente, la Società SS Sambenedettese a rl né a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., né a titolo di responsabilità propria.

La conclusione cui perviene il Tribunale non può essere condivisa.

Le regole stabilite dalla Federazione sono finalizzate ad assicurare la assoluta tempestività dei pagamenti delle somme dovute dalle società e dai tesserati.

A tale scopo è prevista la tassatività delle modalità di pagamento, che deve essere effettuato esclusivamente attraverso l’uso del bonifico bancario nell’ambito di conti correnti dedicati.

Ciò risponde anche all’esigenza di salvaguardare la trasparenza dei flussi finanziari, la loro tracciabilità, il controllo tempestivo e semplificato della gestione contabile ed economica.

Nel caso in esame, la società ha inteso utilizzare un mezzo diverso da quello puntualmente indicato dalle norme organizzative, ossia il pagamento mediante assegni bancari tratti sullo stesso conto dedicato.

Si potrebbe anche discutere se, forzando il dato letterale delle disposizioni, il pagamento effettuato con altri strumenti possa costituire un succedaneo idoneo a realizzare comunque l’obiettivo del tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie. In concreto, però, la scelta compiuta dalla società debitrice non è andata a buon fine, per ragioni non imputabili in alcun modo al creditore, che aveva interrotto il rapporto sportivo e professionale con la società.

Dunque, il “rischio” della utilizzazione di mezzi diversi da quelli tassativamente prescritti dalla disciplina di riferimento, quand’anche ritenuto ammissibile, non può che gravare sul debitore che sceglie di avvalersi di modalità non previste dalla normativa.

Né, evidentemente, gli incolpati possono invocare l’esimente della buona fede soggettiva. Le prescrizioni federali sono chiare, consolidate, del tutto ragionevoli nella loro finalità di tutela di interessi generali, non particolarmente gravose per gli operatori.

Alla luce delle considerazioni svolte, va quindi affermata la responsabilità disciplinare degli incolpati, in relazione agli addebiti loro rispettivamente ascritti. Non vi sono dubbi, infatti, in ordine alla ricostruzione materiale dei fatti di causa.

I fatti vanno peraltro valutati in relazione alla loro circoscritta gravità.

La  C.F.A.  accoglie  il  ricorso  come  sopra  proposto  dal  Procuratore  Federale  e  dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

  • penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la società S.S. Sambenedettese Srl;
  • inibizione di mesi 1 per i sigg.ri Andrea Fedeli, Franco Fedeli e Massimo Collina;.
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