RICORSO DELLA SIG.RA REGINA DANIELA WAINSTEIN (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE: 1. INIBIZIONE PER MESI 6; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 97/A DEL 13.12.2016 – NOTE N. 11039/972 PF 16- 17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11038/973 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11037/971 PF16-17 GP/GC/CC DEL 7.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017) RICORSO DELLA SOCIETA’ US LATINA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE: 2. PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 5; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 E ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 97/A DEL 13.12.2016, NONCHÉ DELLA RECIDIVA PREVISTA DALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S. – NOTE N. 11039/972 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11038/973 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11037/971 PF16-17 GP/GC/CC DEL 7.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017) RICORSO SIG. BENEDETTO MANCINI (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE: 3. INIBIZIONE PER MESI 11; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 97/A DEL 13.12.2016 – NOTE N. 11039/972 PF 16- 17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11038/973 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11037/971 PF16-17 GP/GC/CC DEL 7.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017) Con reclamo in data 8.5.2017, la sig.ra Regina Daniela Wainstein ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 80/TFN del 3.5.2017, chiedendone la riforma, con conseguente annullamento della sanzione della inibizione di mesi 6 con essa inflitta alla stessa reclamante. Con reclamo in data 16.5.2017, anche il sig. Benedetto Mancini ha impugnato la medesima decisione del TFN – Sezione Disciplinare, chiedendo anche egli l’annullamento di quest’ultima e della sanzione della inibizione di mesi 11 con essa irrogata. Da ultimo, anche il Fallimento U.S. Latina Calcio S.r.l., con ricorso in appello dello stesso 16.5.2017, ha gravato dinanzi a questa Corte la citata decisione di primo grado, chiedendone l’annullamento in una con la sanzione della penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso Campionato Nazionale di Serie B, oltre che dell’ammenda di € 1.500,00 per recidiva. Con la impugnata decisione, il TFN ha accolto i deferimenti della Procura Federale: • nei confronti del sig. Benedetto Mancini, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della US Latina Calcio S.r.l., per violazione degli art. 1bis, comma 1, e art. 10, comma 3, C.G.S., nonché della stessa US Latina calcio S.r.l. per responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S., in relazione: i) all’art. 85 lett. b) paragrafo VII NOIF, per il mancato versamento (segnalato dalla COVISOC in data 8.3.2017) da parte della citata Società entro il 16.2.2016 delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016; ii) all’art. 85 lett. B paragrafo VI NOIF, per il mancato versamento (segnalato dalla COVISOC in data 8 marzo 2017) da parte della citata Società entro il 16.2.2016 degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016; • nei confronti del sig. Benedetto Mancini e della sig.ra Regina Daniela Wainstein, nella qualità di amministratori e legali rappresentanti della US Latina Calcio S.r.l., per violazione degli art. 1bis, comma 1, e art. 10, comma 3, C.G.S., nonché della stessa US Latina Calcio S.r.l. per responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S., in relazione al mancato adempimento da parte della citata Società dell’onere previsto dal Com. Uff. n. 97/A del 13.12.2016 di depositare entro il 31.1.2017 una nuova garanzia dell’importo di € 500.000,00 in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla Gable Insurance AG depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017, essendosi avvalsa della garanzia di € 300.000,00 certificata dalla LNP Serie B. I tre reclami, siccome afferenti alla medesima decisione, vanno preliminarmente riuniti.  Con riferimento al reclamo della sig.ra Wainstein, va respinta l’eccezione preliminare di improcedibilità del deferimento per genericità ed indeterminatezza della incolpazione, essendo quest’ultima, al contrario di quanto assume la reclamante, chiara e sufficientemente precisa, nella sua sinteticità, in ordine alla indicazione delle condotte illecite attribuite alla sig.ra Wainstein. Quest’ultima, del resto, ha ben potuto esercitare in modo compiuto, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, il suo diritto di difesa, con il che va escluso anche ogni ipotizzato vulnus al diritto ad un giusto processo sportivo. Nel merito, il reclamo è fondato e va accolto, atteso che la decisione impugnata è effettivamente erronea laddove, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, afferma la responsabilità della sig.ra Wainstein sul presupposto della titolarità in capo alla stessa di poteri di legale rappresentanza della US Latina Calcio S.r.l., ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale ed in ragione dell’assenza di alcuna limitazione dei poteri dei consiglieri di amministrazione in sede di rispettiva nomina. Ad avviso di questa Corte, in realtà, dagli atti del giudizio non è dato rilevare, quanto meno in termini univoci e certi, come è necessario, che alla sig.ra Wainstein, nominata consigliere di amministrazione della U.S. Latina Calcio S.r.l. in data 27.12.2016, siano stati attribuiti anche quei poteri di rappresentanza legale della citata Società che il deferimento della Procura Federale, prima, e la decisione impugnata, poi, assumono invece sussistenti nel caso di specie. L’art. 15 dello Statuto sociale, infatti, non appare risolutivo ai fini che qui interessano, dal momento che, pur contenendo previsioni relative alla (generica) rappresentanza della società secondo cui, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, essa spetterà a tutti i componenti in via disgiuntiva tra di loro, è disposizione che concerne più propriamente l’organo amministrativo della Società ed in particolare le diverse forme in cui può articolarsi la sua composizione, i poteri gestori ad esse attribuiti, la durata del mandato ed i requisiti di nomina dei consiglieri, rivenendosi nello Statuto della U.S. Latina Calcio S.r.l. altra e specifica disposizione – ossia l’art. 18 – esclusivamente riferita alla rappresentanza della società davanti ai terzi ed in giudizio, ai sensi della quale detta rappresentanza (legale) spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed anche, per quanto qui interessa, ai consiglieri, ma solo “nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina”. Quando anche, pertanto, tra l’art. 15 dello Statuto sociale invocato dalla Procura Federale e ritenuto applicabile alla fattispecie dalla decisione impugnata e l’art. 18 richiamato dalla reclamante, e sopra ricordato, fosse ravvisabile una antinomia normativa, essa, ad avviso di questo Giudice, in ossequio al principio “lex specialis derogat generali”, va comunque risolta privilegiando la disposizione statutaria che ha quale unico e specifico oggetto la rappresentanza legale della società e quindi applicando l’art. 18 piuttosto che l’art. 15 dello Statuto della U.S. Latina Calcio S.r.l., con la conseguenza che, non essendo stato attribuito in sede di nomina, come risulta dal verbale assembleare del 27.12.2016, alcun potere di rappresentanza della Società alla sig.ra Wainstein, la stessa è stata consigliere di amministrazione ma non anche legale rappresentante della US Latina. Ad una tale conclusione conducono altresì – e la circostanza appare a questa Corte risolutiva ai fini della fondatezza del reclamo – il Foglio di Censimento Anno Sportivo 2016/2017, allegato agli atti del giudizio, nel quale la sig.ra Regina Daniela Wainstein è indicata nel solo riquadro relativo alla identificazione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, firmato peraltro dalla stessa sig.ra Wainstein ai fini della accettazione della clausola compromissoria, ma non anche nell’ulteriore riquadro dedicato invece alla identificazione degli amministratori, collaboratori ed in generale dei soggetti “aventi il potere di rappresentare ed impegnare validamente la società”, nel quale risulta il solo nominativo del sig. Angelo Ferullo, Presidente della Società, che detta indicazione ha ratificato mediante specifica sottoscrizione. Nello stesso senso depone anche la Visura ordinaria della CCIAA di Latina, depositata agli atti del giudizio dalla reclamante, nella quale la sig.ra Wainstein risulta mero “Consigliere”, figurando invece quale (unico) “Rappresentante dell’impresa” il sig. Angelo Ferullo sia nella Sezione “Dati anagrafici”, sia in quella specificamente riguardante gli “Amministratori” della Società. Ne consegue che, difettando in capo alla sig.ra Wainstein il potere di rappresentanza legale della US Latina Calcio S.r.l., la stessa, in riforma della decisione impugnata, va prosciolta dall’addebito contestato con l’atto di deferimento che detto potere di rappresentanza ha invece dato erroneamente per presupposto.  Per le stesse ragioni sopra esposte, va altresì accolto il reclamo del sig. Benedetto Mancini, che reca doglianza analoga a quella appena esaminata e proposta dalla sig.ra Wainstein, non essendo anche egli mai stato nominato rappresentante legale della U.S. Latina Calcio S.r.l. dall’assemblea dei soci del 27.12.2016. In riforma della decisione impugnata, il sig. Mancini va dunque ugualmente prosciolto dagli addebiti contestati con l’atto di deferimento, atteso che quest’ultimo è fondato sul presupposto della attribuzione allo stesso sig. Mancini di inesistenti poteri di rappresentanza della Società.  In ragione dei proscioglimenti che precedono, va, infine, parzialmente accolto anche il reclamo del Fallimento U.S. Latina Calcio S.r.l., ritenendo questa Corte congruo conseguentemente ridurre a n. 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017 la sanzione inflitta dalla decisione impugnata, ferma l’ammenda di € 1.500,00. Per questi motivi la C.F.A. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2, 3 e 4 così dispone: – Accoglie il ricorso come sopra proposto dalla sig.ra Regina Daniela Wainstein e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo. – Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla società US Latina Calcio Srl di Latina (LT), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica e conferma la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo. – Accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Benedetto Mancini e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

RICORSO DEL SIG. ZAPPINO MASSIMO ZELINDO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LE SOCIETÀ TARANTO, COMO, VARESE E FROSINONE) AVVERSO LA SANZIONE:

    1. AMMENDA DI € 10.000;

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 330 PF13-14 AM/SP/MA DEL 15.7.2016 (Delibera

del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74 del 11.4.2017)

RICORSO DEL SIG. PIANGERELLI LUIGI (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE:

    1. AMMENDA DI € 9.000;

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 330 PF13-14 AM/SP/MA DEL 15.7.2016 (Delibera

del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74 del 11.4.2017)

RICORSO DEL CALCIATORE BRIGHI MATTEO (CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO CON LA SOCIETÀ BOLOGNA)

AVVERSO LA SANZIONE:

    1. AMMENDA DI € 30.000;

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 4, COMMA 2 LETTERE D), F) E

G) E 7, COMMA 1 LETTERA B) DEL REGOLAMENTO AGENTI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 330 PF13-14 AM/SP/MA DEL 15.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74 del 11.4.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE:

    1. AMMENDA DI € 10.000;

INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI SIGG.RI CAMPEDELLI IGOR E SEMPRINI MARCO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

NOTA N. 330 PF13-14 AM/SP/MA DEL 15.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74 del 11.4.2017)

 

RICORSO DEL SIG. CAMPEDELLI IGOR (ALL’EPOCA DEI FATTI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE:

    1. INIBIZIONE DI MESI 1;

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 330 PF13-14 AM/SP/MA DEL 15.7.2016 (Delibera

del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74 del 11.4.2017)

RICORSO DEL CALCIATORE ANTONIOLI PAOLO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LE SOCIETÀ SS VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. E ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE:

    1. AMMENDA DI € 5.000;

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 330 PF13-14 AM/SP/MA DEL 15.7.2016 (Delibera

del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74 del 11.4.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE:

    1. AMMENDA DI € 9.000;

INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO SIG. SPALENZA GIUSEPPE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

NOTA N. 330 PF13-14 AM/SP/MA DEL 15.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale

– Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74 del 11.4.2017)

Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 74/TFN dell'11.4.2017, si è pronunciato sul deferimento 330PFI3 -14/AM/SP del 15.7.2016 elevato dal Procuratore Federale, tra gli altri, nei confronti dei seguenti soggetti:

  • Luigi Piangerelli (all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la  Società  AC  Cesena S.p.A.) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1 comma 1 del CGS) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10 comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16 commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Signor Vanni Pozzolo, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nell'ambito della stipulazione dei contratti con la Società Cesena del 5.10.2009 e del 10.7.2010, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto la predetta Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi.
  • Igor Campedelli (all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa) per:
  • la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1 comma 1 del CGS) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10 comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'attività di agente del Signor Vanni Pozzolo, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nell'ambito della stipulazione del contratto tra la Società dallo stesso rappresentata ed il Signor Luigi Piangerelli del 5.10.2009, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto anche il sopradetto calciatore, così determinando una situazione di conflitto di interessi. - la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), degli artt. 4, comma 2 lettere d), f) e g), e 7, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè degli artt. 4, comma 2 lettere e), h) ed i), ed 11, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall'08.4.2010 al 31 marzo 2015, per essere stato socio della Planet Football Srl, per una quota pari al 50% del capitale sociale, mentre il calciatore Matteo Brighi era socio e consigliere di amministrazione non agente della medesima società per il restante 50% del capitale sociale; tale società, poi, aveva quale oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di agente.
  • Paolo Antonioli (all'epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e Alma Juventus Fano 1906 Srl) per:
  • la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vanni Puzzolo senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione dei contratti con la società Lanciano dei 24.7.2009 e 28.5.2010, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto anche la società Lanciano, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
  • violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vanni Puzzolo senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto con la società Alma Juventus Fano 1906 Srl del 28 agosto 2011.
  • Matteo Brighi (calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna FC 1909 Spa) per la violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli art!. 4, comma 2 lettere d), f) e g), e 7, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dagli artt. 4, comma 2 lettere e), h) ed i), ed 11, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essere stato dal 10.11.2008 sino al 03.12.2013 socio e presidente del consiglio di amministrazione della Planet Football Srl, società che aveva quale oggetto sociale anche lo svolgimento dell'attività di agente.
  • Massimo Zenildo Zappino (all'epoca dei fatti tesserato con le Società Taranto, Varese e Frosinone) per:
  • la violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), dell'art. 10, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 5, comma 1, e 13, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli

artt. 5, comma 1, e 21, comma 2, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'opera del Sig. Antonio Stinà, nonostante la sospensione della licenza di tale agente per tre anni inflitta dalla Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. con provvedimento di cui al C.U. CGF n. 143 del 27 gennaio 2010, in occasione dei contratti stipulati con il Varese in data 2.9.2010 e 23.2.2011, nonché con il Frosinone in data 11.1.2012 e 20.06.2012;

  • violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) dell'art. 10, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli art!. 5, comma 1, e 13, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 5, comma 1, e 21, comma 2, del Regolamento Agenti vigente daIl'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vito Sidella, nonostante lo stesso non avesse conseguito il rilascio della licenza, in occasione dei contratti stipulati con il Taranto il 9.7.2009 e con il Como il 14.9.2009.
  • la Società AC Cesena Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati con potere di rappresentanza Sigg.ri Igor Campedelli e Marco Semprini.
  • la Società Spezia Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Giuseppe Spalenza.

All’esito del dibattimento, il giudice di prime cure ha applicato le seguenti sanzioni:

  • nei confronti del Signor Igor Campedelli l'inibizione per mesi 1 (uno);
  • nei confronti del Signor Paolo Antonioli l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
  • nei confronti del Signor Matteo Brighi l'ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);
  • nei confronti del Signor Massimo Zenildo Zappino l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00);
  • nei confronti della Società AC Cesena Spa l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
  • nei confronti della Società Spezia Calcio Srl l'ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00);
  • nei confronti del Signor Luigi Piangerelli, l'ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00).

Avverso la suindicata decisione, con i mezzi indicati in epigrafe, i ricorrenti hanno interposto reclamo chiedendo, tra l’altro, una declaratoria di estinzione dell'azione disciplinare  per superamento del termine di 90 giorni di cui all' art. 34bis cgs, richiesta alla quale si è associata, nel corso dell’udienza di discussione, anche la difesa del Campedelli.

Da parte sua la Procura Federale ha, invece, insistito per la reiezione dei ricorsi.

La Corte di Appello Federale, a seguito dell’odierna riunione, e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente s’impone la riunione dei procedimenti in epigrafe venendo qui in rilievo la medesima quaestio iuris.

Tanto premesso, la Corte, letto l’atto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che i ricorsi vadano dichiarati estinti per perenzione.

Tanto in accoglimento delle eccezioni sollevate – a mezzo reclamo ovvero nel corso dell’odierna udienza di discussione – da tutte le parti reclamanti ed a cagione della rilevata violazione del disposto di cui all’articolo 34 bis del C.G.S., a mente del quale e per quanto di più diretto interesse:

  • Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente all’atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai sensi dell’art. 20, comma 3.
  • Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
  • Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all’Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio.
  • Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone.
  • Il corso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, fatta salva la facoltà del Collegio giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare.
  • L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.”

La disposizione qui in commento si pone, invero, a presidio, anzitutto, dell’esigenza dell’incolpato (trasversalmente valorizzata in ogni settore disciplinare dell’ordinamento giuridico) di non rimanere esposto per periodi di tempo, lunghi e/o indefiniti, all’esercizio del potere disciplinare, ed, inoltre, è funzionale all’esigenza di conferire, il prima possibile, stabilità alle posizioni giuridiche dei soggetti che operano in ambito federale, esigenza questa particolarmente avvertita nell’ordinamento di settore in quanto premessa ineludibile per la valida organizzazione delle competizioni sportive.

Non può, d’altro canto, essere trascurato, a tal riguardo, che la ragionevole durata del procedimento – di cui la norma in argomento costituisce un precipitato tecnicointegra uno dei principi cardine del processo sportivo (cfr. art. 2 comma 3 del Codice Coni).

Di qui, dunque, la previsione di una disposizione rigida sulla tempistica procedimentale con la introduzione di termini certi e la cui cogenza patisce eccezione solo in presenza di ipotesi tipiche, espressamente nominate e sulle quali ci si soffermerà in prosieguo.

A fronte di quanto fin qui evidenziato appare di tutta evidenza come si ponga in rapporto di aperta distonia con il richiamato quadro regolatorio ogni altra opzione esegetica incentrata sul preteso riconoscimento, in subiecta materia, di ambiti di discrezionalità in capo agli organi di giustizia sportiva ovvero sulla possibilità di un’estensione analogica delle fattispecie derogatorie espressamente contemplate dalla disciplina di settore.

Ricostruita così, ancorchè in via di sintesi, la cornice giuridica di riferimento, occorre ora dar conto della scansione del procedimento in argomento nei più significativi snodi che fin qui lo hanno caratterizzato onde approfondire la eccepita distonia della relativa tempistica rispetto alla sopra richiamata disciplina di settore:

  • l'atto di deferimento, n. 330PFI3 -14/AM/SP, da cui trae origine il procedimento in argomento è stato elevato nei confronti, tra gli altri, delle odierne parti ricorrenti il 15 luglio 2016;
  • con C.U. n. 22/TFN del 07 ottobre 2016, il Tribunale Federale, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del deferito Piangerelli Luigi e ritenendo che la cognizione di tale specifica posizione dovesse ritenersi riservata alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, rimetteva gli atti alla Procura Federale, per la sola posizione del Piangerelli Luigi, e sospendeva il presente procedimento nei riguardi delle altre parti, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5, CGS;
  • il procedimento proseguiva nei confronti del solo Piangerelli dinanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico FIGC, la quale, a sua volta, con decisione pubblicata sul C.U. n. 38/Settore Tecnico F.I.G.C. 2016/2017, rilevava il proprio difetto di competenza e, a fronte della sussistenza di un conflitto negativo, richiedeva, d'ufficio, il regolamento di competenza, rimettendo gli atti alla Corte Federale d'Appello;
  • con decisione pubblicata mediante C.U. n. 103/CFA del 9 febbraio 2017, le Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello devolvevano la competenza, per quanto attiene alla posizione del Sig. Luigi Piangerelli, al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare;
  • con il Comunicato Ufficiale n. 74/tfn, pubblicato in data 11 aprile 2017, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, nuovamente investito dell’intero procedimento, lo definiva nel merito con la decisione qui gravata.

Tanto premesso, e per effetto della mera disamina dello sviluppo nel tempo del procedimento qui in rilievo, appare di tutta evidenza come risultino ampiamente decorsi i termini previsti dall’art. 34 bis, comma 1, CGS, dal momento che, giova ribadire, l’originario atto di deferimento della Procura Federale è datato 15 luglio 2016 mentre la decisione che ha definito il giudizio di primo grado è stata assunta solo in data in data 11 aprile 2017.

Non hanno, poi, pregio le argomentazioni compendiate nella decisione di prime cure con cui è stata disattesa l’eccezione di decadenza sollevata dalle parti. Sul punto Il Tribunale Federale ha opposto che: in relazione all'eccezione pregiudiziale sollevata dai deferiti, di estinzione dell'azione disciplinare per superamento del termine di 90 giorni per la definizione del procedimento di primo grado ai sensi dell'art. 34 bis CGS, il TFN Sezione Disciplinare osserva che tale doglianza non può essere meritevole di accoglimento: in particolare, la norma invocata non può essere applicata alla fattispecie in questione, poiché il TFN Sezione Disciplinare si è pronunciato il 7 Ottobre 2016 entro i 90 giorni previsti dalla normativa, dichiarando la propria incompetenza in favore di quella della Commissione Disciplinare del settore tecnico della FIGC per il deferito Luigi Piangerelli. Poiché la posizione degli altri deferiti è strettamente e direttamente connessa a quella del Piangerelli, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non potendo superare una questione avente carattere pregiudiziale ed al fine ed al fine di non creare un contrasto tra giudicati, decideva di valutare l'intera fattispecie e le posizioni di tutti i deferiti, solo all'esito del giudizio espresso dalla Commissione Disciplinare del settore tecnico della Figc”.

Ed, invero, quanto alla posizione del Piangerelli, rileva il Collegio che, con la richiamata decisione, di cui al C.U. n. 22/TFN del 07 ottobre 2016, il Tribunale Federale, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza sollevata proprio dalla difesa del deferito Piangerelli Luigi rimetteva gli atti alla Procura Federale per la sola posizione del citato deferito e tuttavia senza per questi disporre la sospensione del procedimento, espressamente ed esclusivamente disposta per gli altri deferiti, per le cui posizioni – peraltro - lo stesso Tribunale Federale riteneva la propria competenza. Così, successivamente, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, ritenendo insussistente la propria competenza a decidere il deferimento in oggetto, richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Federale di Appello a Sezioni Unite, tuttavia anche in detta evenienza senza che vi fosse pronuncia, statuizione o indicazione alcuna in ordine alla sospensione del procedimento (per il Piangerelli). Né è possibile ritenere, come invece affermato dal giudice di prime cure, che la prima declaratoria di incompetenza, assunta dal Tribunale Federale nel termine di 90 gg, valesse di per ad escludere – con effetto di trascinamento rispetto a tutti i successivi sviluppi e fino alla decisione qui gravata - la perenzione dei termini di primo grado ai sensi dell’articolo 34 bis del CGS.

Tale assunto tradisce una inappagante visione atomistica della gestione del procedimento di primo grado che, viceversa, ai fini qui in rilievo (e cioè quanto al rispetto dei termini di cui all’articolo 34 bis cit.), va valutato nella sua interezza ( salvi i casi di annullamento con rinvio).

Una lettura sistemica dei commi 1 e 4 della disposizione in commento evidenzia, infatti, che i termini prescritti sono relativi a “ciascuno dei gradi di merito” e non alle singole fasi in cui ciascuno dei suddetti gradi può articolarsi per effetto di decisioni che, senza definire il singolo grado di giudizio, ne comportano una regressione ad un precedente stadio (arg. ex CFA, Sez. Un. 14.4.2015 in C.U. n. 63/A del 28.5.2015).

Del pari, quanto agli altri deferiti, appare di evidenzia intuitiva la chiara inettitudine della mentovata ordinanza assunta dal Tribunale Federale Nazionale in data 7 Ottobre 2016, su cui riposa la decisione di prime cure, a generare una valida stasi del procedimento in argomento atteso che la dichiarata sospensione dei termini, all’epoca pronunciata, non appare sussumibile in nessuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disciplina di settore.

Sul punto, corre, anzitutto, l’obbligo di evidenziare che ad ogni ordinanza dichiarativa della sospensione dei termini del procedimento non può che riconnettersi una valenza meramente ricognitiva della sussistenza di una legittima causa di sospensione (cfr. CFA S.U. del 27.3.2015 in C.U. n. 50/CFA del 6.5.2015).

Tale assunto trova conforto nello stesso valore semantico della proposizione normativa qui in rilievo a mente della quale (comma 5 dell’articolo 34 bis del CGS) il corso dei termini  di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI”, ipotesi che, in base alla norma richiamata (art. 38, comma 5), possono essere così declinate:

“a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l’incolpato è  stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

  • se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato, e per tutto il tempo necessario;
  • se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
  • se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
  • in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione”.

La stessa piana lettura delle divisate fattispecie impedisce di cogliere agganci significativi con il caso qui in rilievo.

Gli stessi profili di connessione con la vicenda del Piangerelli, di cui peraltro nemmeno sono state evidenziate le caratteristiche di pretesa inscindibilità, non appaiono, di per se stessi, idonei a giustificare, quale conseguenza della dichiarata sospensione del procedimento, la sospensione anche dei relativi termini.

Appare già di per dubbia la possibilità che il rapporto di connessione tra procedimenti distinti riferiti a soggetti diversi possa, di per se stesso, giustificare la sospensione della trattazione di uno dei procedimenti in attesa della definizione dell’altro, atteso che tale evenienza, finanche nei rapporti con procedimenti pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, risulta confinata dall’ordinamento sportivo in ipotesi residuali (cfr. articolo 39 Codice Coni), qui non in rilievo.

Deve, ad ogni buon conto, escludersi che una fattispecie di sospensione del procedimento (per connessione procedimentale) possa essere accreditata come possibile fattore giustificativo della sospensione del corso dei termini procedimentali: un simile approdo risulta, infatti, contemplato dal legislatore sportivo solo nel caso di coeva pendenza, e nei confronti del medesimo soggetto, di un procedimento penale alle condizioni previste dall’articolo 38 Codice Coni lettera a).

E’, dunque, nella stessa disposizione qui in commento che si ricava, a contrario, la regula iuris in base alla quale la coeva pendenza di procedimenti nei confronti di soggetti diversi, tra i quali sussistono profili di connessione, di per se stessa non giustifica, e con la pretesa automaticità, la sospensione dei termini di uno dei due procedimenti.

Va, dunque, qui ribadito che la decisione di prime cure è intervenuta allorchè il citato termine di 90 giorni previsto dall’art. 34 bis, comma 1, CGS, per la definizione del procedimento di primo grado, era già spirato.

S’impone, pertanto, una declaratoria di estinzione dei procedimenti in epigrafe alla quale consegue, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 6, CGS, l’estinzione dell’azione e l’inefficacia di tutti gli atti del procedimento, inclusa la decisione impugnata.

Consegue a tale pronuncia anche quella della restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.F.A, riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dichiara estinti i procedimenti e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it