F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 20/CFA del 01 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 138/CFA del 07 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 3 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 85 LETT. C) PAR. IV DELLE NOIF, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 11828/968 PF16-17 GP/GC/AC DEL 28.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 86 del 15.5.2017)
RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 3 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 85 LETT. C) PAR. IV DELLE NOIF, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 11828/968 PF16-17 GP/GC/AC DEL 28.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 86 del 15.5.2017)
Con delibera del Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 86 del 15.5.2017) venivano respinti gli addebiti mossi dalla Procura federale avverso la società A.C.R. Messina per pretesa per violazione dell’art.10, comma 3 C.G.S., in relazione all’art. 85 lett. c) par. IV delle NOIF.
La controversia originava dall’avvenuta liquidazione coatta della società Gable Insurance AG, con conseguente cessazione di efficacia delle fideiussioni ivi depositate da diverse società professionistiche al fine dell’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie B e Lega Pro.
Conseguentemente, con Comunicato ufficiale n.97/A, la FIGC imponeva alle medesime società di versare entro il termine del 31.1.2017 nuova garanzia fideiussoria e sanzionava l’inosservanza di tale disposizione qualificandola illecito disciplinare, con la penalizzazione di due punti da scontarsi nel campionato 2016/2017.
La Procura Federale, pur riconoscendo l’avvenuto tempestivo deposito di nuova fideiussione rilasciata dalla Argo Group SE (dalla medesima confermata in data 1 febbraio 2017), ne evidenziava la sopravvenuta inefficacia per mancato pagamento del premio (come espressamente previsto dall’art. 3 della polizza fideiussoria), circostanza dedotta dalla segnalazione fatta in tal senso in data 21.2.2017 da European Brokers S.r.l. alla Lega Pro e da questa trasmessa alla CO.VI.SO.C.
Con l’impugnata sentenza, il Tribunale federale respingeva il deferimento non ritengono idoneo a provare l’addebito una dichiarazione di inadempimento resa da un soggetto estraneo al contratto assicurativo de qua.
L’appello merita accoglimento.
La circostanza che il deferimento nasca da una segnalazione proveniente da un soggetto terzo rispetto al contratto di fideiussione de qua se, da un lato, esclude che alla stessa possa conferirsi alcuna valenza probatoria, dall’altro, non impedisce che la medesima assuma valore di atto idoneo a far pervenire all’esame della Procura federale – tramite Lega Pro – un’adeguata e valida notizia di illecito disciplinare; ovviamente, il deferimento della Procura deve trovare specifico ed idoneo supporto probatorio.
Non vi è dubbio che, ai sensi dell’art. 3 della polizza de qua, il mancato versamento del premio comporti l’inefficacia del contratto.
Per quanto attiene alla prova del preteso mancato versamento, occorre ricordare che nell’azione di adempimento (in questo caso l’adempimento di cui la Procura federale chiede il rispetto è il deposito di un valido contratto fideiussorio) il fatto costitutivo è il titolo, sicché la prova che il creditore deve fornire ex art. 2697, 1° comma c.c. (chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento) deve avere ad oggetto soltanto tale elemento; ne deriva che la responsabilità del debitore è consequenziale e la sua colpa è presunta iuris tantum, sicché soltanto la prova dell'avvenuto adempimento o la prova della non imputabilità dell'inadempimento potrà liberarlo nei confronti del creditore.
Gli argomenti illustrati in corso di udienza dai rappresentanti della società, in merito alla difficoltà della stessa di produrre copia dell’avvenuto pagamento del premio tramite bonifico o altro mezzo di pagamento – difficoltà motivata dai cambi di gestione societaria nel frattempo intervenuti
– non paiono sufficienti a dimostrare l’impossibilità di assolvere il proprio onere probatorio; a tal fine, sarebbe bastata, ad esempio, una richiesta della medesima società all’Argo Group SE di produrre valido documento, emesso anche ai fini contabili e fiscali, contenente la declaratoria del ricevuto pagamento.
Pertanto, la mancata produzione, in entrambi i gradi di giudizio, del suddetto documento implica la prova del mancato pagamento del premio e, dunque, l’inefficacia della polizza ai sensi dell’art. 3 del contratto.
La mancata tempestiva produzione di valida polizza fideiussoria comporta una responsabilità in capo alla società resistente per violazione dell’art.10, comma 3 CGS in relazione all’art. 85 lett. c) par. IV delle NOIF.
Venendo, infine, alla sanzione da infliggere, occorre evidenziare come l’illecito de quo ha carattere speciale, in quanto conseguente alla violazione non già di norma generale contenute nelle disposizioni emanate dalla FIGC (Statuto, NOIF e CGS) bensì delle disposizioni introdotte, con norma costituente lex specialis, dal Comunicato ufficiale n.97/A, atto originato dalla necessità di porre rimedio ad una situazione di difficoltà specifica e contingente conseguente all’avvenuta liquidazione amministrativa della società assicurativa con la quale diverse società calcistiche avevano stipulato le proprie polizze fideiussorie.
Pertanto, la sanzione che deve essere irrogata, ove accertato l’illecito, non può che essere quella ivi prescritta e, cioè, “penalizzazione di due punti da scontarsi nel campionato 2016/2017”.
Non condivisibile appare invece la tesi della Procura federale che chiede di spostare l’applicazione della sanzione al campionato successivo, trattandosi di palese violazione del chiaro ed inequivoco dettato della norma di cui si chiede l’applicazione e non potendosi ammettere l’applicazione analogica di una norma afflittiva.
Per questi motivi la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e infligge alla Società A.C.R. Messina di Messina la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017.
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