F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 093/CFA del 19 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. LIBERTAS SAN MARCO TROTTI AVVERSO LE SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA/OGGETTIVA, EX ART 4 COMMI 1 E 2 CGS – NOTA N. 4106/177 PF16-17 AA/AC DEL 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 49 del 24.11.2016)

RICORSO  A.S.D.  LIBERTAS  SAN  MARCO  TROTTI  AVVERSO  LE  SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALE  A  TITOLO  DI  RESPONSABILITÀ  DIRETTA/OGGETTIVA,  EX  ART  4 COMMI 1 E 2 CGSNOTA N. 4106/177 PF16-17 AA/AC DEL 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 49 del 24.11.2016)

Con atto del 19.10.2016, la Procura Federale deferiva davanti il Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, il sig. Freda Angelo presidente della Società A.S.D. Libertas San Marco Trotti, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 in relazione all’art. 10 comma 2 del CGS, 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; i calciatori Invito Pasquale, Di Lorenzo Alessandro e Gentile Alessandro della violazione dell’art. 1 bis comma 1 e 5 del CGS in relazione all’art. 10 comma 2 del CGS, 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; dei sigg. Valletta Antonio e Sorgente Daniele, dirigenti accompagnatori della ASD Libertas San Marco Trotti, della violazione dell’art. 1 bis comma 1 e 5 del CGS in relazione all’art. 61 comma 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF e della società A.S.D. Libertas San Marco Trotti, a titolo di responsabilità oggettiva e diretta ex art. 4 commi 1 e 2 CGS.

Il Tribunale Federale Nazionale con Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 49 del 24.11.2016 accogliendo la tesi della Procura Federale riteneva i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al Presidente Freda Angelo la sanzione sportiva della inibizione di anni 1 e mesi 6 e ai dirigenti Valletta Antonio e Sorgente Daniele la sanzione sportiva della inibizione per anni 1 e mesi 6 ciascuno ai calciatori Invito Pasquale la sanzione sportiva di due giornate di squalifica, Di Lorenzo Alessandro la sanzione sportiva di tre giornate di squalifica e Gentile Alessandro la sanzione sportiva di una giornata di squalifica e alla società A.S.D. Libertas San Marco Trotti la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica e ammenda di € 600,00.

Con atto del 29.11.2016 inviato il 30.11.2016 la sola società A.S.D. Libertas San Marco Trotti impugnava la Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania

- Com. Uff. n. 49 del 24.11.2016  .

I motivi di reclamo appaiono privi di rilevanza giuridica in quanto colorati più da profili meta calcistici di ordine sociale che da ragioni “in contradditorio” con i motivi di cui alla delibera del Tribunale Federale n. 49 del 24.11.2016.

In ogni caso appare decisamente assorbente di ogni ragione evidenziata dalla società reclamante il profilo di inammissibilità per mancata notifica alla Procura Federale del reclamo inoltrato dal Presidente Freda in nome della società ASD Libertas San Marco Trotti.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Libertas San Marco Trotti di San Felice a Cancello di (Caserta).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

 
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