F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 093/CFA del 19 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO SIG. TECCE ENRICO (PRESIDENTE SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CASTELFRANCI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, ART. 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 DELLE N.O.I.F. E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – NOTA 4213/1194 PF15-16/AA/AC/CF DEL 20.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 49 del 24.11.2016)

RICORSO SIG. TECCE ENRICO (PRESIDENTE SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CASTELFRANCI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, ART. 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 DELLE N.O.I.F. E 43, COMMI 1 E

6 DELLE N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALENOTA

4213/1194 PF15-16/AA/AC/CF DEL 20.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 49 del 24.11.2016)

Ricorso del Sig. Tecce Enrico avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 5 inflitta al reclamante per violazione dell’art. 1bis, comma 1, e art. 10, Comma 2, C.G.S., in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F., a seguito del deferimento del Procuratore Federale con nota n. 4213/1194 pf 15.16 AA/ac/cf del 20.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania del 21.11.2016 - Com. Uff. n. 49 del 24.11.2016).

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale della Campania a seguito del deferimento del Procuratore Federale del 20.10.2016, è diretto in via principale all’annullamento della sanzione dell’inibizione di mesi 5 inflitta al reclamante; in subordine, il reclamante lamenta la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti. Deduce, infatti, il reclamante Tecce Enrico di essere stato, all’epoca dei fatti, il presidente dell’Atletico Castelfranci 1983 e che non sussiste alcuna irregolarità nella posizione del calciatore Cresta Antonio in quanto la comunicazione del trasferimento del suddetto calciatore a favore di altra Società era stata fatta nel termine prescritto per l’apertura delle liste di trasferimento (termine per la comunicazione fino al 17.12.2014). Infatti, la raccomandata a/r, contenete l’accordo di trasferimento del calciatore Cresta Antonio erta stata spedita in data 12.12.2014, non potendosi ascrivere alla Società né al suo rappresentante legale il ritardo con cui la raccomandata era stata consegnata al Comitato Regionale Campano (data ricezione raccomandata 10.1.2015). Di conseguenza, essendo stato rispettato il termine di legge secondo il quale “il tesseramento a favore della Società cessionaria decorre dalla data… di invio della raccomandata”, nessuna responsabilità può essere addebitata né alla Società Atletico Castelfranci 1983 né al suo presidente pro-tempore che all’epoca era il reclamante Tecce Enrico. In subordine, trattandosi di un ritardo nel recapito della raccomandata, regolarmente spedita nei termini e regolarizzata anche a mezzo di procedura telematica disposta dalla FIGC, il reclamante evidenzia la sproporzione della sanzione dell’inibizione di mesi cinque rispetto ai fatti a lui addebitati.

Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è inammissibile in quanto l’atto non è stato comunicato alla Procura Federale, come invece è prescritto dall’art. 33, comma 5, seconda frase, C.G.S. (“copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”). Dalla documentazione in atti, infatti, non risulta la suddetta comunicazione, come è dimostrato dalla stessa indicazione dei destinatari del reclamo, tra i quali non è compresa la Procura Federale. Conseguentemente, stante l’inammissibilità del reclamo, questa Corte non può passare all’esame del merito del reclamo.

Poiché è pacifico documentalmente che il reclamo non è stato comunicato alla Procura Federale, il reclamo del Sig. Tecce Enrico deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente integrale conferma della decisione di primo grado.

La declaratoria di inammissibilità del reclamo comporta l’incameramento della relativa tassa.  Per questi motivi, la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig.

Tecce Enrico.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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