F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 093/CFA del 19 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S.D. G. CAROTENUTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – NOTA 4636/18 PF16-17/AA/AC DEL 2.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 51 del 01.12.2016)

RICORSO U.S.D. G. CAROTENUTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI100,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALENOTA 4636/18 PF16-17/AA/AC DEL 2.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 01.12.2016)

Con reclamo in data 9.12.2016, la società U.S.D. Carotenuto, in persona del Presidente pro tempore sig. Giuseppe Cavaliero, impugnava la decisione del Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania (pronunciata mediante il Com. Uff. n. 51 del 1.12.2016) con la quale la società medesima veniva condannata alla sanzione della penalizzazione di punti 5 in classifica e della ammenda di € 100,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, C.G.S., e ciò in relazione alla mancata sottoposizione del calciatore sig. Marco Urcioli agli accertamenti medici necessari ai fini dell’idoneità sportiva nonchè all’impiego dello stesso (nel corso della gara Virtus Avellino/U.S.D. Carotenuto, in data 1.12.2014) prima dell’avvenuto tesseramento (del 6.12.2014). Deduce il reclamante:

    • la nullità dell’intervenuto deferimento, in quanto erroneo nella indicazione della gara in cui sarebbe avvenuto l’irregolare impiego del calciatore (che non riguardava il campionato di terza categoria, siccome contestato, bensì il campionato di attività mista iuniores), e dunque inducente incertezza sul fatto ascritto;
    • la prescrizione delle infrazioni disciplinari contestate;
    • la avvenuta sottoposizione del calciatore Urcioli agli accertamenti medici di rito in data 14.9.2014, i quali, avendo la validità di 12 mesi, coprivano anche il periodo in cui veniva effettuato il tesseramento del giocatore (in data 6.12.2014), sicchè l’addebito relativo risultava privo di fondamento.

Sulla base di tali deduzioni, veniva richiesta la sospensione della decisione impugnata, l’annullamento della stessa e, in ogni caso, l’assoluzione della società reclamante, nonché, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate in quanto eccessive.

Ritiene la Corte decidente che le prime due censure siano prive di fondamento.

Non pare, anzitutto, che l’esercizio del diritto di difesa da parte della società reclamante abbia subito pregiudizio alcuno dall’errore identificativo che si è rilevato in impugnazione, il quale rimane puramente formale ed ininfluente, avendo modo, la medesima reclamante, di identificare perfettamente la effettiva gara di riferimento e di comprendere l’esatto senso dell’addebito in relazione ad essa avanzato.

Neppure risulta fondata l’eccezione in ordine alla sopravvenuta prescrizione delle infrazioni disciplinari ascritte, dal momento che la norma invocata (art. 25, comma 1, lett. a), C.G.S.) prevede tale causa di estinzione solo in relazione a violazione dello svolgimento della gara”, ipotesi che nel caso di specie non si configura.

Deve viceversa condividersi la doglianza in ordine alla insussistenza dell’addebito avente ad oggetto la mancata sottoposizione del calciatore -prima del tesseramento- ai previsti accertamenti medici, dal momento che sull’Urcioli era stata effettuata rituale visita medica in data 14.9.2014, con validità della relativa certificazione sino al 14.9.2015 (sicchè, dal punto di vista sanitario, la posizione del calciatore, al momento del tesseramento, avvenuto -come già cennato- il 6.12.2014, era regolare).

Essendo rimasto escluso l’addebito appena esaminato, deve provvedersi alla riduzione delle sanzioni irrogate, rideterminandosi in punti 2 di penalizzazione da applicare, ferma restando la misura pecuniaria irrogata.

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.G. G. Carotenuto di Mugnano del Cardinale (Avellino), ridetermina la sanzione della penalizzazione per punti 2 in classifica. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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