F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 57/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 050/CFA del 18 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. SPEGGIORIN FABIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 38 COMMA 1, 34 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO NONCHÉ DELL’ART. 38 COMMA 1 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12242/510 PF16-17 GP/MB/GB DEL 5.5.2017 (Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017)
RICORSO DEL SIG. SPEGGIORIN FABIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 38 COMMA 1, 34 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO NONCHÉ DELL’ART. 38 COMMA 1 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 12242/510 PF16-17 GP/MB/GB DEL 5.5.2017 (Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017)
Con provvedimento (prot. 12242/510pf16-17 GP/MB/gb in data 5.05.2017), i Procuratori Federale e Federale Interregionale deferivano alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC il sig. Speggiorin Fabiano, allenatore professionista di prima categoria per avere il medesimo svolto attività collaborativa collegata al trasferimento e collocamento di giovani calciatori a favore della società Venezia Fc Srl SSP, nonché per aver concorso con i dirigenti del Venezia (i quali si sono avvalsi della sua collaborazione) nella violazione dell’art. 10 comma 1 C.G.S., il tutto in violazione dell’art.1 bis comma 1 C.G.S. in via autonoma ed in relazione a quanto prescritto dall’ora citato art. 10 comma 1 C.G.S. e dagli artt. 38 comma 1 e 34 comma 1 e 41 comma 3 del Regolamento Settore Tecnico ed in relazione all’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F..
L’adito Settore Tecnico (Com. Uff. n. 69 del 18.09.2017) , dopo aver rilevato che lo Speggiorin aveva espletato, almeno in una circostanza, attività collegata al trasferimento di giovani calciatori, disponeva nei confronti del medesimo l’irrogazione della squalifica per mesi 2 (due).
Avverso la suddetta decisione lo Speggiorin, tramite l’avv. Gianmaria Daminato del Foro di Venezia, interponeva reclamo lamentando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla sua posizione, essendo stato egli sanzionato dalla Commissione Disciplinare in relazione ad un solo caso isolato e quindi in assenza di una costante attività finalizzata al reclutamento e tesseramento dei giocatori nella menzionata società sportiva.
Conclusivamente, il reclamante chiede il suo proscioglimento.
All’odierno dibattimento presso questa Corte sono comparsi l’avv. Gianmaria Daminato e, in rappresentanza della Procura Federale, l’ avv. Luca Sanzi i quali hanno chiesto rispettivamente l’accoglimento ed il rigetto del reclamo.
Considerato in
DIRITTO
Il reclamo in esame va parzialmente accolto.
La Prima Sezione di questa Corte Federale (Com. Uff. n. 048/CFA del 9.10.2017) si è già occupata del caso in questione, riguardato dal punto di vista della responsabilità e quindi della colpevolezza sia del sig. Joseph Tacopina Presidente del Venezia FC sia di quest’ultima stessa società in relazione allo Speggiorin, pervenendo a configurare indirettamente come censurabile la condotta di quest’ultimo e questo Collegio ritiene di condividere, per quanto interessa il presente caso, la soluzione adottata.
Infatti, il sig. Speggiorin Fabiano, già allenatore professionista di prima categoria, non era tesserato ed era collaboratore esterno della società Venezia Soccer Academy, gemellata col Venezia FC ai soli fini non del tesseramento ma della segnalazione dei ragazzi più promettenti, secondo quanto riferito dallo stesso Speggiorin in sede di interrogatorio. Egli come espressamente risulta dall’audizione di Rioda Roberto, padre del calciatore minorenne R.Z , contattò il primo verso fine agosto 2016 ai fini del tesseramento del secondo col Venezia FC, poi perfezionatosi. E quindi lo Speggiorin resta coinvolto, sia pure limitatamente a tale singolo caso, avendo comunque svolto attività collegata al trasferimento del giovane calciatore.
Peraltro, proprio in ragione dell’unicità del caso evidenziato, il Collegio ritiene di limitare la sanzione al presofferto.
Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Speggiorin Fabiano, riduce la sanzione inflitta al presofferto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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