F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 86/CFA del 08 Marzo 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 16/CFA del 26 Luglio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. DIANA AIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ AS MELFI SRL) AVVERSO LE SANZIONI: • SQUALIFICA PER MESI 1; • AMMENDA DI € 7.500; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E ART. 5, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 12122/1033 PF 16-17 GP/BLP DEL 4.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 1 del 3.7.2017)

RICORSO DEL SIG. DIANA AIMO (ALLEPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIE AS MELFI SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

    • SQUALIFICA PER MESI 1;
    • AMMENDA DI € 7.500;

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E ART. 5, COMMA 1 C.G.S.NOTA N. 12122/1033 PF 16-17 GP/BLP DEL

4.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1 del 3.7.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ AS MELFI SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SIG. DIANA AIMONOTA N. 12122/1033 PF 16-17 GP/BLP DEL 4.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1 del 3.7.2017)

Il deferimento della Procura Federale

 

Con provvedimento del 4.5.2017 il Procuratore Federale, all’esito dell’attività di indagine compiuta e dato atto che gli incolpati non avevano fatto pervenire alcuna memoria difensiva,avanzato richiesta di essere ascoltati, deferiva innanzi al Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare:

1) il Sig. Aimo Diana, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S. Melfi S.r.l. per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 5, comma 1, C.G.S., per avere lo stesso, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente “Tutto Reggina” e riportata dal sito  www.tuttolegapro.it, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Sig. Lorenzo Maggioni, arbitro della gara Reggina Melfi, disputata in data 4.12.2017, in particolare utilizzando le seguenti espressioni: ma faccio davvero fatica a commentare le dichiarazioni dell’arbitro, cose da maiali”;

                2) la società A.S. Melfi S.r.l., per la violazione dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo allenatore e tesserato, Sig. Aimo Diana.

 

Il giudizio di primo grado e la decisione del Tribunale Federale Nazionale

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, respingeva in via preliminare la questione relativa al difetto di giurisdizione che le difese dell’incolpato e della società avevano sollevato con riferimento all’art. 38, comma 3, Reg.to del Settore Tecnico, secondo il quale i provvedimenti disciplinari per la violazione delle norme federali sono adottati nei confronti dei tecnici dalla Commissione Disciplinare appositamente istituita presso il Settore Tecnico.

Osservava in proposito il Tribunale Federale che se è vero che il disposto dell’art. 38, comma 3, Reg. S.T. è quello sopra riportato, è altresì vero che il successivo art. 39, comma 1, dello stesso Regolamento sottopone espressamente i Tecnici alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., fra cui rientra evidentemente il Tribunale Nazionale FederaleSezione disciplinare, relativamente ai procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per una società, anche per le infrazioni inerenti all’attivi agonistica.

Quanto all’interpretazione di quest’ultima espressione rilevava il Tribunale Federale che essa non può essere intesa in senso restrittivo, ma va invece letta in relazione al contenuto della regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, secondo la quale l’Arbitro di gara è tenuto a refertare tutto quello che avviene sotto la sua diretta percezione, sia prima che durante e dopo lo svolgimento della gara. Concludeva pertanto il Tribunale Federale che anche la condotta oggetto di incolpazione, in quanto tenuta dal tecnico del Melfi subito dopo la disputa della gara e direttamente percepita dai collaboratori della Procura Federale, era certamente da ricomprendersi nell’ambito delle infrazioni inerenti all’attivi agonistica” sottoposte, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. anche se commesse da un Tecnico (peraltro, in questo caso, tesserato per una società sportiva).

Quanto al merito riteneva il Tribunale Federale che dovesse ritenersi priva di pregio la tesi del Diana secondo la quale l’espressione cose da maiali” non era diretta all’arbitro e non era stata utilizzata nel corso dell’intervista, ma solo in occasione della stessa e rivolgendosi ad altri soggetti presenti in quel momento.

Osservava sul punto il Tribunale Federale che la frase, per come era stata utilizzata nel contesto descritto dall’imputazione, non poteva che ritenersi riferita all’arbitro e che essa senza dubbio travalicava i confini del diritto di critica nei confronti delle decisioni arbitrali, per essere indubbiamente volta ad accusare gratuitamente il Direttore della gara appena terminata di aver assunto decisioni volutamente scorrette e parziali.

Tenuto altresì conto che il Sig. Diana non si era pubblicamente scusato con l’arbitro dopo la commissione del fatto e che nemmeno la società si era dissociata dal comportamento del proprio allenatore, il Tribunale Federale riteneva congruo applicare al Diana la squalifica di mesi uno e l’ammenda di7.500,00 e alla società A.S. Melfi, ritenuta responsabile della condotta del proprio tesserato a titolo di responsabili oggettiva, la pena dell’ammenda di7.500,00.

 

I ricorsi degli incolpati

Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso sia il Sig. Aimo Diana che la società A.S. Melfi S.r.l., sviluppando motivi comuni.

Con un primo motivo i ricorrenti hanno ribadito l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione ovvero all’incompetenza per materia del Tribunale Federale Nazionale: quest’ultimo, secondo quanto si sostiene nei ricorsi, avrebbe fatto mal governo degli artt. 47 del C.G.S. e 38 e 39 del Regolamento del settore tecnico, giacché pur riconoscendo che la condotta contestata è consistita nel rilascio di dichiarazioni all’emittente Tutto Regina” a gara ultimata e fuori dal campo di gioco, ha tuttavia ritenuto tale condotta riconducibile alle infrazioni inerenti l’attivi agonistica” e rientrante quindi nell’ambito della propria giurisdizione.

Così argomentando il Tribunale di primo grado avrebbe ignorato alcuni precedenti della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico che, in casi del tutto analoghi al presente, ha riconosciuto la propria giurisdizione.

Con un secondo motivo i ricorrenti hanno eccepito l’estinzione dell’azione disciplinare per tardività del deferimento: quest’ultima infatti, a norma degli artt. 5 e 32 ter, comma 8, C.G.S. avrebbe dovuto intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza delle dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro da parte della Procura Federale, mentre il suddetto termine non sarebbe stato rispettato.

Con un terzo motivo i ricorrenti hanno rilevato la violazione dell’art. 1 bis e 5 C.G.S., risultando omessa insufficiente e contraddittoria la motivazione circa la ricostruzione del fatto contestato e l’affermazione di responsabilità a carico dell’allenatore della società. Hanno dedotto in particolare i ricorrenti che le parole offensive non sarebbero state proferite dal Diana nel corso dell’intervista ma sarebbero invece state rivolte ad altre persone presenti nei pressi senza che il Diana si fosse accorto di essere ascoltato anche dal giornalista. Mancherebbe pertanto la violazione del divieto di esprimere “pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone e il fatto non integrerebbe quindi l’art. 5 C.G.S. bensì, a tutto voler concedere, l’art. 1 C.G.S..

Con un quarto motivo di ricorso i ricorrenti hanno lamentato che la squalifica per mesi 1 sarebbe stata applicata al Diana in violazione dell’art. 5, comma 5, C.G.S., il quale prevede per tale violazione esclusivamente la pena dell’ammenda.

Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto infine l’eccessività della sanzione rispetto alla gravità del fatto e ne hanno chiesto la riduzione anche in forza di alcuni specifici precedenti disciplinari, citati nei ricorsi.

La decisione della CFA

All’udienza fissata per il giorno 26.7.2017, innanzi a questa Corte Federale d’Appello, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma della decisione impugnata e il Difensore di entrambi i ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento delle rispettive impugnazioni.

La Corte, letti i ricorsi in appello, di cui per evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva ha disposto la riunione, ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che le impugnazioni meritino parziale accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito precisate.

Infondato deve innanzitutto ritenersi il primo motivo di impugnazione con il quale le parti hanno eccepito il difetto di giurisdizione o comunque l’incompetenza per materia del Tribunale Federale Nazionale in favore della Commissione disciplinare del settore tecnico.

Correttamente infatti ha rilevato sul punto il Tribunale Federale Nazionale che se l’art. 38, comma 3, del Regolamento del settore tecnico prevede che in caso di violazione della norma deontologica i tecnici siano sottoposti al giudizio della Commissione disciplinare del settore tecnico, il successivo art. 39, comma 1, precisa che i tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva della FIGC per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica”. Quest’ultimo è appunto il caso che ci occupa giacc il sig. Aimo Diana è chiamato a rispondere come tecnico tesserato per la società Melfi di una infrazione disciplinare certamente connessa all’attività agonistica. Non colgono infatti nel segno sul punto le considerazioni sviluppate dai ricorrenti circa il fatto che per attività agonistica dovrebbe intendersi esclusivamente quella che si svolge durante la gara. Fondatamente ha infatti rilevato il Tribunale Federale che l’espressione infrazioni inerenti all’attività agonistica va interpretata in relazione a quanto previsto dalla regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio, che impone al direttore di gara di refertare tutto quello che avviene sotto la sua diretta percezione sia prima che durante e dopo lo svolgimento della gara, compresi quindi i comportamenti certamente da intendersi come inerenti all’attivi agonistica analoghi a quelli che sono oggetto del presente procedimento disciplinare.

Va disatteso altresì il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti hanno dedotto l’estinzione dell’azione disciplinare e l’improcedibilità del deferimento per essere intervenuto quest’ultimo oltre il termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza delle dichiarazioni lesive da parte della Procura Federale, previsto dall’art. 32 ter, comma 8, C.G.S. Premesso infatti che tale eccezione non è stata proposta dai ricorrenti nel giudizio di primo grado e deve ritenersi quindi tardiva, si rileva che essa è anche infondata nel merito. E’ infatti acquisita in atti la lettera del 4.4.2017, a firma del Vice Presidente della Lega Pro, con la quale è stata inviata alla Procura Federale copia dell’articolo pubblicato in data 3.4.2017 sul sito internet “TuttoLegaPro”, contenente le espressioni lesive di cui qui si discute. Accertato pertanto che la notizia dell’illecito disciplinare è pervenuta alla Procura Federale in data 4.4.2017, risulta tempestivo il deferimento degli attuali ricorrenti intervenuto in data 4.5.2017.

Infondato è altresì il terzo motivo di gravame. Non può condividersi infatti l’assunto fatto proprio dai ricorrenti secondo cui la frase ritenuta diffamatoria non sarebbe stata pronunciata in occasione dell’intervista, ma rivolgendosi ad altre persone vicine e non pensando di essere ascoltato. Il Tribunale Federale ha rilevato in proposito, del tutto condivisibilmente, che il contesto in cui la suddetta frase, dall’evidente contenuto diffamatorio, è stata pronunciata è chiaramente indicativo della volontà dell’incolpato di farla direttamente percepire al giornalista che lo stava intervistando, accettando così il rischio di una sua ancora più ampia divulgazione tramite i media.

Infondato è altresì il quarto motivo di gravame. La condotta tenuta dal tecnico Diana è certamente riconducibile ai casi che l’ordinamento federale considera di particolare gravità in base ai criteri di cui all’art. 5, comma 6, C.G.S. e in particolare a quelli di cui alla lettera d) del comma citato, che prende appunto in considerazione, fra le altre, le dichiarazioni volte a mettere in dubbio l’imparzialità degli ufficiali di gara.

Merita invece accoglimento il quinto motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti hanno lamentato l’eccessivi delle irrogate sanzioni. Pur ribadendosi che la condotta tenuta del Diana, per la gravità delle dichiarazioni lesive rivolte all’arbitro, rientra nel novero delle violazioni punibili con la sanzione congiunta della interdizione e della pena pecuniaria, ritiene questa Corte Federale, valutate tutte le circostanze del caso concreto e considerati altresì i precedenti giurisprudenziali citati dai ricorrenti, che la sanzione dell’inibizione applicata in primo grado a carico del sig. Diana sia eccessiva e vada ridotta nei limiti del presofferto e che la pena dell’ammenda debba essere ridotta ad2.500,00 per entrambi i ricorrenti.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2, rispettivamente proposti dal sig. Diana Aimo e dalla società AS Melfi S.r.l. di Melfi (PZ), riduce la sanzione dell’inibizione per il sig. Diana Aimo al presofferto e l’ammenda a € 2.500 per entrambi i reclamanti.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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