F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 93/CFA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 049/CFA del 18 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. IANNASCOLI DANILO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017) RICORSO DEL SIG. IANNASCOLI MATTEO (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017) RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD PESCARA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017) RICORSO DEL SIG. COLINI FULVIO (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA E TESSERATO DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

RICORSO DEL SIG. IANNASCOLI DANILO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

 

RICORSO DEL SIG. IANNASCOLI MATTEO (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD PESCARA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

 

RICORSO DEL SIG. COLINI FULVIO (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA E TESSERATO DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

1. Con distinti ricorsi, i signori Danilo Iannascoli (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Pescara C5), Matteo Iannascoli (all’epoca dei fatti Vice Presidente della società ASD Pescara C5) e Fulvio Colini (all’epoca dei fatti tecnico della prima squadra e tesserato della società ASD Pescara C5) nonché la stessa società ASD Pescara C5, impugnavano la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale che comminava le sanzioni dell’inibizione di mesi 3 ad entrambi i signori Iannascoli, della squalifica di mesi 3 al signor Colini e l’ammenda di €. 1.500,00 alla società, per aver i primi tre violato gli artt. 1 bis, comma 1 e 5, comma 1, C.G.S. ed avere la società violato gli artt.4, comma 1, e 5, comma 2, C.G.S..

La vicenda traeva origine da dichiarazioni rese da entrambi i signori Iannascoli e dal Colini a seguito dell’incontro AD Pescara/Luparense, valevole per le finali dei play off scudetto del Campionato di Serie A Calcio a 5, che erano state ritenute lesive della reputazione dell’arbitro.

Con i propri ricorsi, i ricorrenti evidenziavano come le dichiarazioni de quibus fossero da ritenere legittimo esercizio del diritto di critica, essendo prive di qualsivoglia elemento denigratorio ovvero lesivo rispetto all’arbitro e alle decisioni da questo assunte.

Il solo Colini sollevava, inoltre, l’eccezione di incompetenza del Tribunale Federale, in ragione della ritenuta competenza della Commissione disciplinare presso il settore tecnico, ai sensi dell’art. 39 del relativo regolamento.

All’udienza del 18.10.2017, udite le conclusioni dei legali dei ricorrenti e del rappresentante delle Procura, il collegio di riservava di decidere.

2. Preliminarmente, occorre esaminare, per respingerla, la questione di incompetenza degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, sollevata dalla difesa del signor Colini.

Ai sensi dell’art. 39 del regolamento del settore tecnico, “1. I tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica. Per tutte le altre infrazioni e, in particolare, per le violazioni di cui agli artt. 36, comma 2, 38 comma 3, 40 e 41 del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.”.

La disposizione citata chiarisce che la giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico trova un chiaro limite con riferimento alle infrazioni inerenti l’attività agonistica.

Nel caso di specie, la sussistenza di tale limite appare evidente, atteso che le dichiarazioni contestate al Colini si riferiscono al giudizio che il medesimo ha reso sulla direzione della gara ASD Pescara/Luparense.

In tal caso, emerge chiaramente la sussistenza del presupposto dell’inerenza tra la condotta contestata e il detto evento agonistico, nel corso del quale sono maturate quelle decisioni oggetto delle contestate dichiarazioni.

3. Venendo al merito della questione, non vi è dubbio che le dette dichiarazioni debbano considerarsi lesive della dignità dei soggetti preposti all’esercizio della funzione arbitrale e, per ciò stesso, contrarie al disposto dell’art. 5, comma 1, C.G.S..

Depongono in tal senso non solo il tenore letterale delle espressioni utilizzate, prive del valore della contenenza laddove viene evocata la malafede ovvero la non terzietà dell’arbitro, ma anche le modalità di diffusione di tali espressioni ed il contesto nel quale sono state pronunciate.

Infatti, l’utilizzo non solo di un comunicato stampa (da parte di Danilo Iannascoli) e di uno dei più diffusi social network (da part di Matteo Iannascoli e Fulvio Colino), rende ancor più grave la condotta dei ricorrenti.

Allo stesso modo, non può non annettersi valore ulteriormente negativo alla circostanza che le suddette dichiarazioni siano state rese dopo una partita che era stata funestata da atti di violenza che avevano visto coinvolti atleti e spettatori e che aveva reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

L’aver reso tali dichiarazioni all’esito di una simile gara evidenzia un atteggiamento psicologico di particolare gravità, caratterizzato da un’evidente sottovalutazione delle conseguenze che possono derivare – in determinati contesti – da espressioni denigratorie rivolte a persone operanti all’interno dell’ordinamento federale.

4. Venendo, infine, alla determinazione della sanzione, appare opportuno rilevare una sperequazione tra quella inflitta ai signori Iannascoli rispetto a quella inflitta al Colini.

Difatti, nonostante la piena sovrapponibilità delle condotte e della durata delle rispettive sanzioni (tre mesi), non può ignorarsi la natura maggiormente afflittiva della sanzione della squalifica rispetto a quella dell’inibizione.

Tale sperequazione emerge ancor di più se si riflette sulla complessiva durata del campionato di serie A di calcio a 5.

Infatti, il calendario della Stagione Sportiva 2017/18 prevede 26 giornate (dal 23.9.2017 al 25.4.2018), per un totale di 7 mesi, sicché la sanzione inflitta copre circa la metà dell’intero campionato e l’intero girone di andata (che terminerà il 9.12.2017). Per questi motivi la C.F.A.:

  • respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Iannascoli Danilo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

  • respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Iannascoli Matteo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

  • respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Pescara C5 di Pescara (PE).

 Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

  • Accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal sig. Colini Fulvio,e. per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a mesi 2.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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