F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 20/CFA del 21/08/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 020/CFA del 21 Agosto 2019 RECLAMO DEL SIG. SAVINI MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ CASTIADAS) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 45 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19 E 37, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11506/365 PFI 18-19 MS/AS/MM DEL 12.4.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 5 dell’8.7.2019)
RECLAMO DEL SIG. SAVINI MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ CASTIADAS) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 45 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19 E 37, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11506/365 PFI 18-19 MS/AS/MM DEL 12.4.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 5 dell’8.7.2019)
1.- Con atto del 12 aprile 2019, la Procura Federale deferiva nanti la Commissione Disciplinare - c/o Settore Tecnico FIGC (così testualmente) “il signore Marco SAVINI, allenatore Attualmente iscritto ai ruoli del Settore Tecnico (matricola 32357) all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Castiadas Calcio, per violazione dell’art.1 bis, comma 1, del vigente C.G.S. in relazione agli artt. 19 e 37, commi 1 e 2 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per Aver tenuto un comportamento nei confronti del proprio calciatore Alessandro Steri non confacente al suo ruolo tecnico, in occasione della partita amichevole Castadias – Tortoli disputata a Triei il 29.08.2018, e in particolare per essere entrato in campo durante la gara e, con fare minaccioso, avere posto una mano sul petto del calciatore del Castadias Alessandro Steri, per poi venire allontanato da alcuni calciatori; quindi, rientrato negli spogliatoi, per aver reiterato la medesima condotta, avvicinandosi nuovamente con fare minaccioso al signor Alessandro Steri e rivolgendogli la frase: ”Ora vedi che cosa ti faccio”, tanto da costringere ancora una volta gli altri calciatori e i dirigenti del Castiadas ad allontanarlo per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.”
2.- Nella riunione del 4 luglio 2019 la citata Commissione Disciplinare, sul rilievo che la condotta del Savini risultava provata ed avere rilievo disciplinare, dichiarava costui responsabile dell’addebito disciplinare contestato e gli infliggeva la sanzione della squalifica di giorni quarantacinque (in C.U. n.5 dell’8 luglio 2019)
3.- Avverso questa decisione ha proposto gravame il Salvini con atto del 15 luglio 2019, affidato a due motivi, (testualmente) “chiedendo di accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta all’esponente e, per l’effetto, proscioglierlo da ogni addebito con conseguente annullamento della sanzione della squalifica…”.
Nella riunione del 30 luglio 2019, fissata per la discussione, incartate le conclusioni rassegnare dalle Parti e chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, riservando la decisione.
4.- Con il primo motivo di gravame il ricorrente lamenta la (testualmente) “Errata valutazione dei fatti asseritamente avvenuti all’interno del campo di gioco”.
In punto di fatto giova evidenziare che nel corso del dibattimento, interpellata al riguardo, la Procura federale ha precisato a verbale che:
a) le due squadre (Castiadas e Tortoli 1953) erano impegnate sul campo di giuoco per svolgere un “allenamento congiunto” e non già una “partita amichevole ufficiale”, come erroneamente asserito dal Giudice a quo;
b) non era possibile specificare le locuzioni adoperate dal Savini allorquando aveva rimbrottato sul campo il giocatore Steri, perché non note
Inquadrato correttamente il contesto e la sua qualificazione, appare in tutta evidenza come fosse non solo legittima, ma doverosa l’avvenuta entrata in campo del Savini nel corso della partita, considerati i compiti spettanti all’allenatore di fornire indicazioni tecniche ai propri giocatori, finalizzate alla loro crescita professionale e, così, al miglioramento del rendimento collettivo della squadra.
In disparte il tono più o meno alto del richiamo (risultano al riguardo contraddittorie le dichiarazioni del giocatore Camba e dell’allenatore del Tortoli 1953, Ibba), rileva considerare che quanto in tema non viola alcuna norma comportamentale (ancorché non scritta) e, quindi, non può assumere rilevo disciplinare, sicché il motivo del gravamerisulta fondato e va accolto.
5.- Con il secondo motivo di gravame, infine, il ricorrente lamenta una (così testualmente) “errata valutazione dei fatti asseritamente avvenuti negli spogliatoi”.
Sempre nel corso del dibattimento, interpellata al riguardo, la Procura ha precisato a verbale che:
a) non era possibile specificare le locuzioni adoperate dal Savini allorquando aveva rimbrottato il giocatore Steri negli spogliatoi; perché non note;
b) escludeva che negli spogliatoi si fossero registrati atti di violenza fisica e che quanto riferito dal giocatore Carrus (di essersi frapposto fra il Salvini e lo Steri, mentre colà discutevano) costituiva un’iniziativa assunta sulla base di una sua soggettiva valutazione dell’evento e volta a prevenire, prudentemente, una sua un’ipotetica degenerazione.
In punto di fatto appare conducente richiamare l’attenzione sulla circostanza (riferita dallo Steri, nel suo esposto denuncia del 5.09.2018, e ribadita in sede di audizione del 15.11.2018; confermata, poi, dal Carrus sempre in sede di audizione del 5.12.2018) che, proprio a seguito della cennata discussione svoltasi in campo, lo Steri “aveva deciso di tornare negli spogliatoi”, “nonostante la partita non fosse terminata”.
Considerati i compiti che spettano ad un allenatore e il necessario potere di direzione di tutta la compagine sociale che tale ruolo comporta, abbandonare il campo di allenamento su propria iniziativa e senza autorizzazione alcuna costituisce, da parte di un calciatore, un grave inadempimento ai propri obblighi contrattuali nonché violazione del codice comportamentale che assoggetta gerarchicamente un atleta al suo allenatore. Trattasi, indubbiamente, anche di un palese gesto di sfida che non poteva non suscitare una reazione da parte del Savini, al cui prestigio era stata inferta una profonda ferita che, certamente, avrebbe avuto riflessi fortemente negativi nei rapporti con gli altri giocatori e con il sodalizio.
Umiliare un allenatore alla presenza di tutta la compagine, assumendo iniziative non autorizzate (abbandono del campo di giuoco), costituisce una crudele amputazione del suo potere disciplinare e, quindi, una menomazione del suo ruolo di condottiero.
Se a tutto questo si somma l’avvertito pericolo di perdere il proprio posto di lavoro e, con esso, il relativo emolumento, ogni ulteriore annotazione appare superflua.
6.- Acclarata la piena comprensibilità del rimbrotto verbale negli spogliatoi e del conseguente alterco, in disparte i toni del confronto e le locuzioni adoperate (dome detto, rimasti ignoti), rileva richiamare il consolidato principio di diritto secondo cui “… la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, e deve essere intesa nel senso che essa non può tradursi in un’interpretazione del tutto soggettiva o indiretta e in apprezzamenti tecnici o giuridici”.
Facendo corretta applicazione di questo principio, consegue che l’iniziativa assunta dal giocatore Carrus (frapporsi fisicamente fra i due questionanti), perché scaturita da un apprezzamento del tutto soggettivo della vicenda (pericolo di degenerazione), non può essere considerata prova e non si può dar luogo al suo apprezzamento.
7.- Restituita la verità, come emerge dagli atti, resta da valutare se l’alterco verbale registrato negli spogliatoi e originato dal lancio del guanto operato dal giocatore Steri al proprio allenatore Savini, per le modalità del suo sviluppo totale (assenza di violenza fisica e verbale) integri, o no, una condotta avente rilievo disciplinare.
Orbene, le argomentazioni svolte al riguardo inducono ad escludere che la condotta di cui è cenno abbia un qualche rilievo disciplinare, sicché anche questo motivo del gravame risulta fondato e va accolto
Per questi motivi la C.F.A., accoglie il reclamo come sopra proposto dal sig. Savini Marco e annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi il contributo.
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