F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.028/CFA del 28.03.20 con riferimento al C.U. 085/CFA III SEZ DEL 28.03.2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 1.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, E PROPRIA AI SENSI DEGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 21, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE NN. 5853/415 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’11.12.2018 E 5855/416 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’11.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE  DI  PUNTI  4  IN  CLASSIFICA  DA  SCONTARSI  NELLA  CORRENTE  STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 1.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, E PROPRIA AI SENSI DEGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 21, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE NN. 5853/415  PF  18-19   GP/GC/BLP  DELL’11.12.2018   E  5855/416   PF  18-19  GP/GC/BLP   DELL’11.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019)

 

1. Con nota prot. n. 5853/415pf18-19/GP/GC/blp, in data 11.12.2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare

         - il Sig. Oscar Becchio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro- tempore della Società Sportiva A.C. Cuneo 1905 S.r.l. e la stessa società per rispondere:

         - il primo della violazione di cui agli artt. 1-bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. c, par. IV delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16.10.2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 ai propri  tesserati,  lavoratori  dipendenti  e  collaboratori  addetti  al settore sportivo, ad eccezione di Conrotto Giorgio e Rosso Andrea per le rate di incentivazione all’esodo e comunque per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi alla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, co. 1, del vigente C.G.S.;

         - la seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Becchio Oscar, come sopra descritto; nonché a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c, par. IV delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16.10.2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 ai propri tesserati,    lavoratori  dipendenti  e  collaboratori  addetti  al  settore  sportivo,  ad  eccezione  di  Conrotto Giorgio e Rosso Andrea per le rate di incentivazione all’esodo, e comunque per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, co. 1, del vigente C.G.S..

         2. Con ulteriore nota in pari data prot. n. 5855/416pf18-19/GP/GC/blp, i medesimi soggetti sono stati deferiti per rispondere:

         - il primo della violazione di cui agli artt. 1-bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. c, par. V delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16.10.2018, al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi INPS sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come  trasmessi  alla  Lega  competente  e  ai  periodi  di  svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, co. 1, del vigente C.G.S.;

         - la seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Becchio Oscar, come sopra descritto; nonché a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c, par. V delle N.O.I.F., per non aver versato, entro il termine del 16.10.2018, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati,   lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente C.G.S..

         3. Il Tribunale Federale Nazionale riteneva documentalmente provati i fatti contestati nei suddetti deferimenti e affermava altresì l’applicabilità della recidiva, attesa la sanzione irrogata alla società a seguito di un precedente procedimento disciplinare (introdotto con nota n. 35pf18-19 e definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale pubblicata sul comunicato ufficiale n. 34/TFN del 31.10.2018) attinente a violazioni appartenenti alla sfera gestionale ed economico-finanziaria.

Conclusivamente pertanto il Giudice di primo grado, ritenuto che ognuna delle violazioni contestate comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, co.1, lett. g, a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica, irrogava al sig. Oscar Becchio l’inibizione per la durata di mesi 5 e alla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. le sanzioni dell’ammenda di € 1.000,00 e della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018-2019.

         4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la A.C. Cuneo 1905 S.r.l., sviluppando le seguenti censure:

         a) infondatezza nel merito della decisione del Tribunale Federale giacché nel caso di specie, secondo il ricorrente, i contestati ritardi nei pagamenti sarebbero dipesi da inopinate ed insormontabili problematiche di natura tecnica, correlate al non perfetto allineamento dei flussi interni al sistema bancario, che avrebbero determinato una fatale quanto incolpevole distonia tra ordine di pagamento (correttamente disposti dal club interessato) e materiale effettuazione degli stessi. Ciò dovrebbe integrare secondo il ricorrente la scriminante del legittimo affidamento e/o dell’errore scusabile, se non addirittura una causa di forza maggiore con conseguente richiesta di proscioglimento dell’A.C. Cuneo 1905 S.r.l. da tutte le violazioni contestate;

         b) richiesta subordinata per le medesime su esposte ragioni di applicazione delle circostanze attenuanti con irrogazione di sanzioni inferiori al minimo edittale;

         c) richiesta di applicazione del trattamento sanzionatorio previsto per la continuazione tra violazioni della stessa natura e che si inseriscano in un comune disegno violativo come accadrebbe secondo il ricorrente nel caso di specie. A sostegno di quest’ultima richiesta la società ricorrente cita una serie di precedenti della giurisprudenza federale che confermano l’applicabilità del richiamato regime.

Conclude pertanto la società ricorrente chiedendo alla Corte Federale di Appello: - in via principale, di prosciogliere la società reclamante da ogni addebito con integrale annullamento delle sanzioni alla stessa erogate in primo grado;

         - in subordine, di ridurre congruamente e sensibilmente il plesso punitivo medesimo, in applicazione sia dell’art. 16, co. 1 del C.G.S., che dell’istituto della continuazione.

         5. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei sensi di cui alla seguente motivazione.

Rileva innanzitutto la Corte Federale di Appello che devono essere disattese le censure relative al merito in quanto del tutto generiche e infondate.

         A fronte  infatti dei rilievi  contenuti nella sentenza di primo  grado circa l’esistenza  di prova documentale delle violazioni contestate, la società ricorrente si è limitata ad affermare, senza in alcun modo documentarlo, che i contestati ritardi nei versamenti degli emolumenti e delle ritenute INPS sarebbero derivati da un disallineamento fra gli ordini di bonifico, asseritamente impartiti nei termini previsti dalla normativa federale e l’esecuzione degli stessi effettuata in ritardo per colpa della banca.

         Trattandosi di affermazione del tutto indimostrata, essa non vale evidentemente a scalfire le condivisibili argomentazioni della decisione di primo grado che deve essere pertanto puntualmente confermata.

         Per le stesse ragioni va disattesa la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti, non essendo rilevabile dagli atti e dal ricorso alcuna plausibile e significativa ragione per ritenere i fatti contestati di ridotta gravità.

         Sussistono invece valide ragioni, ricavabili da un cospicuo orientamento della giurisprudenza federale per ritenere configurabile tra le violazioni oggetto del presente procedimento e alcune di quelle oggetto della precedente decisione federale richiamata nel ricorso il vincolo della continuazione e per applicare quindi i criteri di commisurazione della pena tipici di quell’istituto.

         Emerge in particolare che una delle violazioni disciplinari sanzionate dal Tribunale Federale Nazionale con la decisione pubblicata nel comunicato ufficiale n. 34/TFN del 31.10.2018, riguardante il mancato versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti di maggio 2018 è evidentemente espressione di un medesimo e unitario disegno violativo rispetto alla violazione disciplinare oggetto del presente procedimento e relativa al mancato versamento dei contributi INPS in relazione agli emolumenti di agosto 2018.

         Medesimo è infatti l’oggetto della violazione ed estremamente ristretto è il periodo temporale intercorrente fra la prima e la seconda. Nemmeno può dirsi che tale nesso di continuità sia stato interrotto, tra la prima e la seconda violazione, dalla pronuncia di una decisione sanzionatoria emessa dal Tribunale Federale Nazionale. La prima delle suddette violazioni è stata infatti sanzionata con decisione intervenuta solo in data 25.10.2018, in epoca successiva quindi alla seconda delle due violazioni.

         Nulla ostando  quindi  al  riconoscimento  del vincolo della  continuazione,  fra le  suddette  due violazioni, il trattamento sanzionatorio applicato va ricalcolato come segue: la penalizzazione di quattro punti applicata nel giudizio di primo grado (due punti per ciascuna delle violazioni contestate) va ridotta a tre punti complessivi (due punti per la violazione concernente il mancato pagamento degli emolumenti relativi al periodo di luglio e agosto 2018 e un punto per la violazione relativa al mancato pagamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti del mese di agosto 2018, da ritenersi commessa in continuazione con quella relativa al mancato pagamento dei contributi INPS relativi al mese di maggio 2018, sanzionata dal Tribunale Federale Nazionale con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 34/TFN del 31.10.2018); l’ammenda, per gli stessi motivi, deve essere ridotta da € 1.000,00 ad € 500,00.

         Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società AC Cuneo 1905 Srl di Cuneo (CN), riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 3 e l’ammenda a € 500,00.

         Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it