F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 031/CFA del 25 novembre 2019 con riferimento al C.U.073/CFA del 06.02.2019 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI COSTA VIRGILIO, CALERA MASSIMO E DELLA SOCIETÀ AC CASTEL D’ARIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 3184/1201 PFI 17-18/MS/GR/PP DEL 3.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 del 29.11.2018)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI COSTA VIRGILIO, CALERA MASSIMO E DELLA SOCIETÀ AC CASTEL D’ARIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3184/1201 PFI 17-18/MS/GR/PP DEL 3.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 28 del 29.11.2018)

 

    Il Procuratore Federale, con atto del 10.12.2018, ha proposto ricorso ex art. 33 del C.G.S. avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia nella seduta del 22.11.2018 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 28 del 29.11.2018, con la quale il Tribunale Federale Territoriale ha deliberato il proscioglimento per non aver commesso il fatto dei deferiti Sigg. ri Costa Virgilio, Calera Massimo e A.C. Castel d’Ario. Con Nota N. 3184/1201 PFI 17-18/MS/GR/PP del 3.10.2018 i Sigg.ri Costa, presidente all’epoca della A.C. Castel d’Ario, e Calera, dirigente all’epoca della stessa, erano stati deferiti per violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., rispettivamente, per avere il primo consentito o comunque non impedito l’utilizzo non autorizzato da controparte di nove dichiarazioni con le quali la A.S.D. Union Best, in presenza di un accordo per il quale l’A.C. Castel d’Ario avrebbe versato alla A.S.D. un contributo per le spese di gestione, rinunciava al premio di preparazione di nove giovani calciatori, per avere il secondo provveduto al deposito non autorizzato delle suddette dichiarazioni previa sottoscrizione, su incarico del Costa, delle stesse; l’A.C. Castel d’Ario per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi, dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S..

    Con il ricorso vengono eccepiti contraddittorietà e illogicità della motivazione della decisione impugnata nonché errata valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, il Tribunale Federale Territoriale non avrebbe congruamente applicato il consolidato orientamento della giustizia sportiva in materia di valutazione della prova dell’illecito; non avrebbe inoltre sviluppato il dovuto ragionamento logico deduttivo sulla base degli elementi raccolti.

    La Corte rileva che il ricorrente riporta nei suoi termini esatti il principio specificamente proprio della giustizia sportiva per il quale in materia di illecito disciplinare sportivo il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente una violazione deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio e può ritenersi raggiunto sulla base di indizi gravi,precisi e concordanti; salvo poi sostenere che lo stesso principio, pure assunto in  premessa anche dal Tribunale Federale Territoriale, sarebbe però stato in concreto pretermesso al momento dell’applicazione nella decisione dal Tribunale medesimo, laddove ha concluso il proprio giudizio con l’affermazione che “nel caso di specie non si ritiene raggiunta la prova del fatto non lecito addebitato ai deferiti oltre ogni ragionevole dubbio”.

    Nondimeno, pur dovendosi registrare  in effetti nella decisione del Tribunale Federale Territoriale un  parziale scostamento formale nella argomentazione circa l’applicazione del principio rispetto alla sua premessa declaratoria, deve ritenersi che ciò non valga però a inficiare sostanzialmente la correttezza dell’applicazione stessa, che richiede la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, per poter ritenere con ragionevole certezza la commissione dell’illecito disciplinare sportivo. È da condividere infatti la affermazione del Tribunale secondo la quale i comportamenti addebitati “è necessario che siano oggetto di prova certa che non può essere unicamente basata sulle mere dichiarazioni delle pretese parti lese laddove queste dichiarazioni non trovino conferma in altri elementi probatori, testimonianze di soggetti terzi e/o perizie calligrafiche, attestanti l’abusiva compilazione dei documenti”; laddove nella specie vengono contrapposti dal ricorrente essenzialmente argomenti logico-deduttivi che non risultano di per sé e nella loro concatenazione tali da avvalorare nel grado richiesto dal principio in punto di prova il fatto che il deposito presso la Delegazione provinciale di

Mantova della F.I.G.C delle nove dichiarazioni di rinuncia al premio di promozione sottoscritte dal presidente dell’A.S.D. Union Best possa costituire utilizzo indebito da parte dei deferiti della documentazione stessa, quindi concretante violazione dell’art. 1bis, comma 1, C.G.S..

Naturalmente resta fermo, come del resto già affermato dal giudice di primo grado, che dalla presente pronuncia esula ogni questione concernente la validità dell’accordo tra i due soggetti e di cui in premessa.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

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