F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 031/CFA del 25 novembre 2019 con riferimento al C.U.073/CFA del 06.02.2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. LORENZONI ADRIANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., 61, COMMI 1 E 5, 39, 43, COMMI 1 E 6, 45 DELLE NOIF, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 3456/1270 PFI 17/18 MS/VDB DEL 10.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 200 del 14.12.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. LORENZONI ADRIANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., 61, COMMI 1 E 5, 39, 43, COMMI 1 E 6, 45 DELLE NOIF, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 3456/1270 PFI 17/18 MS/VDB DEL 10.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 200 del 14.12.2018)
La società ASD Fortitudo Futsal Pomezia, con atto del 27.12.2018, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Lazio nei confronti del proprio tesserato Sig. Lorenzoni Adriano e resa pubblica con il Com. Uff. n. 200 del 14.12.2018. Con tale decisione, a seguito del deferimento del Lorenzoni, insieme ad altri, disposto dalla Procura con atto del 10.10.2018 per violazione degli artt. 1bis, comma 1, C.G.S., 61, commi 1 e 5, 39, 43, commi 1 e 6, 45 delle NOIF, per il fatto che erano stati impiegati dalla AS Mirafin - per la quale all’epoca il Lorenzoni stesso svolgeva la funzione di tecnico AdB - negli anni 2017 e 2018 in gare di Campionato Esordienti a 5 alcuni calciatori non regolarmente tesserati, è stata inflitta al Lorenzoni la sanzione di mesi quattro di inibizione.
Con il ricorso viene eccepita la totale estraneità del Lorenzoni ai fatti, non essendo egli dirigente accompagnatore della squadra, quindi soggetto responsabile delle distinte di gara contenenti l’elenco dei calciatori impiegati nelle gare in questione, e dovendosi pertanto ritenere non valida la firma apposta alle suddette liste.
Il Lorenzoni, comparso all’udienza davanti a questa Corte, ha confermato di aver apposto la propria firma in calce alle tre distinte di gara in questione nella sua veste di tecnico AdB, ma altresì di non aver avuto contezza circa profili di irregolarità attinenti ai nominativi contenuti nelle distinte stesse.
Stante l’acquisita certezza dell’avvenuta apposizione della firma sulle distinte da parte del Lorenzoni, non può essere accettato il motivo di ricorso volto a sostenere la totale estraneità dello stesso ai fatti, considerata la valenza comunque assolta dalla firma quanto alla funzione documentale propria dell’atto ai fini della gara. Distinta questione è quella della effettiva conoscenza da parte dell’incolpato circa la regolarità della posizione dei calciatori iscritti nell’atto, per la quale manca analoga certezza, considerata la funzione del Lorenzoni di tecnico AdB alla quale era in grado altamente probabile estranea la funzione attinente alle pratiche del tesseramento, e quindi è possibile ritenere la sua responsabilità per i fatti addebitati nella misura di un comportamento negligente a fronte dell’assolvimento di una incombenza, quella inerente all’essere in concreto unico firmatario del documento, che in principio esulava dalla funzione che gli era propria, con conseguente riduzione della sanzione.
Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Fortitudo Futsal Pomezia di Pomezia (RM), riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 2.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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