F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 031/CFA del 25 novembre 2019 con riferimento al C.U.073/CFA del 06.02.2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ GSD CARDUCCI AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. ODDI REMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 7, COMMI 1 E 2, C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3131/579 PFI 17-18 MS/GR/PP DEL 2.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 31 del 20.12.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ALCIONE AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. MONTINI MARCELLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 7, COMMI 1 E 2, C.G.S.; INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. TENTARDINI MARCO LUCA ALESSANDRO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 7, COMMI 1 E 2, C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3131/579 PFI 17-18 MS/GR/PP DEL 2.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 31 del 20.12.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ GSD CARDUCCI AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. ODDI REMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 7, COMMI 1 E 2, C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3131/579 PFI 17-18 MS/GR/PP DEL 2.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31 del 20.12.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ALCIONE AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. MONTINI MARCELLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 7, COMMI 1 E 2, C.G.S.; INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. TENTARDINI MARCO LUCA ALESSANDRO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 7, COMMI 1 E 2, C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3131/579 PFI 17-18 MS/GR/PP DEL 2.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31 del 20.12.2018)
In data 02.12.2017 si disputava in Milano la gara valevole per l’ultima giornata del Campionato Giovanissimi B Provinciali, Girone H, Stagione Sportiva 2017/2018, tra le Società GSD Carducci e ASD Alcione, terminata 1-1.
L’arbitro della predetta gara, avendo notato la mancata esultanza dei calciatori dell’Alcione in occasione della segnatura della rete che portava la loro squadra in vantaggio, riferiva tale circostanza nel suo rapporto, soggiungendo altresì talune esternazioni pronunciate da calciatori del Carducci e dal massaggiatore Marco Luca Alessandro Tentardini della stessa Alcione al termine dell’incontro.
Il Giudice Sportivo della Delegazione provinciale Milano riteneva di inviare il ricordato referto arbitrale alla Procura Federale, che si determinava a svolgere relative indagini mediante richiesta di documenti ed audizione di alcuni tesserati, comunicando agli interessati, in data 16.4.2018, la conclusione delle stesse.
Successivamente, il 2.10.2018, il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale deferivano avanti il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – LND l’ASD Alcione, i sigg.ri Marcello Montini e Marco Luca Alessandro Tentardini, rispettivamente legale rappresentante e massaggiatore del detto sodalizio, nonché il GSD Carducci ed il suo presidente sig. Remo Oddi, tutti per violazione dell’art. 1-bis, comma 1 del C.G.S., nonché dell’art. 7, commi 1 e 2 stesso codice, i sodalizi venivano rinviati a giudizio anche a sensi dell’art. 4, comma 1, sempre del C.G.S..
Le parti intimate si costituivano ritualmente innanzi l’Organo di giustizia, chiedendo tutte il proscioglimento dei Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 31 TFT presso la LND – Comitato Regionale Lombardia, il detto Tribunale comminava a carico delle due Società la penalizzazione n. 7 punti in classifica da scontare nella corrente Stagione Sportiva 2018/2019 nel Campionato giovanissimi fascia B, oltre ad € 500,00 di ammenda, infliggendo ai dirigenti Remo Oddi e Marcello Montini la sanzione dell’inibizione per anni due ed al massaggiatore Marco Luca Alessandro Tentardini quella di anni uno.
Avverso le dette statuizioni proponevano separati reclami, previo preannuncio e richiesta di atti, tutti i sanzionati;
tali procedimenti risultano rubricati sotto i numeri 125 (Carducci e Oddi) e 126 (Alcione, Montini e Tentardini).
I ricorsi venivano chiamati innanzi la Terza Sezione della Corte Federale d’Appello nella seduta del 6.2.2019 nella quale comparivano l’avv. Flavia Tortorella per GSD Carducci ed il sig. Remo Oddi, l’avv. Cesare Di Cintio per l’ASD Alcione, il sig. Marcello Montini ed il sig. Marco Luca Alessandro Tentardini, nonché l’avv. Antonio Villani per la Procura Federale.
Preliminarmente il Collegio provvede alla riunione degli appelli proposti nei confronti della medesima decisione.
Nel merito, a parere della Corte, le doglianze avanzate dalle parti private si rivelano fondate, conseguentemente i gravami meritano di venir accolti.
Il Giudicante non può mancare di rilevare che il Tribunale Federale, dopo una serie di rilievi concernenti la mancata acquisizione di prove a carico delle parti deferite, cambiando improvvisamente registro, conclude per la responsabilità di quest’ultime, motivando il proprio convincimento in maniera soltanto apparente, senza individuare ed indicare alcun nesso di causalità fra condotta e sanzione.
La dedotta carente situazione probatoria viene riscontrata anche da questa Corte, costretta a confermare che nella vicenda sottoposta alla sua cognizione resta esclusa convincente dimostrazione dell’intervenuta commissione di atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara per cui è processo, costituente il presupposto per la pronuncia di condanna.
In effetti, unico elemento probatorio acquisito al giudizio è costituito dal rapporto arbitrale che, come correttamente denunciano gli appellanti, isolatamente considerato non può costituire la prova dell’illecito: le circostanze di fatto refertate, invero, avrebbero necessitato, a fini di una pronuncia di condanna, di venir accertate e confermate tramite puntuali indagini della Procura Federale, assumendo di conseguenza la dignità di prova.
Nella fattispecie tale indispensabile indagine è del tutto mancata: al di là di non rilevanti acquisizioni, la Corte è costretta a condividere quanto affermano i primi giudici secondo i quali: “gli inquirenti non procedevano ad ulteriori approfondimenti atti ad individuare le responsabilità circa i fatti gravi segnalati dall’arbitro della gara nel proprio rapporto arbitrale”.
Nel dettaglio, l’attività inquirente svolta, avendo omesso di sentire i protagonisti della vicenda ed in particolare lo stesso arbitro ed i calciatori, ha mancato di individuare, necessariamente indicandoli nominativamente, gli autori dell’illecito: non è pertanto consentito affermare che lo stesso possa essersi consumato senza conoscere nemmeno uno
dei protagonisti che lo avrebbero posto in essere.
Conclusivamente l’incompleta indagine svolta non raggiunge alcun accertamento determinando l’accoglimento dell’appello.
La statuizione di condanna resa in prime cure discende dalla circostanza che, secondo il Tribunale Federale, le persone fisiche deferite non avrebbero “tenuto un comportamento improntato ai principi di correttezza e probità”, adottando “una gestione non cristallina delle due Società”: tali assunti restano peraltro mere ed apodittiche affermazioni prive come sono di adeguata individuazione delle concrete condotte negativamente valutate.
L’accoglimento degli appelli appare giustificato anche dalla esagerata misura della sanzione che, formalmente correlata al comma 1 dell’art. 1-bis C.G.S., in realtà sembra piuttosto armonizzata con le norme per le quali i vari soggetti erano stati deferiti.
In conclusione la decisione qui impugnata appare meritevole di pronta riforma.
Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 6 e 7 come sopra proposti dalle società GS Carducci di Milano (MI) e ASD Alcione di Milano (MI) li accoglie e annulla le sanzioni inflitte.
Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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