F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0004/CFA del 25 settembre 2019 – (U.S. SAN SALVO ASD) n. 31/2019 – 2020 Registro Reclami N. 31/2019 REGISTRO RECLAMI. N.0004/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 31/2019 REGISTRO RECLAMI.

N.0004/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

III SEZIONE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 31 del 2019, proposto dai Signori CASTALDO Antonio, D’AMICO Rudy, MEO Tullio Carmine, BENEDETTO Gino nonché dalla Società SAN SALVO rappresentati e difesidal dott. G. TAMBONE

contro

Procura Federale F.I.G.C. rappresentata dall’ Avv. Lorenzo GIUA

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Territoriale Reg. Abruzzo, n. 10 del 22.08.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti;

Udite le parti come specificato nel verbale;

Relatore nell'udienza del giorno 25.09.2019 l’Avv. Maurizio Greco; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Dopo la gara dell’11.12.2018 SAN SALVO- CASALBORDINO (Campionato promozione LND Abbruzzo), la Società CASALBORDINO segnalava, a mezzo mail in data 23.12.2018, ai competenti Organi Federali che avrebbe preso parte all’incontro, come risultava dalla relativa distinta di gara, il giocatore DEVIVO Antonio in possesso della tessera F.I.G.C. n. 6906900 per la società SAN SALVO, identificato a mezzo Carta d’Identità prodotta in allegato alla distinta stessa.

Il fatto sarebbe già stato portato all’attenzione dell’arbitro dell’incontro a mezzo riserva scritta.

 La società CASALBORDINO evidenziava la posizione di tesseramento irregolare del giocatore, in quanto la tessera F.I.G.C. n. 6906900 era relativa a DEVIVO (attaccato) Antonio nato a Putignano (BA)il 20.06.1999 rilasciata alla società SAN SALVO mentre la Carta d’Identità prodotta in uno alla distinta di gara apparteneva a DE VIVO (staccato) Antonio nato a Vasto (CH) il 20.03.1999.

La Procura Federale – esperita compiuta attività d’indagine, uditi gli interessati, primo fra tutti il calciatore DE VIVO (staccato) e gli altri dirigenti che avevano trattato il tesseramento del DE VIVO (staccato) stesso a favore della società SAN SALVO – deferiva avanti il Tribunale Federale Territoriale per l’Abruzzo i Signori CASTALDO Antonio, D’AMICO Rudy, DI CESARE Maurizio detto Izio, MEO Tullio Carmine, DE VIVO Antonio BENEDETTO Gino nonché la Società SAN SALVO ed il giocatore DE VIVO (staccato) Antonio per rispondere rispettivamente, così come riportato nell’epigrafe del deferimento stessodistinto per ciascuno, della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, e art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., in relazione anche all’art. 7, comma 1, dello statuto federale, art. 39, commi 1 e 5,art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., nonché la società SAN SALVO per rispondere della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta oggettiva.

In sostanza, secondo l’accusa, il calciatore DE VIVO avrebbe preso parte a 17 gare di campionato nelle file della società SAN SALVO pur essendo tesserato per la società VASTESE essendo stata richiesta e rilasciata una tessera federale per la società SAN SALVO basata su documentazione contenente dati erronei.

Dagli atti infatti risultava la circostanza che a nome del DE VIVO (staccato) Antonio (nato a VASTO il 20.03.1999 e residente in SAN SALVO via Pierluigi Nervi n. 73 così come risultante dalla sua Carta d’Identità) vi era altra tessera F.I.G.C. n. 5721057 rilasciata alla società VASTESE corrispondete ai dati anagrafici riportati sulla Carta d’Identità medesima.

Gli incolpati CASTALDO (personalmente e nella qualità di legale Rappresentate pt dell’US SAN SALVO), D’AMICO, MEO e BENEDETTO depositavano in data 02.08.2019 nota difensiva con allegati documenti.

Fissata la discussione ed all’esito della medesima, il Tribunale Federale Territoriale con  provvedimento  in  data   22.08.2019   infliggeva  a  CASTALDO  Antonio l’inibizione per mesi 9, al D’AMICO Rudy l’inibizione per anni 1, al MEO Tullio Carmine l’inibizione per mesi 6, al BENEDETTO Gino l’inibizione per mesi 1 edalla Società SAN SALVO punti 3 di penalizzazione nonché l’ammenda di euro 2.400,00. Inoltre al giocatore DE VIVO Antonio veniva inflitta la squalifica per mesi 6 ed al Sig. DI CESARE Maurizio detto Izio (non tesserato ma svolgente le funzioni di segretario collaboratore della società SAN SALVO) l’inibizione per mesi 9. Proponevano impugnazione la Società ed i tesserati CASTALDO, D’AMICO, MEO e BENEDETTO chiedendo “…una ridefinizione del quadro sanzionatorio…” in quanto “…il provvedimento impugnato […] mostra elementi […] che meritano approfondito esame da parte di Codesta Spett.le Corte…”.

Non proponevano impugnazione il calciatore DE VIVO ed il sig. DI CESARE.

L’articolata impugnazione si sviluppa in questioni preliminari – con cui viene chiesto un esame più approfondito sulla posizione federale del calciatore anche a mezzo di ulteriori accertamenti istruttori sia documentali che testimoniali – e di merito sull’apprezzamento della situazione anche alla luce della documentazione prodotta con l’impugnazione attestante il curriculum sportivo del DE VIVO.

Le parti reclamanti pongono in rilievo che ben potrebbero esservi due calciatori seppur entrambi residenti in SAN SALVO alla via PIERLUIGI NERVI n. 73, con un contesto pertanto diverso da quello prospettato dall’accusa e fatto proprio dal Tribunale.

Nell’impugnazione si stigmatizzava la circostanza che vi era un quadro documentale e probatorio, così come prospettato anche in sede di udienza di primo grado, diverso rispetto a quello assunto a base del provvedimento di deferimento della Procura; dovendosi altresì tenere conto che i ricorrenti erano stati indotti in errore dal comportamento del calciatore, comportamento che aveva sicuramente contribuito anzi determinatoil fatto, sottoscrivendo la richiesta di tesseramento sottopostagli dalla società SAN SALVO che conteneva appunto tutti i dati personali (seppur erronei) calciatore che, al riguardo, non ebbe ad obiettare alcunché.

L’integrazione documentale offerta dalla Società sviluppatasi attraverso la ricostruzione dei dati storici di tesseramento reperiti presso gli Uffici Federali non era stata, secondo quanto contenuto nell’impugnazione, adeguatamente vagliata e valutata dal Tribunale ed essa dimostrerebbe comunque che la società SAN SALVO sarebbe incorsa in un errore di fatto scusabile, errore aggravato  appunto dalla circostanza che il calciatore non aveva obiettato alcunché quando gli venne sottoposta per la firma la richiesta di tesseramento.

Pertanto in conclusione nell’impugnazione si pone in rilievo che la responsabilità andava sfumata fin quasi all’esonero e così si chiedeva l’assoluzione ovvero la rimodulazione nel minimo edittale.

La Procura Federale ha chiesto il rigetto.

Alla seduta del 25.09.2019 l’impugnazione è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’impugnazione è infondata e deve essere respinta.

Parti reclamanti impugnano la decisione del Tribunale Federale Territoriale chiedendo l’annullamento e comunque la riduzione della sanzione loro inflitta, sulla scorta di una serie di argomentazioni che non trovano fondamento.

In primo luogo non appare necessario alcun supplemento istruttorio, invocato nella impugnazione, in quanto il presente procedimento muove da assunti che si connotano per la loro documentalità, così come ampiamente acquisita nel corso delle indagini della Procura Federale ed offerta in allegato all’impugnazione stessa.

Si tratta di vagliare unicamente la posizione di un giocatore che ha preso parte a numerosi incontri per la società SAN SALVO– per cui risultava tesserato con matricola n. 6906900–con un documento di identità i cui dati anagrafici non corrispondevano a quelli riportati sulla tessera; quando nel contempo risultava ritualmente tesserato per altra società (VASTESE) con matricola n. 5721057 i cui dati anagrafici risultavano corrispondenti a quelli del documento di identità.

La necessità di ulteriori indagini appare assolutamente irrilevante e superflua in quanto non esistono due DE VIVO Antonio residenti in VASTO alla via PIERLUIGI NERVI n. 73 così come si ricava pacificamente dalla certificazione del Comune di SAN SALVO in data 02.08.2019 offerta dalla stessa reclamante, certificazione da cui risulta che il soggetto nato a Putignano (BA) per il quale è stata rilasciata la tessera n. 6906900…risulta del tutto sconosciuto…”.

Quindi il tesseramento effettuato dalla società SAN SALVO per il calciatore DEVIVO nato a Putignano il 20.06.1999, residente in SAN SALVO alla via PIERLUIGI NERVI n. 73, in base alla quale è stata rilasciata, come detto, la tessera n. 6906900, è erroneo e le conseguenze di detta erroneità non possono che ricadere in capo ai soggetti (ed alle Società) che hanno determinato detto errore.

Non può costituire a questo proposito scusante alcuna in capo ai soggetti ricoprenti cariche societariela circostanza che nei database della F.I.G.C. esistesse un calciatore corrispondente per molti dei tratti distintivi (cognome e nome, residenza e classe di età, ecc.) a quello “reale”.

E’ infatti preciso e doveroso onere (anzi obbligo) per la società che  chiede il tesseramento (e si avvale di detta tessera poi) il semplice controllo dei dati risultanti dal documento personale del calciatore (nello specifico, carta d’identità) con eventuali dati preesistenti nei database federali.

Che detto controllo sia di facile e pronta realizzazione, appare circostanza pacifica se solo si prendono le mosse dall’incipit del presente procedimento costituito dalla segnalazione della società CASALBORDINO che ha effettuato un mero incrocio dei dati tra tessera federale n. 6906900 e carta d’identità, entrambe prodotte in allegato alla distinta di gara dalla società SAN SALVO.

Non vale in questo senso ad esimente per la società ed i suoi rappresentanti la circostanza che il calciatore abbia sottoscritto i documenti di tesseramento senza riscontrare i dati erronei.

Ed infatti, fermo quanto in precedenza osservato sull’obbligo della società – dei suoi rappresentanti, in primis il Presidente che, proprio per la funzione apicale rivestita, aveva comunque l’obbligo di una più penetrante azione di controllo sull’operato di coloro i quali svolgevano attività finalizzate al tesseramento,nonché di tutti coloro i quali hanno sottoscritto le distinte di gara ben potendo così accorgersi della discrepanza tra il documento di identità e la tessera – il calciatore è stato appunto sanzionato proprio per detta sua condotta che costituisce causa autonoma ed indipendente rispetto alla condotta della società medesima e dei soggetti rivestenti cariche sociali.

In questo senso, il comportamento del calciatore – che nemmeno ha impugnato la decisione di primo gradoe che è stato appunto sanzionato per non aver verificato, quando ha sottoscritto la  richiesta  di tesseramento,  la correttezza dei  suoi dati personali riportati negli atti – non assorbe ed elide il diverso profilo di responsabilità della società.

La responsabilità della società – e dei soggetti deferiti e sanzionati – è documentalmente ed oggettivamente basato sulla compilazione di dati erronei.

Detti dati ben potevano essere facilmente controllati antecedentemente alla richiesta di tesseramento, per le ragioni in precedenza esposte.

In conclusione le due diverse condotte costituiscono causa autonoma incidente sulla irregolarità del tesseramento stesso – e dalle connesse utilizzazioni nelle competizioni

  • e sono state pertanto entrambe ritualmente sanzionate dal Giudice di primo grado. In questo contesto è del tutto infondata ed irrilevante la tesi delle parti reclamanti che si dolgono del passaggio motivazionale del Giudice di primo grado quando richiama la memoria difensiva e le risultanze di quanto dichiarato in sede di audizioni della Procura, poiché questo elemento non è in grado di scalfire il dato oggettivo della erroneità sussistente nella procedura di tesseramento.
  • In punto misura delle sanzioni modulate dal Tribunale, secondo il grado di responsabilità ascrivibile a ciascuno dei reclamanti in virtù della posizione assunta all’interno della società, ritiene questa Corte che il Giudice di prime cure abbia fatto buon governo della discrezionalità ad esso devoluta dall’ordinamento di settore, applicando sanzioni che, anche a voler tener conto della situazione apparentemente confusa che potrebbe, del tutto astrattamente, aver creato erronee rappresentazioni in capo alla società reclamante e delle circostanze in cui è maturato l’addebito, si rivelano, rispetto alla giurisprudenza formatasi in subiecta materia, oggettivamente contenute e, comunque, del tutto proporzionate al tipo ed alla gravità delle contestazioni compendiate nell’atto di deferimento e, dunque, al loro complessivo disvalore.
  • Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 3260/1995; idem, Sez. V, 7663/2012).
  • Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dalla Corte non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.

P.Q.M.

La Corte federale d’appello (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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