F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 079 CFA del 26 Giugno 2020 (ASD FC Meridien Larciano/Nicholas Castiglione) N. 130CFA/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 079/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 130CFA/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 079/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
Composta dai Sigg.ri: Carlo Sica – Presidente
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
Marco Stiglano Messuti – Componente Ivo Correale – Componente - Relatore Ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero di registro 130CFA del 2019-2020, proposto da ASD FC MERIDIEN LARCIANO, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Brancoli, con studio e domicilio eletto in Montecatini Terme (PT), viale Foscolo, 67;
contro
Nicholas Castiglione e per esso i sig.ri Marco Castiglione e Rosita Ferrara quali esercenti la potestà genitoriale, rappresentati e difesi dall’avv. Priscilla Palombi, con studio e domicilio eletto in Roma, via Germanico, 203;
per la riforma
della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione tesseramenti n. 44/TFN-ST 2019/2020 del 9.03.2020, che ha dichiarato nullo il tesseramento pluriennale del calciatore minore Nicholas Castiglione.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione di Nicholas Castiglione e dei genitori Marco Castiglione e Rosita Ferrara, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 18 giugno 2020, tenutasi in videoconferenza, il dott. Ivo Correale e uditi, sempre in videoconferenza come da verbale, per la reclamante, l’avv. Massimo Brancoli e, per i reclamati, l’Avv. Priscilla Palombi;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue. RITENUTO IN FATTO
- Esaminati gli atti presso il Comitato Regionale Toscano il 30 del mese di gennaio 2020, i genitori del calciatore minore Nicholas Castiglione, tesserato per la stagione 2019-2020 presso la ASD FC Meridien Larciano (“Meridien Larciano”) e che aveva chiesto lo svincolo da suddetta società, rilevavano che risultava la sottoscrizione da parte loro e del figlio, in data 23 dicembre 2019, di un modulo di tesseramento pluriennale, con modifica di “status” a “dilettante” del calciatore. Essi, però, ne disconoscevano l’autenticità.
- Era quindi proposto dagli interessati ricorso per apocrifia delle firme in questione, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva (“CDS”), al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, il quale, con la decisione in epigrafe, lo accoglieva, dichiarando la nullità di tale tesseramento pluriennale.
- In sintesi, il Tribunale – previamente attestando che la società era stata regolarmente avvisata con plico raccomandato del 6 febbraio 2020 pervenuto il successivo 11 febbraio – rilevava “ictu oculi”, dalle scritture di comparazione depositate, la falsità della firma sul modulo di aggiornamento del tesseramento in questione e accoglieva il ricorso.
- Con rituale reclamo a questa Corte, la Meridien Larciano contestava la decisione, presentando, in sintesi, cinque motivi di doglianza.
Con il primo, la reclamante sosteneva la regolare sottoscrizione del modulo di iscrizione e la autenticità delle firme ad esso apposte, come da scritture di comparazione che produceva.
Con il secondo, sosteneva che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non era ammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 49 CGS, privo della relativa sottoscrizione e della necessaria motivazione.
Con il terzo, contestava che il ricorso non era stato trasmesso con le modalità di cui all’art. 53 CGS (per posta certificata) e che la fissazione dell’udienza pure non le era stata comunicata da parte del Tribunale Federale, ai sensi degli artt. 87 e 89, comma 5, CGS.
Con il quarto, la reclamante evidenziava l’inammissibilità del ricorso di primo grado per tardiva presentazione oltre i trenta giorni decorrenti dalla conoscenza del tesseramento, che era riconducibile quantomeno all’ottobre 2019, avendo svolto il calciatore varie partite nella stagione in corso con la suddetta società.
Parte reclamante concludeva la sua esposizione con il quinto motivo, rilevando che i genitori erano stati a conoscenza del tesseramento con la società sin dal momento dell’effettuazione della visita medica agonistica, dando luogo così a un atteggiamento confermativo dello stesso e contraddittorio con la richiesta di svincolo.
- Si costituivano in giudizio il minore e i suoi genitori, illustrando in una memoria le tesi orientate a rilevare l’infondatezza del reclamo. In più, i reclamati eccepivano l’inammissibilità/irricevibilità del medesimo, in quanto proposto tardivamente, in violazione del termine perentorio di cui all’art. 89, comma 3, CGS, e comunque da parte non costituitasi in primo grado.
- Il reclamo era chiamato in trattazione all’udienza del 18 giugno 2020. Tenutasi questa con la modalità della “videoconferenza” come da verbale, uditi entrambi i difensori, la causa era trattenuta in decisione e, in pari data, era pubblicato il dispositivo della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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- Il Collegio, preliminarmente, ritiene di prescindere dalle eccezioni di parte reclamata, in considerazione dell’infondatezza del gravame nei sensi che si vanno a illustrare.
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- Seguendo l’ordine dei motivi proposti dalla reclamante, il Collegio, in relazione al primo, ritiene che, per quanto riguarda la sottoscrizione contestata, dalla documentazione “comparativa” depositata in questa sede nonché da quella di cui al giudizio di primo grado, la relativa statuizione del Tribunale Federale deve essere confermata, nel senso della non corrispondenza “ictu oculi” delle firme. Ciò in principal modo per quanto riguarda le firme dei genitori del calciatore, palesemente diverse nel modulo di richiesta dell’aggiornamento della posizione di tesseramento – da annuale a pluriennale – rispetto a quelle dei documenti di identità e a quelle di cui al ricorso di primo grado, ma anche per quel che riguarda il calciatore stesso, secondo quanto depositato agli atti del presente reclamo (docc. nn. 5 e 6) e in primo grado.
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- Per quanto riguarda il secondo motivo, dalla documentazione completa versata in atti risulta che la sottoscrizione del ricorso di primo grado, inviato alla reclamante, era contenuto nella seconda pagina del medesimo, rispettando in tal modo quanto previsto dall’art. 49 CGS.
III.1 Per quanto riguarda la ritenuta carenza di indicazione dei motivi, dalla lettura dell’atto introduttivo, sia pure se redatto in misura alquanto contenuta, si evince che la parte ricorrente aveva esplicitamente affermato che erano false le firme dell’atleta e dei genitori e che la richiesta di passaggio di “status”, da “SGS” a “Dilettante”, era stata effettuata a loro insaputa, così chiarendo il contenuto della doglianza, che infatti il Tribunale Federale ha pienamente colto.
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- Per quanto riguarda il terzo motivo di reclamo e la lamentata mancata osservazione delle formalità di comunicazione di cui all’art. 53 CGS, il Collegio osserva che l’art. 142, comma 3, dello stesso CGS dispone che per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2020 (termine poi rinviato ulteriormente al 1 luglio 2021).
Agli atti risulta che il Tribunale abbia verificato che il ricorso era stato inviato con plico raccomandato, ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS, nonché che il Tribunale Federale, con nota del 17 febbraio 2020, aveva comunque notiziato anche la Meridien Larciano della presentazione del ricorso. A ciò deve aggiungersi che l’art. 89, comma 3, CGS prevede che
“La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro sette giorni dalla ricezione del ricorso o dell’avviso di fissazione della udienza per i procedimenti di cui al comma 1, lettere
b) e c), trasmettendone copia anche al ricorrente con le modalità di cui all’art. 53”.
Nel caso di specie si è al cospetto della diversa fattispecie di cui alla lett. a) del suddetto comma 1 (“ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo”), per cui la disposizione del comma 3 relativo alla comunicazione alle “controparti” non è invocabile.
Inoltre, non risulta provato dalla reclamante se abbia avuto malfunzionamenti dell’apparecchiatura “fax” o della linea telefonica collegata, tali da aver impedito per ragioni a lei non imputabile la ricezione di comunicazioni al numero che aveva l’obbligo di segnalare.
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- In relazione al quarto motivo e quinto motivo di reclamo, il Collegio rileva che non risulta alcuna violazione del termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso. Valga osservare in merito che non è mai stato in contestazione l’originario tesseramento per la stagione 2019- 20, per cui irrilevanti sono le osservazioni (e la relativa documentazione depositata) della reclamante in ordine alla disputa di partite da parte del calciatore Nicholas Castiglione con la Meridien Marciano nell’ottobre 2019, da cui sarebbe dovuto decorrere il termine suddetto.
In realtà, quel che rileva - e che è stato al centro del contendere - era la suddetta modifica di “status” del 23 dicembre 2019, effettuata con firme disconosciute dai ricorrenti appena accertatesi dell’esistenza del relativo modulo in data 30 gennaio 2020. In tal senso, pertanto, il ricorso di primo grado era pienamente tempestivo perché trasmesso nei primi giorni di febbraio 2020.
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- Alla luce di tutto quanto illustrato, quindi, rilevando la infondatezza di quanto lamentato dalla Meridien Larciano, il Collegio respinge il reclamo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società ASD FC MERIDIEN LARCIANO, lo respinge.
Condanna la società reclamante al pagamento delle spese in favore dei Sigg.ri Marco Castiglione e Rosita Ferrara, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Nicholas Castiglione, liquidandole nella misura di euro 1.000,00.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ivo Correale Carlo Sica
Depositato il 26 giugno 2020 IL SEGRETARIO
Fabio Pesce