F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 098 CFA del 31 luglio 2020 (Avv. Carlo Iannace/Procura Federale) N. 149/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 098/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 149/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 098/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 


 

 

 

 

composta dai Sigg.ri:


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE


 

Mario Luigi Torsello                            Presidente

G. Paolo Cirillo                                    Componente

Mauro Mazzoni                                   Componente

Carlo Sica                                            Componente

Marco Stigliano Messuti                       Componente (relatore)

Giuseppe Catalano                              Componente Aggiunto

Bruno Di Pietro                                  Componente Aggiunto ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

 

sul reclamo n. 149 CFA/2019-2020, proposto dal Sig. Luigi Izzo rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Iannace


 

 

la Procura Federale


contro


 

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - n. 146/TFN-SD 2019/2020.

visto il reclamo con i relativi allegati depositato in data 2 luglio 2020; visti tutti gli atti della causa;

visti i provvedimenti di sospensione dei termini adottati dal Presidente Federale di cui ai C.U. n. 178/A del 9 marzo 2020; n. 183/A del 2 aprile 2020; n. 185/A del 14 aprile 2020 e n. 192/A del 4 maggio 2020;

relatore nell’udienza del giorno 24 luglio 2020 - tenutasi in videoconferenza, ai sensi del decreto del 18 maggio 2020 del Presidente della CFA - l’avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti;

uditi per la Procura Federale l’Avv. Luca Scarpa e per il reclamante l’Avv. Carlo Iannace;

 

U.S. Avellino Calcio 1912 srl non costituito in giudizio. RITENUTO IN FATTO

La Procura Federale deferiva dinanzi al TFN – sezione disciplinare - il Sig. Izzo Luigi, socio della IDC S.r.l., controllante al 100% la società U.S. Avellino 1912 S.r.l. all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver prodotto alla F.I.G.C., anche per il tramite di terzi, a mezzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata idc_srl@pec.it, riconducibile alla società IDC

S.r.l. (controllante la società U.S. Avellino 1912 S.r.l.), una attestazione su carta intestata della Banca Widiba,  dallo stesso  Izzo acquisita, ed  avente ad  oggetto ”requisiti  di  solidità finanziaria ai sensi del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico, ai sensi del C.U. della F.I.G.C. del 07/11/2019 n. 112/A”, richiesta dalla Commissione Acquisizione societarie F.I.G.C., risultata non veridica, per come accertato dalla banca emittente Banca Widiba, previe apposite verifiche.

Unitamente, veniva deferita anche la società U.S. Avellino 1912 srl per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 2, comma 2, del

C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Izzo Luigi, socio della IDC S.r.l., controllante al 100% la società U.S. Avellino 1912 S.r.l., all’epoca dei fatti.

L’indagine della Procura federale trovava origine nella segnalazione del Presidente della Commissione Acquisizioni Societarie della FIGC che denunziava i fatti sopra indicati posti in essere dalla società IDC Srl, controllante la società Avellino, a seguito di espressa richiesta formulata dalla commissione, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, del Regolamento sulle acquisizioni societarie in ambito professionistico adottato giusta Com. Uff. 112/a del 7 novembre 2019.

Il TFN, accoglieva il deferimento con la seguente motivazione: “Le contestazioni originano da un dato incontestabile ed inconfutabile, vale a dire la circostanza che la commissione acquisizioni societarie della FIGC ha ricevuto da parte della IDC Srl, società proprietaria e controllante l’US Avellino Srl, un documento astrattamente inidoneo ad assolvere gli oneri di comunicazione, con il quale è stata indicata la sussistenza dei requisiti di solidità finanziaria e creditizia rilasciata da un soggetto che è risultato successivamente non titolato a rilasciare tali attestazioni.

Orbene l’allegato 1 e l’allegato 2 della articolata denuncia, che ha dato l’avvio al procedimento in questione, danno piena contezza della circostanza che il sig. Iannuzzi ha agito (senza averne i poteri) in nome e per conto della banca Widiba (riportando anche il codice fiscale e la partita IVA della stessa). Va evidenziato che la firma in calce sia al documento del 23 dicembre 2019, sia a quello del 22 gennaio 2020, riporta chiaramente il timbro della Banca Widiba Spa.

Pertanto se, secondo la ricostruzione formulata dalla difesa di Izzo, tale documento altro non era se non una mera bozza, appare evidente che tale circostanza fosse ben nota allo stesso e, con ragionevole grado di certezza, agli altri componenti della società IDC Srl, soprattutto perché, se si esamina il documento datato 23 dicembre 2019, nessun elemento lascia supporre che lo stesso avesse natura provvisoria e potesse essere interpretato quale mero schema, tanto più che detto documento era stato predisposto da un soggetto che non aveva i poteri e i requisiti per farlo.

Del tutto irrilevante s’appalesa la circostanza che il contratto di cessione di quote societarie avesse previsto il trasferimento della proprietà solo al pagamento dell’ultima rata, come anche non persuasiva s’appalesa la tesi della negotiurum gestio.

Dirimente risulta la circostanza che il possesso delle quote è transitato immediatamente nella sfera giuridica della società IDC Srl. Il, contratto, dunque, ha prodotto effetti reali prodromici che disvelano la volontà delle parti di attribuire alla IDC srl il pieno e immediato controllo della società nonché quello di far apparire, dinanzi ai terzi, quel soggetto come l’effettivo titolare della compagine, quanto meno l’effettivo titolare degli atti di gestione. E infatti, detti soggetti hanno provveduto, tra l’altro, al pagamento degli stipendi nonché dei debiti societari.

Ma, pur a voler aderire alla tesi della ricorrente, la circostanza di aver riscontrato la richiesta federale piuttosto che declinarla in ragione della presunta non doverosità della stessa, ha indubbiamente indotto gli organi federali a ritenere che la società fosse tenuta a rispondere ai requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Regolamento, ferma restando, comunque l’ineludibile circostanza che, sotto il profilo endofederale, sia stato presentato, a garanzia della solidità finanziaria dei controllanti il sodalizio irpino, un documento non valido.

Non sembra sussistere alcun dubbio che tale documento sia stato regolarmente inviato alla commissione federale, pur nella consapevolezza manifestata nelle memorie difensive che lo stesso non fosse idoneo, anche mediante un coinvolgimento, non contestato dalla difesa del sodalizio societario irpino, del ragioniere dell’US Avellino Srl.

Del tutto indimostrata, poi, è la tesi secondo la quale l’invio sarebbe stato il frutto di un errore degli organi amministrativi della società. In ogni caso, eventuali problemi organizzativi interni della società scontano un principio generale di autoresponsabilità e giammai possono recidere il nesso eziologico tra la condotta degli agenti e la società per conto della quale costoro hanno agito.

Deve affermarsi, pertanto, la responsabilità dell’odierno deferito per l’illecito contestato. Non v’è dubbio che, a prescindere dalle cariche rivestite all’interno della società calcistica, nella sua qualità di socio e proprietario della IDC Srl che ha materialmente operato per acquisire il documento incriminato, il deferito abbia svolto un’attività rilevante per l’ordinamento federale nel momento in cui tale documento è entrato nella sfera di disponibilità della Commissione acquisizioni societarie della FIGC.

Al riconoscimento della responsabilità come sopra acclarata, consegue quella oggettiva della Società deferita atteso che, nel caso di specie, l’attività è stata posta nel soddisfacimento di un interesse specifico della società sportiva siccome rivolto ad ottemperare a specifiche disposizioni regolamentari poste anche a carico della società.

Deve, pertanto, escludersi che il deferito abbia agito per fini esclusivamente personali e privatistici, come sostenuto in tesi dalla difesa.

Va soggiunto che il sig. Izzo ha più volte sottolineato (sia nel corso dell’audizione tenuta nel corso delle indagini, che nelle memorie difensive) che l’equivoco è stato agevolato anche dalla condotta del ragioniere dell’Avellino Calcio Srl, affermazione non smentita dalla difesa

della società, ragion per cui, l’illecito posto in essere sembra aver trovato anche il contributo causale attivo di soggetti facenti parte dell’organico della società stessa.

Il riferimento al novellato art. 7 del CGS – FIGC, formulato dalla difesa del sodalizio societario, s’appalesa infondato giacché il cennato disposto normativo prevede che il giudice debba valutare l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione gestione e controllo di cui all’art. 7 comma 5 dello Statuto al fine di escludere o attenuare la responsabilità oggettiva della società.

Nel caso di specie, tali elementi non sono stati allegati dalla difesa della società, sicché il Collegio non è stato messo nelle condizioni di valutare l’esistenza di eventuali attività poste in essere dalla Società, nel caso concreto, volte a dissociarsi dall’operato dell’Izzo.

Sotto il profilo sanzionatorio, poi, il Collegio condivide le proposte formulate dalla Procura Federale anche in ordine alle modalità di determinazione della sanzione da applicare al sodalizio societario”.

Avverso la predetta decisione, in data 2/7/2020 proponeva reclamo il solo sig. Luigi Izzo articolando 5 motivi di censura e deducendo in sintesi quanto segue.

  1. Infondatezza dell’illecito. Inesistenza della contestazione.

 

 

Il sig. Izzo avrebbe predisposto una “bozza” di lettera di patronage attraverso il proprio advisor finanziario (sig. Iannuzzi), al fine di verificarne la correttezza rispetto a quella che avrebbe dovuto far predisporre alla propria banca. A supporto di tale tesi richiama due documenti che riprovano la “provvisorietà” della lettera.

 

  1. Infondatezza dell’illecito. Acquisto con riserva di proprietà.

 

 

L’acquisizione delle quote dell’US Avellino 1912 srl è stata realizzata attraverso un contratto di compravendita con riserva di proprietà e quindi i requisiti di solidità finanziaria potevano essere richiesti ai soci della controllante dell’US Avellino calcio 1912 solo dopo l’effettivo passaggio della titolarità (pagamento dell’ultima rata del prezzo di acquisto).

 

  1. Inidoneità del fatto contestato a produrre effetti pregiudizievoli – Falso innocuo. Il fatto contestato non potrebbe essere considerato offensivo e quindi non punibile.
  2. L’onere della prova della Procura Federale.

La Procura cui incombeva un preciso onere, non ha mai dimostrato l’invio del documento da parte del sig. Izzo alla IDC srl né agli organi federali.

  1. La falsità ideologica.

Il documento incriminato non sarebbe un falso, ma veritiero in quanto predisposto dal suo sottoscrittore, sig. Iannuzzi, che non ha mai agito in nome e per conto della Widiba. L’attestazione avrebbe potuto essere considerata non idonea o non conforme, ma giammai un falso o non veridica.

Con dispositivo n. 103/CFA pubblicato in data 24 luglio 2020, il reclamo veniva respinto. CONSIDERATO IN DIRITTO

Con i motivi di reclamo vengono sostanzialmente reiterate le censure prospettate dinanzi al giudice di I° istanza che le ha analiticamente respinte, con condivisibile motivazione. Preliminarmente, come già chiarito dal giudice di prime cure, un dato oggettivo merita di essere richiamato: la circostanza che la commissione acquisizioni societarie della FIGC ha ricevuto da parte della IDC Srl, società proprietaria e controllante l’US Avellino Srl, un documento astrattamente inidoneo ad assolvere gli oneri di comunicazione, con il quale è stata indicata la sussistenza dei requisiti di solidità finanziaria e creditizia rilasciata da un soggetto che è risultato successivamente non titolato a rilasciare tali attestazioni.

  1. Quanto alla prima censura ed alla natura di “bozza” della lettera di patronage, va osservato, in particolare, che il documento del 23/12/2019 per la sua completezza, per il puntuale richiamo all’atto notarile di trasferimento delle quote dalla Sidigas alla IDC srl, per l’utilizzo della carta intestata della banca ed il timbro della stessa in calce, porta ragionevolmente ad escludere che avesse natura provvisoria e che andasse interpretato solo quale schema ad uso interno.

A riprova di ciò va evidenziato che solamente quando la Commissione Acquisizioni Societarie della FIGC ha avviato le indagini e le richieste di chiarimenti, la IDC srl ed Izzo Luigi hanno “disconosciuto” il documento invocandone la natura di bozza ad uso interno.

  1. Quanto alla seconda censura, si osserva quanto segue.

 

 

Non è in contestazione che l’atto del 6 dicembre 2019 per Notar Milotti sia qualificato quale cessione di quote dell’intero capitale sociale dell’Avellino Calcio con patto di riservato

dominio (art. 1). Recita infatti il successivo art. 3: “Con riferimento ai residui pagamenti da effettuarsi in data successiva a quella odierna, e precisamente (omissis) le parti pattuiscono che a garanzia dei cedenti la presente cessione di quote avvenga secondo il principio della riserva di proprietà. Il presente contratto non ha quindi effetto reale immediato ma differito al momento in cui la cessionaria avrà pagato interamente ciascuno ai cedenti i residui prezzi”.

Ma sebbene l’effetto reale fosse traslato al pagamento dell’ultima rata, nella vendita con riserva di proprietà ex art. 1523 e seguenti del codice civile, il possesso ed il godimento del bene (rectius delle quote societarie) è passato alla IDC srl sin dal momento della sottoscrizione dell’atto di cessione.

Ha chiarito in tal senso il Consiglio di Stato (sezione IV, 3 maggio 2016, n. 1741), che nel caso di acquisto con patto di riservato dominio, sebbene l'effetto traslativo della proprietà, ai sensi dell'art. 1523 c. c. opera ex nunc, al momento del pagamento dell'ultima rata a beneficio del venditore, deve distinguersi la situazione giuridica che insorge con la stipula del negozio di vendita e che comporta la immissione dell'acquirente nel possesso del bene (assimilata all'esercizio di un diritto reale di godimento), dalla situazione giuridica che si determina con il pagamento dell'ultima rata che rende l'acquirente pieno proprietario del bene acquistato.

Peraltro, l’atto di cessione all’art. 5 prevede espressamente che “l'esercizio dei diritti sociali tutti spettano al cessionario. Gli eventuali utili di gestione spettano al cessionario”.

In tal senso depone anche la e-mail del 18/12/2019 (agli atti del procedimento) del commercialista dott. De Vita, indirizzata anche ad Izzo Luigi con la quale viene esplicitato che: “nell’art. 5 del citato atto di cessione, i diritti sociali, in particolare i diritti di voto, spettino esclusivamente alla IDC, derogando alla fisiologica disciplina codicistica prevista per questa tipologia di trasferimenti”.

In altri termini sin dalla stipula dell’atto di cessione la IDC ed i suoi soci, tra cui Izzo Luigi, hanno esercitato il pieno ed immediato controllo della società, nonché quello di far apparire davanti a terzi che l’IDC fosse l’effettivo titolare dell’Avellino Calcio o quanto meno l’effettivo titolare degli atti di gestione (per es. pagamento stipendi e debiti societari).In tal senso depone anche la dichiarazione resa dall’Izzo nel verbale di audizione resa dinanzi alla Procura Federale: “ADR: preciso che nei prossimi giorni sarà mia cura consegnare alla FIGC la documentazione attestante la solvibilità bancaria fornita da un primario istituto di credito”.

Anche tale dichiarazione disvela la volontà del sig. Izzo di gestire a pieno titolo la società calcistica.

  1. Quanto alla terza censura ed alla presunta inidoneità del fatto contestato a produrre effetti pregiudizievoli ovvero alla natura di falso innocuo si osserva quanto segue.

Il rilievo è privo di fondamento. Basta osservare che sia a livello europeo, che nazionale sono state adottate regole stringenti che impongono le società sportive ad avere bilanci sani (Fair play finanziario).

Le false comunicazioni, ex art. 31 CGS, quali quella oggetto del deferimento, sono sanzionate al precipuo scopo di contrastare il c.d. fenomeno del “doping amministrativo” che, attraverso la rappresentazione documentale di circostanze in tutto o in parte non veritiere, impedisce che vengano alla luce situazioni di deficit delle società che possano portare al loro collasso finanziario.

La trasmissione agli organi federali di una certificazione bancaria attestante i requisiti di solidità finanziaria, risultata non veridica, costituisce evidente violazione dei principi appena richiamati.

  1. Quanto all’onere della prova in capo alla Procura Federale Anche tale motivo di reclamo si appalesa del tutto infondato.

La Procura ha fornito la prova che la documentazione rivelatasi non veridica è stata spedita agli organi federali dall’indirizzo PEC della IDC srl.

  1. Quanto all’ultimo motivo di reclamo secondo cui il documento incriminato non sarebbe un falso, ma veritiero in quanto predisposto dal suo sottoscrittore, sig. Iannuzzi, che non ha mai agito in nome e per conto della Widiba e che pertanto l’attestazione avrebbe potuto essere considerata non idonea o non conforme, ma giammai un falso o non veridica, si osserva quanto segue.

Si richiama quanto esposto al punto 3, non senza rimarcare l’ineludibile circostanza oggettiva che sotto il profilo del rispetto delle regole federali, era stato presentato, a garanzia della solidità finanziaria dei controllanti il club irpino, un documento non valido.

 

Il reclamo, pertanto, deve essere respinto.

 

 

P.Q.M.

 

La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Sig. Izzo Luigi, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

 

 

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