F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 114 CFA del 10 agosto 2020 (Procura Federale Interregionale S.S.D. Città di Vigevano S.r.l.) N. 162/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 114/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 162/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 114/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente Silvia Coppari - Componente
I SEZIONE
Angelo De Zotti - Componente - relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 162/2019-2020, proposto dalla Procura Federale Interregionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria De Santis
contro
la Società S.S.D. Città di Vigevano S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale (Sezione CR Lombardia) pubblicata nel C.U. n. 4 del 16/07/2020);
Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 6 agosto 2020 il dott. Angelo De Zotti e udito l’avvocato De Santis per la Procura;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
A seguito di accertamenti istruttori, la Procura Federale Interregionale deferiva al Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna la società A.S.D. Progetto Aurora, per la violazione dell’art. 4, comma 2, nella formulazione ratione temporis vigente, e dell’art. 5, comma
2, C.G.S., per responsabilità oggettiva e il calciatore John Skanderaj che, all’atto di richiesta di tesseramento con la società Progetto Aurora, veniva autorizzato al tesseramento in data 20.12.2018, dichiarando di non essere mai stato tesserato in Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione Albanese. A seguito di tale comunicazione il tesseramento veniva revocato in data 16.1.2019.
Nelle conclusioni formulate all’esito del giudizio di primo grado il rappresentante della procura concludeva con la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni sportive: euro 300,00 di ammenda a carico della società; 6 mesi di squalifica per il calciatore.
Il Collegio, con la sentenza impugnata, deliberava di sanzionare il calciatore con 3 mesi di squalifica e riteneva di prosciogliere da ogni addebito la Società A.S.D. Progetto Aurora, rappresentando in motivazione che per una società operante in ambito dilettantistico è pressoché impossibile, e comunque assai arduo, verificare se un giocatore sia o meno tesserato presso federazioni estere, in coerenza con la giurisprudenza consolidata del medesimo Tribunale Federale Territoriale.
Avverso tale decisione, limitatamente alla parte in cui è deliberato il proscioglimento della società, proponeva reclamo la Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. ai sensi degli artt. 49, comma 3, lett. b) e 101 C.G.S.
1 Con un unico motivo di ricorso, la reclamante contesta l’erronea valutazione circa la mancata responsabilità oggettiva della società S.S.D. Città di Vigevano S.r.l. con consequenziale applicabilità del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 8 e 32, comma 4, C.G.S. Precisava in particolare che la ratio della responsabilità oggettiva è quella di obbligare le società affiliate alla Federazione di svolgere un costante e pregnante controllo circa i comportamenti posti in essere dai propri tesserati o di coloro che agiscono nel suo interesse al fine di garantire il rispetto della normativa federale. La natura oggettiva della responsabilità di cui all’art. 6, comma 2, esclude la necessità di verificare l’elemento psicologico della società e tantomeno l’elemento oggettivo, in quanto la società può essere condannata per il solo fatto di aver omesso di vigilare sull’operato di un proprio tesserato o di un soggetto operante nell’interesse della società. Nel caso di specie, deve pertanto ritenersi che la responsabilità della società derivi direttamente dal fatto del proprio tesserato e dalla omessa vigilanza sul comportamento di un soggetto che ha svolto attività nel suo interesse.
1.1 Come premesso in fatto, la richiesta di tesseramento del calciatore Leka Florence e la relativa falsa dichiarazione risalgono al 27/08/2019. Il tesseramento veniva autorizzato in data 21.10.2019 e revocato in data 26.11.2019, in seguito alla comunicazione della Federazione Albanese del 25.11.2019 dalla quale si evince che il calciatore è stato tesserato per società sportiva alla stessa
regolarmente affiliata, in contrasto con la sua dichiarazione di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazione estera. Sotto un profilo temporale, pertanto, i fatti in esame si sono perfezionati in data successiva rispetto all’entrata in vigore del nuovo Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.
1.2 L’articolo 6, rubricato responsabilità delle società, del codice, al comma 2, prevede che le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2.
1.3 Orbene ritiene il Collegio, in questa sede, di riaffermare (cfr. 90/2019-2020 CFA Sez. 1^). i principi consolidati ai quali si è ispirata recentemente questa Corte su tale forma di responsabilità.
In particolare è stato considerato che:
- la responsabilità oggettiva è l’architrave della giustizia sportiva; tale responsabilità è posta alla base di numerose decisioni emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva e la sua caratteristica è rappresentata dal fatto che la società di calcio risponde, disciplinarmente, a prescindere dalla colpa o dal dolo (CFA n. 124/2015-2016);
- nell’ambito dell’ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti; l’ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie (CGF n.56/2011-2012; CFA n.78/2017-2018; CFA n. 33/2017- 2018);
- tale responsabilità opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto; nessuna delle forme di elemento soggettivo (dolo o colpa) necessarie per integrare le figure tipiche della responsabilità previste da altri rami dell’ordinamento di diritto comune è prevista in ambito sportivo; del resto, lo stesso ordinamento civilistico conosce fattispecie di affermazione di responsabilità
prescindendo dal dolo o dalla colpa, in considerazione del bene protetto o della natura intrinsecamente rischiosa dell’attività imprenditoriale esercitata (CGF n. 43/2011/2012);
- la responsabilità oggettiva trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell’attività sportiva; non trattandosi di culpa in vigilando è irrilevante che la società non abbia potuto impedire in alcun modo il fatto dannoso o che il relativo autore non abbia, in astratto, alcun collegamento con la squadra; la responsabilità non è esclusa anche nel caso in cui i comportamenti ritenuti illeciti siano stati commessi da un proprio tesserato in assenza di un coinvolgimento della stessa e per fatti riguardanti l’attività di altre società, anche laddove i medesimi comportamenti illeciti siano stati addirittura controproducenti per le sorti della società stessa; nella responsabilità oggettiva vale infatti anche il cd. principio di prevenzione, per cui l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica; tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (CFA nn. 68 e 69/2019-2020);
- la sussistenza di tale responsabilità non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati; e questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (CGF n.56/2011-2012).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, non può dubitarsi che debba essere dichiarata la responsabilità della società in relazione al fatto contestato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del CGS, a nulla rilevando la circostanza, di mero fatto, del non essersi il sodalizio sportivo avvalso della prestazione sportiva del calciatore, ciò potendo al più incidere in relazione alla graduazione della sanzione.
1.4 Nel caso di specie può invero comunque individuarsi un profilo di responsabilità colposa in capo alla società, consistente nel non avere operato il controllo sulla dichiarazione del calciatore, come invece, rileva la Procura, sarebbe stato ben possibile interpellando “preventivamente gli uffici della F.I.G.C, territoriali o nazionali, prima di richiedere il tesseramento del calciatore”.
1.5 In senso conforme questa CFA ha già avuto modo di pronunciarsi, proprio con i due precedenti citati in precedenza (CFA nn. 68 e 69/2019-2020), con i quali è stato rilevato (con riferimento a vicende sostanzialmente corrispondenti a quella ora in discussione), che “l’onere di verifica richiesto alla società” non fosse “inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore”.
In ciò risiede dunque, e in ogni caso, la responsabilità colposa della società, che ha dato corso alla richiesta di tesseramento del calciatore senza avere previamente verificato che la situazione dell’atleta fosse effettivamente quella dichiarata ai sensi dell’articolo 40, comma 6, delle NOIF.
- In punto di congruità della sanzione deve osservarsi che avuto riguardo alla condotta del calciatore connotata dalla sua scarsa comprensione della lingua italiana nonché al comportamento, ancorché omissivo, di buona fede della società e, infine, in relazione alla limitata rilevanza del fatto, si ritiene congrua l’applicazione della sanzione di euro 250,00.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e infligge alla società S.S.D. Città di Vigevano S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 250,00.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori tramite PEC.
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