F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2016/2017 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 91/CFA del 19 Gennaio 2017 motivi con riferimento al C.U. N. 077/CFA DEL 5 Dicembre 2016 RICORSO ACF FIORENTINA S.P.A.AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO CON IL CALCIATORE CHOE SONG HYOC, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/TFN del 12.10.2016)

RICORSO ACF FIORENTINA S.P.A.AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO CON IL CALCIATORE CHOE SONG HYOC, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/TFN del 12.10.2016)

La A.C.F. Fiorentina S.p.A. ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, nella riunione del 3.10.2016 (Com. Uff. n. 8/TFN), in merito alla validità del contratto stipulato tra la medesima società ed il calciatore Choe Song Hyok.

Il suddetto T.F.N. era stato chiamato a giudicare, sulla validità del contratto in oggetto, dalla LNPA, che, con richiesta del 3.8.2016, aveva adito tale organo giudicante “al fine di decretare o meno la validità del contratto economico e relativo tesseramento intervenuto fra la società A.C.F. Fiorentina ed il calciatore Choe Song Hyok.”

Presupposto di tale richiesta era il contenzioso in atto tra le parti a seguito del deposito, effettuato dal calciatore in data 26.7.2016, del contratto datato 31.5.2016, e della successiva diffida della società dal perfezionare l'iter procedurale previsto, a causa di una supposta invalidità del contratto stesso.

Innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione Tesseramenti - le parti, regolarmente costituite, avevano esposto le proprie ragioni contrapposte.

In particolare, per quanto qui rileva, la A.C.F. Fiorentina S.p.A.sosteneva l'invalidità del contratto per contrarietà, da un lato, alle norme dell'Ordinamento Sportivo, affermando che lo stesso era stato sottoscritto in data 1.3.2016, e, dall'altro, a norme imperative dell'Ordinamento Nazionale, per la sua potenziale capacità di violare norme di diritto internazionale, mentre il calciatore, a sua volta, ne sosteneva la validità, contestando quanto affermato dalla controparte.

All'esito del procedimento, il T.F.N., constatato che l'affermazione della A.C.F. Fiorentina S.p.A. in ordine alla data di sottoscrizione del contratto(che la società stessa sosteneva essere stata apposta il giorno 1.3.2016 e non il 31.5.2016 come risultava dal documento) era rimasta priva di prova e che il disposto dell'art. 30, comma 17, C.G.S. prevede che, nel procedimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione Tesseramenti, i documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari hanno pieno valore probatorio, mentre gli altri documenti hanno valore meramente indicativo, dichiarava la validità del contratto in oggetto e la sua idoneità a determinare il tesseramento ex art. 39, comma 3, N.O.I.F. del calciatore Choe Song Hyok in favore della A.C. Fiorentina S.p.A..

Contro tale decisione ha avanzato ricorso la società A.C.F. Fiorentina S.p.A. che, dopo aver proceduto ad una articolata ricostruzione cronologica degli eventi, a suo dire rilevanti, fonda il suo ricorso su quattro argomenti principali che, qui di seguito, si riportano sinteticamente.

A) Mancata sospensione del giudizio di primo grado.

Sotto tale profilo, la società ricorrente lamenta che il procedimento non fosse stato sospeso in attesa che la Procura Federale concludesse le indagini in ordine ad un esposto presentato dalla società stessa, nonostante lo stesso Tribunale Federale Nazionale - sezione Tesseramenti, avesse sottolineato l'importanza degli accertamenti della Procura Federale.

B) violazione del diritto di difesa.

In relazione a tale motivo, la A.C. Fiorentina S.p.A. lamenta una disparità di trattamento rispetto al calciatore per il diverso termine concesso per il deposito delle memorie nel giudizio innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione Tesseramenti.

C) invalidità del contratto professionistico per contrarietà a norme dell'ordinamento sportivo erronea valutazione del materiale istruttorio.

Sotto questo aspetto la società ricorrente, pur riconoscendo che la data apposta sia quella effettivamente voluta dalle parti, si duole che l'organo di prime cure non abbia accolto la tesi della società in ordine alla data di effettiva conclusione del contratto e non abbia dato valore decisivo alla perizia prodotta dalla società.

D) invalidità del contratto per contrarietà a norme imperative dell'ordinamento nazionale.

Per ultimo la A.C. Fiorentina S.p.A. sostiene che la complessa situazione politica della Repubblica Popolare Democratica di Corea, comunemente nota come Corea del Nord, e le misure internazionali restrittive nei suoi confronti abbiano una diretta rilevanza sul contratto in oggetto, che pertanto, sarebbe da considerarsi illecito per contrarietà a norme imperative.

Per tali motivi la “A.C. Fiorentina S.p.A.” chiedeva:

1) in via preliminare: la sospensione dell'esecuzione della decisione del Tribunale Federale Nazionale;

2) nel merito: l'accoglimento del reclamo con annullamento e/o riforma della decisione impugnata con dichiarazione di invalidità e/o comunque di inefficacia del contratto professionistico oggetto del giudizio.

Si costituiva in giudizio, con controdeduzioni regolarmente depositate, il calciatore Choe Song Hyok, contestando le richieste della A.C. Fiorentina S.p.A. per i motivi che sinteticamente si riportano, di seguito, in uno alle conclusioni.

- A) In via principale:

l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per carenza di un interesse concreto ed attuale da parte della A.C. Fiorentina S.p.A. alle domande proposte.

Il calciatore, sul punto, sosteneva, con richiami giurisprudenziali, che il recesso per giusta causa notificato dalla società al calciatore con raccomandata a.r. spedita il 7 ottobre e ricevuta il 18 ottobre, avrebbe fatto venir meno l'interesse concreto ed attuale alla pronuncia perchè il contratto non avrebbe più effetti tra le parti.

- B) in via subordinata:

l'accertamento della validità ed efficacia del contratto di prestazione sportiva stipulato tra le parti.

Sotto questo profilo, la difesa del calciatore ha contestato analiticamente tutte le argomentazioni della società ricorrente, soffermandosi in particolare sulla efficacia probatoria della perizia prodotta, sulla inammissibilità della prova testimoniale e sulla compatibilità del contratto con le norme imperative dell'ordinamento nazionale richiamate dalla società stessa.

La Corte Federale di Appello, sentiti i difensori delle parti, che hanno ampiamente ed approfonditamente illustrato le proprie ragioni, e valutate le risultanze processuali, ritiene non meritevole di accoglimento il reclamo avanzato dalla società A.C.F. Fiorentina S.p.A, in quanto le relative censure, pur pregevolmente e suggestivamente rappresentate, non appaiono condivisibili.

Preliminarmente la Corte ha esaminato, per il suo carattere pregiudiziale, l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso avanzata dal calciatore Choe Song Hyok, per carenza di interesse concreto ed attuale, ed ha ritenuto di non poterla accogliere in quanto il fatto che la A.C.F. Fiorentina S.p.A. abbia notificato al calciatore il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c., non preclude, ad avviso di questo Collegio, alla medesima società di coltivare il procedimento in atti diretto a far valere l'invalidità del contratto.

A tale conclusione la Corte Federale di Appello è giunta mediante applicazione del principio generale che ammette, nel nostro ordinamento, la possibile coesistenza tra l'azione di annullamento e l'azione di risoluzione, nonché in analogia all'orientamento della Suprema di Corte di Cassazione, che, in materia di diritto del lavoro, in ordine alla possibilità di un doppio recesso (licenziamento), ha più volte ribadito il principio secondo il quale “il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente” (Cass. nn. 1244/2011; 28703/2011; 106/2013).

Di conseguenza, questa Corte ritiene che la A.C.F. Fiorentina S.p.A. abbia un interesse concreto ed attuale al presente giudizio.

Risolta la questione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente, la Corte ha proceduto all'esame analitico dei motivi di ricorso avanzati dalla società ricorrente, non ritendo di accoglierli in quanto, pur nella sua estrema concisione espositiva, la decisione impugnata non si presta a censure che ne possano giustificare la riforma.

 Infatti, è da condividere quanto stabilito dalla stessa decisione in ordine a:

- irrilevanza degli accertamenti della Procura Federale relativamente ai requisiti formali del documento ed al rispetto dei termini di deposito, che rende non ammissibile la sospensione del procedimento;

- inesistenza di violazioni del diritto di difesa, in quanto la società ricorrente ha potuto esporre ampiamente le proprie ragioni, relativamente all'oggetto del contendere, durante il giudizio innanzi all'organo di prime cure;

- esatta e corretta applicazione dell'art. 30, comma 17, C.G.S. in ordine al pieno valore probatorio del contratto prodotto, laddove la stessa società ricorrente non ne contesta la regolarità formale, ma sostiene che esso sia stato sottoscritto in data anteriore, cercando, peraltro, di far valere una nullità che la stessa avrebbe contribuito a generare.

Infine, merita una valutazione a parte, perchè non oggetto di esame specifico da parte del Tribunale Federale - sezione Tesseramenti, il rilievo avanzato dalla società ricorrente in ordine alla invalidità del contratto per contrarietà a norme imperative dell'ordinamento nazionale a causa delle misure internazionali restrittive nei confronti della Corea del Nord che, a dire della società stessa, avrebbero una diretta rilevanza sul contratto in oggetto.

Orbene, dalla analisi dei principi generali di diritto internazionale e dall'imprescindibile lettura degli stessi alla luce della nostra Carta Costituzionale, risulta chiaro che le misure restrittive richiamate non possono avere come destinatario il singolo individuo che dimora nel territorio italiano e che quivi svolge la sua attività lavorativa.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ACF Fiorentina S.p.A. di Firenze. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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