F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2016/2017 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 96/CFA del 30 Gennaio 2017 motivi con riferimento al C.U. N. 081/CFA DEL 14 Dicembre 2016 RICORSO Dott. D’IPPOLITO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 2 E 6 C.G.S.- NOTA N. 12810/24 PF14-15 AM/SP/MA DELL’11.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 92/TFN del 30.6.2016)
RICORSO Dott. D’IPPOLITO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 2 E 6 C.G.S.- NOTA N. 12810/24 PF14-15 AM/SP/MA DELL’11.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 92/TFN del 30.6.2016)
1. Con ricorso in data 6 luglio 2016, il dott. Vincenzo D’Ippolito ha impugnato la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 92/TFN-SD del 30.6.2016, con la quale il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare (di seguito “TFN”), in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale n. 12810/24 pf14-15 AM/SP/ma dell’11.5.2016, gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione di anni 2 per violazione dell’art. 1bis, comma 1, C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, C.G.S., per avere posto in essere, nella sua qualità di agente di calciatori, condotte corruttive nei confronti dei pubblici ufficiali addetti all’ufficio anagrafe del Comune di Spinetoli al fine di far loro attestare falsamente la residenza nel Comune di Spinetoli di taluni cittadini stranieri, tra i quali i tesserati Abero Villan, Laxalt Suarez e Arias Invernizzi, e conseguentemente far loro ottenere, grazie ai falsi certificati di residenza, il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1.1. Il ricorrente si duole che il TFN abbia dato ingresso nel presente procedimento disciplinare alle intercettazioni telefoniche che sarebbero state illegittimamente effettuate dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno e, nel merito, del fatto che il Giudice di prime cure, avendo ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che i calciatori che avrebbero beneficiato delle condotte disciplinarmente ascritte al dott. D’Ippolito dalla Procura Federale avessero invece in realtà pienamente diritto ad ottenere la cittadinanza italiana, non abbia colto il fulcro della questione ed abbia pertanto assunto la sua decisione su premesse del tutto errate. Sarebbero state inoltre trascurate dal TFN, secondo il ricorrente, circostanze invece meritevoli di considerazione quali, in particolare, l’esistenza di un rapporto di consulenza tra il D’Ippolito ed il sig. Lucadei, nell’ambito del quale troverebbero lecita giustificazione e legittimo titolo i pagamenti effettuati dal primo al secondo, la carenza di prova della conoscenza da parte del D’Ippolito del rapporto corruttivo tra il Lucadei ed il Galletti, addetto all’ufficio anagrafe del Comune di Spinetoli, nonché l’intervenuta archiviazione del procedimento penale nei confronti di tutti i calciatori coinvolti nella vicenda in questione, sulla base, tra le altre, della ragione - che non potrebbe non valere anche a favore del dott. D’Ippolito - per la quale non v’era evidenza di alcun aspetto di illegalità nell’agenzia e nell’attività condotte dal sig. Lucadei.
2. Ad esito della riunione del 22 luglio 2016, questa Corte ha adottato la seguente ordinanza:
"- Viste le istanze di sospensione dell’esecuzione della sentenza e di rinvio dell’odierna riunione proposta dal reclamante;
- Considerato che il procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno è stato rinviato all’udienza del 27.09.2016 e che appare opportuno attendere l’esito, trattandosi di giudizio abbreviato; - Considerate le ragioni di “periculum in mora” addotte dal reclamante, e che le stesse appaiono meritevoli di condivisione, tenuto conto dell’attività di Procuratore Sportivo svolta dal reclamante stesso;
P.Q.M.
Sospende l’esecuzione della sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Vincenzo D’Ippolito con la decisione impugnata; sospende conseguentemente il decorso del termine di cui all’art. 34 bis, comma 2 C.G.S.; rinvia a data da destinarsi il presente procedimento, onerando il reclamante di depositare copia della sentenza che sarà resa dal Tribunale di Ascoli Piceno entro 7 giorni dalla sua pronuncia.”
2.1. Alla successiva riunione del 21 ottobre 2016, con la ordinanza che segue, il presente procedimento è stato nuovamente aggiornato al 16 dicembre 2016:
“- preso atto del rinvio al 6.12.2016 dell’udienza già fissata dal GUP del Tribunale di Ascoli Piceno per il giorno 13.10.2016;
- vista l’istanza del reclamante di aggiornamento dell’odierna riunione a data successiva a quella dell’udienza del 6.12.2016 dinanzi al GUP;
- considerato che la Procura Federale si rimette a giustizia su tale istanza di rinvio; - richiamata la propria ordinanza in data 22.7.2016;
- considerata la imprescindibile esigenza di definire con celerità il presente procedimento disciplinare, anche alla luce della sua pacifica autonomia rispetto a quello penale;
P.Q.M.
fissa al 16.12.2016 ore 14.00 la riunione dinanzi a questa Corte per la decisione del presente procedimento, confermando sino a tale data la sospensione della sanzione inflitta al Sig. D’Ippolito Vincenzo e conseguentemente del termine di cui all’art. 34bis, comma 2, C.G.S. La pubblicazione della presente ordinanza vale quale avviso di convocazione delle parti.
2.2. Anticipata al 14.12.2016 la riunione dinanzi a questa Corte, sentiti il legale del dott. D’Ippolito ed il rappresentante della Procura Federale ed appreso della condanna dell’odierno ricorrente alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione da parte del GUP del Tribunale di Ascoli Piceno, il reclamo è stato trattenuto in decisione.
3. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inutilizzabilità in questa sede delle intercettazioni telefoniche che, secondo il reclamante, sarebbero state illegittimamente effettuate dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno. L’eccezione non è fondata e va respinta, alla luce del consolidato principio, più volte ribadito e dal quale questa Corte non intende discostarsi, di libera e legittima utilizzazione in sede sportivo-disciplinare degli elementi di prova raccolti in procedimenti diversi ed in particolare, per quanto qui rileva, delle risultanze dell’attività captativa posta in essere dagli organi inquirenti della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, indipendentemente dalle modalità di relativa acquisizione e fermo restando che tali risultanze investigative devono essere autonomamente valutate dagli organi della giustizia sportiva “nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza necessità (e perfino di possibilità giuridica, sottratta al Giudice sportivo a fronte di fonti probatorie formatesi nell’ambito della giurisdizione statale) di sindacato sulla loro origine e sul modo della loro acquisizione” (Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, 18 agosto 2011, C.U. 043/CGF del 19 settembre 2011).
4. Nel merito, questa Corte ritiene condivisibili le doglianze espresse dal ricorrente all’indirizzo della decisione impugnata, laddove essa afferma la totale irrilevanza della circostanza per la quale i calciatori che avrebbero beneficiato delle condotte disciplinarmente ascritte al dott. D’Ippolito dalla Procura Federale avessero in realtà comunque diritto ad ottenere la cittadinanza italiana, a prescindere dal compimento e dall’esito di dette condotte.
4.1. Tale circostanza è invero destinata ad assumere rilievo dal punto di vista disciplinare non già, come vorrebbe il ricorrente, in termini di esimente della responsabilità contestatagli dalla Procura Federale per violazione dell’art. 1-bis, comma 1, CGS, ma, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, CGS, le cui disposizioni sono state invocate nel deferimento e richiamate dal Giudice di prime cure a supporto della sanzione irrogata, in punto di qualificazione e di valutazione della gravità dei fatti alla commissione dei quali il dott. D’Ippolito risulta aver effettivamente concorso alla luce degli elementi di prova acquisiti agli atti del presente giudizio.
4.2. A giudizio di questa Corte, in punto di fatto può infatti convenirsi con il ricorrente circa la esistenza di una procedura amministrativa semplificata per i cittadini del Sud America, quale prevista dalla Circolare n. 28 del 23 dicembre 2002 del Ministero dell’Interno, che consente loro l’iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente in Italia alla sola condizione che si tratti di discendenti di cittadini italiani provvisti di attestato consolare comprovante la mancata perdita da parte dell’avo della cittadinanza italiana. Trovandosi temporaneamente in Italia, costoro possono invero presentare direttamente l’istanza di riconoscimento della cittadinanza senza rientrare nel loro Paese di nascita se in possesso di valido permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata dello stesso e dal titolo per il quale il permesso di soggiorno è stato concesso. Con la Circolare n. 32 del 13.6.2007 del Ministero dell’Interno, è stato poi altresì esplicitato che, per soggiorni di durata inferiore ai tre mesi, in base all’art. 1 della legge 28.5.2007 n. 68, ai discendenti di cittadini italiani provvisti del suddetto attestato consolare interessati ad iscriversi nei registri anagrafici della popolazione residente non è richiesto il permesso di soggiorno ma è sufficiente l’esibizione della ricevuta della “dichiarazione di presenza” che, per gli stranieri che non provengono da Paesi dell’area Schengen, è formulata all’Autorità di frontiera al momento del loro ingresso in Italia. Per come infine chiarito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 52 del 28 settembre 2007, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 26.7.2007 del Ministero dell’Interno, ai fini della iscrizione anagrafica dei soggetti provenienti da Paesi che non applicano l’accordo di Schengen e che intendono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, è sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia l’esibizione del timbro uniforme Schengen apposto sul documento di viaggio dall’Autorità di frontiera.
4.3. Alla luce del quadro di riferimento normativo come sopra sintetizzato, può dunque convenirsi con il ricorrente anche sul fatto che il sig. Galletti, dipendente dell’Ufficio anagrafe del Comune di Spinetoli, dovesse limitarsi a verificare l’apposizione del timbro Schengen sui documenti di viaggio dei calciatori Abero, Laxalt e Arias e che, si aggiunge qui, un tanto era diritto di questi ultimi pretendere che accadesse, con o senza l’assistenza dell’agente di calciatori interessato al loro tesseramento, dott. D’Ippolito, e del di lui consulente, sig. Lucadei, nella cura della loro pratica di iscrizione anagrafica e di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
4.4. Sta di fatto, però, che ciò non è accaduto e che, dagli elementi probatori offerti dalla Procura Federale, emerge un coinvolgimento del dott. D’Ippolito nei (quanto meno) opachi rapporti intercorsi tra il sig. Lucadei ed il sig. Galletti per il celere disbrigo delle pratiche burocratiche di iscrizione dei tre menzionati calciatori nel registro anagrafico del Comune di Spinetoli, amministrazione civica che risulta essere stata prescelta, nonostante l’assenza di qualsivoglia legame da parte dei calciatori, esclusivamente in ragione della conoscenza tra il Lucadei ed il Galletti.
Non v’è infatti ragione di dubitare che il D’Ippolito fosse al corrente di tale rapporto di conoscenza tra il Lucadei ed il Galletti e, quindi, che fosse questa la sola ragione per la quale fosse stato prescelto il Comune di Spinetoli ai fini del disbrigo delle suddette pratiche amministrative riguardanti i tre menzionati calciatori. La circostanza, a ben vedere, non è neppure negata dal D’Ippolito che contesta unicamente il fatto che nella decisione impugnata si sostenga che fosse egli ad occuparsi di tali pratiche, mentre, per ammissione stessa del Galletti in sede di interrogatorio dinanzi al GIP del Tribunale di Ascoli Piceno, emerge che il Galletti stesso abbia negato espressamente di conoscere l’odierno ricorrente. Il che, se di per sé non vuol dire che il D’Ippolito fosse anche consapevole degli interessi non solo amicali che legavano il Lucadei ed il Galletti, certamente consente di valorizzare adeguatamente il materiale probatorio acquisito che depone per la esistenza di un interesse certo dell’odierno ricorrente di trarre utilità e vantaggio dal consolidato rapporto instrauratosi tra il Lucadei ed il Galletti, grazie ai buoni uffici del quale ultimo si era pervenuti al risultato di portare a compimento presso il Comune di Spinetoli, in tempi molto rapidi e senza intoppi di sorta, anche le pratiche in questione dei tre calciatori Abero, Laxalt e Arias.
4.5. Ove a ciò si aggiunga quanto correttamente rilevato dal TFN nella decisione impugnata in ordine alla sussistenza di molteplici indizi gravi, coerenti e concordanti in ordine al coinvolgimento del dott. D’Ippolito nell’ambito delle intese tra il Lucadei ed il Galletti volte al più celere possibile disbrigo di dette pratiche, della responsabilità disciplinare dell’odierno ricorrente non pare potersi seriamente dubitare.
Indizi gravi, precisi e concordanti della responsabilità disciplinare ascritta all’agente di calciatori D’Ippolito, in effetti, sono senz’altro, ad avviso di questa Corte, quelli emergenti dalla telefonata intercorsa tra l’odierno ricorrente e Cecilia Felier, segretaria del sig. Lucadei, in occasione del furto della borsa di uno dei tre menzionati calciatori contenente i soldi che, dai contenuti della conversazione captata dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, si deduce essere chiaramente destinati al Lucadei per il “pagamento dei passaporti”, nonché dalla successiva telefonata tra il Lucadei ed il D’Ippolito nel corso della quale il primo riferisce al secondo di pressioni ricevute da terzi affinchè lo stesso D’Ippolito anticipasse, come poi è effettivamente avvenuto in data 4.6.2014, le somme occorrenti per il rilascio dei documenti, non avendo i calciatori stranieri, a causa del furto subito, disponibilità sufficiente di denaro. Ora, i contenuti di questi due colloqui telefonici rendono non credibile e profondamente contraddittoria la versione alternativa fornita dal dott. D’Ippolito secondo cui quelle di cui si parla nelle conversazioni captate sarebbero soltanto le somme destinate al pagamento dei compensi professionali del dott. Lucadei, dal momento che, essendo quest’ultimo, secondo quanto reiteratamente affermato dall’odierno ricorrente, il consulente del dott. D’Ippolito, non si vede, per un verso, per quale ragione i suoi presunti compensi avrebbero dovuto essergli pagati dai calciatori e non dallo stesso D’Ippolito e, per altro verso e soprattutto, perché mai il Lucadei avrebbe dovuto ricevere pressioni da terzi – del tutto estranei al rapporto di consulenza in questione e quindi in alcun modo interessati al pagamento dei relativi compensi - affinchè il D’Ippolito pagasse, sempre in luogo dei calciatori rimasti senza denaro a causa del furto subito, il corrispettivo dovuto allo stesso Lucadei per la consulenza prestata.
5. Tanto basta per ravvisare, ad avviso di questa Corte e per quanto qui di interesse, la rilevanza disciplinare del comportamento del dott. D’Ippolito che, essendo quanto meno finalizzato a velocizzare il disbrigo delle pratiche burocratiche di iscrizione dei tre menzionati calciatori nel registro anagrafico del Comune di Spinetoli ed a prevenirne possibili intoppi nel relativo iter, incorre nella sicura violazione dei doveri e degli obblighi generali di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1-bis, comma 1, CGS.
5.1. Quanto alla misura della sanzione irrogata, il TFN, con la decisione impugnata, ha ritenuto di dover infliggere la sanzione minima edittale di due anni di inibizione prevista dall’art. 10, comma 9, CGS, in quanto richiamato dall’art. 10, comma 6, CGS. Tale sanzione va tuttavia rideterminata, tenuto conto dell’effettiva gravità del comportamento censurato e della circostanza che quest’ultimo, per tutto quanto si è detto ai punti 4.2. e 4.3. che precedono, non ha comunque integrato una violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza o consentendo che altri compissero atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia. Sussiste nella fattispecie oggetto di deferimento, in definitiva, la violazione dell’art. 1-bis, comma 1, CGS in relazione al comma 2, ma non anche al comma 6, dell’art. 10 CGS, come erroneamente ritenuto dalla decisione impugnata, che va sul punto riformata.
5.2. Ne consegue a carico del dott. Vincenzo D’Ippolito la sanzione della inibizione che questa Corte reputa congruo stabilire sino al 30 giugno 2017.
Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Dott. D’Ippolito Vincenzo riforma la decisione impugnata ed irroga la sanzione dell’inibizione sino a tutto il 30.6.2017.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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