F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 120/CFA del 06 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 115/CFA del 23 Marzo 2016 (dispositivo) RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 – LA TORRE AVVERSO LA DECLARATORIA DI REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COSTA JOAO RENATO IN FAVORE DELL’ASD CITTÀ DI ASTI (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 20/TFN Sez. Tess. del 28.02.2017)
RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 – LA TORRE AVVERSO LA DECLARATORIA DI REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COSTA JOAO RENATO IN FAVORE DELL’ASD CITTÀ DI ASTI (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 20/TFN Sez. Tess. del 28.02.2017)
1) Con atto del 2.2.2017 il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque, in relazione al ricorso instaurato in pari data dalla ASD Bergamo Calcio A 5 - La Torre, in ordine alla regolarità della gara disputata il 7.1.2017 contro la ASD Città di Asti, valevole quale 1^ giornata di ritorno del Campionato di Serie B di Calcio a Cinque 2016/2017, per l’assunta non validità del tesseramento del calciatore Joao Renato Costa, instaurava avanti il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti il procedimento previsto dall’art. 30, comma 18, lettera b), C.G.S., volto a definire la posizione di detto calciatore, riservando all’esito ogni decisione al riguardo.
2) Con decisione del 20.2.2017 (Com. Uff. n. 20/TFN del 28.2.2017) il T.F.N. sezione Tesseramenti, esaminati gli eventi e le relative scansioni temporali, dichiarava regolare e, quindi, valido il trasferimento del suddetto calciatore alla ASD Città di Asti, con decorrenza dal 2.12.2016.
3) Avverso questa decisione, con atto 14.3.2017 ha proposto gravame la ASD Bergamo Calcio A 5 - La Torre, affidato a due motivi.
Alla riunione fissata per il giorno 23.3.2017 è comparso il difensore della società reclamante, che si è riportato a tutto quanto illustrato nel suo libello e ha concluso per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.
4) Con il primo motivo la ASD Bergamo Calcio A 5 - La Torre lamenta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per non essere stata parte del procedimento instaurato avanti il Tribunale Federale Nazionale - sezione Tesseramenti, su richiesta della Corte Sportiva d’Appello Nazionale del 2.02.2017.
Il motivo è infondato.
L’art. 30, comma 18, lettera b), C.G.S. dispone che il procedimento avanti il suddetto Giudicante può essere instaurato, fra l’altro, “su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo”.
Trattasi, in tutta evidenza, di un accertamento di natura para-amministrativa e che non può assumere valore di “giudicato”, considerato che il soggetto richiedente non si spoglia del potere di decidere la questione deferitagli, ma si avvale dell’esito della disposta definizione che, ovviamente, è sottoposta al suo vaglio quale parte di quel complesso di elementi da valutare, per decidere sul “fatto” deferito.
Conforta l’assunto la circostanza che detto procedimento non trae origine da un ricorso o da un reclamo, ma da una richiesta formulata da un soggetto già investito del pieno potere di iudicium excercere sulla vicenda, nella sua interezza: diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe una legittimazione non contemplata da alcuna norma dell’Ordinamento federale.
Consegue che, nel caso che occupa, non ha avuto luogo alcuna violazione del diritto di difesa, che potrà essere pienamente esercitato, in contraddittorio, avanti il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque, presso il quale pende allo stato il procedimento sub 1), come precisato nel citato atto del 2.2.2017.
Il reclamo va dichiarato, pertanto, inammissibile, sicché resta assorbito il secondo motivo.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio A 5 – La Torre di Torre Boldone (BG).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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