F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 128/CFA del 08 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 116/CFA del 23 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. ALBERICO MARCHESI AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLE ELEZIONI PER LA RAPPRESENTANZA DEGLI ALLENATORI IN ASSEMBLEA E CONSIGLIO FEDERALE F.I.G.C. PER L’AREA SUD (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 58 del 3.3.2017)

RICORSO DEL SIG. ALBERICO MARCHESI AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLE ELEZIONI PER LA RAPPRESENTANZA DEGLI ALLENATORI IN ASSEMBLEA E CONSIGLIO FEDERALE F.I.G.C. PER L’AREA SUD (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 58 del 3.3.2017)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 58/TFN del 3.3.2017, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art. 43 bis C.G.S. dal Sig. Alberico Marchesi con cui era contestata la regolarità delle elezioni per la rappresentanza degli allenatori in assemblea e consiglio federale della FIGC per l’area sud.

A tanto il primo giudice perviene sulla scorta della omessa indicazione dell’atto gravato e della omessa notificazione del ricorso agli eletti in seno alle contestate elezioni, in quanto pregiudicati da un eventuale annullamento delle stesse. Invero, il Tribunale Federale Nazionale ha rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso nel ravvisato difetto di interesse per non aver dimostrato il ricorrente che l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe determinato la sua elezione. Il primo Giudice affermava comunque la infondatezza anche nel merito del ricorso per la genericità dei motivi dedotti e la assoluta carenza di supporto probatorio a sostegno di quanto dedotto.

La citata decisione è dunque oggetto del ricorso del Sig. Marchesi a questa Corte Federale d’Appello con il quale questi chiarisce che non vi è stata una delibera concernente la contestata elezione da poter formalmente impugnare essendo stati solo inseriti sul sito dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio - AIAC gli esiti delle votazioni; che ha notificato il ricorso all’AIAC e non ad altri essendo a ciò impossibilitato per reticenza dell’AIAC medesima a fornire i dati all’uopo necessari; ribadisce la sussistenza di un suo personale interesse alla proposta impugnativa.

Si è costituita l’AIAC, con controdeduzioni. Dopo aver eccepito la inammissibilità di quanta parte del reclamo introduce elementi e doglianze di merito nuove e quindi non tempestivamente dedotte in primo grado, ribadisce la correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice chiedendo la conferma della reclamata decisione del Tribunale Federale Nazionale.

Alla riunione odierna sono comparsi il reclamante e il difensore dell’AIAC, i quali hanno ulteriormente illustrato le proprie rispettive argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto.

Anche a voler superare la questione della omessa indicazione dell’atto espressamente gravato, potendosi dalla formulazione dei motivi di ricorso desumere che quanto contestato era l’esito delle votazioni di che trattasi, va comunque condiviso l’avviso del primo giudice in ordine alla ritenuta inammissibilità del reclamo per omessa notifica ai controinteressati, e cioè agli eletti in sede di  votazioni, la cui posizione giuridica sarebbe risultata incisa dall’eventuale accoglimento del ricorso. La pubblicazione sul sito on line dei risultati elettorali e delle singole votazioni, intervenuta in data precedente la proposizione del ricorso di primo grado, avrebbe consentito agevolmente al reclamante di individuare i detti controinteressati cui notificare il ricorso.L’omissione di detto adempimento rende, ai sensi dell’art. 43 bis C.G.S. appunto inammissibile il ricorso proposto in primo grado. Così come merita conferma l’ulteriore assunto del primo giudice per cui il ricorso sarebbe comunque inammissibile per difetto di interesse del reclamante non avendo questi fornito la prova per cui l’acclaramento della fondatezza di quanto dedotto nel merito avrebbe condotto alla sua elezione. Anche in sede di reclamo avverso la decisione di prime cure il Sig. Marchesi si è limitato alla apodittica affermazione di avere un interesse personale a coltivare la proposta impugnativa senza tuttavia articolare questo interesse con riferimento al dato elettorale. Il primo giudice, peraltro, aveva anche espressamente richiamato la regola della prova di resistenza che presidia quale principio generale la verifica della legittimità delle operazioni elettorali quale che sia il corpo elettorale interessato.

Meritando dunque conferma la pronuncia di primo grado nel segno della inammissibilità del ricorso presentato innanzi al Tribunale Federale Nazionale, il presente reclamo deve essere respinto siccome infondato e comunque inammissibile quanto ai motivi ed agli elementi per la prima volta dedotti in sede di reclamo a questa Corte.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Alberico Marchesi. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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