F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 142/CFA del 12 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 118/CFA del 03 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. RICCARDO ROTA (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA ASD CENTOLA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1, 3 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017) RICORSO DEL SIG. GIOVANNI D’ESPOSITO (ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ ASD POL. SAN GIORGIO LA MOLARA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017) RICORSO DEL SIG. LUIGI FASANO (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELL’ASD R. CAVA 2000) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017) RICORSO DEL SIG. GERARDO BICCHETTI (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELL’AC NUSCO 75) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017) RICORSO DEL SIG. MICHELE SORDILLO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA POL. ASD SAN GIORGIO LA MOLARA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017) RICORSO DEL SIG. ARDUINO GALLO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELL’ASD AURUNCI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017) RICORSO DEL SIG. NICOLA RAFFAELE ROTOLI (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELL’ASD FOOTBALL CLUB PAOLISI 992) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017) RICORSO DELLA SIG.RA GELSOMINA GAROFALO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELL’USD VALENTINO MAZZOLA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017) RICORSO DEL SIG. DARIO DE LUCIA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD INDIPENDIENTE VITULAZIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017) RICORSO DEL SIG. ANGELO COMPETIELLO (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELL’ASD SS GIUSEPPE SICONOLFI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017) RICORSO DELLA POL. ASD SAN GIORGIO LA MOLARA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017) RICORSO DELL’ASD SS GIUSEPPE SICONOLFI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017) RICORSO DELLA POL. MASSA LUBRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017) RICORSO DELL’ASD R. CAVA 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017) RICORSO DEL SIG. ANIELLO FRANCESCO ALLOCCA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD SS NOLA 1925) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017) RICORSO DELLA ASD SS NOLA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017)

RICORSO DEL SIG. RICCARDO ROTA (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA ASD CENTOLA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1, 3 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017)

 

RICORSO DEL SIG. GIOVANNI D’ESPOSITO (ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ ASD POL. SAN GIORGIO LA MOLARA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017)

 

RICORSO DEL SIG. LUIGI FASANO (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELL’ASD R. CAVA 2000) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017)

 

RICORSO DEL SIG. GERARDO BICCHETTI (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELL’AC NUSCO 75) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017)

 

RICORSO DEL SIG. MICHELE SORDILLO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA POL. ASD SAN GIORGIO LA MOLARA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017)

 

RICORSO DEL SIG. ARDUINO GALLO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELL’ASD AURUNCI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017)

 

RICORSO DEL SIG. NICOLA RAFFAELE ROTOLI (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELL’ASD FOOTBALL CLUB PAOLISI 992) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017)

 

RICORSO DELLA SIG.RA GELSOMINA GAROFALO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELL’USD VALENTINO MAZZOLA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017)

 

RICORSO DEL SIG. DARIO DE LUCIA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD INDIPENDIENTE VITULAZIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017)

 

RICORSO DEL SIG. ANGELO COMPETIELLO (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELL’ASD SS GIUSEPPE SICONOLFI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E  1  BIS  COMMA  1  C.G.S.  –  NOTA  N.  5149/1173  PF15-16  GP/BLP  DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017)

 

RICORSO DELLA POL. ASD SAN GIORGIO LA MOLARA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017)

 

RICORSO DELL’ASD SS GIUSEPPE SICONOLFI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017)

 

RICORSO DELLA POL. MASSA LUBRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA   DI   EURO   200,00   INFLITTA   ALLA   RECLAMANTE   SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017)

 

 

RICORSO DELL’ASD R. CAVA 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017)

 

RICORSO DEL SIG. ANIELLO FRANCESCO ALLOCCA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD SS NOLA 1925) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E  1  BIS  COMMA  1  C.G.S.  –  NOTA  N.  5149/1173  PF15-16  GP/BLP  DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017)

 

RICORSO DELLA ASD SS NOLA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017)

Con atto del 15.11.2016, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania i ricorrenti in epigrafe, contestando loro di aver violato:

-A) gli artt. 1 bis, comma 1, e 5 C.G.S. quale firmatari di un esposto inviato a mezzo P.E.C., in data 12.4.2016, ai Presidenti di F.I.G.C., C.O.N.I., L.N.D. e ai componenti il Consiglio direttivo della L.N.D., che ha leso gravemente la reputazione, il prestigio e l'onore dell'Ufficio, inteso come istituzione, del Commissario straordinario del C.R. Campania con riferimento, tanto, alla gestione commissariale riconducibile alla persona dell' ex Commissario straordinario dott. P. De Fiore, quanto, a quella riconducibile alla persona dell'attuale Commissario straordinario dott. Cosimo Sibilia; in particolare per aver, nella ricordata qualità di soggetti firmatari del citato esposto, utilizzato nel corpo del narrato le seguenti frasi ed espressioni: I) (con riferimento alla gestione commissariale riconducibile alla persona del Dott De Fiore) "........ i guasti devastanti procurati al calcio dilettantistico e giovanile campano dalla gestione commissariale del Dott. De Fiore, del Dott. Gagliano, dei loro consulenti, lautamente remunerati, appesantita da una pletora di consulenti e collaboratori (in odore di assunzione?) tutti a carico delle Società del C.R. Campania ........."; II) " ....... gli incassi coattivi a mitraglia (disposti dalla gestione commissariale) ..... programmati ...... in grave violazione della normativa della L.N.D ....... e l'interpretazione bizzarra della norma sul ritiro dal campionato della Juve Pro Poggiomarino....... che apre inquietanti interrogativi sulla reale corrispondenza della gestione commissariale De Fiore – Gagliano ai principi di legalità e rispetto delle norme"; III) "l'incompatibilità in violazione del codice etico della F.I.G.C. del dott. Paolo De Fiore e del dott. Dario Tozzi....... con le cariche indubbiamente esecutive di Commissario e di consulente del C.R. Campania"; IV) (con riferimento all'attuale gestione commissariale riconducibile al dott. Cosimo Sibilia) "....... si proceda... alla sostituzione del Commissario De Fiore... sulla base di un criterio di assoluto rispetto delle Società del Calcio Dilettantistico e Giovanile Campano ovvero nominando un Dirigente che risponda non solo ai requisiti, ma agli obblighi di terzietà, di imparzialità, di impegno costante .... in coerenza con (tali) parametri insuperabili... che non sia nominato quale commissario in surroga il Dott. Cosimo Sibilia";

-B) l'art. 1 bis, comma 3, C.G.S. per aver omesso di presentarsi, benché ritualmente e reiteratamente convocati e senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento assolutamente ostativo alla comparizione, innanzi all'organo inquirente per essere ascoltati.

Con lo stesso atto veniva deferito anche il Sig. Dario De Lucia, all'epoca dei fatti presidente della A.S.D. Independiente Vitulazio, nonché detta società a titolo di responsabilità diretta, per aver violato gli art. 1 bis, comma 1, e 5 C.G.S. quale autore e firmatario di un esposto, datato 10.2.2016, dallo stesso inviato alla Procura federale, che ha leso gravemente la reputazione, il prestigio e l'onore del'Ufficio, inteso come istituzione, del Commissario straordinario del C.R. Campania con riferimento, nella specie, alla gestione commissariale riconducibile alla persona del dott. Paolo De Fiore; in particolare per aver utilizzato, nel corpo del narrato del citato esposto, tra le altre, le seguenti frasi ed espressioni: I) "........ il Commissariamento del Comitato Campania si sta rilevando pesantemente negativo, non solo per l'impostazione vessatoria ai danni delle società, ma anche e soprattutto nei risultati, sotto tutti i profili (economico, gestionale, organizzativo e sportivo); II) "........ molto dubbio, con lati oscuri, si presenta il cambio di cariche "in corsa" (il Dott. Gagliano nominato Vice Commissario Vicario e l'Avv. Giacomardo "declassato" a consulente giuridico); III) "......... la palese violazione, da parte del Dott. Salvatore Gagliano del dovere di terzietà e di serietà che dovrebbe appartenere ad una gestione commissariale........"; IV) "........ incompatibilità personale ed ambientale del Dott. Gagliano ......"; V) "....... società a cui è stato richiesto il reintegro del conto mediante esazioni coattive non rispettando le norme che prevedono uno specifico preavviso .........".

Dopo vari rinvii (con e senza sospensione dei termini), alla udienza del 27.02.2017 la Procura federale chiedeva per ognuno dei deferiti mesi 9 di inbizione e, per le società, la sanzione dell’ammenda.

Il Tribunale dopo aver preliminarmente affrontato le eccezioni procedurali avanzate dalle difese dei deferiti, ritenendole in toto infondate, ha valutato nel merito il caso in questione.

In relazione alla violazione dell’art. 5 CGS il Tribunale ha osservato come sia orientamento ormai consolidato che il diritto di critica non possa essere esercitato ad nutum, ma debba incontrare dei limiti nelle finalità e nelle modalità con cui esso viene esercitato. La critica, cioè, non può sconfinare nell'offesa, nella denigrazione e diventare strumento per colpire la reputazione e l'onorabilità del soggetto indicato. Da ciò discende che anche la critica, se effettuata con le caratteristiche dell'art. 5, perde la connotazione di esercizio di un diritto, e, assumendo più i connotati di un abuso, diventa un illecito disciplinare sanzionato dall’ordinamento federale.

Ciò premesso, deve essere allora valutato se, nel caso di specie, questo confine sia stato superato o meno e se le parole e le espressione utilizzate o i concetti manifestati nelle dichiarazioni costituiscano una mera critica all'operato del soggetto e/o dell'istituzione nei cui confronti vengono indirizzate, ovvero, per le modalità, il contesto e le circostanze di tempo e di luogo in cui vengono manifestate, siano in grado di compromettere, anche in via solo potenziale, il prestigio e l'onorabilità degli stessi.

Secondo il Tribunale le dichiarazioni effettuate dai deferiti (delegati assembleari effettivi e supplenti del CR Campania), tutti firmatari, ad eccezione del sig. Dario De Lucia, di un esposto inviato a mezzo PEC al Presidente della FIGC, al Presidente del CONI, al Presidente della LND e ai componenti il Consiglio direttivo della LND, rivestono le caratteristiche di cui all'art. 5 per le ragioni in sintesi di seguito indicate

Le frasi ed il tenore delle espressioni utilizzate nell'esposto ed evidenziate nell'atto di deferimento vanno ben al di là del diritto di critica, ledendo gravemente la reputazione, il prestigio e l'onore sia dell'Ufficio, inteso come Istituzione, sia dei Commissari straordinari del CR Campania che si sono succeduti, dott. Paolo De Fiore, prima, e dott. Cosimo Sibilia, poi. Ad esempio, tra le affermazioni fatte, particolarmente offensive: nei confronti di un dirigente sportivo posto ai vertici di un Comitato regionale, l'accusa di una gestione contraria ai principi di legalità e rispetto delle norme; e, nei riguardi di chi aspira a ricoprire quel ruolo, la richiesta che non sia nominato a quella carica, in quanto la sua nomina non corrisponderebbe agli obblighi di terzietà, di imparzialità, di impegno costante. Si tratta, infatti, di affermazioni che fanno nascere nel lettore uno stato d'animo di profonda riprovazione verso i soggetti denigrati, che vengono percepiti come autori di condotte illecite e/o poste per mero tornaconto personale, che rappresentano esattamente il contrario di tutto ciò che un qualunque tesserato e, a maggior ragione, il massimo dirigente territoriale della FIGC, sarebbe tenuto ad assumere.

Inoltre, evidenzia, il TFT Campania, le modalità con cui sono state esternate le dichiarazioni lesive: uno scritto, formalizzato attraverso una Pec, inviato a più soggetti (Presidenti di FIGC, CONI, LND e componenti il Consiglio Direttivo di quest'ultima). Modalità, queste, che per il numero di persone, Istituzioni e uffici interessati, rivestono una elevata probabilità di diffusione e che, pertanto, inducono a qualificare come pubblico il contesto di riferimento.

Infine, non è stata data la c.d. "prova liberatoria", prevista dal 3° comma dell'art. 5 C.G.S., che i fatti contestati siano veri, per cui trattasi di mere illazioni tese a calunniare e denigrare l'operato e la reputazione delle persone e delle istituzioni coinvolte nell'esposto.

In relazione alla violazione dell’art.1 bis, comma 1, C.G.S. appare evidente, a dire del TFT Campania, come la condotta tenuta dai deferiti, tutti dirigenti di società che svolgono attività nell'ambito del CR Campania e quindi all'interno dell'ordinamento federale, sia stata contraria ai doveri di lealtà e correttezza, in quanto, nel diffamare con illazioni non veritiere l'operato dei soggetti posti ai vertici territoriali della medesima comunità sportiva in cui loro stessi operano, mira ad accreditare una gestione illecita e contraria alla legalità della massima Istituzione territoriale, con grave danno all'immagine ed alla credibilità, sia all'interno che all'esterno di detta comunità, delle Istituzioni attaccate e della stessa Federazione nel suo complesso

In relazione al sig. Dario De Lucia il TFT Campania ritiene che la gravità delle accuse mosse dallo stesso alla gestione commissariale del dott. De Fiore, in assoluta assenza di qualunque elemento a supporto delle stesse, sono da considerarsi rilevanti dal punto di vista disciplinare ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, in quanto in contrasto con i doveri di lealtà, probità e correttezza. Dichiarazioni non considerate pubbliche, in quanto destinate ad essere conosciute non da una molteplicità di persone e creare quello strepitus fori (anche se solo in via potenziale) richiesto dalla norma, ma dalla sola Istituzione che, per il ruolo che riveste all'interno dell'Ordinamento federale, è tenuta a conoscerle, essendo, peraltro, dovere di ciascun tesserato notiziare la Procura federale di qualunque illecito abbia avuto conoscenza.

In conclusione il TFT ha ritenuto i deferiti responsabili delle violazioni del CGS di seguito indicate per ciascuno di essi, irrogando le conseguenti sanzioni:

- Sig. Aniello Francesco Allocca, responsabile della violazione degli artt. 5 e 1 bis, comma1, C.G.S., esclusa quindi la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 3, C.G.S.: mesi 5 di inibizione;

- Sig. Giovanni D'Esposito, responsabile della violazione degli artt. 5 e 1 bis, comma 1, C.G.S., esclusa quindi la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 3, C.G.S.: mesi 5 di inibizione;

- Sig. Luigi Fasano, responsabile della violazione degli artt. 5 e 1 bis, comma 1, C.G.S., esclusa quindi la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 3, C.G.S.: mesi 5 di inibizione;

- Sig. Gerardo Bicchetti, responsabile della violazione degli artt. 5 e 1 bis, comma 1, C.G.S., esclusa quindi la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 3, C.G.S.: mesi 5 di inibizione;

- Sig. Angelo Competiello, responsabile della violazione degli artt. 5 e 1 bis, comma 1, C.G.S., esclusa quindi la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 3, C.G.S.: mesi 5 di inibizione;

- Sig. Arduino Gallo, responsabile della violazione degli artt. 5 e 1 bis, comma 1, C.G.S., esclusa quindi la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 3, C.G.S.: mesi 5 di inibizione;

- Sig.ra Gelsomina Garofalo, responsabile della violazione degli artt. 5 e 1 bis, comma 1, C.G.S., esclusa quindi la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 3, C.G.S.: mesi 5 di inibizione;

- Sig. Nicola Raffaele Rotoli, responsabile della violazione degli artt. 5 e 1 bis, comma 1, C.G.S., esclusa quindi la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 3, C.G.S.: mesi 5 di inibizione;

- Sig. Michele Sordillo, responsabile della violazione degli artt. 5 e 1 bis, comma 1, C.G.S., esclusa quindi la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 3, C.G.S.: mesi 5 di inibizione;

- Sig. Umberto Meluccio, responsabile della violazione degli artt. 5, 1 bis, comma 1 e 1 bis, comma 3, C.G.S., in considerazione delle scuse prodotte con memoria scritta depositata all’udienza del 13.12.2016: mesi 6 di inibizione;

- Sig. Riccardo Rota, responsabile della violazione degli artt. 5, 1 bis, comma 1 e 1 bis, comma 3, C.G.S.: mesi 9 di inibizione;

- Sig. Dario De Lucia, responsabile della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., esclusa quindi la violazione di cui all’art. 5, C.G.S.: mesi 2 di inibizione.

Alla responsabilità dei deferiti consegue quella delle Società, alle quali il TFT ha irrogato le seguenti sanzioni:

a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni commesse dai loro rappresentanti:

- A.S.D. S.S. Nola 1925 ammenda di € 300,00;

- Pol. San Giorgio La Molara A.S.D.: ammenda di € 300,00;

- A.S.D.  Independiente Vitulazio: ammenda di € 300,00;

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., per le violazioni commesse dai loro tesserati:

- A.C. Nusco 75: ammedna di € 200,00;

- A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi: ammenda di € 200,00;

- Pol. Massa Lubrense: ammenda di € 200,00;

- A.S.D.R. Cava 2000: ammenda di € 200,00;

- A.S.D. Aurunci: ammenda di € 200,00;

- U.S.D. Valentino Mazzola: ammenda di € 200,00;

- A.S.D. Virtus Partenope: ammenda di € 200,00;

- A.S.D. Football Club Paolisi 992: ammenda di € 200,00.

Avverso la predetta delibera del TFT Campania i sigg.ri Riccardo Rota, Giovanni D’Esposito, Luigi Fasano, Gerardo Bicchetti, Michele Sordillo, Arduino Gallo, Raffaele Nicola Rotoli, Gelsomina Garofalo, Dario De Lucia, Angelo Competiello, Aniello Francesco Allocca, nonché la Pol. ASD San Giorgio La Molara, ASD SS Giuseppe Siconolfi, Pol. Massa Lubrense, ASD R. Cava 2000 e ASD SS Nola 1925 hanno proposto ricorso, con distinti reclami.

Tra le eccezioni svolte dai ricorrenti:

- estinzione dell’azione disciplinare, considerato che il giudizio di primo grado si è concluso oltre il termine di 90 giorni;

- estinzione  per  violazione  degli  art.  5  e  32  ter,  comma  8,  C.G.S.  (irricevibilità  ed improponibilità del deferimento);

- estinzione per violazione degli art. 34, 34 bis e 38 CGS-Figc e 37 e 38 C.G.S.-Coni;

- omessa ed insufficiente motivazione;

- violazione e falsa applicazione dell’art.1 bis e 5 C.G.S.;

- violazione e falsa applicazione dell’art.1 bis, comma 3, e art. 32 quinques, comma 3, C.G.S.. In   sintesi,   i   ricorrenti   chiedono,   in   via   preliminare,   dichiararsi   la   irrecivibilità   ed improcedibilità  del  deferimento  e  per  l’effetto  annullare  la  decisione  del  TFT  e  dichiararsi l’estinzione  dell’azione  disciplinare;  in  via  principale,  annullarsi  la  decisione  del  TFT,  con proscioglimento  dei  deferiti;  in  via  subordinata,  ridursi  le  sanzioni  inflitte;  in  via  istruttoria,

chiedono di essere ascoltati.

All’udienza fissata, per il giorno 3.4.2017, innanzi questa Corte federale di appello, sono comparsi, oltre al rappresentante della Procura Federale:

- l’avv. Gaetano Aita per i ricorrenti dallo stesso rappresentati come da mandati allegati ai ricorsi;

- l’avv. Giuseppina Malagnini, per il sig. Allocca e per la società Nola.

Dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale, preliminarmente riuniti i ricorsi attesa la ricorrenza di motivi di connessione oggettiva e di economia di giudizio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Deve,  in  via  logicamente  preliminare,  essere  esaminata  l’eccezione  di  estinzione  del procedimento sollevata da tutti i ricorrenti.

In tale prospettiva, occorre muovere dalla lettera della norma di cui all’art. 34 bis, comma 1,

C.G.S. che così recita: “…. il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare….”. Orbene, nel caso di specie, la Procura federale ha esercitato l’azione disciplinare con deferimento del 15.11.2016, mentre la decisione assunta dal TFT CR Campania è del 2.3.2017: il lasso temporale di cui trattasi è, dunque, superiore a 90 giorni. Pertanto, in applicazione della disposizione di cui al comma 4 della norma prima indicata (secondo cui “… se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio…”), questa Corte non può che prendere atto e dichiarare l’estinzione del giudizio e, di conseguenza, annullare e dichiarare priva di effetto, nei confronti dei reclamanti (Riccardo Rota, Giovanni D’Esposito, Luigi Fasano, Gerardo Bicchetti, Michele Sordillo, Arduino Gallo, Raffaele Nicola Rotoli, Gelsomina Garofalo, Dario De Lucia, Angelo Competiello, Aniello Francesco Allocca, nonché la Pol. ASD San Giorgio La Molara, ASD SS Giuseppe Siconolfi, Pol. Massa Lubrense, ASD R. Cava 2000 e ASD SS Nola 1925) la delibera del TFT c/o il Comitato regionale Campania pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017 in questa sede impugnata.

Le sanzioni inflitte ai predetti ricorrenti sono, pertanto, annullate e prive di effetto.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e 16, rispettivamente proposti dai sigg.ri Riccardo Rota, Giovanni D’Esposito, Luigi Fasano, Gerardo Bicchetti, Michele Sordillo, Arduino Gallo, Nicola Raffaele Rotoli, Gelsomina Garofalo, Dario De Lucia, Angelo Competiello, Aniello Francesco Allocca e dalle società Pol. ASD San Giorgio La Molara, ASD SS Giuseppe Siconolfi, Pol. Massa Lubrense, ASD R. Cava 2000, ASD SS Nola 1925, li accoglie e dichiara estinto il procedimento.Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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