F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 052/TFN-SD del 3 Febbraio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUGLIELMO STENDARDO + altri – (nota n. 4563/1266 pf12-13 GP/cc del 28.10.2016). (110bis) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI – (nota n. 5731/1266bis pf12-13/GP/cc del 25.11.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUGLIELMO STENDARDO + altri - (nota n. 4563/1266 pf12-13 GP/cc del 28.10.2016). (110bis) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI - (nota n. 5731/1266bis pf12-13/GP/cc del 25.11.2016).

Il deferimento Con provvedimento del 28.10.2016 – prot. n. 4563/1266 pf12-13 GP/cc, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) Sig. Guglielmo Stendardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa; 2) Sig. Vincenzo Rispoli, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.; 3) Sig. Michele Arcari, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società Brescia Calcio Spa; 4) Sig. Matteo Paro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società Genoa Cricket & Football Club Spa e Vicenza Calcio Spa; 5) Sig. Alessandro Zarbano, all’epoca dei fatti Amministratore delegato del Genoa Cricket & Football Club Spa; 6) Sig. Sergio Cassingena, all’epoca dei fatti Presidente della Società Vicenza Calcio Spa; 7) Sig. Dario Cassingena, all’epoca dei fatti Consigliere delegato con poteri di rappresentanza della Società Vicenza Calcio Spa; 8) Sig. Domenico Danti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la AC Siena Spa, la Reggina Calcio Spa, la Vicenza Calcio Spa e la Ternana Calcio Spa; 9) Sig. Francesco Zadotti all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di rappresentanza della Ternana Calcio Spa; 10) Sig. Vincenzo Leonardi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.; 11) Sig. Jean Claude Blanc, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Juventus FC Spa; 12) Sig. Alessio Secco, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Juventus FC Spa; 13) Sig. Sergio Gasparin, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza del Catania Calcio Spa; 14) Sig. Francesco Tavano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Livorno Calcio Srl; 15) Sig. Aldo Spinelli all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Livorno Calcio Srl; 16) Sig. Massimo Oddo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la AC Milan Spa e la US Lecce Spa; 17) Sig. Ciro Immobile, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la Juventus FC Spa ed la Genoa Cricket & Football Club Spa; 18) Sig. Alessandro Moggi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro del-la F.I.G.C.; 19) Sig. Emanuele Calaiò, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per S.S. Calcio Napoli Spa ed AC Siena Spa; 20) Sig. Giorgio Perinetti, all'epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Società AC Siena Spa; 21) Sig. Aurelio De Laurentiis, all'epoca dei fatti Presidente della Società S.S. Calcio Napoli Spa; 22) Sig. Salvatore Aronica, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società US Città di Palermo Spa; 23) Sig. Pierpaolo Marino, all'epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Società S.S. Calcio Napoli Spa; 24) Sig. Giovanni Sartori, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Società AC Chievo Verona Srl; 25) Sig. Igor Campedelli, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa; 26) Sig. Erjon Bogdani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la AC Chievo Verona Srl, la AC Cesena Spa e la AC Siena Spa; 27) Sig. Marek Jankulovski, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la AC Milan Spa; 28) Sig. Giuseppe Sculli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la Genoa Cricket & Football Club Spa ed S.S. Lazio Spa; 29) Sig. Pasquale Foggia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la S.S. Lazio Spa e la U.C. Sampdoria Spa; 30) Sig. Riccardo Calleri, all’epoca dei fatti agente di calciatore iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; 31) Sig. Juan Fernando Quintero Paniagua, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Delfino Pescara 1936 Srl; 32) Sig. Daniele Sebastiani, all’epoca di fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società Delfino Pescara 1936 Srl; 33) Sig. Dorlan Mauricio Pabon Rios, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa; 34) Sig. Pietro Leonardi, all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza della Parma FC Spa; 35) Sig. Ferdinando Sforzini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società US Grosseto FC; 36) Sig. Luciano Cafaro, all’epoca dei fatti Amministratore Unico con potrei di rappresentanza della U.C. Grosseto FC; 37) Sig. Marco Sommella, all’epoca dei fatti agente di calciatore iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; 38) Sig. Mutu Adrian, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società ACF Fiorentina Spa; 39) Sig. Cognigni Mario, all'epoca dei fatti vicepresidente con poteri di rappresentanza della Società ACF. Fiorentina Spa; 40) Sig. Calaiò Umberto, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C. dal 2.7.2012; 41) Sig. Amodio Nicolas Andres, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Portogruaro Summaga Srl; 42) Sig. Chiavelli Andrea, all'epoca dei fatti consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della SSC Napoli Spa; 43) Sig. Hernan Jorge Crespo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la FC Internazionale Milano Spa; 44) Sig. Ghelfi Rinaldo, all'epoca dei fatti vicepresidente dotato di poteri di rappresentanza della FC Internazionale Milano Spa; 45) Sig. Diego Alberto Milito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa; 46) Sig. Thiago Motta, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa; 47) Sig. Hugo Armando Campagnaro, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa; 48) Sig. Lavezzi Ezequiel Ivan, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSC Napoli Spa; 49) Sig. Denis Gustavo German, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa; 50) Sig. Pietro Lo Monaco all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza del Catania Calcio Spa e della Società US Città di Palermo Spa 51) Sig. Specchia Giammario, all’epoca dei fatti amministratore unico con poteri di rappresentanza della Società Portogruaro Summaga Srl; 52) Società FC Internazionale Milano Spa; 53) Società FC Juventus Spa; 54) Società S.S. Calcio Napoli Spa; 55) Società US Città di Palermo Spa; 56) Società AC Chievo Verona Srl; 57) Società Geona Cricket & Football Club Spa; 58) Società Delfino Pescara 1936 Srl; 59) Società Catania Calcio Spa; 60) Società AC Cesena Spa; 61) Società Ternana Calcio Spa; 62) Società Vicenza Calcio Spa; 63) Società Livorno Calcio Srl; 64) Società US Grosseto FC Srl; 65) Società Reggina Calcio Spa; per rispondere: 1) Sig. Guglielmo Stendardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/205 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferito in data 16.12.2011 e valido fino al 15.12.2013, mentre lo stesso agente assisteva di fatto la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, senza il conferimento di formale mandato nell’ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra il citato calciatore e la predetta Società in data 18.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferito in data 16.12.2011 e valido fino al 15.12.2013, mentre lo stesso agente assisteva di fatto la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa senza il conferimento di formale mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra il citato calciatore e la predetta Società in data 11.8.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi senza conferire allo stesso formale mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto del 14.02.2014 con la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione) dell’art.21 comma 5 del Regolamento Agenti in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, NOIF per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Moggi al quale aveva conferito rituale mandato fosse indicato nei contratti stipulati con la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa in data 18.01.2012 e in data 11.08.2012; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 1 e 5 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dal 01/04/15, per essersi avvalso dell’opera professionale del Procuratore Sportivo Sig. Pasquale Gallo in carenza di apposito contratto di rappresentanza conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto del 9.10.2015 con la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa; 2) Sig. Vincenzo Rispoli, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS ( art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma, 1 e 19, comma 3, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Sig. Michele Arcari in assenza di formale mandato nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Società Brescia Calcio Spa dell'1.10.2011; 3) Sig. Michele Arcari, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società Brescia Calcio Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Vincenzo Rispoli senza conferire allo stesso formale mandato, in occasione della stipulazione del contratto con la Società Brescia Calcio Spa del 20.1.2010; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Vincenzo Rispoli senza conferire allo stesso formale mandato, in occasione della stipulazione del contratto con la Società Brescia Calcio Spa dell'1.10.2011; 4) Sig. Matteo Paro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società Genoa Cricket & Football Club Spa e Vicenza Calcio Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre costui assisteva le Società Genoa Cricket & Football Club Spa e Vicenza Calcio Spa, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del citato calciatore dalla Società Genoa Cricket & Football Club Spa alla Società Vicenza Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima Società del 12.08.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Alessandro Moggi senza conferire allo stesso formale mandato, mentre costui assisteva anche le Società Genoa Cricket & Football Club Spa e Vicenza Calcio Spa in forza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del citato calciatore dalla Società Genoa Cricket & Football Club Spa alla Società Vicenza Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima Società del 22.07.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 5) Sig. Alessandro Zarbano, all’epoca dei fatti Amministratore delegato del Genoa Cricket & Football Club Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Matteo Paro, nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del predetto calciatore dalla Società Genoa Cricket & Football Club Spa alla Società Vicenza Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima Società del 12.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Matteo Paro in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo  del diritto alle prestazioni sportive del predetto calciatore dalla Società Genoa Cricket & Football Club Spa alla Società Vicenza Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima Società del 22.7.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art.1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Moggi, al quale la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto di trasferimento del calciatore Matteo Paro dal Genoa Cricket & Football Club Spa alla Vicenza Calcio Spa stipulato in data 22.7.2011; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Ciro Immobile, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Società Genoa Cricket & Football Club Spa del 29.1.2012, così determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Moggi, agente di calciatori al quale la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Ciro Immobile in data 29.1.2012; 6) Sig. Sergio Cassingena, all’epoca dei fatti Presidente della Società Vicenza Calcio Spa: - per la violazione dell’art.1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Matteo Paro, nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del predetto calciatore dalla Società Genoa Cricket & Football Club Spa alla Società Vicenza Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima Società del 12.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi. 7) Sig. Dario Cassingena, all’epoca dei fatti Consigliere delegato con poteri di rappresentanza della Società Vicenza Calcio Spa: - per la violazione dell’art.1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt.16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Matteo Paro, nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del predetto calciatore dalla Società Genoa Cricket & Football Club Spa alla Società Vicenza Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima Società del 12.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 8) Sig. Domenico Danti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la AC Siena Spa, la Reggina Calcio Spa, la Vicenza Calcio Spa e la Ternana Calcio Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, comma 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/205 per essersi avvalso dell'opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre il medesimo assisteva indebitamente anche la Reggina Calcio Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la menzionata Società del 31.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’ art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi senza conferire allo stesso formale mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto del 24.6.2011 con la Società Vicenza Calcio Spa; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la Ternana Calcio Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra il calciatore e la nominata Società in data 3.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 5, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 l 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Sig. Alessandro Moggi, al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Ternana Calcio Spa del 3.1.2012; 9) Sig. Francesco Zadotti all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di rappresentanza della Ternana Calcio Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Alessandro Moggi in assenza di formale mandato conferito, mentre il medesimo agente assisteva, in forza di rituale mandato, anche il Sig. Domenico Danti nell’ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva tra i citati calciatore e Società del 03.01.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 10) Sig. Vincenzo Leonardi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per aver svolto la propria opera in favore della Juventus FC Spa in forza di mandato ritualmente conferitogli, mentre l’agente Alessandro Moggi rappresentava di fatto il Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato, nell'ambito della stipulazione dei contratti tra il citato calciatore e la suddetta Società del 6.11.2007 e del 6.10.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto con l’agente Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente (violazione continuata fino al 12/10/10, data pattuita per l'ultimo paga-mento); 11) Sig. Jean Claude Blanc, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Juventus FC Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Vincenzo Leonardi, in forza di mandato ritualmente conferito, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi rappresentava il Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 6.11.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Leonardi e il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente (violazione continuata fino al 12.10.2010, data pattuita per l'ultimo pagamento); 12) Sig. Alessio Secco, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Juventus FC Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Vincenzo Leonardi, in forza di mandato ritualmente conferitogli, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi rappresentava di fatto il Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Società FC Juventus Spa del 6.10.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Leonardi ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente (violazione continuata fino al 12.10.2010, data pattuita per l'ultimo pagamento); 13) Sig. Sergio Gasparin, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza del Catania Calcio Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08//04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’Agente Sig. Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso agente assisteva di fatto anche il Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Società Catania Calcio Spa del 7.5.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 14) Sig. Francesco Tavano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Livorno Calcio Srl: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi senza conferire allo stesso formale mandato mentre il medesimo assisteva anche la Società AC Livorno Calcio Srl, in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e Società del 5.7.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (violazione continuata fino al 12.10.2010, data pattuita per l'ultimo paga-mento delle competenze dell'agente); 15) Sig. Aldo Spinelli all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Livorno Calcio Srl: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15 comma 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Francesco Tavano, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Società AC Livorno Calcio Srl del 5.7.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (violazione continuata fino al 12.10.2010, data pattuita per l'ultimo pagamento delle competenze dell'agente); 16) Sig. Massimo Oddo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la AC Milan Spa e la US Lecce Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regola-mento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre l’Avv. Marco Sommella, che era stretto collaboratore del Sig. Moggi, prestava la propria attività professionale in favore della AC Milan Spa nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e Società del 21.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Sommella ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; 17) Sig. Ciro Immobile, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la Juventus FC Spa ed la Genoa Cricket & Football Club Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo agente assisteva anche la Società Genoa Cricket & football Club Spa, in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e citata Società del 29.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 18) Sig. Alessandro Moggi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interesse, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Emanuele Calaiò nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società AC Siena Spa del 12.5.2011, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore di quest’ultima Società, dalla quale aveva ricevuto formale mandato in data 24.4.2011; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 e 8, e 20 commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in assenza di formale mandato conferitogli, gli interessi del Sig. Emanuele Calaiò nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la S.S. Calcio Napoli Spa del 17.1.13, nonostante la prestazione di attività da parte dell’agente Sig. Riccardo Calleri nell’ambito del medesimo accordo in favore della citata Società, in virtù di formale incarico conferito, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto con il Sig. Calleri era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver operato quale agente di calciatori in una situazione di conflitto di interessi avendo curato, in forza di formale mandato conferitogli, gli interessi del Sig. Salvatore Aronica nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società US Città di Palermo Spa del 31.1.2013, nonostante la prestazione di attività professionale da parte dell’agente Sig. Riccardo Calleri nell'ambito del medesimo accordo in favore della citata Società, in virtù di formale incarico conferito, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto con il Sig. Calleri era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/07 al 07/04/10, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato, in forza di formale mandato conferitogli, gli interessi del Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società AC Chievo Verona Srl del 10.1.2007, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della citata Società in esecuzione di una scrittura privata (dichiarazione di debito) del 10.01.2007 per effetto della quale la AC Chievo Verona Srl ha provveduto ai relativi pagamenti in favore dell’agente del calciatore sollevando quest’ultimo dall’obbligo di pagamento cui sarebbe stato tenuto per via del mandato in essere (violazione continuata fino al 11.04.2011, data pattuita per l’ultimo pagamento); - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, comma 1 e 8, e 20, commi, 2, 5 e 9 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15 per aver operato quale agente di calciatori, peraltro all’epoca sospeso, in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in forza di mandato conferitogli in data 23.12.2008, gli interessi del Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società AC Cesena Spa del 20.07.2010, nonostante la prestazione di attività ai sensi del primo comma dell’art. 5 del medesimo Regolamento Agenti di Calciatori, nell’ambito del medesimo accordo e in favore della citata Società in virtù di formale incarico conferito, da parte dell’Avv. Marco Sommella che era suo stretto collaboratore, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; tra l’Avv. Sommella ed il Sig. Moggi, infatti, era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 e 8, e 20 commi, 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15 per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato in forza di mandato conferitogli, gli interessi del Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società AC Siena Spa del 31.01.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della citata Società, dalla quale pure aveva ricevuto formale mandato in data 25.01.2012; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.1.2012 tra il Sig. Erjon Bogdani e la Società AC Siena Spa, Società dalla quale aveva ricevuto mandato; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori, nonostante la sospensione della sua licenza all’epoca dei fatti, in situazione di conflitto di interessi avendo curato, senza formale mandato, gli interessi del Sig. Matteo Paro nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di tale calciatore dalla Società Genoa Cricket & Football Club Spa alla Società Vicenza Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con la Società Vicenza Calcio Spa del 12.08.2010, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito delle medesime trattative e accordo anche in favore delle due citate Società in esecuzione di due scritture private (riconoscimenti di debito) dell’11.8.2010; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, senza formale mandato, gli interessi del Sig. Matteo Paro nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di tale calciatore dalla Società Genoa Cricket & Football Club Spa alla Società Vicenza Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con la Società Vicenza Calcio Spa del 22.7.2011, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito delle medesime trattative ed accordo anche in favore delle due citate Società, dalle quali entrambe aveva ricevuto formale mandato rispettivamente in data 30.6.2011 (Genoa) ed in data 16.7.2011 (Vicenza); - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto di trasferimento del calciatore Matteo Paro dalla Genoa Cricket & Football Club Spa alla Vicenza Calcio Spa stipulato in data 22.7.2011, benché avesse ricevuto formale mandato dalla Società Genoa Cricket & Football Club Spa; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori, nella trattativa finalizzata alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Stendardo dalla Società S.S. Lazio Spa alla Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto di prestazione sportiva con quest’ultima Società del 18.01.2012, in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in esecuzione di formale mandato ricevuto in data 16.12.2011, gli interessi del Sig. Guglielmo Stendardo nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa del 18.1.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della citata Società, dalla quale pure aveva ricevuto formale mandato in data 14.1.2012; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nei contratti stipulati in data 18.1.2012 ed 11.8.2012 tra il Sig. Guglielmo Stendardo e la Atalanta Bergamasca Calcio Spa, dal quale aveva ricevuto formale mandato; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del Sig. Guglielmo Stendardo, in carenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula del contratto di prestazione sportiva tra tale calciatore e la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa del 14.2.2014; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, per aver operato quale agente calciatore, nonostante la sospensione della sua licenza all’epoca dei fatti, in situazione di conflitto di interessi avendo curato, senza formale mandato, gli interessi del Sig. Domenico Danti nelle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di tale calciatore dalla Società AC Siena Spa alla Società Reggina Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima Società del 31.8.2010, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della Reggina Calcio Spa, dalla quale aveva ricevuto mandato; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore di Domenico Danti in assenza di formale mandato conferito, nelle trattative finalizzate alla stipula del contratto di prestazione sportiva tra il predetto calciatore e la Vicenza Calcio Spa del 24.06.2011; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale Agente di calciatori, nella trattativa finalizzata alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Domenico Danti dalla Società Vicenza Calcio Spa alla Società Ternana Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto di prestazione sportiva con quest’ultima Società del 3.1.2012, in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in esecuzione di formale mandato ricevuto in data 16.12.2011, gli interessi del predetto calciatore Domenico Danti nonostante la prestazione di fatto della propria opera professionale nell’ambito delle medesime trattative e accordo anche in favore della citata Società Ternana Calcio Spa, in assenza di formale mandato; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma, 1 delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto tra il Sig. Domenico Danti e la Società Ternana Calcio Spa stipulato in data 3.1.2012, benché avesse ricevuto formale mandato dal nominato calciatore; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’ art. 10, comma 1, e dall’art. 15, comma 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Sig. Nicola Legrottaglie in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione dei contratti di prestazione sportiva tra il citato calciatore e la Società Juventus FC Spa datati 6.11.2007 e 6.10.2008, nonchè ancora, sempre nell’ambito della stipula dei sopradetti contratti, per essersi fatto indebitamente supportare dall’agente Vincenzo Leonardi, il quale rappresentava la Juventus FC Spa, in forza di mandati ritualmente conferitigli il 29.10.2007 ed il 02.10.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto con l’agente Vincenzo Leonardi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione all’art.16, comma 1, e all’art. 20, commi 2 e 9,del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del calciatore Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula del contratto tra tale calciatore e la Società AC Milan Spa del 31.1.2011, nonché ancora per aver, sempre nell’ambito delle medesime trattative, rappresentato e curato gli interessi anche della AC Milan Spa, in esecuzione di formale mandato conferitogli in data 26.01.2011, così determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) dell’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.01.2011 tra il Sig. Nicola Legrottaglie e la AC Milan Spa, Società dalla quale aveva ricevuto mandato; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula dei contratti tra tale calciatore e la Società Catania Calcio Spa datati 26.8.2011 e 7.5.2013, nonché ancora per aver, sempre nell’ambito delle medesime trattative, rappresentato e curato gli interessi anche della Società Catania Calcio Spa, in esecuzione di formali mandati conferitigli, così operando in una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) dell’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/205, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 26.8.2011 tra il Sig. Nicola Legrottaglie e la Società Catania Calcio Spa, Società dalla quale aveva ricevuto mandato; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art.10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del Sig. Marek Jankulovski nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società AC Milan Spa del 22.1.2009, nonostante la sospensione della sua licenza e prestando di fatto la propria opera professionale anche in favore della citata Società, con ciò determinando una situazione di conflitto d interessi (violazione continuata fino al 18.01.2011, data della fattura n. 1/2011 emessa per il pagamento delle competenze dell'agente); - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del Sig. Giuseppe Sculli in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito del trasferimento e della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la S.S. Lazio Spa del 18.1.2011; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in forza di formale mandato conferitogli, gli interessi del Sig. Giuseppe Sculli nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione del diritto alle prestazioni sportive di tale calciatore dalla S.S. Lazio Spa al Genoa Cricket & Football Club Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima Società del 18.1.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito della medesima trattativa anche in favore della S.S. Lazio Spa, dalla quale aveva ricevuto formale mandato; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’ art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 18.1.2012 tra il Genoa Cricket & Football Club Spa ed il Sig. Giuseppe Sculli, calciatore dal quale aveva ricevuto formale mandato; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del Sig. Giuseppe Sculli, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula del contratto di prestazione sportiva tra tale calciatore e il Genoa Cricket & Football Club Spa del 31.1.2014; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Pasquale Foggia nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di tale calciatore dalla Società S.S. Lazio Spa alla Società U.C. Sampdoria Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima Società del 31.8.2011, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito delle medesime trattative ed accordo anche in favore delle citate Società, dalle quali entrambe aveva ricevuto formale mandato; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.8.2011 tra il Sig. Pasquale Foggia e la U.C. Sampdoria Spa, Società dalla quale aveva ricevuto mandato; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) degli artt. 16 comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in forza di formale mandato conferitogli, gli interessi della Delfino Pescara 1936 Srl nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale ed il Sig. Juan Fernando Quintero Paniagua del 16.7.2012, nonostante la prestazione di attività quale agente nell’ambito del medesimo accordo ed in favore del citato calciatore da parte dell’Agente Riccardo Calleri, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto tra il Sig. Moggi ed il Sig. Calleri era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Ferdinando Sforzini nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la US Grosseto FC del 20.1.2011, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto formale mandato in data 31.12.2010; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 10, comma 1, e all’art. 15, comma 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’01/02/2007 al 07/04/2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, senza formale mandato, gli interessi del Sig. Francesco Tavano nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società AC Livorno Calcio Srl del 5.7.2007, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto formale mandato (violazione continuata fino al 01.12.2010, data pattuita per l’ultimo pagamento); - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori, nonostante all’epoca dei fatti la sospensione della sua licenza, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Massimo Oddo nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la AC Milan Spa del 21.7.2010, nonostante la prestazione di attività nell’ambito del medesimo accordo e in favore della citata Società, in virtù di formale incarico conferito, da parte dell’Avv. Marco Sommella che era suo stretto collaboratore, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto tra il Sig. Moggi e l’Avv. Sommella era in essere un rapporto di collaborazione costante e permanente; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.8.2011 tra il Sig. Massimo Oddo e la Società US Lecce Spa, Società dalla quale aveva ricevuto mandato; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) e degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Ciro Immobile nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società Genoa Cricket & Football Club Spa del 29.1.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore dell’appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto formale mandato; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’ l’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 29.1.2012 tra il Sig. Ciro Immobile e la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, Società dalla quale aveva ricevuto mandato; - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) e dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in virtù di formale mandato con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, gli interessi del Sig. Adrian Mutu nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la ACF. Fiorentina Spa del 7.7.2006, nonostante la prestazione di attività nell'ambito del medesimo accordo in favore della appena citata Società senza il conferimento di formale mandato; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011; - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) e dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in virtù di formale mandato con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, gli interessi del Sig. Adrian Mutu nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la ACF. Fiorentina Spa del 27.9.2007, nonostante la prestazione di attività nell'ambito del medesimo accordo in favore della appena citata Società senza il conferimento di formale mandato; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011; - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) e dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in virtù di formale mandato con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, gli interessi del Sig. Adrian Mutu nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la ACF. Fiorentina Spa del 10.1.2008, nonostante la prestazione di attività nell'ambito del medesimo accordo in favore della appena citata Società senza il conferimento di formale mandato; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011; - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) e dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in virtù di formale mandato con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, gli interessi del Sig. Adrian Mutu nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la ACF. Fiorentina Spa del 6.8.2008, nonostante la prestazione di attività nell'ambito del medesimo accordo in favore della appena citata Società senza il conferimento di formale mandato; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011; 19) Sig. Emanuele Calaiò, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per S.S. Calcio Napoli Spa ed AC Siena Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva anche la Società AC Siena Spa, in forza di formale mandato conferitogli, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la predetta Società del 12.5.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato conferitogli, mentre l’agente Sig. Riccardo Calleri prestava la propria attività professionale di agente in favore della Società S.S. Calcio Napoli Spa, in virtù di formale incarico conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale Società del 17.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Calleri e il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; 20) Sig. Giorgio Perinetti, all'epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Società AC Siena Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi, 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell'opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Emanuele Calaiò, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Società AC Siena Spa del 12.5.2011, con ciò determinando situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’Agente Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato, mentre costui assisteva, in forza di formale mandato conferitogli, anche il Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società AC Siena Spa del 31.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 21) Sig. Aurelio De Laurentiis, all'epoca dei fatti Presidente della Società S.S. Calcio Napoli Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20 comma 2, 5 e 9 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell'opera professionale dell’agente Sig. Riccardo Calleri, in virtù di formale incarico conferito, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi assisteva il Sig. Emanuele Calaiò, in assenza di formale incarico conferitogli, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e Società del 17.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Calleri ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alejandro Mazzoni, pattuendo con lo stesso a posteriori un compenso a mezzo della scrittura privata del 30.8.2011, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Cristian Gabriel Chavez, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 25.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alejandro Mazzoni, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Ignacio David Fideleff, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 31.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Leonardo Adrian Rodriguez in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il calciatore Sig. Ignacio David Fideleff e la SSC Napoli Spa del 31.8.2011; 22) Sig. Salvatore Aronica, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società US Città di Palermo Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell'opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferitogli, mentre l’agente Sig. Riccardo Calleri, che era stretto collaboratore del Sig. Alessandro Moggi nella gestione dei calciatori, prestava la propria attività professionale di agente in favore della US Città di Palermo Spa, in virtù di formale incarico conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e Società del 31.1.13, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Calleri ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; 23) Sig. Pierpaolo Marino, all'epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Società S.S. Calcio Napoli Spa: - violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione quanto previsto dall’art. 10, comma 1, e dall’art.15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Federico Pastorello, conferendo allo stesso mandato con validità dall’8.7.2009 al 31.8.2009, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Morgan De Sanctis, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 3.8.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Federico Pastorello, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze fino al 28.2.2013; - violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Eduardo Luis Rossetto, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Ezequiel Ivan Lavezzi, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 7.5.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Eduardo Luis Rossetto, poi, otteneva dalla Società il pagamento completo delle proprie spettanze con l’emissione di fattura in data 16.8.2010;     24) Sig. Giovanni Sartori, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Società AC Chievo Verona Srl: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/07 al 07/04/10, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in esecuzione di scrittura privata (riconoscimento di debito) del 10.1.2007, mentre lo stesso assisteva, in forza di mandato conferito, anche il Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Società AC Chievo Verona Srl del 10.1.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (violazione continuata fino al 12.04.2011, data pattuita per ultimo pagamento delle competenze dell'agente); 25) Sig. Igor Campedelli, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, commi 1 e 9, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’Avv. Marco Sommella, in virtù di formale mandato conferito, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi assisteva, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti ed in forza di formale mandato conferitogli in data 23.12.2008, il Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e Società del 20.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Sommella e il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente. 26) Sig. Erjon Bogdani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la AC Chievo Verona Srl, la AC Cesena Spa e la AC Siena Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione quanto previsto dall’art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/07 al 07/04/10, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferitogli, mentre lo stesso assisteva anche la AC Chievo Verona Srl, in esecuzione di scrittura privata (dichiarazione di debito) del 10.1.2007, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 10.1.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (violazione continuata fino al 12.04.2011, data pattuita per ultimo pagamento delle competenze dell’agente); - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, in forza di formale mandato conferitogli in data 23.12.2008, mentre l’Avv. Marco Sommella prestava la propria attività professionale in favore della Società AC Cesena Spa, in virtù di formale incarico conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e Società del 20.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra l’Avv. Sommella ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferitogli, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la Società AC Siena Spa, in assenza di rituale conferimento di mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto con la citata Società del 31.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 19, comma 3, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Moggi, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Società AC Siena Spa in data 31.1.2012; 27) Sig. Marek Jankulovski, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la AC Milan Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, in forza di formale mandato conferitogli, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la AC Milan Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto con la predetta Società del 22.1.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (violazione continuata fino al 18.01.2011, data di emissione della fattura n. 1/2011 per il pagamento delle competenze dell’agente); 28) Sig. Giuseppe Sculli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la Genoa Cricket & Football Club Spa ed S.S. Lazio Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/205, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi senza conferire allo stesso formale mandato, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula del contratto di prestazione sportiva con la Società S.S. Lazio Spa del 18.1.2011; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 19, comma 3, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Sig. Alessandro Moggi, al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Società Genoa Cricket & Football Club Spa in data 18.1.2012; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’Agente Sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula del contratto di prestazione sportiva con la Società Genoa Cricket & Football Club Spa del 31.1.2014; 29) Sig. Pasquale Foggia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la S.S. Lazio Spa e la U.C. Sampdoria Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva anche la U.C. Sampdoria Spa, in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con la predetta Società del 31.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 30) Sig. Riccardo Calleri, all’epoca dei fatti agente di calciatore iscritto nell’elenco della F.I.G.C.: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) e degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato di fatto, senza formale mandato conferito, gli interessi del Sig. Juan Fernando Quintero Paniagua nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Delfino Pescara 1936 Srl del 16.7.2012, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente Sig. Alessandro Moggi, con il quale era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente, nell’ambito del medesimo accordo prestava la propria opera professionale in favore della citata Società, in virtù di formale incarico conferito; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) e degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, senza formale mandato, gli interessi del Sig. Dorlan Mauricio Pabon Rios nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 2.7.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della citata Società, dalla quale aveva ricevuto formale mandato in data 18.6.2012; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonchè dell’art. 93, comma, 1 delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 2.7.2012 tra il Sig. Dorlan Mauricio Pabon Rios e la Parma FC Spa, Società dalla quale aveva ricevuto mandato; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver operato quale agente di calciatori, in forza di formale mandato conferitogli, nell’interesse della US Città di Palermo Spa in occasione della stipula del contratto tra la predetta Società ed il calciatore Sig. Salvatore Aronica del 31.1.2013, nonostante la prestazione di attività professionale da parte dell’agente Sig. Alessandro Moggi in favore del citato calciatore, in virtù di formale incarico conferitogli, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Calleri ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20 commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver operato quale agente, in forza di formale mandato conferitogli, nell’interesse della Società S.S. Calcio Napoli Spa nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale Società ed il calciatore Sig. Emanuele Calaiò del 17.1.13, nonostante la prestazione di attività professionale da parte del Sig. Alessandro Moggi in favore del citato calciatore, in assenza di formale incarico conferito, con ciò de-terminando una situazione di conflitto di interessi, in quanto tra il Sig. Calleri ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; 31) Sig. Juan Fernando Quintero Paniagua, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Delfino Pescara 1936 Srl: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’Agente Sig. Riccardo Calleri, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi prestava la propria attività in favore della Delfino Pescara 1936 Srl, in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e Società del 16.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Calleri ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; 32) Sig. Daniele Sebastiani, all’epoca di fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società Delfino Pescara 1936 Srl: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt.16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferito, mentre il Sig. Riccardo Calleri prestava la propria attività di agente in favore del Sig. Juan Fernando Quintero Paniagua, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il Delfino Pescara 1936 Srl ed il citato calciatore del 16.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, posto il rapporto di collabo-razione e cooperazione costante e permanente i tra predetti agenti; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alejandro Mazzoni, conferendo allo stesso incarico a mezzo di scrittura privata priva di data, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Nicolas Alexis Bianchi Arce, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Delfino Pescara 1936 Srl del 3.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 33) Sig. Dorlan Mauricio Pabon Rios, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt.16, commi 1 e 8, e 20 commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Riccardo Calleri, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva anche la Parma FC Spa, in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con la predetta Società del 2.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 34) Sig. Pietro Leonardi, all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza della Parma FC Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Riccardo Calleri, conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Dorlan Mauricio Pabon Rios, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Società Parma FC Spa del 2.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’ art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/205, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Riccardo Calleri, agente di calciatori al quale la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Sig. Dorlan Mauricio Pabon Rios in data 2.7.2012; 35) Sig. Ferdinando Sforzini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società US Grosseto FC: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt.16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva anche la US Grosseto FC, in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con la predetta Società del 20.1.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 36) Sig. Luciano Cafaro, all’epoca dei fatti Amministratore Unico con potrei di rappresentanza della U.C. Grosseto FC: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt.16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Ferdinando Sforzini, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la U.C. Grosseto FC del 20.1.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 37) Sig. Marco Sommella, all’epoca dei fatti agente di calciatore iscritto nell’elenco della F.I.G.C.: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi, 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver svolto la propria opera professionale in favore della Società AC Cesena Spa, in forza di rituale mandato conferitogli, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi curava gli interessi del Sig. Erjon Bogdani, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società AC Cesena Spa del 20.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Sommella ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, per aver svolto al propria opera professionale in favore della Società AC Milan Spa in forza di rituale mandato conferitogli, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi curava gli interessi del Sig. Massimo Oddo, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società AC Milan Spa del 21.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Sommella ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; 38) Sig. Mutu Adrian, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società ACF. Fiorentina Spa: - per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, mentre lo stesso assisteva anche la ACF. Fiorentina Spa, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale Società del 7.7.2006, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011; - per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, mentre lo stesso assisteva anche la ACF. Fiorentina Spa, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale Società del 27.9.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011; - per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, mentre lo stesso assisteva anche la ACF. Fiorentina Spa, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale Società del 10.1.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011; - per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, mentre lo stesso assisteva anche la ACF. Fiorentina Spa, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale Società del 6.8.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011; 39) Sig. Cognigni Mario, all'epoca dei fatti vicepresidente con poteri di rappresentanza della Società ACF. Fiorentina Spa: - per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva anche il Sig. Adrian Mutu, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la ACF. Fiorentina Spa del 27.9.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011; 40) Sig. Calaiò Umberto, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C. dal 2.7.2012: - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in re-lazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per avere di fatto rappresentato e prestato attività di agente in favore del Sig. Nicolas Andres Amodio, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Calcio Portogruaro Summaga Srl del 16.8.2010, senza essere stato in tale circostanza in possesso della licenza di agente, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto assisteva di fatto anche la Società appena citata nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto; - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per avere di fatto rappresentato e prestato attività di agente in favore del Sig. Nicolas Andres Amodio, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Calcio Portogruaro Summaga Srl del 28.2.2011, senza essere stato in tale circostanza in possesso della licenza di agente, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto assisteva di fatto anche la Società appena citata nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto; 41) Sig. Amodio Nicolas Andres, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Portogruaro Summaga Srl: - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell'attività di agente del Sig. Umberto Calaiò, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione del contratto stipulato con la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl in data 16.8.2010, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo Sig. Calaiò assisteva di fatto anche la Società appena citata nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto; - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell'attività di agente del Sig. Umberto Calaiò, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione del contratto stipulato con la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl in data 28.2.2011, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo Sig. Calaiò assisteva di fatto anche la Società appena citata nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto; 42) Sig. Chiavelli Andrea, all'epoca dei fatti consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della SSC Napoli Spa: - per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Federico Pastorello, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Andrea Dossena, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 7.1.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Federico Pastorello, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze fino al 13.2.2013; 43) Sig. Hernan Jorge Crespo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la FC Internazionale Milano Spa: - per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la FC Internazionale Milano Spa, con incarico conferito a mezzo di scritture private dei 16.5.2007 e 25.5.2007, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 15.6.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 29.2.2012; 44) Sig. Ghelfi Rinaldo, all'epoca dei fatti vicepresidente dotato di poteri di rappresentanza della FC Internazionale Milano Spa: - per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, delregolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata dell’1.8.2006, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Hernan Jorge Crespo, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la FC Internazionale Milano Spa del 7.8.2006, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, in data 9.1.2013 sottoscriveva con la FC Internazionale Milano Spa un atto di transazione per il residuo importo allo stesso spettante per le competenze maturate in relazione all’opera prestata per la stipulazione del contratto di cui al presente capo di incolpazione; - per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, con incarico conferito a mezzo di scritture private dei 16.5.2007 e 25.5.2007, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Hernan Jorge Crespo, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la FC Internazionale Milano Spa del 15.6.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 29.2.2012; - per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata del 26.6.2009, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Diego Alberto Milito, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la FC Internazionale Milano del 29.6.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 19.12.2011; - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, con incarico conferito a mezzo di due scritture private del 14.7.2010, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Diego Alberto Milito, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la FC Internazionale Milano del 9.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 21.1.2013; - per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata del 26.6.2009, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Thiago Motta, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la FC Internazionale Milano dell’1.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 6.2.2012; - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Danilo Sebastian Mendez, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata dell’11.1.2013, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Hugo Armando Campagnaro, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la FC Internazionale Milano dell’1.2.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 45) Sig. Diego Alberto Milito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa: - per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la FC Internazionale Milano Spa, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata del 26.6.2009, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 29.6.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 19.12.2011; - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la FC Internazionale Milano Spa, con incarico conferito a mezzo di due scritture private del 14.7.2010, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 9.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 21.1.2013; 46) Sig. Thiago Motta, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa: - per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la FC Internazionale Milano Spa, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata del 26.6.2009, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società dell’1.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 6.2.2012; 47) Sig. Hugo Armando Campagnaro, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Danilo Sebastian Mendez, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la FC Internazionale Milano Spa, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata dell’11.1.2013, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società dell’1.2.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 48) Sig. Lavezzi Ezequiel Ivan, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSC Napoli Spa: - per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Eduardo Luis Rossetto, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la SSC Napoli Spa, anch’essa in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 7.5.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Eduardo Luis Rossetto, poi, otteneva dalla Società il pagamento completo delle proprie spettanze con l’emissione di fattura in data 16.8.2010; 49) Sig. Denis Gustavo German, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa: - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Leonardo Adrian Rodriguez, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la Atalanta Bergamasca Calcio Spa, in forza di mandato conferito con scrittura privata del 19.8.2011, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 25.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 50) Sig. Pietro Lo Monaco all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza del Catania Calcio Spa e della Società US Città di Palermo Spa. - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Società Catania Calcio Spa del 26.08.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015 nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Alessandro Moggi al quale la Società aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Nicola Legrottaglie del 26.08.2011; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15 per essersi avvalso dell'opera professionale dell’agente Riccardo Calleri, che era stretto collaboratore del Sig. Moggi e che prestava la propria attività in favore della Società US Città di Palermo Spa in virtù di formale incarico conferito, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi assisteva il Sig. Salvatore Aronica, in forza di formale mandato conferitogli, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e Società del 03.01.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Calleri e il Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; 51) Sig. Specchia Giammario, all’epoca dei fatti amministratore unico con poteri di rappresentanza della Società Portogruaro Summaga Srl; - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell'attività di agente del Sig. Umberto Calaiò, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione del contratto stipulato dalla Società dallo stesso rappresentata con il calciatore Sig. Nicolas Andres Amodio in data 16.8.2010, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo Sig. Calaiò assisteva di fatto anche il calciatore appena citato nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto; - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell'attività di agente del Sig. Umberto Calaiò, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione del contratto stipulato dalla Società dallo stesso rappresentata con il calciatore Sig. Nicolas Andres Amodio in data 28.2.2011, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo Sig. Calaiò assisteva di fatto anche il calciatore appena citato nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto; 52) Società FC Internazionale Milano Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Rinaldo Ghelfi; 53) Società FC Juventus Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri Jean Claude Blanc ed Alessio Secco; 54) Società S.S. Calcio Napoli Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri Aurelio De Laurentiis, Pierpaolo Marino ed Andrea Chiavelli; 55) Società US Città di Palermo Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Pietro Lo Monaco; 56) Società AC Chievo Verona Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Giovanni Sartori; 57) Società Geona Cricket & Football Club Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Alessandro Zarbano; 58) Società Delfino Pescara 1936 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Antonio Sebastiani; 59) Società Catania Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine alle condotte poste in essere dal proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig.ri Pietro Lo Monaco ed in ordine agli addebiti contestato al proprio dirigente con potere di rappresentanza Sig. Sergio Gasparin; 60) Società AC Cesena Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Igor Campedelli; 61) Società Ternana Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Francesco Zadotti; 62) Società Vicenza Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri Dario e Sergio Cassingena; 63) Società Livorno Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Aldo Spinelli; 64) Società US Grosseto FC Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Luciano Cafaro; 65) Società Reggina Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine alle condotte poste in essere dal Sig. Pasquale Foti. Con ulteriore provvedimento del 25.11.2016 prot. n. 5731/1266bis pf12-13/GP/cc, la Procura Federale ha deferito dianzi questo Tribunale: - Sig. Pasquale Foti all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Reggina Calcio Spa: per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto dall’art. 10, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre lo stesso assisteva indebitamente anche il Sig. Domenico Danti nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatori e Società del 31.08.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi. Le memorie difensive Nei termini di rito, la quasi totalità dei deferiti depositava memorie difensive. In particolare i deferiti Paro, Tavano, Immobile, Moggi, Calaiò E., Aronica, Calleri, Leonardi P., Sforzini, Sommella, contestavano genericamente la fondatezza degli addebiti, anticipando scelte di rito alternativo. Istanza di applicazione della sanzione perveniva invece dal deferito Crespo. Il Vicenza Calcio Spa e i deferiti Sergio e Dario Cassingena contestavano nel merito il deferimento, concludendo per il proscioglimento. Analoghe contestazioni in fatto in ordine agli addebiti formulati venivano sollevate nella memoria depositata dalla difesa Danti che avanzava, inoltre, richiesta di proscioglimento per intervenuta abolizione della fattispecie disciplinare o, in subordine, per prescrizione. La difesa eccepiva altresì l’illegittimità della riapertura delle indagini disposta nel presente procedimento dalla Procura Federale in ragione della ritenuta applicabilità al caso di specie della normativa in vigore all’epoca dell’instaurazione del procedimento e non di quella vigente al momento dell’adozione del provvedimento di riapertura. Con distinte memorie difensive, la Società Ternana Calcio Spa e il deferito Zadotti eccepivano l’inammissibilità della riapertura delle indagini disposta dalla Procura Federale e la prescrizione degli addebiti che contestavano, in ogni caso, anche nel merito. Anche la difesa di Vincenzo Leonardi eccepiva l’invalidità della riapertura delle indagini e la conseguente inutilizzabilità degli atti acquisiti per assenza di qualsivoglia fatto nuovo, la prescrizione degli addebiti e l’intervenuta abolizione delle fattispecie disciplinare oggetto di contestazione. Il deferito Secco rilevava un vizio di notifica degli atti del procedimento; contestava in ogni caso nel merito le accuse elevate a suo carico, eccependone comunque la prescrizione. La difesa Gasparin rilevava l’insussistenza degli addebiti per inapplicabilità della normativa richiamata nell’incolpazione. Il Livorno Calcio Srl e il deferito Spinelli eccepivano in via preliminare la prescrizione degli illeciti contestati; nel merito rilevavano l’infondatezza degli addebiti, concludendo per il proscioglimento. Anche il deferito Perinetti contestava nel merito gli addebiti, chiedendo il proscioglimento. Analoghe contestazioni nel merito delle incolpazioni elevate nel deferimento erano spiegate nella memoria della Società S.S. Calcio Napoli Spa e dei deferiti De Laurentis e Chiavelli; per quest’ultimo era altresì eccepita la prescrizione. In via preliminare anche la difesa Marino eccepiva la prescrizione degli addebiti; eccepiva altresì a violazione del termine massimo di durata delle indagini preliminari con conseguente inutilizzabilità degli atti successivi e l’illegittimità della riapertura delle indagini disposta dalla Procura Federale per assenza di fatti nuovi; contestava altresì nel merito le incolpazioni elevate. Il deferito Sartori eccepiva in via preliminare l’inammissibilità della riapertura delle indagini, nonchè la prescrizione degli illeciti contestati. Il deferito Campedelli si costituiva eccependo la nullità della notifica della comunicazione di chiusura indagini e del deferimento, da effettuarsi - secondo il deferito - in osservanza della normativa vigente all’apertura del procedimento. La Società Delfino Pescara 1936 Srl e il deferito Sebastiani contestavano nel merito le incolpazioni, chiedendo il proscioglimento. Eccepiva invece la prescrizione degli illeciti contestati e l’illegittimità della riapertura delle indagini la difesa della Società US Grosseto FC Srl e del deferito Cafaro; contestava altresì nel merito la fondatezza del deferimento. Analoga eccezione circa la riapertura delle indagini era svolta dalla difesa Cognigni che eccepiva altresì la prescrizione dell’azione disciplinare; nel merito contestava le accuse rilevando in conclusione anche l’abolizione della fattispecie ad opera della recente normativa. La difesa di Umberto Calaiò eccepiva in via preliminare la prescrizione degli illeciti contestati; eccepiva altresì la violazione del termine massima di durata delle indagini di cui all’art. 32 quinquies, comma 3, CGS e contestava nel merito la fondatezza del deferimento. La difesa Milito rilevata l’estraneità del deferito ai fatti contestati, asseritamente riconosciuta dal PM nell’ambito del procedimento penale; eccepiva in ogni caso la nullità delle notifiche degli atti relativi alle indagini preliminari e del deferimento, l’illegittimità della riapertura delle indagini poiché avvenuta al di fuori delle ipotesi previste, la prescrizione degli illeciti contestati, l’insussistenza nel merito delle incolpazioni elevate. Nella memoria difensiva in atti, il deferito Campagnaro rilevava l’inapplicabilità della normativa indicata nel deferimento, pacificamente dettata solo per l’agente; sottolineava altresì la propria estraneità ai fatti contestati, concludendo per il proscioglimento. Analoga eccezione era svolta dalla difesa Lo Monaco che concludeva per il proscioglimento anchenel merito, nonchè - con separata memoria - dalla difesa della Società US Città di Palermo Spa La difesa Lavezzi eccepiva la prescrizione degli illeciti contestati. La F.C. Juventus Spa depositava documentazione relativa ai rapporti in contestazione riservando l’illustrazione avanti al Tribunale. La Società A.C. Chievo Verona Srl eccepiva l’inammissibilità della riapertura delle indagini disposta dalla Procura Federale e, in subordine, la prescrizione degli illeciti. La difesa della Società Catania Calcio Spa eccepiva invece l’inapplicabilità della normativa indicata nel deferimento rilevando in ogni caso, nel merito, l’infondatezza degli addebiti. Anche la Società A.C. Cesena Spa contestava nel merito le incolpazioni, chiedendo il proscioglimento. Con memoria depositata nei termini in procedimento separato, il deferito Foti rilevava l’assenza di potestà disciplinare di questo Tribunale; eccepiva la prescrizione degli addebiti che comunque contestava nel merito. I patteggiamenti Con Com. Uff. n. 48/TFN-SD del 23.1.2017 – s.s. 2016/17 le posizioni di Guglielmo Stendardo, Vincenzo Rispoli, Michele Arcari, Matteo Paro, Alessandro Zarbano, Domenico Danti, Francesco Tavano, Massimo Oddo, Ciro Immobile, Alessandro Moggi, Emanuele Calaiò, Aurelio De Laurentis, Salvatore Aronica, Marek Jankulovski, Riccardo Calleri, Pietro Leonardi, Ferdinado Sforzini, Marco Sommella, Andrea Chiavelli, Hernan Jorge Crespo, Ghelfi Rinaldo e delle Società FC Internazionale Milano Spa, SS Calcio Napoli Spa, Genoa Cricket & Footaball Club Spa e AC Cesena Spa, sono state decise ex art. 23 CGS da questo Tribunale. Il dibattimento Alla riunione odierna, in relazione alle posizioni per le quali non si è provveduto ai sensi dell’art. 23, CGS, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’irrogazione delle sanzioni meglio indicate a verbale. Le difese comparse hanno invece illustrato le eccezioni e le argomentazioni a sostegno delle richieste liberatorie dettagliate anch’esse a verbale. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva. Va preliminarmente dichiarata la nullità della notifica del deferimento nei confronti di Jean Claude Blanc, Juan Fernando Quintero Paniagua, Adrian Mutu, Nicholas Amodio e Denis Gustavo German. Con riguardo a dette posizioni, infatti, deve trovare applicazione, in virtù del principio del tempus regit actum, il disposto dell’art. art. 38, comma 8, CGS, attualmente vigente, per cui gli atti del procedimento, quanto alle persone fisiche, devono essere notificati in uno dei luoghi ivi previsti, ovvero nel domicilio eletto ai fini del procedimento medesimo o presso le Società di appartenenza al momento della sua instaurazione o, ancora, la residenza o il domicilio dell’incolpato. Ebbene, con riguardo ai deferiti sopra elencati, il deferimento - e di conseguenza anche l’avviso di convocazione ex art. 30, CGS - non risulta notificato in alcuno dei luoghi indicati dalla disposizione appena richiamata. Peraltro, a differenza di quanto accaduto per altri deferiti per i quali la notificazione risulta eseguita al di fuori delle ipotesi previste dal Codice di Giustizia Sportiva, la mancata costituzione nel procedimento e l’assenza all’odierna riunione non consentono di ritenere che i predetti fossero a conoscenza della pendenza del procedimento disciplinare e delle incolpazioni elevate a loro carico. Va dunque dichiarata la nullità della notificazione del deferimento relativamente alle posizioni di cui al dispositivo con conseguente restituzione dei relativi atti alla Procura Federale. Con riguardo a tutte le residue posizioni, il deferimento va invece dichiarato inammissibile. Risulta in atti che, a seguito di notizie apparse sugli organi di informazione, relative ad un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di molteplici soggetti appartenenti a diverso titolo a varie Società di calcio e agenti, con atto del 26.6.2013 il Procuratore Federale delegava lo svolgimento di indagini, dando origine al presente procedimento (iscritto al n. 1266). Successivamente, con atto del 1.8.2013, il Procuratore Federale richiedeva al Pubblico Ministero partenopeo l’autorizzazione all’estrazione di copia degli atti del relativo fascicolo, ricevendo il diniego dell’Autorità Giudiziaria in ragione della sussistenza del segreto investigativo. Per quel che qui rileva, nella nota 10.9.2013 il PM di Napoli precisava altresì che il suo Ufficio avrebbe provveduto a trasmettere gli atti non appena venute meno le condizioni legittimanti il segreto (“Sarà cura di questo Ufficio, mutate le predette condizioni, di provvedere alla sollecita trasmissione dei atti a codesta Procura Federale, secondo collaudato percorso collaborativo”). Legittimamente, pertanto, la Procura Federale avanzava richiesta e otteneva, secondo le norme all’epoca in vigore, la proroga del termine delle indagini. Analoghe richieste di copie degli atti dell’indagine penale venivano avanzate dalla Procura Federale in data 18.2.2014 e 30.4.2014, senza esito, e - da ultimo - in data 3.10.2014 con esito negativo, stante la permanenza del segreto istruttorio. Anche in questo caso l’inquirente partenopeo ribadiva la disponibilità a provvedere non appena mutate le condizioni processuali (“Sarà cura di questo Ufficio, mutate le predette condizioni, di provvedere alla sollecita trasmissione dei atti a codesta Procura Federale, secondo collaudato percorso collaborativo”). In relazione al periodo in esame, peraltro, venivano correttamente richieste ed ottenute le proroghe del termine delle indagini. Da ultimo, il 13.11.2014 il Procuratore Federale inoltrava nuova richiesta di copie degli atti del procedimento penale, ottenendo in pari data risposta negativa, ancora motivata dalla permanenza del segreto istruttorio. Anche in questo caso il PM ribadiva la disponibilità alla trasmissione degli atti una volta maturate le condizioni per la decadenza del segreto. Pertanto, con atto del 18.11.2014 il Procuratore Federale formulava l’intendimento a disporre l’archiviazione del procedimento, formalmente avvenuta con provvedimento del 28.1.2015. In quest’ultimo atto, in particolare, l’Organo federale, nel rilevare come allo stato non fossero rilevabili condotte illecite sotto il profilo disciplinare, evidenziava - tra l’altro - la “comunicazione della Procura della Repubblica di Napoli del 14.11.2014 sulla permanenza del segreto investigativo con disponibilità alla trasmissione degli atti una volta cessate le esigente correlate allo stesso - cui fino ad oggi non è seguita la trasmissione di alcun atto”. Successivamente, con atti del 29.1.2016 e 23.2.2016, aventi ad oggetto il medesimo procedimento penale e il medesimo procedimento disciplinare (rubricato “Accertamenti relativi a circostante, riportate dalla stampa nazionale, oggetto di un’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Napoli con perquisizioni nelle sedi di 41 Società (serie A, B, Lega Pro) finalizzate all’acquisizione della documentazione relativa ai contratti di una cinquantina di calciatori professionisti; coinvolti in tale inchiesta numerosi Agenti di calciatori, i reati ipotizzati andrebbero dall’evasione fiscale internazionale fino alla falsa fatturazione ed al riciclaggio”) e contenenti il riferimento a non meglio precisate notizie di stampa, la Procura Federale - previa elencazione delle precedenti analoghe richieste formulate nell’ambito del procedimento disciplinare allora pendente - chiedeva al PM di Napoli l’invio degli atti relativi alle indagini espletate. Con atto del 26.2.2016, a seguito di formale autorizzazione dell’A.G. procedente, presso gli Uffici della Procura di Napoli il dvd degli atti delle indagini veniva consegnato all’incaricato della Procura Federale. L’oggetto dell’atto, sottoscritto dal PM partenopeo, recita testualmente “Oggetto: Proc. PF1266 12 13, richiesta atti dell’1.8.2013, 18.2.2014, 30.4.2014, 3.10.2014, 13.11.2014, 29.1.2016 avente ad oggetto il procedimento penale n. 2372/13 nr instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli”. Solo il successivo 29.3.2016 la Procura Federale provvedeva alla riapertura del procedimento, nel quale erano inseriti gli atti del procedimento penale così acquisiti, dando l’avvio alle successive indagini, i cui esiti hanno portato alla formulazione delle incolpazioni di cui all’odierno deferimento. Ritiene il Tribunale che gli atti emessi dalla Procura Federale in epoca successiva all’archiviazione del procedimento e prima della sua riapertura si pongano al di fuori del sistema processuale delineato dal Codice di Giustizia Sportiva, risolvendosi in atti di indagine non previsti e non legittimati dalla rituale pendenza di un procedimento disciplinare. Essi infatti, ancorché espressamente riferiti alle precedenti richieste della Procura e ai relativi esiti, sono stati adottati in un momento in cui il procedimento cui fanno riferimento non poteva certo considerarsi pendente, poiché archiviato. Né possono rientrare nel novero degli atti adottati a seguito della riapertura delle indagini, non ancora avvenuta. Al contrario, proprio in ragione del loro oggetto (riferito, come si è visto, al procedimento disciplinare archiviato) essi si pongono come una sorta di collegamento, un continuum tra il procedimento archiviato e quello riaperto, senza che - tuttavia - alcuna norma processuale ne legittimi il compimento. Ne deriva che gli atti qui analizzati, con i quali si è proceduto all’acquisizione di copia degli esiti delle indagini preliminari, costituiscono una vera e propria ricerca della notitia criminis non consentita perché al di fuori del procedimento e non possono dunque considerarsi legittimi. Diverso sarebbe stato ove gli atti del procedimento penale, come peraltro precisato più volte dal PM di Napoli, fossero pervenuti autonomamente da parte dell’Autorità Giudiziaria. In tal caso si sarebbe concretizzato un vero e proprio “fatto nuovo”, non conosciuto dalla Procura Federale, che avrebbe legittimato la riapertura dell’originario procedimento allora archiviato. Vale la pena rilevare come non possa sul punto invocarsi il disposto dell’art. 32quinquies, comma 3, ultima parte, CGS, per cui “possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. La norma, inequivocabilmente inserita nel comma relativo alla durata delle indagini disciplinari, disciplina infatti quei casi in cui gli atti processuali compiuti dall’AGO pervengano alla Procura Federale nel corso del procedimento ma al di fuori dei relativi termini; in ogni caso essa attiene ai casi di acquisizione legittima degli atti penali, non avvenuta nel caso di specie. Orbene, l’irrituale acquisizione degli atti e dei documenti, che ha costituito la ragione unica della riapertura del procedimento (cfr. provvedimento di riapertura del 29.3.2016), si riflette sugli atti successivi e non consente di ritenere legittimi sia il provvedimento di riapertura (di per sé invece adottabile in virtù della disciplina vigente), sia i conseguenti atti di indagine compiuti dalla Procura Federale. Con la conseguenza che il deferimento che ne è conseguito deve ritenersi inammissibile. Quanto sopra assorbe ogni ulteriore eccezione difensiva sollevata nelle memori in atti. Dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle sanzioni: - per Guglielmo Stendardo, sanzione finale dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per Vincenzo Rispoli, sanzione finale dell’inibizione di giorni 14 (quattordici) ex art. 19, comma 1, lett. h, CGS e dell’ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00); - per Michele Arcari, sanzione finale dell’ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila/00); - per Matteo Paro, sanzione finale dell’ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00); - per Alessandro Zarbano, sanzione finale dell’ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00); - per Domenico Danti, sanzione finale della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali nella corrente stagione sportiva; - per Francesco Tavano, sanzione finale dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); - per Massimo Oddo, sanzione finale dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); - per Ciro Immobile, sanzione finale dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); - per Alessandro Moggi, sanzione finale dell’inibizione di mesi 6 (sei) ex art. 19, comma 1, lett. h, CGS e dell’ammenda di € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00); - per Emanuele Calaiò, sanzione finale dell’ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00); - per Aurelio De Laurentis, sanzione finale dell’ammenda di € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00); - per Salvatore Aronica, sanzione finale dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); - per Marek Jankulovski, sanzione finale dell’ammenda di € 5.500,00 (Euro cinquemilacinquecento/00); - per Riccardo Calleri, sanzione finale dell’inibizione di giorni 45 (quarantacinque) ex art. 19, comma 1, lett. h, CGS e dell’ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00); - per Pietro Leonardi, sanzione finale dell’inibizione di giorni 30 (trenta) e ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00); - per Ferdinando Sforzini, sanzione finale dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); - per Marco Sommella, sanzione finale inibizione di giorni 30 (trenta) ex art. 19, comma 1, lett. h, CGS e dell’ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00); - per Andrea Chiavelli, sanzione finale dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); - per Hernan Jorge Crespo, sanzione finale dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); - per Rinaldo Ghelfi, sanzione finale dell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00); - per FC Internazionale Milano Spa, sanzione finale dell’ammenda di € 29.000,00 (Euro ventinovemila/00); - per SS Calcio Napoli Spa, sanzione finale dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per Genoa Cricket & Footaball Club Spa, sanzione finale dell’ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00); - per AC Cesena Spa, sanzione finale dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00). Previa riunione dei deferimenti in epigrafe per ragioni di connessione oggettiva: - dispone la separazione delle posizioni dei deferiti Erjon Bogdani, Thiago Motta e Giammario Specchia, disponendo rinvio alla riunione del 13.2.2017 ore 14, con sospensione dei termini ex art. 34 bis comma 5 CGS; - dichiara la nullità della notifica del deferimento nei confronti Jean Claude Blanc, Juan Fernando Quintero Paniagua, Adrian Mutu, Nicholas Amodio e Denis Gustavo German e dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale; - dichiara inammissibile il deferimento con riferimento a tutte le restanti posizioni.

 

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