F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 053/TFN-SD del 7 Febbraio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELINO TEDESCO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Torrecuso), Società ASD TORRECUSO – (nota n. 5494/200 pf16-17 GM/GP/ma del 21.11.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELINO TEDESCO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Torrecuso), Società ASD TORRECUSO - (nota n. 5494/200 pf16-17 GM/GP/ma del 21.11.2016).

Il deferimento Con nota del 21 novembre 2016 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Michelino Tedesco, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Torrecuso e la Società ASD Torrecuso per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis, del CGS in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a versare, entro il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00, l’iscrizione e per non aver provveduto a depositare, entro lo stesso termine, la fidejussione bancaria, come prescritto dal citato C.U.; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Il dibattimento Alla riunione del 2 febbraio 2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Tedesco Michelino; - € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda per la Società ASD Torrecuso. Nessuno è comparso per i deferiti. Motivi della decisione Il deferimento è improcedibile. Il procedimento trae origine dalla nota del 22 aprile 2016 con cui la Co.Vi.So.D. ha trasmesso alla Procura Federale la comunicazione del 14 aprile 2016 di mancata ottemperanza, da parte della Società deferita, all’obbligo di inoltrare, entro il termine del 10 luglio 2015, il versamento iscrizione e la fidejussione bancaria, così come previsti ai punti A4 e A5 del CU n.167/2015 della L.N.D. Dipartimento Interregionale. Ai sensi del punto 11 del richiamato C.U., l’inosservanza di detto termine, “per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di Euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”. Sennonché il deferimento, datato 21 novembre 2016 e notificato nella stessa data, è intervenuto prima che fosse spirato il termine di 45 giorni concessi a difesa dalla Procura Federale nella propria comunicazione di conclusione delle indagini datata 3 novembre 2016, notificata il successivo girono 7; termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4 CGS, ed assegnato dall’Organo inquirente all’incolpato per l’esercizio della facoltà di chiedere di essere sentito e/o di depositare memoria difensiva. Osserva il Collegio che il potere di deferimento disciplinare, in forza della medesima norma ed in coerenza ai più generali principi ordinamentali in tema di diritto di difesa, ai quali deve sempre uniformarsi per la tenuta del sistema l’interpretazione delle regole di diritto sportivo, può essere esercitato solo dopo spirato il termine che la stessa Procura Federale, nell’esercizio delle propria autonomia funzionale, si è spontaneamente assegnato (sulla violazione del diritto di difesa cfr. in termini C.U. n. 4/TFN – Sezione Disciplinare s.s. 2016/2017; C.U. n. 16/TFN, decisione n. 30 – Sezione Disciplinare s.s. 2014/2015). Il termine procedimentale al quale si è autovincolata la Procura Federale rappresenta, infatti, un limite interno all’esercizio dell’azione disciplinare che, se violato come nella fattispecie, comporta il venir meno di una condizione stessa dell’azione rilevabile ex officio. Il deferimento s’appalesa, pertanto, allo stato improcedibile. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara improcedibile l’atto di deferimento e dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it