F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/TFN-SD del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BENETTI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD arl Mezzolara), Società SSD ARL MEZZOLARA – (nota n. 5954/53 pf16-17 GM/GP/ma del 01.12. 2016).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BENETTI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD arl Mezzolara), Società SSD ARL MEZZOLARA - (nota n. 5954/53 pf16-17 GM/GP/ma del 01.12. 2016).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Rilevato:
- che la Procura Federale, con atto del 1°.12.2016, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Sergio Benetti, all’epoca del fatto Presidente della Società SSD arl Mezzolara, per la violazione, specificatamente indicata in parte motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A/5 del C.U. n. 167 del 18.06.2015, recante la normativa sugli adempimenti per la iscrizione e per la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale Serie D stagione sportiva 2015/2016, nonché la stessa Società per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS;
- che tale deferimento ha tratto le mosse dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 14/26.04.2016 di mancato deposito da parte della Società nel termine del 10.07.2015 della fideiussione bancaria a prima richiesta di € 31.000,00 con scadenza all’11.07.2016 (Punto A/2 C.U. cit.);
- che la Società, con memoria del 3.10.2016, ha chiesto l’archiviazione della pratica, deducendo che anche la fideiussione, al pari di ogni altro documento, era stata trasmessa nei termini in formato elettronico, a cui era seguito l’invio cartaceo, non appena le era giunta la richiesta dei competenti uffici e che, pertanto, nessun inadempimento si era concretizzato;
Considerato:
- che alla riunione odierna la Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento con la sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) per il Sig. Sergio Benetti e dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille) per la Società, pena quest’ultima applicabile nel minimo edittale per ogni inadempimento commesso (punto A/11 pag. 4 C.U. cit.);
- che nessuno è comparso per i deferiti;
- che le richieste del deferiti (id est, archiviazione e/o proscioglimento) nonché quanto dagli stessi asseriti a propria discolpa non ha trovato riscontro probatorio in atti;
- che pertanto il deferimento deve essere accolto avendo gli addebiti trovato riscontro e fondamento all’esito dell’esaminata documentazione, che il Collegio ha vagliato approfonditamente senza rinvenire in essa profili di contraddittorietà e/o travisamento dei fatti rispetto alle ragioni sottese al deferimento;
P.Q.M.
Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Sergio Benetti, nella qualità, l’inibizione di gg. 30 (trenta) e alla Società SSD arl Mezzolara l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille).
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