F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/TFN-SD del 03 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREOLETTI GIANFRANCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della UC Albinoleffe S.r.l), Società UC ALBINOLEFFE S.R.L. – (nota n. 8133/209 pf16- 17 AS/GP/ac del 02.02.2017)
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREOLETTI GIANFRANCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della UC Albinoleffe S.r.l), Società UC ALBINOLEFFE S.R.L. – (nota n. 8133/209 pf16- 17 AS/GP/ac del 02.02.2017)
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare rilevato: - che con provvedimento n. 8133/209pf16-17/AS/GP/ac del 2.02.2017 la Procura Federale deferiva, al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il Sig. Andreoletti Gianfranco, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dell’U.C. Albinoleffe s.r.l., per la violazione, di cui all’articolo 10, comma 3bis del CGS, rilevata in occasione dell’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti 2015/1, per non aver provveduto a depositare, entro i termini, copia del verbale di Assemblea che riportava le cariche sociali, come previsto al punto A2) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, nonché per non aver trasmesso la comunicazione di inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di tesserati e relativa fidejussione bancaria, come previsto al punto A 10) dello stesso C.U. La Procura deferiva inoltre la Società U.C. Albinoleffe s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante; - che tale deferimento è stato avviato a seguito della segnalazione della Co.Vi.So.D., del 14 /22 aprile 2016, di mancato deposito, entro i termini,da parte della U.C. Albinoleffe s.r.l. di copia del verbale di Assemblea relativo alle cariche sociali, punto A2) del citato C.U .nonché di mancata comunicazione di inesistenza di situazioni debitorie nei confronti dei tesserati e relativa fidejussione bancaria a prima richiesta di Euro 31.000 con scadenza 11/7/2016 come previsto al punto A10) del suindicato C.U.; - che è pervenuta, in data 27/3/2017, memoria difensiva che ha contestato ed impugnato il deferimento, per entrambi i deferiti, sostenendo che gli adempimenti previsti alla lettera A2) del C.U. 167/15 sarebbero stati assolti con il deposito, al momento della iscrizione al campionato di serie D, del verbale di assemblea ordinaria, che riporta le attribuzioni delle cariche sociali, mentre la dichiarazione prevista alla lettera A10) del sopracitato C.U. sia stata anch’essa assolta e per questo non depositata, con la comunicazione della Lega Italiana Calcio Professionistico sia al Dipartimento Interregionale sia alla Lega Nazionale Dilettanti nella quale si dava atto che alla data del 7 luglio 2015 la Società esponeva un saldo contabile attivo, che non risultavano pendenze in corso né vertenze deliberate da saldare e che la Lega era in possesso di garanzia bancaria a prima richiesta per 600.000 euro Considerato: I patteggiamenti In data odierna, prima dello svolgimento dell’udienza, sono state presentate le istanze di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per tutti i deferiti. Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Gianfranco Andreoletti e la Società U.C. Albinoleffe S.r.l., tramite il proprio procuratore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Gianfranco Andreoletti, sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 27 (ventisette); convertiti in Euro 2.700,00 (Euro duemilasettecento/00) di ammenda, pena base per la Società U.C. Albinoleffe S.r.l., sanzione della ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Gianfranco Andreoletti, inibizione giorni 27 (ventisette), convertiti in Euro 2.700,00 (Euro duemilasettecento/00) di ammenda; - per la Società U.C. Albinoleffe S.r.l., ammenda di € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/TFN-SD del 03 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREOLETTI GIANFRANCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della UC Albinoleffe S.r.l), Società UC ALBINOLEFFE S.R.L. – (nota n. 8133/209 pf16- 17 AS/GP/ac del 02.02.2017)"