F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 72/TFN-SD del 04 Aprile 2017 (motivazioni) relativo al C.U. n. 70/TFN-SD del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO APRILE (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), PASQUALE MAIETTA (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl – (nota n. 9578/629 pf16-17/GP/GC/cc del 8.3.2017
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO APRILE (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), PASQUALE MAIETTA (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl – (nota n. 9578/629 pf16-17/GP/GC/cc del 8.3.2017
Il deferimento
La Procura Federale, ricevuta la segnalazione della Co.Vi.So.C. del 16.01.2017 afferente il mancato versamento da parte della Società US Latina Calcio Srl entro il 16.12.2016 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2016, così come previsto dall’art. 85 lettera B paragrafo VII NOIF, con atto 8.3.2017 prot. 9578/629 pf 16-17/GP/CG/cc, ha deferito a questo Tribunale i Sigg.ri Antonio Aprile e Pasquale Maietta, nella qualità di amministratori e legali rappresentanti della US Latina Calcio Srl, loro contestando la violazione degli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 3 CGS in relazione all’art. 85 lettera B paragrafo VII NOIF, nonché la Società US Latina Calcio Srl, ravvisandone la sussistenza della responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS.
Fissato il dibattimento alla riunione del 24 marzo 2017, perveniva a questo Tribunale attestazione del Sig. Antonio Aprile di impossibilità a comparire, nonché istanza di rinvio della Curatela della Società deferita, nelle more dichiarata fallita ed ammessa all’esercizio provvisorio della attività sportiva, motivata dalla necessità di prendere visione degli atti di deferimento e di dispiegare la propria difesa.
Nulla opponendo la Procura Federale, la riunione veniva aggiornata alla data odierna, senza ulteriore avviso, fatti salvi i termini di cui all’art. 34 bis CGS.
Le memorie difensive
Della Curatela del fallimento della Società US Latina Calcio Srl (Avv. Cesare Di Cintio).
Con il primo motivo la Curatela ha invocato l’interruzione del procedimento disciplinare sportivo a ragione del fallimento della Società, dichiarato dal Tribunale di Latina con sentenza n. 23 del 9 marzo 2017, depositata in atti.
Ha dedotto che, giusto il richiamo alle norme regolatrici del processo civile contenuto nell’art. 1 comma 2 del CGS CONI, devono trovare applicazione nel caso in esame gli artt. 299 Codice procedura civile (in seguito CPC) e 43 Legge Fallimentare (di seguito L.F.) sulla immediata interruzione del processo in caso di apertura del fallimento della parte coinvolta nel giudizio, atteso che detta previsione processuale - civilistica ha rilevanza anche in ambito sportivo.
Ha aggiunto, richiamandosi all’art. 816 sexies CPC, nonché all’art. 72 L.F., che la dichiarazione di fallimento va a rescindere il vincolo contrattuale esistente tra la Società e la federazione sportiva di appartenenza e che la sua ammissione all’esercizio provvisorio, nel caso in esame disposta in sentenza dallo stesso Tribunale per lo svolgimento temporaneo dell’attività sportiva, confermava la rescissione del vincolo, in quanto la prosecuzione dell’attività non ricadeva nella sfera decisionale della originaria Società dichiarata fallita, bensì a quella del Curatore, avente il compito di approntare nel più breve tempo possibile un’asta affinché una nuova Società sulla base di una altrettanto nuova affiliazione alla FIGC acquisisca l’azienda e subentri nei diritti e negli obblighi della precedente.
Solo a quel punto – ha precisato la Curatela – il procedimento disciplinare può riprendere il cammino attraverso la riassunzione dello stesso nei confronti della nuova Società ad iniziativa della Procura Federale.
Con il secondo motivo, la Curatela ha eccepito la violazione e/o l’erronea applicazione dell’art. 30 comma 11 CGS, in quanto gli atti del procedimento disciplinare erano stati notificati in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento non alla Curatela fallimentare, come si doveva, bensì ai precedenti amministratori, che non erano più legittimati a rappresentare la Società e che ciò aveva provocato in capo alla Curatela una tardiva conoscenza dei fatti, peraltro appresa solo dagli organi di stampa, con la inevitabile proposizione dell’istanza di rinvio del dibattimento che era stato fissato per il 24 marzo scorso e la cui rifissazione al 30 marzo successivo, di soli sei giorni, aveva violato la norma richiamata, secondo la quale il termine a comparire innanzi il Tribunale Federale non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Tribunale di abbreviarla sino alla metà, per giusti motivi.
Ha concluso affinché in via pregiudiziale fosse dichiarata l’interruzione del procedimento ed in via preliminare fosse fissata una nuova udienza di comparizione nel rispetto del termine indicato dall’art. 30 CGS FIGC, con notifica degli atti ad essa Curatela, unico soggetto legittimato a rappresentare la Società.
Del Sig. Pasquale Maietta (Avv. Paolo Rodella).
Con un unico motivo il Sig. Pasquale Maietta ha chiesto il proscioglimento in quanto all’epoca dei fatti (16 dicembre 2016) egli si era dimesso dalla carica di amministratore (18 novembre 2016) e che siffatta carica, sino al momento delle dimissioni, era stata esercitata in forma disgiunta anche dal Sig. Antonio Aprile, con conseguente condivisione delle responsabilità.
Del Sig. Antonio Aprile (Avv. Luca Giudetti).
Quest’ultimo ha presentato memoria difensiva, di cui si dirà in parte motiva.
Il dibattimento
Alla riunione odierna sono comparsi per la Procura Federale il Dott. Giuseppe Chinè e il Dott. Luca Scarpa, e, a mezzo dei rispettivi difensori, i Sigg.ri Antonio Aprile e Pasquale Maietta, nonché la Curatela del Fallimento della Società US Latina Calcio Srl.
La Curatela, in apertura di dibattimento ed in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzata a depositare l’ordinanza di vendita dell’azienda sportiva calcistica Latina Calcio emessa dal Tribunale di Latina il 27 marzo 2017, che è stata acquisita agli atti, nulla opponendo le altre parti; si è riportata al dedotto ed eccepito in memoria; ha aggiunto che, ove non fosse stata disposta da questo Tribunale la interruzione del procedimento, la sua prosecuzione in una all’esito finale avrebbe potuto alterare la vendita fissata in primo esperimento per l’11 aprile 2017; ha dichiarato di non accettare il contraddittorio con le altre parti del procedimento.
La Procura Federale ha contestato la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla Curatela; ha altresì contestato le difese dei Sigg.ri Maietta ed Aprile, argomentando quanto al primo che egli il 27 dicembre 2016, quindi in epoca successiva alle dimissioni, era stato presente quale organo amministrativo all’assemblea straordinaria della Società, che aveva presieduto per unanime designazione, esponendo ai soci la situazione finanziaria, proponendo l’aumento del capitale sociale, nonché l’accoglimento delle dimissioni dell’intero organo amministrativo e del collegio sindacale con conseguente nomina di un consiglio d’amministrazione formato da membri dallo stesso indicati, di modificare lo statuto e di trasferire la sede sociale, per cui la circostanza delle dimissioni del 18 novembre 2016 risultava di fatto smentita dal verbale di detta assemblea; ha chiesto che fosse depositato agli atti detto verbale, che è stato acquisito nulla opponendo le altre parti; ha concluso per l’accoglimento del deferimento, in una alle sanzioni della inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) a carico di ciascuno dei deferiti, aggravata da recidiva risultante da precedente procedimento a carico delle stesse parti, che si era concluso con pena patteggiata (decisione di questo Tribunale 8 settembre 2016, C.U. n. 14/TFN Sez. disciplinare) e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica a carico della US Latina Calcio Srl, da scontarsi nel campionato in corso.
La difesa del Sig. Aprile ha dedotto che le violazioni che gli erano state ascritte erano dipese non già da propria colpa, bensì dalla grave crisi di liquidità della Società, a sua volta causata da provvedimenti cautelari di natura giurisdizionale, che erano stati adottati a decorrere dal mese di novembre 2016.
Ha altresì dedotto che aveva tentato di far fronte alle obbligazioni della Società impiegando cospicue risorse economiche personali e che, comunque, alcun addebito poteva essergli contestato in quanto tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e negoziale erano stati affidati ad altra persona, a ciò delegata dal coamministratore della Società Sig. Pasquale Maietta, che peraltro si era dimesso dalla carica, lasciando solo il deducente a ricoprirla.
Ha concluso per il proscioglimento.
La difesa del Sig. Maglietta si è riportata alla memoria difensiva ed ha insistito per il proscioglimento.
I motivi della decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Sulla memoria della Curatela.
Ai sensi dell’art. 16 comma 6 NOIF il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione della Società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.
Qualora la dichiarazione e/o l’accertamento siano intervenuti nel corso del campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, gli effetti della revoca decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio della impresa prosegua.
Per quel che qui interessa, appare incontestabile la circostanza che la Società, seguitando a disputare le gare del campionato di competenza, non ha subìto gli effetti della revoca della affiliazione; essa pertanto continua a soggiacere all’ordinamento sportivo, la cui autonomia nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e nella definizione dei giudizi da parte degli organi di giustizia sportiva è fatta salva, indipendentemente dai procedimenti (art. 1 comma 3 CGS).
Corollario di detta autonomia è il principio del rispetto delle norme e dei provvedimenti federali in capo ai soggetti indicati nell’art. 1 comma 1 CGS e della competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva a giudicare le questioni di carattere tecnico e disciplinare che investono la posizione dei tesserati (art. 16 CGS).
In questo preciso contesto normativo, non è dato farsi luogo alla interruzione del presente procedimento, trattandosi, nella prospettazione offerta dalla Curatela, di istituto estraneo all’ordinamento sportivo e non suscettibile di essere applicato per analogia. Inoltre il richiamo della Curatela agli artt. 2 e 6 CGS CONI, sulla adozione delle norme generali del processo civile, appare inconferente: la norma si riferisce a quanto è compatibile con il carattere di informalità e rapidità dei procedimenti di giustizia sportiva e non alla facoltà di richiamare l’applicazione di istituti estranei e per certi versi incompatibili con il processo sportivo, votato alla celerità delle sue statuizioni.
Può pertanto affermarsi oltre ogni ragionevole dubbio che il deferimento datato 8 marzo 2017 è stato correttamente incardinato nei confronti dei due amministratori della US Latina Calcio Srl, sigg.ri Antonio Aprile e Pasquale Maietta, come tali indicati nei moduli di censimento della Società, nonché della Società stessa, senza che abbia rilievo la censura della Curatela sulla erroneità della notifica degli atti ai suddetti amministratori, essendo costoro e non altri a rispondere delle violazioni loro ascritte ed a contestarle, esercitandone la relativa facoltà.
Peraltro, alla data della riunione della Co.Vi.So.C. (13 Gennaio 2017), che, esaminando il report della Deloitte & Touche Spa, aveva informato la Procura Federale in merito alle irregolarità nelle quali era incorsa la Società (che non aveva provveduto entro il termine del 16.12.2016 al versamento delle ritenute Irpef e dei contributivi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2016), nonché a quella del deferimento (8 marzo 2017), la sentenza dichiarativa di fallimento non era ancora intervenuta.
Del pari infondata è la censura della Curatela sulla inosservanza da parte di questo Tribunale dei termini di comparizione di cui all’art. 30 comma 11 CGS.
Nella lettera di comunicazione della fissazione del dibattimento alla data del 24 marzo 2017, inviata da questo Tribunale il 10 marzo precedente, si specificava la necessità di abbreviare il termine di comparizione “in considerazione delle esigenze di celerità ed urgenza che caratterizzano l’azione disciplinare in questione, con specifico riferimento alle sanzioni previste dalla normativa Federale, che possono avere effetti sulla classifica dei campionato in corso” (virgolettato il testo integrale della lettera).
E poiché tra la data della comunicazione a quella della riunione erano intercorsi 14 giorni, la riduzione della metà del termine a comparire di giorni 20, prevista dal comma 11 ultimo inciso della norma richiamata, risultava perfettamente rispettata, essendo stati richiamati ed adeguatamente motivati i giusti motivi di riduzione.
Né tanto meno può essere censurato il successivo termine di rinvio al 30 marzo 2017 della riunione dal 24 marzo, poiché è il termine della prima convocazione e non quello delle successive riunioni che deve essere conforme alla norma.
Al riguardo è dato osservare che era stata la Curatela a chiedere a questo Tribunale, ottenendola, copia degli atti del procedimento e a formalizzare l’istanza di rinvio del dibattimento, per cui non è sostenibile che essa non avesse avuto contezza del deferimento, né che non disponesse del termine a difesa.
Sulla memoria del Sig. Antonio Aprile.
Non può essere esaminata la memoria difensiva del Sig. Antonio Aprile inviata a mezzo pec del 28 marzo 2017 in quanto tardiva (art. 38 CGS).
Tuttavia il deferito, comparso a mezzo del proprio difensore, ha illustrato oralmente i termini di detta memoria, esercitando compiutamente il diritto di difesa.
Ha dedotto il deferito che le violazioni che gli erano state ascritte erano dipese non già da propria colpa, bensì dalla grave crisi di liquidità della Società, a sua volta causata da provvedimenti cautelari di natura giurisdizionale, che erano stati adottati a decorrere dal mese di novembre 2016.
Ha altresì dedotto che aveva tentato di far fronte alle obbligazioni della Società impiegando cospicue risorse economiche personali e che, comunque, alcun addebito poteva essergli contestato in quanto tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e negoziale erano stati affidati ad altra persona, a ciò delegata dal coamministratore della Società Sig. Pasquale Maietta, che peraltro si era dimesso dalla carica, lasciando solo il deducente a ricoprirla.
Ha concluso per il proscioglimento.
L’assunto, sotto più aspetti che ne costituiscono una insuperabile criticità, è infondato.
Il deferito, infatti, non ha contestato la sussistenza della violazione descritta nel deferimento; ha ammesso che all’epoca del fatto ricopriva la carica di legale rappresentante della Società; ha desunto la presenza di circostanze, nella specie il sequestro dei conti della Società, estranee per loro natura all’ordinamento sportivo, che non possono costituire elementi di attenuazione e tanto meno di esclusione della violazione.
Tuttavia, si ritiene equo applicare al deferito una sanzione inferiore al chiesto in considerazione del fatto che egli, come è stato dedotto dal suo difensore, aveva riversato nella Società ingenti risorse economiche di personale provenienza, nel tentativo, risultato vano, di arginare nei limiti del possibile la crisi, che si era manifestata sin da epoca precedente l’assunzione della carica di coamministratore e che si era fatta nel tempo sempre più evidente.
Inoltre, dall’insieme degli elementi acquisiti al procedimento, può ragionevolmente ritenersi che la figura dell’Aprile fosse defilata rispetto al Maietta, a cui competeva di stabilire gli indirizzi della Società, come è risultato evidente dal verbale di assemblea straordinaria del 27.12.2016, di cui si è detto.
Tali aspetti attenuano la colpa per i soli termini sanzionatori.
Sulla memoria del Sig. Pasquale Maietta.
Va di contro applicata la sanzione richiesta dalla Procura Federale a carico del suddetto deferito.
Egli, infatti, si è limitato ad evidenziare le proprie dimissioni dalla carica di coamministratore della Società, la cui decorrenza in ordine di tempo risulta quanto meno opacizzata dal documento prodotto dalla Procura Federale (verbale dell’assemblea straordinaria della Società, tenutasi il 27 dicembre 2016), in merito al quale il deferito nulla di sostanziale ha eccepito; non ha introdotto nel dibattimento elementi utili a contrastare la violazione oggetto di deferimento, né a sminuire il ruolo apicale che aveva svolto nella Società prima, durante e dopo della detta violazione.
Le dimissioni per stessa ammissione del deferito erano state comunicate alla Società il 18 novembre 2016; erano dunque successive ai fatti posti a base della incolpazione, tanto da risultare, ai fini del deferimento, del tutto inconferenti.
Per cui non appare equo ridurre la sanzione richiesta.
A carico dei due deferiti non è applicabile la recidiva, non sussistendo in termini precedenti condanne.
La Società US Latina Calcio Srl deve rispondere ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS della violazione ascritta ai suoi legali rappresentanti e va quantificata in applicazione degli artt. 10 comma 3 inciso 4 a) in relazione all’art. 18 comma 1 lettera g) stesso Codice nella misura chiesta dalla Procura Federale.
Il dispositivo
Il deferimento va pertanto accolto in una alle sanzioni di seguito riportate.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
rigetta le eccezioni preliminari e pregiudiziali; in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe trascritto, infligge al Sig. Antonio Aprile la inibizione di giorni 30 (trenta); al Sig. Pasquale Maietta la inibizione di mesi 3 (tre), esclusa per entrambi la recidiva; alla Società US Latina Calcio Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato nazionale di Serie B, stagione sportiva in corso.
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