F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 74/TFN-SD del 11 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARTURO DI NAPOLI (all’epoca dei fatti allenatore professionista iscritto nei ruoli del Settore Tecnico FIGC) – (nota n. 4559/78 pf15-16 GP/GT/cc del 28.10.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARTURO DI NAPOLI (all’epoca dei fatti allenatore professionista iscritto nei ruoli del Settore Tecnico FIGC) - (nota n. 4559/78 pf15-16 GP/GT/cc del 28.10.2016).

Il deferimento

Il Sig. Di Napoli Arturo, all’epoca dei fatti Allenatore professionista iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, nel corso delle indagini svolte dalla procura Federale per il procedimento in epigrafe, ha rivolto istanza per l’applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 sexies del CGS, con accordo reso noto con il C.U. N. 46/AA del 11.08.2016 della FIGC, con la determinazione delle sanzioni finali di tre mesi di squalifica e dell’ammenda di € 8.000,00 in continuazione con la sanzione irrogata all’esito del procedimento disciplinare n. 859 pf 14-15;

Il tesserato non ha provveduto a versare l’ammenda nel termine perentorio di 30 giorni, di cui all’art. 32 sexies, comma 2 del CGS e con C.U. N. 66/AA del 30.09.2016 della FIGC, è stato dato atto della intervenuta risoluzione del predetto accordo;

Pertanto, con provvedimento del 28.10.2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Sig. Di Napoli Arturo, all’epoca dei fatti Allenatore professionista iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC,

per rispondere della violazione:

a) dell’art. 7, comma 7, del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara Vigor Lamezia - Casertana del 25.04.2015, come sopra descritti, dei quali era venuto a conoscenza;

b) dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS, per avere effettuato scommesse sulla gara Vigor Lamezia - Casertana del 25.04.2015, per aver agevolato le scommesse di Bellini sulla gara in questione e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di Bellini, riguardanti la gara predetta.

Le memorie difensive

Il Sig. Di Napoli ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale ha esposto le ragioni alla base del mancato versamento della sanzione concordata ai sensi dell’art. 32 sexies del CGS, evidenziando di aver subito un ricovero ospedaliero a causa di una grave patologia. Ha concluso chiedendo l’applicazione della sanzione minima edittale anche in considerazione della collaborazione prestata.

Il dibattimento

Il procedimento, originariamente fissato per la riunione del 13 Gennaio 2017, è stato differito, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS, a causa del legittimo impedimento dell’Avv. Roseti alla riunione del 16 marzo 2017. La riunione del 16/3 u.s. non si è potuta svolgere a causa dell’impedimento del relatore e pertanto il procedimento è stato rinviato al 6/4/2017 sempre con sospensione dei termini ai sensi degli artt. 34 bis, comma 5 CGS e 38 lett. e CGS CONI.

Alla riunione del 6.4.2017 la Procura Federale e l’Avv. Roseti, alla presenza al deferito Di Napoli, dopo aver esposto le argomentazioni a supporto delle rispettive tesi hanno formulato medesime conclusioni chiedendo congiuntamente l’irrogazione delle sanzioni così determinate:

mesi 5 (cinque) di squalifica ed € 8.000,00 (Euro ottomila/00) di ammenda.

I motivi della decisione

La documentazione prodotta agli atti dalla Procura Federale e la parziale ammissione del Sig. Arturo Di Napoli in relazione ai fatti contestati induce questo Tribunale a ritenere congrue le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare irroga le seguenti sanzioni:

mesi 5 (cinque) di squalifica ed € 8.000,00 (Euro ottomila/00) di ammenda per il Sig. Arturo Di Napoli.

 

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