F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 74/TFN-SD del 11 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RODOLFO MENCARELLI (all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società AS Gubbio 1910 SSD a rl), Società AS GUBBIO 1910 SSD a RL – (nota n. 9174/210 pf16-17 AS/GP/ac del 27.2.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RODOLFO MENCARELLI (all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società AS Gubbio 1910 SSD a rl), Società AS GUBBIO 1910 SSD a RL - (nota n. 9174/210 pf16-17 AS/GP/ac del 27.2.2017).
Il deferimento
Con provvedimento del 27 febbraio 2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:
- Rodolfo Mencarelli, per la violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A10) del Com. Uff. n. 167/2015 LND, Dip. Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015 ore 18, la comunicazione di inesistenza situazioni debitorie nei confronti di tesserati (come da comunicazione Co.Vi.So.D.) e la relativa fidejussione bancaria.
- la Società AS Gubbio 1910 SSD a rl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e i deferiti, hanno depositato accordo ai sensi dell’art. 23, CGS.
Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:
“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Rodolfo Mencarelli e la Società AS Gubbio 1910 SSD a rl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Rodolfo Mencarelli, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società AS Gubbio 1910 SSD a rl, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00)];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;
ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;
rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- inibizione giorni 20 (venti) al Sig. Rodolfo Mencarelli;
- ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00) nei confronti della Società AS Gubbio 1910 SSD a rl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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