F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 80/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANCINI BENEDETTO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl – (nota n. 11039/972 pf16-17 GP/GC/ac del 7.4.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANCINI BENEDETTO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl – (nota n. 11038/973 pf16-17 GP/GC/ac del 7.4.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERULLO ANGELO (all’epoca dei fatti Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl), MANCINI BENEDETTO (all’epoca dei fatti Consigliere e legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), WAINSTEIN REGINA DANIELA (Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl – (nota n. 11037/971 pf16-17 GP/GC/cc del 7.4.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANCINI BENEDETTO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t.  della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n.  11039/972 pf16-17 GP/GC/ac del 7.4.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANCINI BENEDETTO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t.  della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n.  11038/973 pf16-17 GP/GC/ac del 7.4.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERULLO ANGELO (all’epoca dei fatti Presidente del consiglio di amministrazione e legale  rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl), MANCINI  BENEDETTO (all’epoca dei fatti Consigliere e legale rappresentante p.t. della  Società US Latina Calcio Srl), WAINSTEIN REGINA DANIELA (Consigliere e legale  rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA  CALCIO Srl - (nota n. 11037/971 pf16-17 GP/GC/cc del 7.4.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, ricevuta la segnalazione della Co.Vi.So.C. del 8.03.2017 afferente il mancato versamento da parte della Società US Latina Calcio Srl entro il 16.02.2016 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016, così come previsto dall’art. 85 lettera B paragrafo VII NOIF, con atto 7.4.2017 prot. 11039/972 pf 16-17/GP/CG/cc, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Benedetto Mancini, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della US Latina Calcio Srl, loro contestando la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS in relazione all’art. 85 lettera B paragrafo VII NOIF, nonché la Società US Latina Calcio Srl, ravvisandone la sussistenza della responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS.

La Procura Federale, ricevuta la segnalazione della Co.Vi.So.C. del 8.03.2017 afferente il mancato versamento da parte della Società US Latina Calcio Srl entro il 16.02.2016 degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016, così come previsto dall’art. 85 lettera B paragrafo VI NOIF, con atto 7.4.2017 prot. 11038/972 pf 16- 17/GP/CG/cc, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Benedetto Mancini, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della US Latina Calcio Srl, loro contestando la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS in relazione all’art. 85 lettera B paragrafo VI NOIF, nonché la Società US Latina Calcio Srl, ravvisandone la sussistenza della responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS.

La Procura Federale, ricevuta la segnalazione della Co.Vi.So.C. del 8.03.2017 afferente l’inosservanza da parte della Società US Latina Calcio Srl dell’adempimento previsto dal C.U. n. 97/A del 13.12.2016 per il mancato deposito, entro il 31.01.2017, di nuova garanzia dell’importo di Euro 500.000,00, in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla Gable Insurance AG depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017, essendosi avvalsa della garanzia di Euro 300.000,00 certificata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, ha deferito a questo Tribunale i Sig.ri Angelo Ferullo, Benedetto Mancini e Regina Daniela Wainstein, nella qualità di amministratori e legali rappresentanti della US Latina Calcio Srl, loro contestando la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS in relazione al C.U. 97/A del 13.12.2016, nonché la Società US Latina Calcio Srl, ravvisandone la sussistenza della responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS.

Le memorie difensive

Del Sig. Angelo Ferullo (Avv. Prof. Sergio Scicchitano).

Le difese del deferito hanno eccepito i) la genericità e indeterminatezza dell’incolpazione e la non imputabilità della condotta omissiva contestata, in quanto il medesimo al momento dell’emanazione del C.U. 97/A non sarebbe stato ancora nominato componente del consiglio di amministrazione e non sarebbe stato, dunque, a conoscenza dell’incombenza al 31.1.2017, concludendo per il proscioglimento o, in via denegata per l’applicazione del minimo edittale.

Del Sig. Benedetto Mancini (Avv. Andrea Scalco).

Il deferito contestava l’imputabilità delle condotte omissive dei mancati pagamenti al Sig. Benedetto Mancini, in quanto non sarebbe mai effettivamente divenuto, nonostante la nomina, amministratore e legale rappresentante della Società Latina Calcio Srl    Nell’ambito  del  procedimento  individuato  con  il  n.  208  il  Sig.  Benedetto  Mancini rappresentava altresì l’impossibilità del Sig. Benedetto Mancini a ottenere una fideiussione in ragione dello stato di decozione del club, concludendo per il proscioglimento.

Della Sig.ra Regina Daniela Wainstein (Avv. Prof. Sergio Scicchitano).

Le difese della deferita hanno eccepito i) la genericità e indeterminatezza dell’incolpazione, ii) la non imputabilità della condotta omissiva contestata, in quanto la signora quale mero componente del c.d.a. sarebbe stata priva di rappresentanza legale e perché la Sig.ra al momento dell’emanazione del C.U. 97/A non sarebbe stata componente del consiglio di amministrazione e quindi non sarebbe stata a conoscenza dell’incombenza al 31.1.2017, concludendo per il proscioglimento o, in via denegata per l’applicazione del minimo edittale.

Della Curatela del fallimento della Società US Latina Calcio Srl (Avv. Cesare Di Cintio). 

La Curatela ha, innanzitutto, invocato l’interruzione del procedimento disciplinare sportivo a ragione del fallimento della Società, dichiarato dal Tribunale di Latina con sentenza n. 23 del 9 marzo 2017, depositata in atti.

Ha dedotto che, giusto il richiamo alle norme regolatrici del processo civile contenuto nell’art. 1 comma 2 del CGS CONI, dovrebbero trovare applicazione nel caso in esame gli artt. 299 del Codice procedura civile e 43 della Legge Fallimentare sulla immediata interruzione del processo in caso di apertura del fallimento della parte coinvolta nel giudizio, atteso che dette previsioni processual – civilistiche hanno rilevanza anche in ambito sportivo.

Con il secondo motivo, la Curatela ha altresì eccepito la violazione e/o l’erronea applicazione dell’art. 30 comma 11 CGS, in quanto l’atto di deferimento sarebbe stato notificato in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento alla US Latina Calcio e non alla curatela.

Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e il Sig. Angelo Ferullo, tramite il proprio procuratore speciale, hanno depositato accordo ai sensi dell’art. 23, CGS.

Il patteggiamento

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

Rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Angelo Ferullo, tramite il proprio procuratore speciale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Angelo Ferullo, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro);].

Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il dibattimento

All’udienza sono comparsi per la Procura Federale il Dott. Giuseppe Chinè e il Dott. Luca Scarpa, e, a mezzo dei rispettivi difensori, i Sigg.ri Benedetto Manicini e Regina Daniela Wainstein, nonché la Curatela del Fallimento della Società US Latina Calcio Srl.

La Procura Federale, previa riunione dei deferimenti in epigrafe per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Benedetto Mancini la inibizione di mesi 11 (undici);

- alla Sig.ra Regina Daniela Wainstein la inibizione di mesi 6 (sei);

- al Fallimento US Latina Srl punti di penalizzazione in classifica 5 (cinque) da scontarsi nel campionato nazionale di Serie B, stagione sportiva in corso oltre, per la recidiva, € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

I difensori dei deferiti comparsi, dopo essersi riportati agli scritti difensivi, hanno concluso per il proscioglimento e, in via subordinata, per l’applicazione del minimo edittale.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preliminarmente dispone la riunione dei deferimenti in epigrafe per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva ed osserva quanto segue.

Innanzitutto, la violazione dei predetti obblighi di pagamento e di deposito della cauzione sono dimostrati per tabulas, tant’è vero che tali omissioni non sono contestate dalle difese dei deferiti i quali si sono limitati a dedurre eccezioni pregiudiziali di difetto di notifica e di difetto di legittimazione passiva, ovvero a contestare l’imputabilità degli inadempimenti agli stessi.

Sulla memoria della Curatela.

In merito all’asserita interruzione del processo non sussistono ragioni per discostarsi dal recentissimo precedente della medesima sezione (C.U. 72/2017), secondo il quale “la Società, seguitando a disputare le gare del campionato di competenza, non ha subìto gli effetti della revoca della affiliazione; essa pertanto continua a soggiacere all’ordinamento sportivo, la cui autonomia nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e nella definizione dei giudizi da parte degli organi di giustizia sportiva è fatta salva, indipendentemente dai procedimenti (art. 1 comma 3 CGS).

Corollario di detta autonomia è il principio del rispetto delle norme e dei provvedimenti federali in capo ai soggetti indicati nell’art. 1 comma 1 CGS e della competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva a giudicare le questioni di carattere tecnico e disciplinare che investono la posizione dei tesserati (art. 16 CGS).

In questo preciso contesto normativo, non è dato farsi luogo alla interruzione del presente procedimento, trattandosi, nella prospettazione offerta dalla Curatela, di istituto estraneo all’ordinamento sportivo e non suscettibile di essere applicato per analogia. Inoltre il richiamo della Curatela agli artt. 2 e 6 CGS CONI, sulla adozione delle norme generali del processo civile, appare inconferente: la norma si riferisce a quanto è compatibile con il carattere di informalità e rapidità dei procedimenti di giustizia sportiva e non alla facoltà di richiamare l’applicazione di istituti estranei e per certi versi incompatibili con il processo sportivo, votato alla celerità delle sue statuizioni”.

Parimenti infondata appare l’ulteriore censura relativa all’omessa notifica, dal momento che l’atto di deferimento è stato correttamente notificato al difensore presso il quale il Fallimento dell’US Latina Srl si era già costituito già nell’ambito della fase d’indagine (si v. gli atti di costituzione nei tre procedimenti del 21.3.2017 e 22.3.2017) che tra l’altro è il medesimo professionista con il quale la curatela si è costituita nell’ambito della presente fase del procedimento, essendo del tutto irrilevante l’errore materiale dell’omessa indicazione del fallimento.

Del resto, anche a voler ritenere che il censurato errore abbia determinato la nullità della notifica, la costituzione in giudizio del fallimento dell’US Latina Srl ha consentito l’instaurazione del rapporto processuale e l’esercizio del diritto difesa, determinando la sanatoria per raggiungimento dello scopo cui l’atto di deferimento era diretto.

Sulla memoria del Sig. Benedetto Mancini. Le deduzioni del deferito sono infondate.

Innanzitutto, le condotte omissive contestate con gli atti di deferimento sono senz’altro imputabili al Sig. Benedetto Mancini, in quanto anche a voler ritenere che la nomina quale amministratore unico del Latina Calcio Srl non sia mai effettivamente divenuta efficace, esso comunque aveva la legale rappresentanza della Società anche quale mero componente del consiglio di amministrazione (circostanza non contestata dalle difese dell’incolpato).

Infatti, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Società depositato in giudizio “in caso di nomina di consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società spetterà a tutti i componenti del consiglio di amministrazione, in via disgiunta tra loro.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta”.

Nel caso di specie, dunque, poiché le parti hanno omesso di dedurre (rectius: di dimostrare) che l’assemblea dei soci della US Latina ha limitato il potere di legale rappresentanza e di gestione dei componenti del consiglio di amministrazione, alcun dubbio residua circa l’imputabilità di tutte le condotte omissive anche al Sig. Benedetto Mancini.

Parimenti destituita di ogni fondamento appare l’ulteriore censura secondo la quale la condotta del deferito sarebbe incolpevole poiché a causa della situazione di dissesto sarebbe stato impossibile ottenere la fideiussione.

La situazione di dissesto o di insolvenza, infatti, risulta estranea all’ordinamento sportivo e non può, quindi, in alcun modo costituire elemento di attenuazione e tanto meno di esclusione della violazione di un obbligo.

Tra l’altro il deferito non ha neppure dimostrato, ai fini di un’attenuazione della responsabilità, di aver cercato di (ovvero di essere impossibilitato a) recuperare ulteriori risorse economiche, anche di personale provenienza, nel tentativo di ottenere la fideiussione.

Sulla memoria della Sig.ra Regina Daniela Wainstein.

Le deduzioni della deferita sono infondate.

Innanzitutto, l’omesso deposito della garanzia prevista dal C.U. 97/A contestato con l’atto di deferimento è senz’altro imputabile anche alla deferita, in quanto ai sensi del richiamato art. 15 dello Statuto dell’US Latina Srl e dell’assenza di alcuna limitazione dei poteri dei consiglieri di amministrazione, anch’essa aveva la legale rappresentanza della Società.

Parimenti destituita di ogni fondamento appare l’ulteriore deduzione secondo la quale, poiché la stessa deferita sarebbe stata nominata dopo la pubblicazione del C.U. n. 97/A, dal momento che la garanzia doveva essere depositata dopo oltre un mese dal suo ingresso nell’organigramma e, soprattutto, che tutti i soggetti appartenenti all’ordinamento federale sono tenuti a conoscere i comunicati ufficiali del Presidente della F.I.G.C.

La Società US Latina Calcio Srl deve rispondere ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS della violazione ascritta ai suoi legali rappresentanti e va quantificata in applicazione degli artt. 10 comma 3 inciso 4 a) in relazione all’art. 18 comma 1 lettera g) stesso Codice nella misura chiesta dalla Procura Federale.

Il dispositivo

Il deferimento va pertanto accolto in una alle sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Ferullo Angelo.

Per il resto, rigetta le eccezioni preliminari e pregiudiziali; in accoglimento del deferimento in epigrafe trascritto, infligge al Sig. Benedetto Mancini la inibizione di mesi 11 (undici) e alla Sig.ra Regina Daniela Wainstein la inibizione di mesi 6 (sei), esclusa per entrambi la recidiva; alla Società US Latina Calcio Srl la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontarsi nel Campionato Nazionale di Serie B, stagione sportiva in corso, oltre alla sanzione di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per la recidiva.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it