F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 80/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del consiglio di amministrazione della Società Reggina Calcio Spa dal 20.9.2014 al 20.8.2015, nonché socio di riferimento della Società stessa fino alla data di fallimento), GIUSEPPE RANIERI (Amministratore Unico della Società Reggina Calcio Spa dal 5.11.2013 al 19.9.2014 e dal 21.8.2015 al 22.4.2016, nonché vice Presidente del consiglio di amministrazione della stessa Società dal 20.9.2014 al 20.8.2015) – (nota n. 6885/1347 pf 15-16 GP/GT/ag del 3.1.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del consiglio di amministrazione della Società Reggina Calcio Spa dal 20.9.2014 al 20.8.2015, nonché socio di riferimento della Società stessa fino alla data di fallimento), GIUSEPPE RANIERI (Amministratore Unico della Società Reggina Calcio Spa dal 5.11.2013 al 19.9.2014 e dal 21.8.2015 al 22.4.2016, nonché vice Presidente del consiglio di amministrazione della stessa Società dal 20.9.2014 al 20.8.2015) - (nota n. 6885/1347 pf 15-16 GP/GT/ag del 3.1.2017).
Il deferimento
Con provvedimento Prot. 6885/1347/pf15-16/GP/GT/ag in data 3 Gennaio 2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
1) il Signor Pasquale Foti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Reggina Calcio Spa dal 20.9.2014 al 20.8.2015, nonché socio di riferimento della Società stessa fino alla data di fallimento:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C. ed all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF per aver attuato una cattiva gestione che ha comportato il dissesto economico-patrimoniale della Società sfociato nella dichiarazione di fallimento, la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2015/16, con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati, così come evidenziato ai punti A.2, A.3, B.3, C, D.1, D.2, D.3, D.4, E.3, E.4, F.4, F.5 e F.6;
b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per avere omesso nella sua qualità di socio di riferimento della Reggina Calcio Spa di fornire adeguato supporto finanziario alle iniziative di risanamento proposte ai creditori, con ciò causando il fallimento della Società;
2) il Signor Giuseppe Ranieri, nella sua qualità di amministratore unico della Reggina Calcio Spa dal 5.11.2013 al 19.9.2014 e dal 21.8.2015 al 22.4.2016, nonché vicepresidente del consiglio di amministrazione della Società dal 20.9.2014 al 20.8.2015 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C. ed all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF, per aver attuato una cattiva gestione che ha comportato il dissesto economico-patrimoniale della Società sfociato nella dichiarazione di fallimento, la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2015/16, con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati, così come evidenziato ai punti A.2, A.3, B.2, B.3, B.4, B.5, D.1, D.2, D.3, D.4, E.1, E.2, E.3, E.4, F.1, F.2 e F.3.
Le memorie difensive
I Signori Pasquale Foti e Giuseppe Ranieri hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale eccepiscono:
- l’inammissibilità del deferimento in quanto all’epoca in cui è stata avviata l’indagine della procura Federale non erano tesserati;
- l’inammissibilità/improcedibilità del deferimento per decorrenza dei termini (art. 32 ter CGS);
- che “le contestazioni mosse a Foti e Ranieri sono una elencazione dei mancati pagamenti effettuati dalla Società, manca il segmento successivo e cioè se e come il dirigente abbia disperso le risorse economiche piuttosto che soddisfare i crediti, ovvero la Società non abbia prodotto le risorse economiche necessarie”. Il deferito Foti evidenzia altresì di aver impegnato parte del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare a vantaggio della Reggina Calcio, peraltro prestando garanzie per le emissione della fideiussione necessaria per l’ammissione al campionato di Lega Pro.
I deferiti concludono chiedendo in via preliminare, la inammissibilità e improcedibilità del procedimento, nel merito il rigetto.
Il dibattimento
Alla udienza del 3 marzo 2017, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Pasquale Foti la sanzione dell’inibizione di anni 3 (tre) e quella dell’ammenda di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00) e per il Sig. Giuseppe Ranieri la sanzione dell’inibizione di anni 3 (tre) e quella dell’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00).
È comparso il difensore dei Sigg.ri Pasquale Foti e Giuseppe Ranieri il quale si è riportato alle argomentazioni difensive esposte nella memoria ritualmente depositata chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
È altresì comparso il Sig. Pasquale Foti, il quale ha reso spontanee dichiarazioni, volte ad evidenziare l’infondatezza della tesi della Procura Federale.
Motivi della decisione
Il deferimento è infondato.
Preliminarmente, va rilevato che questo Tribunale, uniformandosi alla sentenza a Sezioni Unite n. 25 – anno 2017 del Collegio di Garanzia del Coni, deve ritenere infondata la eccezione di improcedibilità formulata per violazione dell’art. 32 ter CGS.
Nel merito, come correttamente individuato dalla difesa dei deferiti, va evidenziato che l’art. 21 delle NOIF non deve essere applicato ogni qual volta si verifichi il fallimento di una Società sportiva, bensì nel caso in cui si rilevino comportamenti illeciti tenuti dall’amministratore ovvero dal legale rappresentante della Società volti a sottrarre, ovvero disperdere risorse economiche in luogo di soddisfare i crediti della Società, contribuendo in tal modo alla dichiarazione di fallimento del sodalizio sportivo.
La elencazione dei mancati pagamenti contestati ai deferiti nella loro qualità di legali rappresentati della Reggina Calcio, fatti per i quali sia il sodalizio sportivo sia gli odierni deferiti hanno già subito specifiche condanne, non costituiscono elementi sufficienti per la applicazione dell’art. 21 delle NOIF.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie il Sig. Pasquale Foti ed il Sig. Giuseppe Ranieri dagli addebiti contestati.
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