F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 80/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico legale rappresentante pro- tempore della Società Matera Calcio Srl), LEONI SERGIO (Procuratore Speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl), Società MATERA CALCIO Srl – (nota n. 11108/994 pf16-17 GP/GC/ac del 10.4.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico legale rappresentante pro- tempore della Società Matera Calcio Srl), LEONI SERGIO (Procuratore Speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl), Società MATERA CALCIO Srl - (nota n. 11108/994 pf16-17 GP/GC/ac del 10.4.2017).
Il deferimento
Con provvedimento Prot. 11108/994/pf16-17/GP/GC/ac in data 10 aprile 2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl;
- Sig. Leoni Sergio, Procuratore Speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl:
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 febbraio 2017, gli emolumenti relativi alla mensilità di dicembre 2016 al tesserato Iodice Giuseppe, nonché i premi contrattuali lordi scaduti al 31 dicembre 2016 dovuti a diversi tesserati e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti e dei premi contrattuali sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl:
a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2017, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. In relazione ai poteri e alle funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
la Società Matera Calcio:
per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, e dal Sig. Leoni Sergio, Procuratore Speciale e legale rappresentante pro- tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;
per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2017, gli emolumenti relativi alla mensilità di dicembre 2016 al Tesserato Iodice Giuseppe, nonché i premi contrattuali lordi scaduti al 31 dicembre 2016 dovuti a diversi tesserati e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti e dei premi contrattuali sopra indicati.
Il Sig. Antonio Taccogna ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale rileva che alla data del 16/2/2017 la Società deferita non era gravata da alcun onere retributivo nei confronti dei propri tesserati in quanto la stessa, in data 10/2/2017, aveva sottoscritto verbali di conciliazione in sede sindacale con i propri tesserati con espressa rinuncia di questi ultimi a compensi e premi in scadenza al 31/12/2016. Conclude chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati.
Il Sig. Sergio Leoni ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale rileva che alla data del 16/2/2017 la Società deferita non era gravata da alcun onere retributivo nei confronti dei propri tesserati in quanto la stessa, in data 10/2/2017, aveva sottoscritto verbali di conciliazione in sede sindacale con i propri tesserati con espressa rinuncia di questi ultimi a compensi e premi in scadenza al 31/12/2016. Evidenzia altresì di essere privo del potere di disporre pagamenti e altre operazioni finanziarie per conto della Società deferita e pertanto di non poter essere oggetto della sanzione prevista. Conclude chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati.
Il Matera Calcio Srl ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale rileva che alla data del 16/2/2017 la Società deferita non era gravata da alcun onere retributivo nei confronti dei propri tesserati in quanto la stessa, in data 10/2/2017, aveva sottoscritto verbali di conciliazione in sede sindacale con i propri tesserati con espressa rinuncia di questi ultimi a compensi e premi in scadenza al 31/12/2016. Conclude chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.
Il dibattimento
Alla udienza del 28 aprile 2017, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento, precisando che la documentazione prodotta dai deferiti non libera gli stessi dagli illeciti ascritti non essendo dimostrato l’avvenuto versamento delle mensilità contestate al tesserato Piccinni. La Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Antonio Taccogna la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro), per il Sig. Sergio Leoni la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e per il Matera Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) per la dichiarazione non veridica.
Sono comparsi i difensori dei Sigg.ri Antonio Taccogna, Sergio Leoni e del Matera Calcio Srl i quali si sono riportati alle argomentazioni difensive esposte nella memoria ritualmente depositata, evidenziando che l’asserito inadempimento nei confronti del tesserato Piccinni non è stato contestato nell’atto di deferimento oggetto del presente procedimento. Hanno instato per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle memorie difensive.
Motivi della decisione
Il deferimento è infondato.
La documentazione prodotta dai deferiti ha dimostrato che, alla data del 10/2/2016, erano intercorsi tra il sodalizio sportivo ed i tesserati accordi economici, sottoscritti dinanzi alle rappresentanze sindacali e forniti di “data certa”. Sono, pertanto, venuti meno i presupposti e le motivazioni alla base dell’illecito contestato ai tesserati oggi giudicati.
Del pari non può essere attribuita alcuna rilevanza alla posizione del Sig. Piccinni in quanto la stessa non risulta essere oggetto del deferimento, né il resoconto redatto dalla Deloitte&Touche evidenzia specifici inadempimenti della Società nei confronti del tesserato Piccinni.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.
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