F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 82/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CROCIFISSO DOMENICO MASSIMO TRAINITO (Che dell’AS Varese 1910 Spa è stato, in ambito civilistico, vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione dall’8 giugno 2015 al 3 luglio 2015 e Presidente del Consiglio d’Amministrazione dal 3 luglio 2015 alla data del fallimento) – (nota n. 7217/705 pf15-16 GC/cc del 12.1.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CROCIFISSO DOMENICO MASSIMO TRAINITO (Che dell’AS Varese 1910 Spa è stato, in ambito civilistico, vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione dall’8 giugno 2015 al 3 luglio 2015 e Presidente del Consiglio d’Amministrazione dal 3 luglio 2015 alla data del fallimento) - (nota n. 7217/705 pf15-16 GC/cc del 12.1.2017).

Il deferimento

Con nota del 12.1.2017, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Crocifisso Domenico Massimo Trainito, che dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa è stato, in ambito civilistico, vice presidente del Consiglio d’Amministrazione dall’8 giugno 2015 al 3 luglio 2015 e presidente del Consiglio d’Amministrazione dal 3 luglio 2015 alla data del fallimento (19.11.2015) - (nota n. 7217/705 pf15-16 GC/cc del 12.1.2017) - in particolare per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva dell’atto di deferimento, che qui si intende integralmente richiamata, nei punti B1, B4, B5, B12, B13, B14, C, F, G1, G3, H, I, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione:

1) all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C. ed all’applicazione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF:

- per aver contribuito, con il proprio comportamento omissivo, alla cattiva gestione economico-finanziaria della Società posta in essere dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Zeaiter, gestione che – tra l’altro - non ha consentito l’iscrizione dell’associazione Sportiva Varese 1910 Spa al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2015/16 e, quindi, ha causato il provvedimento di svincolo dei calciatori tesserati emesso dal Presidente Federale con cessazione dell’attività sportiva;

- per non avere adottato, divenuto Presidente del Consiglio di Amministrazione, misure atte al risanamento della Società che versava in una grave situazione economica e finanziaria così da - quanto meno - tentare di evitare il fallimento della medesima;

- per non aver predisposto il bilancio al 30 giugno 2015 dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa nel termine prescritto dalla legge;

2) all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non aver provveduto alla comunicazione agli organi federali della carica attivamente ricoperta nella Società.

Risolto, come da C.U. n. 093/AA del 1.12.2016, l’accordo ex art. 32 sexies CGS reso noto con C.U. n. 73/AA del 19.190. 2016, il deferito non ha fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 27.4.2017, nell’assenza del deferito, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto applicarsi le sanzioni di anni 1 (uno) di inibizione ed € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.

In punto di diritto, si premette che le Società professionistiche sono tenute al rispetto dell’equilibrio economico e finanziario e dei principi della corretta gestione secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI (art. 19, Statuto Federale), mentre l’art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. “gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento”.

Secondo il parere interpretativo della Corte Federale, per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore, anche di fatto, non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007).

In particolare, secondo la Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 335/CGF del 19 giugno 2014 con motivazione in C.U. n. 21/CGF del 7 agosto 2014), le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una Società sono da ascrivere anche alle cattive condotte dei soci quando risultino omesse condotte gestionali virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione. Alla luce di tali basilari principi, la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie l’incolpato, vice presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa dall’8 giugno 2015 al 3 luglio 2015 e suo presidente dal 3 luglio 2015 alla data del fallimento, intervenuto ad opera del Tribunale di Varese il 19.11.2015, ha contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della ridetta Società, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (C.U. n. 36/CDN del 20/11/2008), e omesso di adottare le misure idonee al suo risanamento economico finanziario, quanto meno per tentare di evitarne il fallimento.

In punto di fatto, premesso che questo Tribunale si è già occupato della posizione degli altri soggetti coinvolti nel fallimento della medesima AS Varese 1910 Spa sanzionandone le violazioni contestate con l’atto di deferimento di cui alla nota n.3667/705 pf 15-16 dell’11.11.2016 (C.U. n. 44/TFN – Sezione Disciplinare - 2016/2017), si evidenzia, per quanto qui rileva, quanto emerso dagli atti di indagine e dalla documentazione versata in atti.

L’assemblea ordinaria dei soci dell’AS Varese 1910 Spa dell’8 giugno 2015, stante le intervenute dimissioni dei componenti del precedente consiglio di amministrazione Sig. Nicola Laurenza (Presidente) e Sig. Paolo Vitiello (vice Presidente), nominava quali membri del consiglio di amministrazione i Signori Alì Zeaiter, presidente; Crocifisso Domenico Massimo Trainito, consigliere e Silvio Pappini, consigliere.

Con verbale del 3 luglio 2015 (atto acquisito attraverso il curatore fallimentare, mai depositato presso il Registro delle Imprese in Camera di Commercio), in seguito alle dimissioni rassegnate dal Sig. Alì Zeaiter per sopravvenuti impegni professionali, il Consiglio di Amministrazione nominava presidente dell’organo di gestione il Sig. Crocifisso Domenico Massimo Trainito, contestualmente cooptando come consigliere il Sig. Paolo Marchisciana. All’indomani delle suddette modificazioni il Consiglio Federale, con delibera del 17 luglio 2015 assunta su proposta del Presidente della F.I.G.C., visto l’esito dell’istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., prendeva atto della mancata concessione della Licenza Nazionale 2015/2016 alla Società AS Varese 1910 Spa e della conseguente sua mancata ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro per la stagione sportiva 2015/2016 (Comunicato Ufficiale n. 28/A del 17 luglio 2015).

Il Presidente Federale, a sua volta, preso atto della mancata ammissione al Campionato professionistico di competenza 2015/2016, deliberava lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per l’AS Varese 1910 Spa (Comunicato Ufficiale n. 53/A del 23 luglio 2015).

Con Comunicato Ufficiale pubblicato in data 11 febbraio 2016 n. 274/A, era alfine revocata l’affiliazione della AS Varese 1910 Spa alla F.I.G.C.

Al momento dell’assunzione della carica di vice presidente, prima, e di presidente, dopo, da parte del Trainito, erano dunque già presenti i presupposti che avrebbero condotto alla inevitabile adozione dei richiamati provvedimenti, dati dalla presenza di consistenti e conclamati indebitamenti nei confronti di Equitalia, Agenzia delle Entrate ed enti previdenziali, come emerso dalle periodiche ispezioni Covisoc.

Appena il 14.4.2015, l’assemblea straordinaria della Società, chiamata a deliberare in ordine all’“Esame ed approvazione della situazione patrimoniale della Società al 13 Gennaio 2015; proposte di adozione di provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 c.c.” essendo risultata una perdita di periodo pari ad € 1.081.900,00 e perdite pregresse per € 4.881.676,00, aveva proceduto alla copertura delle perdite come segue: quanto ad € 15.000 azzerando la riserva legale; quanto ad € 4.756.500 azzerando la riserva copertura perdite esercizi precedenti (versamenti soci); quanto ad € 500.000 azzerando il capitale sociale con contestuale annullamento dei certificati azionari esistenti; quanto ai residui € 692.076 mediante la ricostituzione del capitale sociale a € 50.000 con sovrapprezzo di complessivi € 692.500 da imputarsi, quanto ad € 692.076 a copertura perdite e quanto ai residui € 424 in un’apposita riserva sovrapprezzo azioni.

All’esito della suddetta assemblea e del successivo consiglio d’amministrazione tenutosi il 2 giugno 2015, esercitava parzialmente il diritto d’opzione il socio Oro In Euro Italia Spa, che sottoscriveva l’aumento di capitale per un importo di euro 150.000, contestualmente versati, dei quali euro 148.500 utilizzati a parziale copertura delle perdite ed euro 1.500 per la ricostituzione del capitale sociale di complessivi euro 50.000. La rimanente quota di aumento di capitale di complessivi euro 592.550 era sottoscritta dal Sig. Alì Zeaiter, di cui Euro 544.000,00 utilizzati a totale copertura della residue perdite ed euro 48.500 per la residua ricostituzione del capitale sociale di complessivi euro 50.000.

Questo il contesto in cui si è verificato l’ingresso dell’incolpato in Società a giugno del 2015, al medesimo ben noto, in quanto fautore della sottoscrizione del capitale da parte dello Zeaiter preceduta da una due diligence (v. audizione del 26 aprile 2016 del Sig. Nicola Laurenza). Ebbene, non risulta che l’incolpato abbia posto in essere alcuna attività volta a contrastare, contenere, evitare o comunque ridurre negli effetti la cattiva gestione dello stesso Zeaiter, Presidente del C.d.A.: gestione che non aveva consentito l’iscrizione della Società al campionato di competenza nella stagione sportiva 2015/16 e causato, quindi, il provvedimento di svincolo dei calciatori tesserati emesso dal Presidente Federale con cessazione dell’attività sportiva.

Nei successivi mesi (luglio/novembre 2015), peraltro, assunta la carica di Presidente del C.d.A., il Trainito persisteva nel proprio comportamento indifferente ed omissivo.

Non risulta adottata, infatti, alcuna misura volta a favorire, agevolare se non consentire il risanamento della crisi economico-finanziaria della Società, quanto meno nel tentativo di evitare il fallimento, giunto già il 19.11.2015, al cui stato passivo sono risultati ammessi debiti per complessivi euro 13.707.354,17 (di cui ben euro 11.180.058,74 nei confronti della sola Equitalia Nord Spa); neppure è risultato predisposto il bilancio al 30 giugno 2015 nel termine prescritto dalla legge.

Con riferimento al primo capo di incolpazione, il Collegio ritiene dunque sufficientemente comprovata la responsabilità dell’incolpato; che risulta altresì sufficientemente provata anche con riferimento al secondo capo di incolpazione, avendo il deferito omesso di comunicare agli organi federali l’assunzione della carica di vice presidente, prima, e di presidente, dopo, del C.d.A. della Società in oggetto.

Tenuto conto, alla luce delle risultanze procedimentali, del ruolo svolto dall’incolpato, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga nei confronti di Crocifisso Domenico Massimo Trainito le sanzioni della inibizione di anni 1 (uno) e dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

 

 

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